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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1339/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 DOGANE-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 TARI 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 11.10.2025 l'avviso di intimazione n° 29520259009953164000 per dogane ed altro anno 2020 e per TARI anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, a lei notificato in data 15.07.2025, nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Messina, dell'Agenzia delle Entrate OS di Messina e del Comune di Messina, sulla base dei seguenti motivi:
Competenza della Corte di Giustizia Tributaria
Natura dell'impugnazione
Distinzione tra nullità ed inesistenza della notifica
Onere probatorio dell'Agente della OS
Presupposti dell'intimazione di pagamento
Diritto di difesa e tutela del contribuente
Diritto di difesa e tutela del contribuente
Tempestività del ricorso
MOTIVI DI DIRITTO
PRIMO MOTIVO: Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella presupposta e
Omessa notifica degli atti presupposti alla cartella
SECONDO MOTIVO: Violazione del diritto di difesa
TERZO MOTIVO: Prescrizione della pretesa relativa alle violazioni doganali
Termine di prescrizione quinquennale per il tributo e le sanzioni
Decorrenza del termine di prescrizione
Termine di prescrizione quinquennale per la TARI
Autonomia della prescrizione delle sanzioni
QUARTO MOTIVO: Prescrizione degli interessi
Termine di prescrizione quinquennale per gli interessi Autonomia della prescrizione degli interessi
Decorrenza del termine di prescrizione per gli interessi
Nessuna delle tre convenute si costituiva in giudizio.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'analisi del ricorso consente di verificare l'assenza della dichiarazione di conformità all'originale.
Infatti, ai sensi dell'art. 22, d. lgs. 546/92, in caso di consegna o spedizione del ricorso a mezzo pec
(assimilabile al servizio postale e non già alla notifica a mezzo ufficiale Giudiziario, pubblico ufficiale che procede alla notificazione) la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata dallo stesso ricorrente.
La Corte osserva che la questione della conformità all'originale del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, se la controparte resta contumace, come nella presente vicenda, non opera più la presunzione di conformità, mancando la prova in ordine alla sussistenza del requisito sostanziale di conformità (Corte di Cassazione, sentenza n. 13398 del 30 giugno 2016).
Peraltro, vi è attestazione di conformità all'originale in relazione a tutti gli atti tranne che per il ricorso.
Inoltre, è assolutamente contraddittoria l'Autorità Giudiziaria a cui il ricorso è destinato.
Pur essendo il ricorso intestato (e quindi indirizzato) alla Corte di giustizia tributaria di Messina, lo stesso è stato depositato alla Corte di giustizia tributaria di IB Valentia.
Prima ancora di verificare se questa Corte sia o meno territorialmente competente a decidere, emerge una seconda causa d'inammissibilità, derivante dall'assoluta contraddittorietà dell'Autorità Giudiziaria a cui il ricorso era diretto, elemento che incide sul diritto di difesa delle convenute, che non avrebbero in ogni caso mai potuto costituirsi avanti a quella Corte di giustizia tributaria, ove si immagina che non sia mai stato depositato un ricorso.
Per tali ragioni, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, a fronte della mancata costituzione in giudizio delle convenute.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. IB
Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1339/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 DOGANE-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 TARI 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009953164000 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 11.10.2025 l'avviso di intimazione n° 29520259009953164000 per dogane ed altro anno 2020 e per TARI anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, a lei notificato in data 15.07.2025, nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Messina, dell'Agenzia delle Entrate OS di Messina e del Comune di Messina, sulla base dei seguenti motivi:
Competenza della Corte di Giustizia Tributaria
Natura dell'impugnazione
Distinzione tra nullità ed inesistenza della notifica
Onere probatorio dell'Agente della OS
Presupposti dell'intimazione di pagamento
Diritto di difesa e tutela del contribuente
Diritto di difesa e tutela del contribuente
Tempestività del ricorso
MOTIVI DI DIRITTO
PRIMO MOTIVO: Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella presupposta e
Omessa notifica degli atti presupposti alla cartella
SECONDO MOTIVO: Violazione del diritto di difesa
TERZO MOTIVO: Prescrizione della pretesa relativa alle violazioni doganali
Termine di prescrizione quinquennale per il tributo e le sanzioni
Decorrenza del termine di prescrizione
Termine di prescrizione quinquennale per la TARI
Autonomia della prescrizione delle sanzioni
QUARTO MOTIVO: Prescrizione degli interessi
Termine di prescrizione quinquennale per gli interessi Autonomia della prescrizione degli interessi
Decorrenza del termine di prescrizione per gli interessi
Nessuna delle tre convenute si costituiva in giudizio.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'analisi del ricorso consente di verificare l'assenza della dichiarazione di conformità all'originale.
Infatti, ai sensi dell'art. 22, d. lgs. 546/92, in caso di consegna o spedizione del ricorso a mezzo pec
(assimilabile al servizio postale e non già alla notifica a mezzo ufficiale Giudiziario, pubblico ufficiale che procede alla notificazione) la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata dallo stesso ricorrente.
La Corte osserva che la questione della conformità all'originale del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, se la controparte resta contumace, come nella presente vicenda, non opera più la presunzione di conformità, mancando la prova in ordine alla sussistenza del requisito sostanziale di conformità (Corte di Cassazione, sentenza n. 13398 del 30 giugno 2016).
Peraltro, vi è attestazione di conformità all'originale in relazione a tutti gli atti tranne che per il ricorso.
Inoltre, è assolutamente contraddittoria l'Autorità Giudiziaria a cui il ricorso è destinato.
Pur essendo il ricorso intestato (e quindi indirizzato) alla Corte di giustizia tributaria di Messina, lo stesso è stato depositato alla Corte di giustizia tributaria di IB Valentia.
Prima ancora di verificare se questa Corte sia o meno territorialmente competente a decidere, emerge una seconda causa d'inammissibilità, derivante dall'assoluta contraddittorietà dell'Autorità Giudiziaria a cui il ricorso era diretto, elemento che incide sul diritto di difesa delle convenute, che non avrebbero in ogni caso mai potuto costituirsi avanti a quella Corte di giustizia tributaria, ove si immagina che non sia mai stato depositato un ricorso.
Per tali ragioni, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, a fronte della mancata costituzione in giudizio delle convenute.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. IB
Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio