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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6013 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel.
nel procedimento iscritto al numero 3241 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(P. IVA ), in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentati e Pt_1 P.IVA_1 difesi dagli avv.ti Ciro Foglia (C.F. ) e Antonio Barbato (C.F. C.F._1
); C.F._2
Appellante
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._3
NA LO (C.F. ); C.F._4
Appellata
Oggetto: locazione
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., depositate dalla sola parte appellante in data 18.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione si sfratto per morosità e contestuale citazione per la pagina 1 di 6 convalida , premettendo di essere comproprietaria di un fabbricato Controparte_1 sito in San Nicola La Strada (CE), aveva citato in giudizio, quale conduttrice dell'immobile de quo, la in persona dei suoi legali rappresentanti, Parte_1 chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per morosità, nonché di emettere decreto ingiuntivo di pagamento di €405.000,00 per canoni scaduti ed oneri accessori, oltre interessi e spese.
Mutato il rito a seguito dell'opposizione della costituitasi in giudizio e Parte_1 depositate, da entrambe le parti, le memorie integrative, il giudice di primo grado, con sentenza n. 1874/2021, pronunciata all'esito dell'udienza del 27.5.2021, in accoglimento delle domande attoree, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore ed ha condannato quest'ultimo al rilascio dell'immobile, nonché al pagamento di €495.000,00 a titolo di canoni locativi scaduti e al rimborso delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello la la quale ne ha dedotto l'erroneità Pt_1 reiterando tutte le eccezioni e le difese già spiegate in primo grado e, in particolare, ribadendo che la sospensione della corresponsione del canone doveva ricondursi, ex art. 1461 c.c., all'inadempimento di parte locatrice che, pur essendosi a ciò impegnata, non aveva garantito il godimento dell'immobile poiché questo era privo della destinazione urbanistica necessaria allo svolgimento dell'attività commerciale.
La società ha chiesto, perciò, la riforma della pronuncia e, per l'effetto, il rigetto delle avverse domande nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento di controparte e la dichiarazione della risoluzione del contratto, con condanna di al risarcimento dei danni e vittoria di spese. Controparte_1
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza del gravame e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con successiva ordinanza del 11.01.2022, la Corte ha fissato per la discussione l'udienza del 28.3.2023, poi differita al 25.11.2025. Depositate le c.d. note di trattazione scritta da parte attrice riferite all'udienza del 25.11.2025 sulle conclusioni concordi delle parti volte ad ottenere dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto accordo transattivo tra le parti la causa viene decisa.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che le difese di tutte le parti costituite, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 25.6.2025 (e, successivamente, solo parte appellante, anche per l'udienza del 25.11.2025), hanno chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di accordo raggiunto.
Ragion per cui va dichiarata cessata la materia del contendere nel presente giudizio, con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite disciplinata dall'art. 92, co.2, c.p.c..
Va infatti detto che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309); in particolare ciò si verifica quando le parti si danno reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio e di ciò sottopongono conclusioni conformi al giudice (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 04/11/2013, n.
24738; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Ord., 11/04/2024, n. 9916;
Sez. V, Ord., 08/04/2024, n. 9241), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta pagina 3 di 6 caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cassazione civile, sez.III, 8 luglio
2010, n.16150) (cfr. Cassazione civile, Sez. L, Sentenza n. 26351 del 05/12/2005) ovvero allorchè pur non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite potendo dunque essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice (cfr. Cassazione civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8903 del
04/05/2016). Nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere, permane quale oggetto di giudizio il solo riparto delle spese giudiziali. A tal proposito, va detto che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è impedita da contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 4884/96; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8608 del 06/05/2004), che consiste “nel delibare il fondamento della domanda per decidere se essa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere”, altresì valutando se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione (Cass.
3075/97; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7421 del 29/07/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n.
3096 del 16/03/2000). In altri termini, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cassazione civile Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016).
Orbene, in ordine alle posizioni processuali assunte dalle parti nel presente processo, va accolta la richiesta concordemente avanzata dai difensori di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, posto che, essendo intervenuto accordo tra le parti con congiunta richiesta di cessata materia del contendere, deve effettivamente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto il venir meno di ogni posizione di contrasto in ordine all'accertamento del diritto dedotto nel processo rende superflua ogni decisione da parte dell'autorità giudiziaria (per l'opinione qui accolta, cfr., Cass. 4505/01).
Ed invero, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.6.2025, i difensori delle parti (e, nuovamente, da parte appellante per l'udienza del pagina 4 di 6 25.11.2025) hanno chiesto concordemente la cessazione della materia del contendere, nulla chiedendo in ordine alle spese di lite presumendosi che l'accordo raggiunto investa anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite, non avendo le parti manifestato alcun contrasto al riguardo.
Può, pertanto, affermarsi che, nel caso in esame, la composizione delle lite ed il venir meno di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, nonché la rimozione di ogni ragione di contrasto, sia stata riconosciuta ed ammessa dalle parti interessate nel presente processo (cfr. Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 4884 del
27/05/1996).
La cessazione della materia del contendere va invero dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti (come nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2019, n. 19845).
