TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 202/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 prese te AT LO e RA ER entrambe del Foro di Lodi;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2 l'11.07.1981, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Monteleone del Foro di Milano.
- resistente -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Conclusioni
All'udienza del 13.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni limitatamente allo status chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato il 05.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Lodi di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di assumere gli ulteriori provvedimenti concernenti la ER regolamentazione delle figlie minori , nata a [...] il [...], e nata a [...] ER2 l'08.08.2010.
pagina 1 di 3 In particolare, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con Controparte_1
in data 15.04.2007 a Cassano d'Adda (MI) e di essersi separati come da accordo di negoziazione
[...] utorizzato dal Pubblico Ministero in data 23.11.2022, alle seguenti condizioni “[…] i coniugi si autorizzano vicendevolmente a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
i genitori godranno dell'affidamento Per condiviso delle figlie minori ed a tutti gli effetti di legge, le quali abiteranno prevalentemente insieme alla ER2 madre;
in particolare, le decis di nteresse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e dei desideri che emergeranno nel corso della loro crescita, mentre le decisioni su questioni di carattere ordinario saranno assunte di volta in volta dal genitore con cui si troverà l'una o l'altra figlia;
sin da ora la sig.ra ed il sig. esprimono il pieno consenso Parte_1 CP_1 e la massima disponibilità a rivolgersi immediatamente ad uno specialista di loro fiducia che possa guidarli nella delineazione ed attuazione di un progetto genitoriale comune, nonché per offrire il dovuto supporto alle figlie minori di modo che possano superare stress ed insicurezze derivati dalla disgregazione del nucleo familiare;
la sig.ra continuerà a risiedere Parte_1 nella casa coniugale sita in Tavazzano con Villavesco (LO) insieme alle due figlie minori ferimento nella nuova abitazione che, d'accordo con il padre, la madre ha già preso a ricercare;
dalla stessa il sig. potrà portar via, CP_1 previo appuntamento con la moglie, i propri effetti e documenti personali;
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori Per
ed […]; per i sei mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo, il padre contribuirà al mantenimento ER2 Per figl i ed , mediante bonifico su conto corrente bancario della madre dell'importo complessivo di ER2 euro 1.000,00 entro i primi cinque giorni di ogni mese. A partire dal settimo mese il contributo il contributo in favore delle figlie si ridurrà a complessivi euro 500 mensili, da versarsi nei medesimi modi e termini, ed andrà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat. Sin dalla sottoscrizione del presente accordo il padre sosterrà inoltre nella misura del 100% tutte le spese straordinarie che occorreranno per la buona crescita delle figlie, da individuarsi secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano e da concordarsi ogni volta con la madre;
il sig. sosterrà tutte le spese CP_1 straordinarie della sig.ra svolgendo gli adempimenti del caso affinché il proprio contratto di assicurazione sanitaria Parte_1 continui a coprirle nella rminata nel medesimo contratto, rimanendo a carico della sig.ra l'eventuale Parte_1 differenza. A riguardo la sig.ra anticiperà gli importi e dovrà essere posta nelle condizioni oi chiedere Parte_1 il rimborso direttamente alla compagnia assicurativa senza l'intermediazione del sig. il cane di famiglia, un CP_1Per RA di nome , continuerà ad essere accudito dalla sig.ra che l sso di sé e si occuperà di Parte_1 ogni sua esigenza, ricevendo dal sig. il rimborso del solo 50% delle spese straordinarie che occorreranno per la CP_1 buona salute dell'animale, quali i c cinazione e visite veterinarie, di medicinali e tutti gli ulteriori esborsi che saranno previamente comunicati e successivamente documentati […]”.
