Sentenza 18 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2002, n. 16251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16251 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 7 0 9 REPUBBLICA ITALI N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro indennità di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: buonuscita Presidente MERCURIO Dott. Ettore R.G. N. 5991/00 Cron.38043 - Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Rel. Consigliere R Dott. Federico ROSELLI ep. Consigliere Ud. 27/06/02 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LL AS, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO GALLEANO, EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;
1 - ricorrente
contro
POSTELEGRAFONICI, in persona del IPOST - ISTITUTO pro tempore, elettivamentelegale rappresentante domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2002 rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA 3080 GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 3456/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/03/99 R.G.N. 732/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Milano MA EL ed altri, già dipendenti dell'Ammi- telecomunicazioni e poinistrazione delle poste e dell'Ente poste italiane, chiedevano che l'Istituto postelegrafonici, competente per il trattamento di quiescenza, fosse condannato a corrispondere la indennità di buonuscita comprendendo nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale nella misura del sessanta per cento, da aggiungere allo ad ottanta per cento dello stipendio;
errato era, avviso dei ricorrenti, il calcolo compiuto dallo Istituto, il quale aveva incluso il sessanta per o c i u cento di detta indennità integrativa tra le voci d é dello stipendio, così riducendola ulteriormente del venti per cento;
che, la domanda veniva rigetta dal Pretore;
che, su appello dei soccombenti, la decisione veniva riformata con sentenza 31 marzo 1999 dal Tribunale, il quale osservava che l'art. 1 1. 29 gennaio 1994 n. 87 aveva bensì compreso l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della indennità di buonuscita, ma senza innovare rispetto ai criteri di calcolo già vigenti, onde detta indennità, pur speciale e pur nella misura ridotta, 3 altro non costituiva che una delle voci dello stipendio;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il EL, mentre l'Istituto resiste ulteriormente illustrato con con controricorso, memoria. l'unico motivo il Considerato che con violazione degli artt. 12 ricorrente lamenta la preleggi, 1 e 2 della legge 87 del 1994, 37 e 38 d. P.R. n. 1092 del 1973, affermando l'erronea assunzione del concetto di "base di calcolo" dell'indennità di buonuscita;
base di calcolo che poteva bensì comprendere le voci di stipendio (ultimo stipendio, assegno personale e assegno ex combattenti) ma non anche l'indennità integrativa speciale, che, già calcolata per legge nella sola misura del sessanta per cento, subirebbe attraverso l'inclusione nello stipendio, un ulteriore ed assurdo abbattimento, posto che, ai fini del trattamento di buonuscita, lo stipendio viene calcolato all'ottanta per cento;
che il motivo non è fondato;
della Corte che a seguito della sentenza Costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa dell'illegittimità degli artt. 14 1. n. 829 del 1973 e 21 1. n. 810 del 1985, nella parte in cui 3 non prevedevano, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale venne emanata - la legge n. 87 del 1994, che nell'art. 1 prevede: speciale, di cui alla "l'indennità integrativa legge 27 maggio 1959 n. 324 e succ. mod., viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili...b) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integra- tiva speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita"; che l'indennità di buonuscita è a sua volta determinata, ai sensi dell'art. 14, primo comma, 1. 829 del 1973, nella somma risultante daln. prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dello ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dello 150 eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per gli ex combattenti"; che il detto art. 1 1. n. 87 del 1994 ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale l'indennità integrativa speciale i trattamenti è da comprendere fra el destinati a comporre la base di liquidazione dell'indennità di buonuscita, onde esso non impedisce che questa liquidazione avvenga mediante applicazione, generalizzata a tutte le componenti di base e quindi anche alla detta frazione dell'indennità integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento;
che in tal senso si è espressa questa Corte con le sentenze 12 ottobre 2000 n. 13634, 26 ottobre 2000 n. 14095 e 14096, 27 ottobre 2000 n. 14222, 24 maggio 2001 n. 7090, dalle quali ora non è motivo di discostarsi;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 giugno 2002 Il Previdente. Ettore ZI of NE est. Tedunico RE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ONE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 PÈLLA LEGGE 11-8-73 N. 533 1 6 9 e D