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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5825 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di LA, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12119/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. VALENTI GIOVANNI
ATTORE contro
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Avente ad oggetto : risoluzione per inadempimento – risarcimento del danno
Motivi in fatto e diritto
Con l'atto introduttivo la ricorrente in epigrafe, premesso di aver conferito incarico nel marzo 2021 all'avv. per presentare istanza cautelare innanzi al TAR Lazio ( nell'ambito di un giudizio CP_1 amministrativo già pendente dal 2019), per ottenere il riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento (TFA) al fine di accedere alle indicende procedure concorsuali del settore scuola ed ottenere l'inserimento in prima fascia delle GPS, riferiva che nonostante i molteplici solleciti e le rassicurazioni ricevute, venuto meno il rapporto fiduciario nel mese di agosto 2021 aveva appreso, conferendo incarico ad altro legale, che il convenuto non si era mai costituito nel giudizio in questione e che non aveva versato il contributo unificato ( pur regolarmente consegnato), né aveva trasmesso gli avvisi di pagamento inoltrati dal Tribunale, con aggravio dei costi;
allegando dunque l'inadempimento del convenuto alla prestazione professionale, nonché il proprio diritto a sentire dichiarare la risoluzione contrattuale ed alla restituzione dell'importo di € 600,00, evidenziava altresì che l'inadempimento del pagina 1 di 6 convenuto le aveva precluso la possibilità di ottenere un provvedimento utile per essere inserita nelle
GPS di istituto ovvero di prendere parte alle procedure concorsuali inerenti il settore scuola per conseguire l'incarico di ruolo. Riferiva che la mancata attivazione dell'attività ( poi conclusa con esito favorevole), le aveva impedito di partecipare alle procedure concorsuali attivate a livello nazionale dal
2021, con ritardo nell'accesso al lavoro ed al conseguimento dell'impiego, precisando, in via esemplificativa che erano state indette le seguenti procedure concorsuali e/o finestre di inserimento nelle GSP di istituto: concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23.4.2020 e DD n. 783 del
8.7.2020; concorso ordinario infanzia e primaria D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e concorso ordinario secondaria D.D. 21 aprile 2020, n. 499; procedura straordinaria per l'abilitazione di cui al DD n. 497 del 21 aprile 2020. Deducendo che a causa dell'inadempimento del convenuto, aveva perso la possibilità di prendere parte alle procedure e di avere chances di ottenere l'incarico dal 2021, precisava che l'istanza cautelare presentata da altro difensore il 13.11.2021 era stata trattata il 14.12.2021 e decisa con accoglimento il 8.1.2022; allegava dunque il proprio diritto al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa in misura pari allo stipendio di un insegnante di ruolo per ogni annualità dall'inadempimento al soddisfo, comprensivo dei relativi emolumenti come per legge e comunque in misura non inferiore a €15.000/anno, oltre alle spese sostenute – medio tempore – per l'esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato presso sedi distanti dalla propria residenza (cfr. doc.9), conclusi al fine di provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto delle spese medie di affitto nella città di destinazione ( Padova) e spese di trasferta, per un ammontare equitativamente determinato in €
6000,00/anno; allegava inoltre il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la somma di
€ 218,46 evidenziando che l'avv. non aveva versato le somme dovute per il contributo CP_1 unificato;
chiedeva pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dal convenuto, accertare la risoluzione del contratto e l'obbligo di restituzione della somma versata di €
600,00; chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa nell'importo pari ad € 5.000,00/anno oltre le spese di affitto e trasferta sostenute per svolgere gli incarichi a tempo determinato equitativamente determinate in € 6000,00/anno, il tutto per un totale di €
21.000/anno, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
chiedeva altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno pari ad € 218,46 quali interessi e sanzioni per il mancato versamento del contributo unificato, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'avv. , ammettendo la propria responsabilità quanto al mancato deposito Controparte_1 dell'istanza cautelare di che trattasi e dichiarandosi disposto a restituire la somma di € 600,00; contestava invece l'ulteriore domanda risarcitoria evidenziando che le procedure concorsuali cui aveva pagina 2 di 6 fatto riferimento la ricorrente erano state bandite nel 2020 ed il termine per la presentazione delle domande era anteriore al marzo 2021 , ovvero al conferimento dell'incarico per cui è causa;
evidenziava inoltre che vari bandi era precisata anche la possibilità di essere ammessi con riserva per coloro i quali avessero conseguito un titolo abilitante all'insegnamento in uno stato estero e che la riserva si sarebbe sciolta al momento del riconoscimento del titolo da parte della competente struttura del;
