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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 28 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Luca Bosco e Filippo Aurisicchio
- ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- Convenuto, contumace – nonché contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore
- convenuto, contumace –
OGGETTO: “Regolarizzazione contributiva presso il Fondo di previdenza complementare”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 9 agosto 2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 30/12/2002 quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato full-time inquadrato nel livello 2 del CCNL UTILITALIA - ha chiesto:
“1) Accertare e dichiarare l'inadempimento di consistito nel ritardato Controparte_1
e/o omesso versamento delle quote di contribuzione maturate e trattenute dalla retribuzione del ricorrente in quanto destinate al Fondo di previdenza complementare denominato “ ” CP_2
ex art. 65, commi 7 e 8 CCNL Utilitalia e punto 1, lett. c) Accordo di rinnovo contrattuale del
18.5.2022, per i periodi meglio dettagliati in ricorso;
2) Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
1
tempore, per i titoli dedotti in narrativa, al versamento in favore del Fondo di previdenza
complementare denominato “ della complessiva somma di € 15.697,25 a titolo di CP_2
quote di contribuzione omesse a far data dal 31.12.2018 e sino a tutt'oggi, maggiorate di interessi e
rivalutazione come per legge;
3) Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze legali di causa da distrarre in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari”.
Nonostante la regolare notifica, i convenuti non si sono costituiti in giudizio.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53
del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura
della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione).
***
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Preliminarmente deve ritenersi la legittimazione e l'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente.
Invero, come più volte sostenuto dalla Suprema Corte in materia di contribuzione obbligatoria, infatti, l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione, con l'effetto che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale ( cfr. ex plurimis Cass. n.
19398/2014; n. 5868/2015). I suesposti principi di diritto - sebbene espressi in materia di contribuzione obbligatoria - possono trovare applicazione anche nell'ambito della previdenza complementare (ancor più ove si consideri che in tale ambito non opera il principio di automaticità delle prestazioni) e consentono di ritenere la legittimazione e l'interesse ad agire del ricorrente in relazione alla domanda proposta.
Nell'ipotesi in cui non si condividesse tale assimilazione al regime della previdenza obbligatoria, alla luce del fatto che nella previdenza complementare le relative norme risultano poco esplicite, non avendo il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - che ha modificato il precedente D.Lgs.21 aprile 1993, n.
124 - disciplinato le questioni dell'omissione contributiva e della legittimazione attiva a richiedere la
2
regolarizzazione dei versamenti, né, tantomeno, ha recepito l'aspetto della contitolarità, previsto originariamente dalla legge delega, L. 23 agosto 2004, n. 243, con la conseguenza per la quale il diritto all'azione per il riconoscimento di un diritto di credito nei confronti del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi relativi alla previdenza complementare, non spetterebbe al prestatore di lavoro, bensì sussisterebbe solo in capo al Fondo (che non si limita a ricevere l'adempimento in attesa di trasmetterlo al creditore, ma fa proprie le somme ricevute confondendole nel proprio patrimonio), il lavoratore non resterebbe comunque privo di tutela. Ed infatti, in caso di inerzia del fondo di previdenza nel riscuotere i contributi agendo nei confronti del datore di lavoro, il lavoratore ben può tutelarsi proponendo azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. e convenendo, quindi, in giudizio il datore di lavoro ed anche il fondo di previdenza.
Ed allora, anche nella controversia in esame, l'azione potrebbe correttamente qualificarsi in tali termini, essendo stato correttamente esteso il contraddittorio anche al debitore al quale l'agente intende surrogarsi e in favore del quale sono contenute le richieste attoree. Ciò significa che le somme non versate possono essere richieste anche dal lavoratore non in quanto, del pari, contitolare del relativo credito, ma unicamente in via di surroga.
Decisivo a questo proposito appare il rilievo che la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed, infatti, il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo.
Tanto impone l'accoglimento della domanda finalizzata ad ottenere il versamento, da parte del datore di lavoro ed in favore del Fondo, dei contributi omessi nella misura indicata in ricorso. Infatti, avendo omesso di costituirsi, la società datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova del proprio adempimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza (dovendosi considerare quale Controparte_1
unica parte soccombente attesa la posizione processuale del Fondo) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e condanna la convenuta al versamento, in favore del
[...]