La ricorrente ha poi rappresentato quanto segue:
- di essere stata licenziata in data 11.10.2024 per giustificato motivo oggettivo e di essere attualmente disoccupata, mentre il sig. è socio lavoratore della MA , con sede in CP_1 Controparte_2 Milano, oltre ad essere titol delle quote di partecipazione alla ella S.r.l.;
- di essere affetta dal 2020 da patologia oncologica, di essere stata dichiarata inabile al lavoro nella misura del 100% e di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale;
- di aver venduto la casa coniugale sita in Tavazzano con Villavesco (LO), di sua proprietà per la quota del 25% e per il restante 75% della propria madre e di aver acquistato una nuova abitazione a Lodi;
- che il sig. , dopo aver venduto l'immobile di sua proprietà ubicato a Tavazzano con Villavesco, CP_1 concesso i to durante gli anni del matrimonio alla suocera, abita in un appartamento condotto in locazione a Lodi;
ER
- che da novembre 2023 si è trasferita presso il padre, a seguito di violenti litigi con la sorella, e che ER
e il padre attualme iedono nel Comune di Balestrate;
- in data 05.09.2024 il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del per limitazione della Parte_2 responsabilità genitoriale, ha nominato l'avv. quale Curatrice speciale delle minori e ha CP_3 incaricato i Servizi sociali di svolgere un'indag familiare e di attivare i percorsi a supporto del nucleo familiare.
pagina 2 di 3 1.2. si è costituito in giudizio in data 10.04.2025 non contestando la Controparte_1 ricostruzione fattuale proposta dalla ricorrente e aderendo alle domande della ricorrente.
1.3. In data 14.02.2025 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha trasmesso il fascicolo relativo al procedimento RG n. 2254/2024.
1.4. All'udienza del 13.05.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status e hanno insistito come da domande.
Con ordinanza assunta in udienza, il Collegio ha disposto la riunione al presente procedimento del procedimento RG n. 2254/2024 pendente dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano;
ha provveduto ex art. 473bis.22 c.p.c. in conformità alle conclusioni concordate dalle parti;
ha incaricato i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio e negli incarichi a sostegno del nucleo familiare;
ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla domanda concernente lo status.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Cassano d'Adda (MI) in data 15.04.2007 e si sono separati come da accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 14.11.2022 ed autorizzato dal Pubblico Ministero in data 23.11.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
3. La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente le questioni controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
4. Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.04.2007 in Cassano d'Adda (MI) da e , trascritto presso gli atti dello Stato Parte_1 Controparte_1 civ ' C, Anno 2007;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3. Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. Riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso, in Lodi il giorno 19 maggio 2025
La Giudice est. La Presidente dott. Grazia Concetta Roca dott. Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 202/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 prese te AT LO e RA ER entrambe del Foro di Lodi;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2 l'11.07.1981, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Monteleone del Foro di Milano.
- resistente -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Conclusioni
All'udienza del 13.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni limitatamente allo status chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato il 05.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Lodi di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di assumere gli ulteriori provvedimenti concernenti la ER regolamentazione delle figlie minori , nata a [...] il [...], e nata a [...] ER2 l'08.08.2010.
pagina 1 di 3 In particolare, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con Controparte_1
in data 15.04.2007 a Cassano d'Adda (MI) e di essersi separati come da accordo di negoziazione
[...] utorizzato dal Pubblico Ministero in data 23.11.2022, alle seguenti condizioni “[…] i coniugi si autorizzano vicendevolmente a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
i genitori godranno dell'affidamento Per condiviso delle figlie minori ed a tutti gli effetti di legge, le quali abiteranno prevalentemente insieme alla ER2 madre;
in particolare, le decis di nteresse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e dei desideri che emergeranno nel corso della loro crescita, mentre le decisioni su questioni di carattere ordinario saranno assunte di volta in volta dal genitore con cui si troverà l'una o l'altra figlia;
sin da ora la sig.ra ed il sig. esprimono il pieno consenso Parte_1 CP_1 e la massima disponibilità a rivolgersi immediatamente ad uno specialista di loro fiducia che possa guidarli nella delineazione ed attuazione di un progetto genitoriale comune, nonché per offrire il dovuto supporto alle figlie minori di modo che possano superare stress ed insicurezze derivati dalla disgregazione del nucleo familiare;
