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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 928/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 928 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
c.f. , elettivamente domiciliato in n Parte_1 C.F._1
Caulonia Marina (RC), alla via San Giuseppe Moscati, n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Ruva, che lo rappresenta e difendo in forza di procura alle liti;
ATTORE
CONTRO
PA
P.I. in persona
[...] P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato, Legale Rappresentante nonché Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in Locri (RC), alla via Matteotti I Traversa, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavo e rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
- 1 - , c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar, n. 14;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Roma alla via Po, n. 20, quale impresa designata dal F.G.V.S. ex art. 283 lett. C)
Codice delle Assicurazioni Private per la NOVIT Ass.ni impresa in CP_1
; CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio PA
di Garanzia per le Vittime della Strada, e
[...] Controparte_2 [...]
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3
0197230121000005698 di incaricata alla riscossione per Controparte_2
nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_1
Strada, con la quale è stato intimato all'attore il pagamento della somma di euro
24.710,81 a titolo di recupero di indennizzo ex art. 283 Codice delle Assicurazioni
Private delle somme erogate in esecuzione della sentenza civile n. 54/2014 emessa dal
Giudice di Pace di Serra San Bruno in data 12.02.2014. L'attore, alla base dell'opposizione, ha dedotto l'inidoneità della sentenza posta a fondamento della richiesta di rimborso dell'indennizzo quale titolo esecutivo legittimante il rimborso e la non imputabilità all'attore della mancanza della copertura assicurativa. Ciò eccepito, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza di valido titolo esecutivo legittimante il diritto al rimborso dell' indennizzo ex art. 283 Codice delle Assicurazioni Private quale rivalsa relativa alle somme corrisposte a seguito del sinistro del 24.07.2011 e per l' effetto accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell' avviso di pagamento n° 0197230121000005698 emesso dall'
; in via subordinata accertare e dichiarare che la Controparte_5 CP_6
[...]
[...] [...]
e per essa la quale impresa designata dal Controparte_3 PA
ex art. 283 lett. C) Codice delle assicurazioni Private è tenuta a manlevare il sig. Parte_1
delle somme di cui all' avviso di pagamento emesso dall' agenzia delle Entrate che CP_5
dovessero essere poste a carico dell' odierno attore;
in tutti i casi, condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di causa da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2023, si è costituita in giudizio
PA
, la quale ha osservato che: - la sentenza civile n.
[...]
54/2014 emessa dal Giudice di Pace di Serra San Bruno in data 12.02.2014 non è stata impugnata, pertanto è titolo idoneo all'esecuzione; - ha Controparte_7
provveduto a corrispondere al sig. la somma di euro 24.710,81, in esecuzione Pt_2
della sentenza de qua; - ha già provveduto al rimborso a quale CP_1 Controparte_7
Compagnia delegata dal Fondo, di quanto versato in ottemperanza della suddetta sentenza. La convenuta pertanto ha concluso chiedendo di “accertare il diritto di
PA
ad ottenere il rimborso della somma di euro 24.710,81 corrisposta
[...]
da quale delegata in forza della sentenza n.54/2014 Controparte_7 CP_1 Pt_3
emessa dal Giudice di Pace di Serra San Bruno ex art.283 Codice delle Assicurazioni Private
e/o come meglio, rigettare la domanda di parte attrice opponente in quanto infondata, non provata e/o come meglio e, conseguentemente, confermare la debenza in favore dell'odierna opposta dell'importo di euro 24.710,81 di cui all'avviso / intimazione di pagamento
n.0197230121000005698; con ogni conseguente provvedimento;
vinte le spese di lite”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 20.11.2023 è stata dichiarata la contumacia di e di quindi, sono stati Controparte_8 Controparte_2
concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c. ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti al 04.03.2024. Il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, è stato rinviato, con l'assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., per la rimessione in decisione all'udienza del 23 dicembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di note di trattazione scritta. Con ordinanza del 10.01.2025, la causa
è stata rimessa in decisione.
