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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 7255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7255 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. GIAMPAOLO Parte_1
D'ARCANGELO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
RE ON
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, notificato all' il 3.03.2025, la CP_1
ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.09.02019) - come da decreto di omologa del 2.07.2024 CP_ (R.G. 4968/2023), ritualmente notificato all' convenuto l'8.08.2024 - con conseguente condanna di quest'ultimo alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Con memoria del 2.10.2025, si è costituito in giudizio l' , rappresentando che CP_1
“La sede territorialmente competente in data 16/12/2024 ha provveduto alla CP_1
liquidazione dei ratei (vedi Te08 allegato), relativi alla prestazione in oggetto.
Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro
7.962,60. Detto importo, comprensivo di interessi legali spettanti dal 121° giorno successivo alla presentazione dell'istanza, è stato accreditato correttamente all'utente con data valuta 20/01/2025”; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
28.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come il pagamento sia intervenuto oltre il termine di legge e comunque successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08 e cedolino ratei arretrati), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere compensate per ½, con condanna dell' al pagamento della restante metà, CP_1
avendo l'ente convenuto provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione oltre i termini di legge e successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, ma anteriormente alla notifica di quest'ultimo, eseguita, come sopra osservato, in data 3.03.2025.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' alla refusione della restante CP_1
metà, liquidata in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 29/10/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7255 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. GIAMPAOLO Parte_1
D'ARCANGELO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
RE ON
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, notificato all' il 3.03.2025, la CP_1
ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.09.02019) - come da decreto di omologa del 2.07.2024 CP_ (R.G. 4968/2023), ritualmente notificato all' convenuto l'8.08.2024 - con conseguente condanna di quest'ultimo alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Con memoria del 2.10.2025, si è costituito in giudizio l' , rappresentando che CP_1
“La sede territorialmente competente in data 16/12/2024 ha provveduto alla CP_1
liquidazione dei ratei (vedi Te08 allegato), relativi alla prestazione in oggetto.
Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro
7.962,60. Detto importo, comprensivo di interessi legali spettanti dal 121° giorno successivo alla presentazione dell'istanza, è stato accreditato correttamente all'utente con data valuta 20/01/2025”; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
28.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come il pagamento sia intervenuto oltre il termine di legge e comunque successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08 e cedolino ratei arretrati), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere compensate per ½, con condanna dell' al pagamento della restante metà, CP_1
avendo l'ente convenuto provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione oltre i termini di legge e successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, ma anteriormente alla notifica di quest'ultimo, eseguita, come sopra osservato, in data 3.03.2025.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' alla refusione della restante CP_1
metà, liquidata in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 29/10/2025
Il Giudice
GI Busoli