di €15.697,25a titolo di quote di contribuzione omesse, in Controparte_2
relazione alla posizione contributiva di , oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1
monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
3
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze del giudizio liquidate ex
D.M. n° 55/14 in €1.600,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
3. Compensa le spese di giudizio nei confronti delle altre parti processuali.
Taranto, 28 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 28 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Luca Bosco e Filippo Aurisicchio
- ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- Convenuto, contumace – nonché contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore
- convenuto, contumace –
OGGETTO: “Regolarizzazione contributiva presso il Fondo di previdenza complementare”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 9 agosto 2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 30/12/2002 quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato full-time inquadrato nel livello 2 del CCNL UTILITALIA - ha chiesto:
“1) Accertare e dichiarare l'inadempimento di consistito nel ritardato Controparte_1
e/o omesso versamento delle quote di contribuzione maturate e trattenute dalla retribuzione del ricorrente in quanto destinate al Fondo di previdenza complementare denominato “ ” CP_2
ex art. 65, commi 7 e 8 CCNL Utilitalia e punto 1, lett. c) Accordo di rinnovo contrattuale del
18.5.2022, per i periodi meglio dettagliati in ricorso;
2) Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
1
tempore, per i titoli dedotti in narrativa, al versamento in favore del Fondo di previdenza
complementare denominato “ della complessiva somma di € 15.697,25 a titolo di CP_2
quote di contribuzione omesse a far data dal 31.12.2018 e sino a tutt'oggi, maggiorate di interessi e
rivalutazione come per legge;
3) Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze legali di causa da distrarre in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari”.
Nonostante la regolare notifica, i convenuti non si sono costituiti in giudizio.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53
del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura
della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione).
***
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Preliminarmente deve ritenersi la legittimazione e l'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente.
Invero, come più volte sostenuto dalla Suprema Corte in materia di contribuzione obbligatoria, infatti, l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione, con l'effetto che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale ( cfr. ex plurimis Cass. n.
19398/2014; n. 5868/2015). I suesposti principi di diritto - sebbene espressi in materia di contribuzione obbligatoria - possono trovare applicazione anche nell'ambito della previdenza complementare (ancor più ove si consideri che in tale ambito non opera il principio di automaticità delle prestazioni) e consentono di ritenere la legittimazione e l'interesse ad agire del ricorrente in relazione alla domanda proposta.
Nell'ipotesi in cui non si condividesse tale assimilazione al regime della previdenza obbligatoria, alla luce del fatto che nella previdenza complementare le relative norme risultano poco esplicite, non avendo il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - che ha modificato il precedente D.Lgs.21 aprile 1993, n.
124 - disciplinato le questioni dell'omissione contributiva e della legittimazione attiva a richiedere la
2
regolarizzazione dei versamenti, né, tantomeno, ha recepito l'aspetto della contitolarità, previsto originariamente dalla legge delega, L. 23 agosto 2004, n. 243, con la conseguenza per la quale il diritto all'azione per il riconoscimento di un diritto di credito nei confronti del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi relativi alla previdenza complementare, non spetterebbe al prestatore di lavoro, bensì sussisterebbe solo in capo al Fondo (che non si limita a ricevere l'adempimento in attesa di trasmetterlo al creditore, ma fa proprie le somme ricevute confondendole nel proprio patrimonio), il lavoratore non resterebbe comunque privo di tutela. Ed infatti, in caso di inerzia del fondo di previdenza nel riscuotere i contributi agendo nei confronti del datore di lavoro, il lavoratore ben può tutelarsi proponendo azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. e convenendo, quindi, in giudizio il datore di lavoro ed anche il fondo di previdenza.
Ed allora, anche nella controversia in esame, l'azione potrebbe correttamente qualificarsi in tali termini, essendo stato correttamente esteso il contraddittorio anche al debitore al quale l'agente intende surrogarsi e in favore del quale sono contenute le richieste attoree. Ciò significa che le somme non versate possono essere richieste anche dal lavoratore non in quanto, del pari, contitolare del relativo credito, ma unicamente in via di surroga.
Decisivo a questo proposito appare il rilievo che la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed, infatti, il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo.
Tanto impone l'accoglimento della domanda finalizzata ad ottenere il versamento, da parte del datore di lavoro ed in favore del Fondo, dei contributi omessi nella misura indicata in ricorso. Infatti, avendo omesso di costituirsi, la società datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova del proprio adempimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza (dovendosi considerare quale Controparte_1
unica parte soccombente attesa la posizione processuale del Fondo) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e condanna la convenuta al versamento, in favore del
[...]
di €15.697,25a titolo di quote di contribuzione omesse, in Controparte_2
relazione alla posizione contributiva di , oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1
monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
3
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze del giudizio liquidate ex
D.M. n° 55/14 in €1.600,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
3. Compensa le spese di giudizio nei confronti delle altre parti processuali.
Taranto, 28 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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