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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1788/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1788/2024 promossa da:
(CF: ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
DEBORAK MAFFEI contro
(CF: con l'avv. Controparte_1 C.F._2
VALENTINA CECCONI
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 22/04/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GN TI (LI) il 08/06/2013 tra Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_2
GN TI (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 2 Serie A n. 8
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Il figlio minore manterrà la propria residenza anagrafica con la madre in Per_1
GN Solvay, via del Cotone 3, nella casa in comproprietà tra la sig.ra e la di lei madre;
CP_2
2. Il figlio è affidato congiuntamente ai genitori e permarrà con entrambi con Per_1 le seguenti modalità:
a. 11 padre potrà tenere con sé il figlio minore dai lunedì all'uscita di scuola (o dalle 17.00 nei periodi di vacanza), sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagna a scuola (o a casa dalla madre nei periodi di vacanza), e successivamente pagina 2 di 4 b. dal venerdì all'uscita della scuola (o dalle 17.00 nei periodi di vacanza), sino al lunedì mattina quando lo riaccompagna a scuola (o a casa dalla madre nei periodi di vacanza).
c. Nella settimana successiva (quando quindi non passerà il fine settimana con il padre), sarà con il padre dal mercoledì all'uscita di scuola (o Per_1 dalle 17.00 nei periodi di vacanza), sino al venerdì mattina quando Io riaccompagna a scuola (o a casa dalla madre nei periodi di vacanza)
d. Le festività comandato (Vigilia, Natale. , , CP_3 CP_4
. Epifania, Pasqua e Lunedi dell'Angelo), saranno godute ad CP_5 anni alterni dai genitori e. Le altre festività annuali (25 aprile, 1 maggio, I5 agosto, 8 dicembre) saranno godute del genitore con il quale il bambino si trova secondo l'ordinario calendario f. Il minore trascorrerà con ciascun genitore in via continuativa almeno dieci giorni l'estate, cinque giorni durante le vacanze natalizie e tre durante le vacanze pasquali g. Entrambi i genitori potranno portare il minore in vacanza anche all'estero, previo preventivo accordo e adeguata comunicazione all'altro genitore (almeno venti giorni prima), indicando la località di vacanza e il nome della struttura in cui soggiorneranno
3. In ragione dei tempi di permanenza pressochè similari del bambino con entrambi i genitori, dei rispettivi redditi e delle reciproche esposizioni debitorie, il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_2 mantenimento del f i g l i o entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo Per_1 bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, la somma mensile di € 300,00 fino al mese di giugno 2025 compreso. A decorrere dal mese di luglio 2025, in conseguenza del maggiore importo che l' erogherà alla sig.ra CP_6 per l'assegno unico spettante per la prole minore, in conseguenza CP_2 della separazione, e che per accordo tra le parti percepirà in via esclusiva, il signor orrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 nei medesimi modi e tempi, la somma mensile di €. 250,00. Somma rivalutabile annualmente Istat.
4. Il sig. rovvederà in via esclusiva al pagamento della mensa scolastica Pt_1 del figlio.
5. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie previste dal Protocollo Cnf. che qua si allega debitamente sottoscritto da entrambi i ricorrenti anche per approvazione, oltre al vestiario di cambio stagione laddove necessario, nonché ogni altra spesa che riterranno necessaria e/o opportune nell'interesse del minore.
pagina 3 di 4 6. In relazione alle spese da concordare. a fronte di una formale richiesta scritta avanzata da un genitore verso l'altro (sms, email, messaggio whatsapp.), il genitore che la riceve, dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivato, sempre per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
7. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese di cui al punto 6, e che ha esibito idonea documentazione, è dovuto entro dieci giorni dalla richiesta.
8. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra che si attiverà CP_2 entro i tempi di legge per la necessaria produzione del1'ISEE, mentre delle eventuali detrazioni per le spese straordinarie sopportata da entrambi i genitori, beneficeranno entrambi i ricorrenti.