§ 2. L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
- 3 - Parte opponente ha contestato la legittimità della pretesa alla base dell'intimazione di pagamento impugnata, ritenendo, da un lato, che la sentenza del
Giudice di Pace di Serra San Bruno n. 54 del 12.02.2014 non fosse idonea a fondare il diritto della al recupero delle somme pagate da CP_1 Controparte_7
quale delegata CONSAP – Gestione Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, dall'altro lato, la mancanza del presupposto di cui all'art. 283 lett. B), avendo l'opponente provveduto al pagamento del premio della polizza.
Giova premettere che il D. lgs. 209/2005, in un'ottica di tutela degli utenti della circolazione stradale, ha riproposto l'operatività del PA
(già istituito con la L. n. 990/1969), con lo scopo di manlevare i danneggiati
[...]
dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non identificati, non assicurati o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta. Tale fondo, quindi, garantisce il risarcimento delle lesioni personali ovvero dei danni alle cose, ogni qualvolta il danno sia stato cagionato da un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore. L'impresa assicuratrice designata per il Fondo di garanzia delle vittime della strada è tenuta al risarcimento dei danni cagionati dai veicoli sprovvisti di polizza assicurativa, ma allo stesso tempo è titolare di un'azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 292 D.lgs. 209/2005.
Quest'ultimo attribuisce il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro subordinandolo all'avvenuto risarcimento dei danni.
§ 2.1 Nel giudizio iscritto al n. r.g. 786/2012 conclusosi con la sentenza del
Giudice di Pace di Serra San Bruno n. 54 del 12.02.2014 la società
[...]
è stata evocata in giudizio quale impresa designata dal F.G.V.S. ai sensi Parte_4
dell'art. 283, comma 1 lettera C, del D.lgs. n. 209/2005, ovverosia poiché la compagnia assicurativa ( della vettura di proprietà e Controparte_9
condotta da , ritenuta responsabile del sinistro oggetto del giudizio, era Parte_1
in liquidazione coatta. Tuttavia, in corso di giudizio, è emersa la mancata copertura assicurativa della vettura di proprietà dell'odierno opponente, nonostante il premio fosse stato versato all'agente di zona della con conseguente Controparte_9
- 4 - chiamata in causa della quale F.G.V.S. ai sensi dell'art. 283, Parte_4
comma 1 lettera B, del D.lgs. n. 209/2005. Tali circostanze sono chiaramente riportate nella motivazione della sentenza n. 54 del 12.02.2014, ove nel dispositivo è prevista la condanna di “nella sua qualità come in atti”, al pagamento del CP_7
risarcimento dei danni cagionati da . Parte_1
Orbene, la circostanza che nel dispositivo non è indicata la qualità di CP_7
come impresa designata al F.G.V.S. ai sensi della lettera B) del citato art. 283, non rende la condanna generica e inidonea a fondare il diritto al rimborso dell'impresa designata che ha provveduto al pagamento (ovvero della in forza CP_1
dell'art. 292 D.lgs. 209/2005), atteso che il richiamo alla qualità di “come CP_7
in atti” non può che essere letto unitamente alla motivazione, ove emerge la sua qualità di gestore del F.G.V.S. ai sensi della lettera B) dell'art. 283 del Codice delle
Assicurazioni private, tenuto conto dell'accertamento della mancanza della copertura assicurativa effettuato dal Giudice di Pace.
§ 2.2 Del resto, la circostanza che la vettura responsabile del sinistro, condotta e di proprietà dell'attore, alla data dello stesso non fosse coperta di assicurazione per causa non imputabile all'attore - atteso che lo stesso avrebbe effettuato il pagamento all'agente di zona della - non rileva ai fini dell'accertamento del Controparte_9
diritto della alla rivalsa di quanto pagato a titolo risarcitorio per il sinistro CP_1
causato da . Invero il diritto di regresso nei confronti dei responsabili Parte_1
del sinistro stradale da cui sono scaturiti i danni liquidati trova la sua fonte nella legge, che prevede quale requisiti il ricorso al F.G.V.S. per mancanza di copertura assicurativa del veicolo responsabile e il pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio dall'impresa di gestione del Fondo suddetto.