riferendo che gli incarichi di supplenza in sedi distanti erano stati stipulati Controparte_2 prima del marzo 2021 e che i relativi costi non potevano essergli addebitati, evidenziava poi che, nonostante l'esito positivo dell'istanza cautelare successivamente ottenuto, non vi era prova del fatto che la ricorrente avesse ottenuto l'immissione in ruolo e l'incarico a tempo indeterminato.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'insussistenza di responsabilità di esso convenuto per i danni allegati ed affermarsi il diritto dell'attrice a ricevere la somma di € 818,46 di cui € 600,00 ricevuta al momento dell'incarico ed € 218,46 per le sanzioni;
in subordine chiedeva ridursi la misura del risarcimento in €
5000,00, con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, è stata posta in decisione all'udienza del 2.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò premesso in punto di fatto, tenuto conto del disposto degli artt. 1218 cc, 1176 cc e 2236 cc, va rammentato che l'obbligazione del professionista, e nel caso di specie dell'avvocato, costituisce esempio classico di obbligazione di mezzi e non di risultato (sul punto cfr. ex plurimis, Cass. 14 agosto
1997 n. 7618, Cass. 15 giugno 1999 n. 5946, Cass. 8 agosto 2000 n. 10431, Cass. 18 luglio 2002 n.
10454, Cass. 26 febbraio 2002 n. 2836), per la quale dunque il professionista è tenuto, in forza del contratto di prestazione d'opera concluso con il cliente, a svolgere tutte le attività ragionevolmente funzionali al conseguimento del risultato auspicato dal cliente, con diligenza e perizia, ma non necessariamente ad ottenere il conseguimento del risultato medesimo, che invece può dipendere da molteplici altri fattori, nell'ambito dei quali si sostanzia l'ordinaria “alea” di un giudizio. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di giudizio di responsabilità del professionista, inoltre, è ribadito il principio generale (espresso ex multis da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11213 del
09/05/2017) secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato;
il cliente che sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla pagina 3 di 6 luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Ancora da ultimo la Corte di Legittimità ha cosi affermato : “ …
Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, "vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"", da tenere ferma, appunto, "anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonchè l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
n. 25112 del 2017, cit.) Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.). Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, o - come nell'ipotesi che qui occupa - per scadenza del termine per il rituale deposito del ricorso per cassazione, è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poichè l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica", sicchè "l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile
2010, n. 9917, Rv. 612727-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n. 10966, Rv. 573480-01)” ( cfr Cass.
Civ. sent. n. 10320/2018).
Nel caso che occupa, è senz'altro dimostrato l'intercorso rapporto professionale;
è altresì provato e non contestato che l'avv. non abbia depositato l'istanza cautelare nonostante lo specifico mandato CP_1 conferito il marzo 2021, tanto che lo stesso si è anche dichiarato disponibile a restituire la somma ricevuta e pari ad € 600,00, nonché al risarcimento della somma di € 218,46 pari a quanto richiesto per sanzioni derivanti dal mancato pagamento del contributo unificato. pagina 4 di 6 Tutto ciò premesso, nel caso che occupa, non v'è prova tuttavia del fatto che il ritardo nell'ottenimento del provvedimento cautelare favorevole ( ottenuto per le prestazioni professionali di altro professionista in data 8 gennaio 2022) abbia comportato i danni riferiti;
stando allegazioni attoree, ove il provvedimento cautelare volto al riconoscimento del titolo abilitante estero fosse stato ottenuto entro luglio 2021, essa avrebbe potuto:
1. presentare domanda di inserimento nelle GPS, 2. impugnarle per il caso di esclusione, 3. partecipare alla procedura straordinaria per mezzo della quale, utilizzando la GPS di prima fascia comprensiva degli elenchi aggiuntivi avrebbe potuto ottenere l'assegnazione di un incarico con contratto a tempo determinato valevole come anno di prova ed all'esito la conversione in contratto a tempo determinato;
la ricorrente afferma inoltre che grazie all'inserimento nelle GPS avrebbe ottenuto un punteggio pari a 75 utile per ottenere un incarico in SI;
di tali allegazioni, tuttavia, non v'è prova, neanche presuntiva, ove si consideri che la ricorrente, per come riferito all'udienza del 2.12.2025 è stata immessa in ruolo nell'anno 2023 quale insegnante di sostegno e non con la classe A046 e ciò, nonostante il provvedimento cautelare del gennaio 2022 inerente il riconoscimento del titolo straniero;
peraltro, esaminando la documentazione e le graduatorie prodotte, non è possibile verificare se alla stessa sarebbe stato assegnato il punteggio di 75, né tantomeno vi è prova del fatto che i 13 posti presenti in SI ( secondo l'elenco redatto dal sindacato CISL e dunque privo di ufficialità) siano stati assegnati a docenti con punteggio superiore a 75; ancora, non è oggetto di contestazione che la ricorrente abbia sempre svolto attività lavorativa e, pertanto, non appare configurato alcun danno patrimoniale, nemmeno sotto forma di perdita di chances.
