Art. 20. (Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223 , le modifiche necessarie per adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.
Note all' art. 20:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".
- La direttiva 98/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 1998 n. L 225.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.
Note all' art. 20:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".
- La direttiva 98/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 1998 n. L 225.