§ 2.3 Quanto alla domanda avanzata dall'attore, in via subordinata, di condanna della e per essa di quale impresa PA0 PA1
designata dal F.G.V.S. ex art. 283 lett. C) Codice delle Assicurazioni Private a manlevare delle somme di cui all'avviso di pagamento opposto, va Parte_1
osservato che non ricorre la legittimazione passiva di quale Controparte_8
impresa designata dal F.G.V.S. ex art. 283 lett. C) Codice delle Assicurazioni Private.
Quest'ultima, infatti, attesa la funzione del F.G.V.S. come precedentemente
- 5 - ricostruita, è chiamata a rispondere, in luogo delle società assicurative poste in liquidazione, soltanto nei confronti delle vittime dei sinistri (e per i danni cagionati da mezzi assicurati con società non in grado di far fronte ai propri obblighi in quanto in liquidazione) e non quale società subentrante in tutti i possibili rapporti giuridici riconducibili alle società assicurative poste in liquidazione.
§ 3. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, nel rapporto tra l'attore e la convenuta costituita, vanno poste a carico dell'attore e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, applicando la riduzione del 50 % per la fase istruttoria, tradottasi nel solo deposito delle memorie istruttorie.
Nulla per le spese, invece, nel rapporto tra l'attore ed i convenuti Controparte_2
e attesa la loro contumacia (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
[...] Controparte_3
Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del
14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di Pt_1 PA
Gestione Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, Controparte_2
e ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_3
così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
Garanzia per le PA
Vittime della Strada, delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.237,00,
- 6 - oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge;
3. nulla per le spese di lite tra e e Parte_1 Controparte_2
Controparte_3
Così deciso in Locri, il giorno 08 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 928 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
c.f. , elettivamente domiciliato in n Parte_1 C.F._1
Caulonia Marina (RC), alla via San Giuseppe Moscati, n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Ruva, che lo rappresenta e difendo in forza di procura alle liti;
ATTORE
CONTRO
PA
P.I. in persona
[...] P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato, Legale Rappresentante nonché Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in Locri (RC), alla via Matteotti I Traversa, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavo e rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
- 1 - , c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar, n. 14;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Roma alla via Po, n. 20, quale impresa designata dal F.G.V.S. ex art. 283 lett. C)
Codice delle Assicurazioni Private per la NOVIT Ass.ni impresa in CP_1
; CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio PA
di Garanzia per le Vittime della Strada, e
[...] Controparte_2 [...]
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3
0197230121000005698 di incaricata alla riscossione per Controparte_2
nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_1
Strada, con la quale è stato intimato all'attore il pagamento della somma di euro
24.710,81 a titolo di recupero di indennizzo ex art. 283 Codice delle Assicurazioni
Private delle somme erogate in esecuzione della sentenza civile n. 54/2014 emessa dal
Giudice di Pace di Serra San Bruno in data 12.02.2014. L'attore, alla base dell'opposizione, ha dedotto l'inidoneità della sentenza posta a fondamento della richiesta di rimborso dell'indennizzo quale titolo esecutivo legittimante il rimborso e la non imputabilità all'attore della mancanza della copertura assicurativa. Ciò eccepito, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza di valido titolo esecutivo legittimante il diritto al rimborso dell' indennizzo ex art. 283 Codice delle Assicurazioni Private quale rivalsa relativa alle somme corrisposte a seguito del sinistro del 24.07.2011 e per l' effetto accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell' avviso di pagamento n° 0197230121000005698 emesso dall'
; in via subordinata accertare e dichiarare che la Controparte_5 CP_6
[...]