Le richieste risarcitorie pertanto vanno respinte.
Concludendo la domanda può essere parzialmente accolta;
il convenuto va condannato alla restituzione in favore della ricorrente dell'importo di € 818,46 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
non vi è prova del fatto che la somma sia stata erogata, né che il convenuto abbia richiesto alla ricorrente le coordinate bancarie al fine di effettuare il pagamento nelle more del giudizio.
Le spese dunque seguono la reciproca soccombenza e, liquidate tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 , riducendo i compensi della fase istruttoria in ragione dl 50% avuto riguardo al carattere documentale della stessa, vengono compensate in ragione della metà.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 I e III comma cpc, invocato da parte convenuta, tenuto conto della parziale fondatezza della domanda attorea.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti per inadempimento del convenuto;
- Condanna l'avv. alla restituzione in favore della prof. Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di di € 818,46 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa in ragione di metà le spese del processo, liquidate in complessivi € 1701,00 e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della quota di € 132,00 per esborsi ed
€ 850,50 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 3.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di LA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di LA, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12119/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. VALENTI GIOVANNI
ATTORE contro
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Avente ad oggetto : risoluzione per inadempimento – risarcimento del danno
Motivi in fatto e diritto
Con l'atto introduttivo la ricorrente in epigrafe, premesso di aver conferito incarico nel marzo 2021 all'avv. per presentare istanza cautelare innanzi al TAR Lazio ( nell'ambito di un giudizio CP_1 amministrativo già pendente dal 2019), per ottenere il riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento (TFA) al fine di accedere alle indicende procedure concorsuali del settore scuola ed ottenere l'inserimento in prima fascia delle GPS, riferiva che nonostante i molteplici solleciti e le rassicurazioni ricevute, venuto meno il rapporto fiduciario nel mese di agosto 2021 aveva appreso, conferendo incarico ad altro legale, che il convenuto non si era mai costituito nel giudizio in questione e che non aveva versato il contributo unificato ( pur regolarmente consegnato), né aveva trasmesso gli avvisi di pagamento inoltrati dal Tribunale, con aggravio dei costi;
allegando dunque l'inadempimento del convenuto alla prestazione professionale, nonché il proprio diritto a sentire dichiarare la risoluzione contrattuale ed alla restituzione dell'importo di € 600,00, evidenziava altresì che l'inadempimento del pagina 1 di 6 convenuto le aveva precluso la possibilità di ottenere un provvedimento utile per essere inserita nelle
GPS di istituto ovvero di prendere parte alle procedure concorsuali inerenti il settore scuola per conseguire l'incarico di ruolo. Riferiva che la mancata attivazione dell'attività ( poi conclusa con esito favorevole), le aveva impedito di partecipare alle procedure concorsuali attivate a livello nazionale dal
2021, con ritardo nell'accesso al lavoro ed al conseguimento dell'impiego, precisando, in via esemplificativa che erano state indette le seguenti procedure concorsuali e/o finestre di inserimento nelle GSP di istituto: concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23.4.2020 e DD n. 783 del
