Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2268 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2268/2024, introdotta da:
, nato a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara
(NO) alla via S. Francesco d'Assisi n. 18/E presso lo studio dell'Avv. Marzia Fabiani, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], (c.f. ), e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, Corte dei Calderai n. 1, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Inforzato dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Premesso che:
-pende avanti al Tribunale di Novara procedimento congiunto Rgn. 2268/2024 con udienza a trattazione scritta all'11.12.24
“- i ricorrenti non intendono riconciliarsi, insistendo pertanto nelle istanze e nelle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo ed ossia come segue:
Pag. 1
1. i coniugi hanno già provveduto a regolamentare gli aspetti economici e patrimoniali, nonchè gli aspetti vertenti il domicilio coniugale di Oleggio (No) via Gallarate 59 (immobile di proprietà della sig.a ) e i beni in esso contenuti;
CP_1
2. quanto alla prole: affido condiviso tra i genitori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per la prole riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo fra i predetti, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e della aspirazioni della stessa.
Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno, invece, assunte disgiuntamente da ciascun genitore;
i minori avranno collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I figli potranno vedere il padre ogniqualvolta vorranno previo accordo con la madre e comunque a fine settimana alternati dal venerdì prima di cena (19.30/20) alla domenica prima di cena (19.30/20); un giorno infrasettimanale indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00; un ulteriore giorno infrasettimanale, indicativamente il venerdì dall'uscita da scuola con pernotto al giorno successivo, nella settimana il cui week-end è di competenza materna;
quando al mattino la prole è dal padre- a seguito del pernotto- sarà lo stesso che l'accompagnerà ai mezzi per raggiungere la scuola;
si precisa altresì che, comunque, l'accompagnamento della prole ai mezzi per raggiungere la scuola sarà a carico di ciascun genitore in via alternata di settimana in settimana (una settimana il padre e una settimana la madre);
3. festività varie e vacanze: dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12. al 6.1 alternati di anno in anno tra ciascun genitore precisando che la cena della Vigilia di Natale ed il pranzo di Natale saranno sempre alternati con ciascun genitore;
tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti uno la Pasqua e uno il lunedì dell'Angelo in via alternata tra i genitori;
festività civili, religiose e relativi ponti in via alternata tra i genitori;
venti giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con ciascun genitore da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno;
4. il padre contribuirà al mantenimento ordinario della prole corrispondendo alla Sig.ra la somma mensile di Euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio)da rivalutarsi CP_1 annualmente con riferimento agli indici ISTAT, a mezzo bonifico presso il conto indicato dalla stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
5. il padre provvederà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie di carattere medico, scolastico,sportivo , ricreativo comprensive di mensa che verranno regolamentate ad esclusione della mensa- secondo il Protocollo di Torino del 15.3.16 che si allega (DOC.6 atto introduttivo), ribadendo appunto che il costo mensa non seguirà il predetto Protocollo ma verrà diviso al 50% tra i genitori;
l'assegno unico verrà percepito pro quota, quindi al 50% da entrambi;
Per quanto sopra premesso, le parti come sopra rappresentate, difese, assistite e domiciliate
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Novara, riunito in Camera di Consiglio, verificati i presupposti di Legge, Voglia:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle ridette parti ut sopra meglio descritto ordinando ai competenti Uffici dello Stato Civile dei Comuni di competenza di provvedere all'annotazione della sentenza;
Pag.
2 - accogliere le condizioni come sopra esposte, con perdita del cognome per la Pt_1 ricorrente CP_1
- I coniugi dichiarano che non intendono riconciliarsi, rinunciando alla celebrazione di udienza in presenza e chiedendo la celebrazione del procedimento a trattazione scritta
I coniugi, confermando la richiesta di accoglimento del presente ricorso alle summenzionate condizioni, rinunciano- laddove le stesse siano accolte integralmente- all'appello della sentenza emessa”.
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Oleggio (NO) in data 24/6/2006, con atto trascritto nei registri del predetto Comune al n. 20 parte II, serie A, anno 2006.
Dall'unione matrimoniale sono nati (18.4.2007) e (14.12.2009). Per_1 Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 11/12/2024, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di convenzione di negoziazione assistita tra i coniugi, assistiti dagli avv.ti Fabiani Marzia e Inforzato Sabrina, con cui le parti si sono separate consensualmente in data 21/04/2023.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dal raggiungimento dell'accordo di separazione consensuale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Ritiene invero il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oleggio il 24/6/2006 da e , con atto trascritto nei Parte_1 CP_1 registri del predetto Comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2006;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio CP_1 Pt_1
a seguito del matrimonio;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
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