[...] [...]
e per essa la quale impresa designata dal Controparte_3 PA
ex art. 283 lett. C) Codice delle assicurazioni Private è tenuta a manlevare il sig. Parte_1
delle somme di cui all' avviso di pagamento emesso dall' agenzia delle Entrate che CP_5
dovessero essere poste a carico dell' odierno attore;
in tutti i casi, condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di causa da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2023, si è costituita in giudizio
PA
, la quale ha osservato che: - la sentenza civile n.
[...]
54/2014 emessa dal Giudice di Pace di Serra San Bruno in data 12.02.2014 non è stata impugnata, pertanto è titolo idoneo all'esecuzione; - ha Controparte_7
provveduto a corrispondere al sig. la somma di euro 24.710,81, in esecuzione Pt_2
della sentenza de qua; - ha già provveduto al rimborso a quale CP_1 Controparte_7
Compagnia delegata dal Fondo, di quanto versato in ottemperanza della suddetta sentenza. La convenuta pertanto ha concluso chiedendo di “accertare il diritto di
PA
ad ottenere il rimborso della somma di euro 24.710,81 corrisposta
[...]
da quale delegata in forza della sentenza n.54/2014 Controparte_7 CP_1 Pt_3
emessa dal Giudice di Pace di Serra San Bruno ex art.283 Codice delle Assicurazioni Private
e/o come meglio, rigettare la domanda di parte attrice opponente in quanto infondata, non provata e/o come meglio e, conseguentemente, confermare la debenza in favore dell'odierna opposta dell'importo di euro 24.710,81 di cui all'avviso / intimazione di pagamento
n.0197230121000005698; con ogni conseguente provvedimento;
vinte le spese di lite”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 20.11.2023 è stata dichiarata la contumacia di e di quindi, sono stati Controparte_8 Controparte_2
concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c. ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti al 04.03.2024. Il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, è stato rinviato, con l'assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., per la rimessione in decisione all'udienza del 23 dicembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di note di trattazione scritta. Con ordinanza del 10.01.2025, la causa
è stata rimessa in decisione.
§ 2. L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
- 3 - Parte opponente ha contestato la legittimità della pretesa alla base dell'intimazione di pagamento impugnata, ritenendo, da un lato, che la sentenza del
Giudice di Pace di Serra San Bruno n. 54 del 12.02.2014 non fosse idonea a fondare il diritto della al recupero delle somme pagate da CP_1 Controparte_7
quale delegata CONSAP – Gestione Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, dall'altro lato, la mancanza del presupposto di cui all'art. 283 lett. B), avendo l'opponente provveduto al pagamento del premio della polizza.
Giova premettere che il D. lgs. 209/2005, in un'ottica di tutela degli utenti della circolazione stradale, ha riproposto l'operatività del PA
(già istituito con la L. n. 990/1969), con lo scopo di manlevare i danneggiati
[...]
dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non identificati, non assicurati o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta. Tale fondo, quindi, garantisce il risarcimento delle lesioni personali ovvero dei danni alle cose, ogni qualvolta il danno sia stato cagionato da un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore. L'impresa assicuratrice designata per il Fondo di garanzia delle vittime della strada è tenuta al risarcimento dei danni cagionati dai veicoli sprovvisti di polizza assicurativa, ma allo stesso tempo è titolare di un'azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 292 D.lgs. 209/2005.
Quest'ultimo attribuisce il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro subordinandolo all'avvenuto risarcimento dei danni.
§ 2.1 Nel giudizio iscritto al n. r.g. 786/2012 conclusosi con la sentenza del
Giudice di Pace di Serra San Bruno n. 54 del 12.02.2014 la società
[...]