8.7.2020; concorso ordinario infanzia e primaria D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e concorso ordinario secondaria D.D. 21 aprile 2020, n. 499; procedura straordinaria per l'abilitazione di cui al DD n. 497 del 21 aprile 2020. Deducendo che a causa dell'inadempimento del convenuto, aveva perso la possibilità di prendere parte alle procedure e di avere chances di ottenere l'incarico dal 2021, precisava che l'istanza cautelare presentata da altro difensore il 13.11.2021 era stata trattata il 14.12.2021 e decisa con accoglimento il 8.1.2022; allegava dunque il proprio diritto al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa in misura pari allo stipendio di un insegnante di ruolo per ogni annualità dall'inadempimento al soddisfo, comprensivo dei relativi emolumenti come per legge e comunque in misura non inferiore a €15.000/anno, oltre alle spese sostenute – medio tempore – per l'esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato presso sedi distanti dalla propria residenza (cfr. doc.9), conclusi al fine di provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto delle spese medie di affitto nella città di destinazione ( Padova) e spese di trasferta, per un ammontare equitativamente determinato in €
6000,00/anno; allegava inoltre il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la somma di
€ 218,46 evidenziando che l'avv. non aveva versato le somme dovute per il contributo CP_1 unificato;
chiedeva pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dal convenuto, accertare la risoluzione del contratto e l'obbligo di restituzione della somma versata di €
600,00; chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa nell'importo pari ad € 5.000,00/anno oltre le spese di affitto e trasferta sostenute per svolgere gli incarichi a tempo determinato equitativamente determinate in € 6000,00/anno, il tutto per un totale di €
21.000/anno, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
chiedeva altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno pari ad € 218,46 quali interessi e sanzioni per il mancato versamento del contributo unificato, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'avv. , ammettendo la propria responsabilità quanto al mancato deposito Controparte_1 dell'istanza cautelare di che trattasi e dichiarandosi disposto a restituire la somma di € 600,00; contestava invece l'ulteriore domanda risarcitoria evidenziando che le procedure concorsuali cui aveva pagina 2 di 6 fatto riferimento la ricorrente erano state bandite nel 2020 ed il termine per la presentazione delle domande era anteriore al marzo 2021 , ovvero al conferimento dell'incarico per cui è causa;
evidenziava inoltre che vari bandi era precisata anche la possibilità di essere ammessi con riserva per coloro i quali avessero conseguito un titolo abilitante all'insegnamento in uno stato estero e che la riserva si sarebbe sciolta al momento del riconoscimento del titolo da parte della competente struttura del;
riferendo che gli incarichi di supplenza in sedi distanti erano stati stipulati Controparte_2 prima del marzo 2021 e che i relativi costi non potevano essergli addebitati, evidenziava poi che, nonostante l'esito positivo dell'istanza cautelare successivamente ottenuto, non vi era prova del fatto che la ricorrente avesse ottenuto l'immissione in ruolo e l'incarico a tempo indeterminato.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'insussistenza di responsabilità di esso convenuto per i danni allegati ed affermarsi il diritto dell'attrice a ricevere la somma di € 818,46 di cui € 600,00 ricevuta al momento dell'incarico ed € 218,46 per le sanzioni;
in subordine chiedeva ridursi la misura del risarcimento in €
5000,00, con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, è stata posta in decisione all'udienza del 2.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò premesso in punto di fatto, tenuto conto del disposto degli artt. 1218 cc, 1176 cc e 2236 cc, va rammentato che l'obbligazione del professionista, e nel caso di specie dell'avvocato, costituisce esempio classico di obbligazione di mezzi e non di risultato (sul punto cfr. ex plurimis, Cass. 14 agosto
1997 n. 7618, Cass. 15 giugno 1999 n. 5946, Cass. 8 agosto 2000 n. 10431, Cass. 18 luglio 2002 n.