9. Entrambi i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunziano alla richiesta di corresponsione dell'assegno di divorzio
10. Entrambi i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro e di aver preventivamente regolamentato ogni questione economica tra loro ancora in essere
11. I coniugi si rilasciano la reciproca autorizzazione al rilascio dei passaporti.
12. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di GN TI (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 3.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1788/2024 promossa da:
(CF: ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
DEBORAK MAFFEI contro
(CF: con l'avv. Controparte_1 C.F._2
VALENTINA CECCONI
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 22/04/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GN TI (LI) il 08/06/2013 tra Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_2
GN TI (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 2 Serie A n. 8
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Il figlio minore manterrà la propria residenza anagrafica con la madre in Per_1
GN Solvay, via del Cotone 3, nella casa in comproprietà tra la sig.ra e la di lei madre;
CP_2
2. Il figlio è affidato congiuntamente ai genitori e permarrà con entrambi con Per_1 le seguenti modalità:
a. 11 padre potrà tenere con sé il figlio minore dai lunedì all'uscita di scuola (o dalle 17.00 nei periodi di vacanza), sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagna a scuola (o a casa dalla madre nei periodi di vacanza), e successivamente pagina 2 di 4 b. dal venerdì all'uscita della scuola (o dalle 17.00 nei periodi di vacanza), sino al lunedì mattina quando lo riaccompagna a scuola (o a casa dalla madre nei periodi di vacanza).
c. Nella settimana successiva (quando quindi non passerà il fine settimana con il padre), sarà con il padre dal mercoledì all'uscita di scuola (o Per_1 dalle 17.00 nei periodi di vacanza), sino al venerdì mattina quando Io riaccompagna a scuola (o a casa dalla madre nei periodi di vacanza)
d. Le festività comandato (Vigilia, Natale. , , CP_3 CP_4
. Epifania, Pasqua e Lunedi dell'Angelo), saranno godute ad CP_5 anni alterni dai genitori e. Le altre festività annuali (25 aprile, 1 maggio, I5 agosto, 8 dicembre) saranno godute del genitore con il quale il bambino si trova secondo l'ordinario calendario f. Il minore trascorrerà con ciascun genitore in via continuativa almeno dieci giorni l'estate, cinque giorni durante le vacanze natalizie e tre durante le vacanze pasquali g. Entrambi i genitori potranno portare il minore in vacanza anche all'estero, previo preventivo accordo e adeguata comunicazione all'altro genitore (almeno venti giorni prima), indicando la località di vacanza e il nome della struttura in cui soggiorneranno
3. In ragione dei tempi di permanenza pressochè similari del bambino con entrambi i genitori, dei rispettivi redditi e delle reciproche esposizioni debitorie, il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_2 mantenimento del f i g l i o entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo Per_1 bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, la somma mensile di € 300,00 fino al mese di giugno 2025 compreso. A decorrere dal mese di luglio 2025, in conseguenza del maggiore importo che l' erogherà alla sig.ra CP_6 per l'assegno unico spettante per la prole minore, in conseguenza CP_2 della separazione, e che per accordo tra le parti percepirà in via esclusiva, il signor orrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 nei medesimi modi e tempi, la somma mensile di €. 250,00. Somma rivalutabile annualmente Istat.
4. Il sig. rovvederà in via esclusiva al pagamento della mensa scolastica Pt_1 del figlio.
5. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie previste dal Protocollo Cnf. che qua si allega debitamente sottoscritto da entrambi i ricorrenti anche per approvazione, oltre al vestiario di cambio stagione laddove necessario, nonché ogni altra spesa che riterranno necessaria e/o opportune nell'interesse del minore.
pagina 3 di 4 6. In relazione alle spese da concordare. a fronte di una formale richiesta scritta avanzata da un genitore verso l'altro (sms, email, messaggio whatsapp.), il genitore che la riceve, dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivato, sempre per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
7. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese di cui al punto 6, e che ha esibito idonea documentazione, è dovuto entro dieci giorni dalla richiesta.
8. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra che si attiverà CP_2 entro i tempi di legge per la necessaria produzione del1'ISEE, mentre delle eventuali detrazioni per le spese straordinarie sopportata da entrambi i genitori, beneficeranno entrambi i ricorrenti.
9. Entrambi i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunziano alla richiesta di corresponsione dell'assegno di divorzio
10. Entrambi i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro e di aver preventivamente regolamentato ogni questione economica tra loro ancora in essere
11. I coniugi si rilasciano la reciproca autorizzazione al rilascio dei passaporti.
12. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di GN TI (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 3.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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