è stata evocata in giudizio quale impresa designata dal F.G.V.S. ai sensi Parte_4
dell'art. 283, comma 1 lettera C, del D.lgs. n. 209/2005, ovverosia poiché la compagnia assicurativa ( della vettura di proprietà e Controparte_9
condotta da , ritenuta responsabile del sinistro oggetto del giudizio, era Parte_1
in liquidazione coatta. Tuttavia, in corso di giudizio, è emersa la mancata copertura assicurativa della vettura di proprietà dell'odierno opponente, nonostante il premio fosse stato versato all'agente di zona della con conseguente Controparte_9
- 4 - chiamata in causa della quale F.G.V.S. ai sensi dell'art. 283, Parte_4
comma 1 lettera B, del D.lgs. n. 209/2005. Tali circostanze sono chiaramente riportate nella motivazione della sentenza n. 54 del 12.02.2014, ove nel dispositivo è prevista la condanna di “nella sua qualità come in atti”, al pagamento del CP_7
risarcimento dei danni cagionati da . Parte_1
Orbene, la circostanza che nel dispositivo non è indicata la qualità di CP_7
come impresa designata al F.G.V.S. ai sensi della lettera B) del citato art. 283, non rende la condanna generica e inidonea a fondare il diritto al rimborso dell'impresa designata che ha provveduto al pagamento (ovvero della in forza CP_1
dell'art. 292 D.lgs. 209/2005), atteso che il richiamo alla qualità di “come CP_7
in atti” non può che essere letto unitamente alla motivazione, ove emerge la sua qualità di gestore del F.G.V.S. ai sensi della lettera B) dell'art. 283 del Codice delle
Assicurazioni private, tenuto conto dell'accertamento della mancanza della copertura assicurativa effettuato dal Giudice di Pace.
§ 2.2 Del resto, la circostanza che la vettura responsabile del sinistro, condotta e di proprietà dell'attore, alla data dello stesso non fosse coperta di assicurazione per causa non imputabile all'attore - atteso che lo stesso avrebbe effettuato il pagamento all'agente di zona della - non rileva ai fini dell'accertamento del Controparte_9
diritto della alla rivalsa di quanto pagato a titolo risarcitorio per il sinistro CP_1
causato da . Invero il diritto di regresso nei confronti dei responsabili Parte_1
del sinistro stradale da cui sono scaturiti i danni liquidati trova la sua fonte nella legge, che prevede quale requisiti il ricorso al F.G.V.S. per mancanza di copertura assicurativa del veicolo responsabile e il pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio dall'impresa di gestione del Fondo suddetto.
§ 2.3 Quanto alla domanda avanzata dall'attore, in via subordinata, di condanna della e per essa di quale impresa PA0 PA1
designata dal F.G.V.S. ex art. 283 lett. C) Codice delle Assicurazioni Private a manlevare delle somme di cui all'avviso di pagamento opposto, va Parte_1
osservato che non ricorre la legittimazione passiva di quale Controparte_8
impresa designata dal F.G.V.S. ex art. 283 lett. C) Codice delle Assicurazioni Private.
Quest'ultima, infatti, attesa la funzione del F.G.V.S. come precedentemente
- 5 - ricostruita, è chiamata a rispondere, in luogo delle società assicurative poste in liquidazione, soltanto nei confronti delle vittime dei sinistri (e per i danni cagionati da mezzi assicurati con società non in grado di far fronte ai propri obblighi in quanto in liquidazione) e non quale società subentrante in tutti i possibili rapporti giuridici riconducibili alle società assicurative poste in liquidazione.
§ 3. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, nel rapporto tra l'attore e la convenuta costituita, vanno poste a carico dell'attore e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, applicando la riduzione del 50 % per la fase istruttoria, tradottasi nel solo deposito delle memorie istruttorie.
Nulla per le spese, invece, nel rapporto tra l'attore ed i convenuti Controparte_2
e attesa la loro contumacia (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
[...] Controparte_3
Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del
14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di Pt_1 PA
Gestione Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, Controparte_2
e ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_3
così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
Garanzia per le PA
Vittime della Strada, delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.237,00,
- 6 - oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge;
3. nulla per le spese di lite tra e e Parte_1 Controparte_2
Controparte_3
Così deciso in Locri, il giorno 08 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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