10454, Cass. 26 febbraio 2002 n. 2836), per la quale dunque il professionista è tenuto, in forza del contratto di prestazione d'opera concluso con il cliente, a svolgere tutte le attività ragionevolmente funzionali al conseguimento del risultato auspicato dal cliente, con diligenza e perizia, ma non necessariamente ad ottenere il conseguimento del risultato medesimo, che invece può dipendere da molteplici altri fattori, nell'ambito dei quali si sostanzia l'ordinaria “alea” di un giudizio. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di giudizio di responsabilità del professionista, inoltre, è ribadito il principio generale (espresso ex multis da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11213 del
09/05/2017) secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato;
il cliente che sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla pagina 3 di 6 luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Ancora da ultimo la Corte di Legittimità ha cosi affermato : “ …
Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, "vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"", da tenere ferma, appunto, "anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonchè l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
n. 25112 del 2017, cit.) Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.). Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, o - come nell'ipotesi che qui occupa - per scadenza del termine per il rituale deposito del ricorso per cassazione, è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poichè l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica", sicchè "l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile
2010, n. 9917, Rv. 612727-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n. 10966, Rv. 573480-01)” ( cfr Cass.
Civ. sent. n. 10320/2018).
Nel caso che occupa, è senz'altro dimostrato l'intercorso rapporto professionale;
è altresì provato e non contestato che l'avv. non abbia depositato l'istanza cautelare nonostante lo specifico mandato CP_1 conferito il marzo 2021, tanto che lo stesso si è anche dichiarato disponibile a restituire la somma ricevuta e pari ad € 600,00, nonché al risarcimento della somma di € 218,46 pari a quanto richiesto per sanzioni derivanti dal mancato pagamento del contributo unificato. pagina 4 di 6 Tutto ciò premesso, nel caso che occupa, non v'è prova tuttavia del fatto che il ritardo nell'ottenimento del provvedimento cautelare favorevole ( ottenuto per le prestazioni professionali di altro professionista in data 8 gennaio 2022) abbia comportato i danni riferiti;
stando allegazioni attoree, ove il provvedimento cautelare volto al riconoscimento del titolo abilitante estero fosse stato ottenuto entro luglio 2021, essa avrebbe potuto:
1. presentare domanda di inserimento nelle GPS, 2. impugnarle per il caso di esclusione, 3. partecipare alla procedura straordinaria per mezzo della quale, utilizzando la GPS di prima fascia comprensiva degli elenchi aggiuntivi avrebbe potuto ottenere l'assegnazione di un incarico con contratto a tempo determinato valevole come anno di prova ed all'esito la conversione in contratto a tempo determinato;
la ricorrente afferma inoltre che grazie all'inserimento nelle GPS avrebbe ottenuto un punteggio pari a 75 utile per ottenere un incarico in SI;
di tali allegazioni, tuttavia, non v'è prova, neanche presuntiva, ove si consideri che la ricorrente, per come riferito all'udienza del 2.12.2025 è stata immessa in ruolo nell'anno 2023 quale insegnante di sostegno e non con la classe A046 e ciò, nonostante il provvedimento cautelare del gennaio 2022 inerente il riconoscimento del titolo straniero;
peraltro, esaminando la documentazione e le graduatorie prodotte, non è possibile verificare se alla stessa sarebbe stato assegnato il punteggio di 75, né tantomeno vi è prova del fatto che i 13 posti presenti in SI ( secondo l'elenco redatto dal sindacato CISL e dunque privo di ufficialità) siano stati assegnati a docenti con punteggio superiore a 75; ancora, non è oggetto di contestazione che la ricorrente abbia sempre svolto attività lavorativa e, pertanto, non appare configurato alcun danno patrimoniale, nemmeno sotto forma di perdita di chances.
Le richieste risarcitorie pertanto vanno respinte.
Concludendo la domanda può essere parzialmente accolta;
il convenuto va condannato alla restituzione in favore della ricorrente dell'importo di € 818,46 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
non vi è prova del fatto che la somma sia stata erogata, né che il convenuto abbia richiesto alla ricorrente le coordinate bancarie al fine di effettuare il pagamento nelle more del giudizio.
Le spese dunque seguono la reciproca soccombenza e, liquidate tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 , riducendo i compensi della fase istruttoria in ragione dl 50% avuto riguardo al carattere documentale della stessa, vengono compensate in ragione della metà.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 I e III comma cpc, invocato da parte convenuta, tenuto conto della parziale fondatezza della domanda attorea.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti per inadempimento del convenuto;
- Condanna l'avv. alla restituzione in favore della prof. Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di di € 818,46 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa in ragione di metà le spese del processo, liquidate in complessivi € 1701,00 e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della quota di € 132,00 per esborsi ed
€ 850,50 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 3.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di LA
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