la sig.ra continuerà a risiedere Parte_1 nella casa coniugale sita in Tavazzano con Villavesco (LO) insieme alle due figlie minori ferimento nella nuova abitazione che, d'accordo con il padre, la madre ha già preso a ricercare;
dalla stessa il sig. potrà portar via, CP_1 previo appuntamento con la moglie, i propri effetti e documenti personali;
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori Per
ed […]; per i sei mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo, il padre contribuirà al mantenimento ER2 Per figl i ed , mediante bonifico su conto corrente bancario della madre dell'importo complessivo di ER2 euro 1.000,00 entro i primi cinque giorni di ogni mese. A partire dal settimo mese il contributo il contributo in favore delle figlie si ridurrà a complessivi euro 500 mensili, da versarsi nei medesimi modi e termini, ed andrà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat. Sin dalla sottoscrizione del presente accordo il padre sosterrà inoltre nella misura del 100% tutte le spese straordinarie che occorreranno per la buona crescita delle figlie, da individuarsi secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano e da concordarsi ogni volta con la madre;
il sig. sosterrà tutte le spese CP_1 straordinarie della sig.ra svolgendo gli adempimenti del caso affinché il proprio contratto di assicurazione sanitaria Parte_1 continui a coprirle nella rminata nel medesimo contratto, rimanendo a carico della sig.ra l'eventuale Parte_1 differenza. A riguardo la sig.ra anticiperà gli importi e dovrà essere posta nelle condizioni oi chiedere Parte_1 il rimborso direttamente alla compagnia assicurativa senza l'intermediazione del sig. il cane di famiglia, un CP_1Per RA di nome , continuerà ad essere accudito dalla sig.ra che l sso di sé e si occuperà di Parte_1 ogni sua esigenza, ricevendo dal sig. il rimborso del solo 50% delle spese straordinarie che occorreranno per la CP_1 buona salute dell'animale, quali i c cinazione e visite veterinarie, di medicinali e tutti gli ulteriori esborsi che saranno previamente comunicati e successivamente documentati […]”.
La ricorrente ha poi rappresentato quanto segue:
- di essere stata licenziata in data 11.10.2024 per giustificato motivo oggettivo e di essere attualmente disoccupata, mentre il sig. è socio lavoratore della MA , con sede in CP_1 Controparte_2 Milano, oltre ad essere titol delle quote di partecipazione alla ella S.r.l.;
- di essere affetta dal 2020 da patologia oncologica, di essere stata dichiarata inabile al lavoro nella misura del 100% e di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale;
- di aver venduto la casa coniugale sita in Tavazzano con Villavesco (LO), di sua proprietà per la quota del 25% e per il restante 75% della propria madre e di aver acquistato una nuova abitazione a Lodi;
- che il sig. , dopo aver venduto l'immobile di sua proprietà ubicato a Tavazzano con Villavesco, CP_1 concesso i to durante gli anni del matrimonio alla suocera, abita in un appartamento condotto in locazione a Lodi;
ER
- che da novembre 2023 si è trasferita presso il padre, a seguito di violenti litigi con la sorella, e che ER
e il padre attualme iedono nel Comune di Balestrate;
- in data 05.09.2024 il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del per limitazione della Parte_2 responsabilità genitoriale, ha nominato l'avv. quale Curatrice speciale delle minori e ha CP_3 incaricato i Servizi sociali di svolgere un'indag familiare e di attivare i percorsi a supporto del nucleo familiare.
pagina 2 di 3 1.2. si è costituito in giudizio in data 10.04.2025 non contestando la Controparte_1 ricostruzione fattuale proposta dalla ricorrente e aderendo alle domande della ricorrente.
1.3. In data 14.02.2025 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha trasmesso il fascicolo relativo al procedimento RG n. 2254/2024.
1.4. All'udienza del 13.05.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status e hanno insistito come da domande.
Con ordinanza assunta in udienza, il Collegio ha disposto la riunione al presente procedimento del procedimento RG n. 2254/2024 pendente dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano;
ha provveduto ex art. 473bis.22 c.p.c. in conformità alle conclusioni concordate dalle parti;
ha incaricato i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio e negli incarichi a sostegno del nucleo familiare;
ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla domanda concernente lo status.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Cassano d'Adda (MI) in data 15.04.2007 e si sono separati come da accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 14.11.2022 ed autorizzato dal Pubblico Ministero in data 23.11.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
3. La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente le questioni controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
4. Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.04.2007 in Cassano d'Adda (MI) da e , trascritto presso gli atti dello Stato Parte_1 Controparte_1 civ ' C, Anno 2007;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3. Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. Riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso, in Lodi il giorno 19 maggio 2025
La Giudice est. La Presidente dott. Grazia Concetta Roca dott. Ada Cappello
pagina 3 di 3