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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 19/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n 34801 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, nello studio dell'avv. LUCCI MARIO, Parte_1 che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 26.09.2024, l'istante in epigrafe, ha convenuto in giudizio l chiedendo all'intesto Tribunale di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a CP_1 CP_ beneficiare dell'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, di condannare l' convenuto al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione. CP_ Nonostante la rituale vocatio in ius, l' è rimasto contumace.
All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa incombenti. Più nello specifico, la ricorrente, con sentenza n. 4833/2024 del 22/04/2024 resa nel procedimento portante RG 22908/2023 ha visto riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1, L.n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16/09/2020. Detta sentenza è stata ritualmente notificata all in data 24/04/24 e in data 17/05/2024 è stata CP_1 altresì trasmessa alla competente sede la prescritta documentazione amministrativa necessaria per CP_1 la esecuzione della decisione. Pertanto, è ampiamente decorso il termine di 120 giorni ex lege previsto per l'adempimento.
Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, sussistendo tutti i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio, il ricorso merita integrale accoglimento. Pertanto, l' è condannato a corrispondere, in favore di parte ricorrente, gli importi Controparte_3 arretrati e dovuti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16/09/2020 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
1 Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato con la sentenza n. 4833/2024 del 22/04/2024, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, condannando l'Ente convenuto al pagamento della detta prestazione a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16/09/2020 nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 19/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.
2
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n 34801 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, nello studio dell'avv. LUCCI MARIO, Parte_1 che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 26.09.2024, l'istante in epigrafe, ha convenuto in giudizio l chiedendo all'intesto Tribunale di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a CP_1 CP_ beneficiare dell'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, di condannare l' convenuto al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione. CP_ Nonostante la rituale vocatio in ius, l' è rimasto contumace.
All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa incombenti. Più nello specifico, la ricorrente, con sentenza n. 4833/2024 del 22/04/2024 resa nel procedimento portante RG 22908/2023 ha visto riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1, L.n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16/09/2020. Detta sentenza è stata ritualmente notificata all in data 24/04/24 e in data 17/05/2024 è stata CP_1 altresì trasmessa alla competente sede la prescritta documentazione amministrativa necessaria per CP_1 la esecuzione della decisione. Pertanto, è ampiamente decorso il termine di 120 giorni ex lege previsto per l'adempimento.
Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, sussistendo tutti i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio, il ricorso merita integrale accoglimento. Pertanto, l' è condannato a corrispondere, in favore di parte ricorrente, gli importi Controparte_3 arretrati e dovuti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16/09/2020 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
1 Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato con la sentenza n. 4833/2024 del 22/04/2024, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, condannando l'Ente convenuto al pagamento della detta prestazione a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16/09/2020 nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 19/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.
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