Ritenuto che, nel caso in esame, sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c., "che consentono la compensazione totale delle spese del procedimento, ritiene il Collegio di disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
PQM
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Pt_1 Controparte_1 sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27.5.2021 così decide:
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)spese integralmente compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Sicilia Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel.
nel procedimento iscritto al numero 3241 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(P. IVA ), in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentati e Pt_1 P.IVA_1 difesi dagli avv.ti Ciro Foglia (C.F. ) e Antonio Barbato (C.F. C.F._1
); C.F._2
Appellante
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._3
NA LO (C.F. ); C.F._4
Appellata
Oggetto: locazione
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., depositate dalla sola parte appellante in data 18.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione si sfratto per morosità e contestuale citazione per la pagina 1 di 6 convalida , premettendo di essere comproprietaria di un fabbricato Controparte_1 sito in San Nicola La Strada (CE), aveva citato in giudizio, quale conduttrice dell'immobile de quo, la in persona dei suoi legali rappresentanti, Parte_1 chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per morosità, nonché di emettere decreto ingiuntivo di pagamento di €405.000,00 per canoni scaduti ed oneri accessori, oltre interessi e spese.
Mutato il rito a seguito dell'opposizione della costituitasi in giudizio e Parte_1 depositate, da entrambe le parti, le memorie integrative, il giudice di primo grado, con sentenza n. 1874/2021, pronunciata all'esito dell'udienza del 27.5.2021, in accoglimento delle domande attoree, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore ed ha condannato quest'ultimo al rilascio dell'immobile, nonché al pagamento di €495.000,00 a titolo di canoni locativi scaduti e al rimborso delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello la la quale ne ha dedotto l'erroneità Pt_1 reiterando tutte le eccezioni e le difese già spiegate in primo grado e, in particolare, ribadendo che la sospensione della corresponsione del canone doveva ricondursi, ex art. 1461 c.c., all'inadempimento di parte locatrice che, pur essendosi a ciò impegnata, non aveva garantito il godimento dell'immobile poiché questo era privo della destinazione urbanistica necessaria allo svolgimento dell'attività commerciale.
La società ha chiesto, perciò, la riforma della pronuncia e, per l'effetto, il rigetto delle avverse domande nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento di controparte e la dichiarazione della risoluzione del contratto, con condanna di al risarcimento dei danni e vittoria di spese. Controparte_1
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza del gravame e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con successiva ordinanza del 11.01.2022, la Corte ha fissato per la discussione l'udienza del 28.3.2023, poi differita al 25.11.2025. Depositate le c.d. note di trattazione scritta da parte attrice riferite all'udienza del 25.11.2025 sulle conclusioni concordi delle parti volte ad ottenere dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto accordo transattivo tra le parti la causa viene decisa.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che le difese di tutte le parti costituite, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 25.6.2025 (e, successivamente, solo parte appellante, anche per l'udienza del 25.11.2025), hanno chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di accordo raggiunto.
Ragion per cui va dichiarata cessata la materia del contendere nel presente giudizio, con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite disciplinata dall'art. 92, co.2, c.p.c..
Va infatti detto che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309); in particolare ciò si verifica quando le parti si danno reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio e di ciò sottopongono conclusioni conformi al giudice (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 04/11/2013, n.
24738; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Ord., 11/04/2024, n. 9916;
Sez. V, Ord., 08/04/2024, n. 9241), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta pagina 3 di 6 caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cassazione civile, sez.III, 8 luglio
2010, n.16150) (cfr. Cassazione civile, Sez. L, Sentenza n. 26351 del 05/12/2005) ovvero allorchè pur non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite potendo dunque essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice (cfr. Cassazione civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8903 del
04/05/2016). Nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere, permane quale oggetto di giudizio il solo riparto delle spese giudiziali. A tal proposito, va detto che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è impedita da contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 4884/96; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8608 del 06/05/2004), che consiste “nel delibare il fondamento della domanda per decidere se essa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere”, altresì valutando se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione (Cass.
3075/97; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7421 del 29/07/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n.
3096 del 16/03/2000). In altri termini, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cassazione civile Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016).
Orbene, in ordine alle posizioni processuali assunte dalle parti nel presente processo, va accolta la richiesta concordemente avanzata dai difensori di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, posto che, essendo intervenuto accordo tra le parti con congiunta richiesta di cessata materia del contendere, deve effettivamente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto il venir meno di ogni posizione di contrasto in ordine all'accertamento del diritto dedotto nel processo rende superflua ogni decisione da parte dell'autorità giudiziaria (per l'opinione qui accolta, cfr., Cass. 4505/01).
Ed invero, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.6.2025, i difensori delle parti (e, nuovamente, da parte appellante per l'udienza del pagina 4 di 6 25.11.2025) hanno chiesto concordemente la cessazione della materia del contendere, nulla chiedendo in ordine alle spese di lite presumendosi che l'accordo raggiunto investa anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite, non avendo le parti manifestato alcun contrasto al riguardo.
Può, pertanto, affermarsi che, nel caso in esame, la composizione delle lite ed il venir meno di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, nonché la rimozione di ogni ragione di contrasto, sia stata riconosciuta ed ammessa dalle parti interessate nel presente processo (cfr. Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 4884 del
27/05/1996).
La cessazione della materia del contendere va invero dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti (come nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2019, n. 19845).
Ritenuto che, nel caso in esame, sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c., "che consentono la compensazione totale delle spese del procedimento, ritiene il Collegio di disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
PQM
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Pt_1 Controparte_1 sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27.5.2021 così decide:
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)spese integralmente compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Sicilia Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
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