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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 23/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vallo della Lucania Sezione civile Il Tribunale di Vallo della Lucania nella persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2159/2009 RG, avente ad oggetto: proprietà e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Agropoli, alla Via Parte_1 C.F._1
Pio X n. 14, presso lo studio degli avv.ti Francesco Tata, Vincenzo Gifoli, Andrea Tata, dai quali
è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. elettivamente domiciliata in Mercato Controparte_1 C.F._2
San Severino (SA) alla via Ferrovia n.70 presso lo studio dell'avv. ON RE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CO IO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Agropoli C.F._3
(SA) alla via Montessori n.3, rappresentato e difeso da se stesso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 27/03/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e RE ON al fine di essere dichiarato unico e solo proprietario dei beni immobili
[...] identificati in catasto del Comune di Agropoli sub 62 e 63 (ex sub 17) e sub 65 e 66 (ex sub 18), del foglio 15 part.lla 167, via Montessori n 3 e di sentir condannare i convenuti alla restituzione degli immobili de quibus liberi da persone e cose, con vittoria di spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
Esponeva che in data 8/7/1985 alla morte di egli, unitamente alla sorella Persona_1 [...]
era divenuto proprietario di un suolo edificatorio distinto al C.T. di Agropoli al foglio 15, CP_2 particella 167, munito di progetto già approvato, per la costruzione di due fabbricati (A e B), che con atto per notaio del 04/04/1991, rep. 41823 e raccolta n.16536, trascritto a Per_2
Salerno in data 19/04/1991 ai nn. 11185/9042 i germani avevano alienato a Pt_1 CP_3
tale suolo riservandosi metà del seminterrato e l'intero primo piano del fabbricato “A”
[...] che l'acquirente avrebbe realizzato, che in seguito alla realizzazione dei fabbricati il geom. CP_4 aveva redatto l'elaborato planimetrico e la nuova dichiarazione catastale del fabbricato
[...] con le singole unità abitative, che con atto del 21/03/1996 per notaio rep. 53578 Per_2 raccolta. 21242, trascritto il 15/04/1996 i germani si erano divisi le unità abitative che si Pt_1 erano riservate ed all'attore erano stati attribuiti i sub 17 e 18 così descritti: appartamentino al piano seminterrato composto di pranzo-soggiorno, due camere e wc con antistante piccola corte e con ingresso esclusivo…riportato in NCEU di Agropoli alla partita 6347, foglio 15, part. 167 sub 17, via Montessori, piano 1 SS. Altro appartamento al piano seminterrato composto di pranzo-soggiorno, due camere e wc con antistante piccola corte e con proprio ingresso esclusivo... riportato in NCEU di Agropoli alla partita 6347, foglio
15, particella 167, sub 18, via Montessori piano 1 SS, che , all'insaputa dell'attore, Controparte_3 aveva eseguito un nuovo frazionamento dei sub 17 e 18, ormai di proprietà esclusiva di
[...]
, con il quale aveva staccato le corti antistanti gli appartamenti e aveva dato origine ai Pt_1 sub 62 e 63 (ex sub 17) e sub 65 e 66 (ex sub 18), che con atto di compravendita del 20/01/2007 per notaio rep. 37711 raccolta n. 7629, registrato a Salerno il 05/02/2007 al n. 681 Serie Per_3
1T, aveva alienato le nuove particelle ai convenuti e più precisamente a Controparte_3
i sub 62 e 63 (ex sub 17) e a RE ON i sub 64 e 65, riservando all'attore Controparte_1 solo il passaggio sui sub 62 e 66 al fine di consentirgli l'accesso al proprio appartamento, che nell'atto di compravendita del 2007 veniva specificato che tali particelle erano state annesse per errore agli appartamenti di proprietà e che, tale affermazione non corrispondeva al vero, Pt_1 essendo egli l'unico proprietario.
2 Chiedeva, altresì, autorizzarsi il sequestro degli immobili in questione.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata Controparte_1 dall'attore, sostenendo che il suo dante causa, , con l'atto di compravendita Controparte_3 del 1991 era divenuto proprietario esclusivo dell'intero suolo, di cui poi, nel 2007, aveva alienato una parte alla convenuta. Chiedeva, quindi, preliminarmente, il rigetto dell'istanza di sequestro, non ricorrendo i presupposti per la misura cautelare invocata e nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione, oltre al pagamento ex art. 96 cpc di una somma equitativamente determinata.
Si costituiva altresì in giudizio RE ON, il quale contestava la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, oltre al pagamento ex art. 96 cpc di una somma equitativamente determinata.
Instaurato il contraddittorio, su richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183 cpc.
Parte attrice con memoria depositata in cancelleria in data 07/06/2010 a precisazione e/o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte così concludeva:
“accertato e dichiarato incidenter tantum l'usucapione ex art. 1159 c.c. in favore del sig. dei beni Parte_1 immobili identificati al Catasto del Comune di Agropoli con i sub 62 e 63 (ex sub 17) ed i sub 65 e 66 (ex sub
18), foglio 15, p.lla 167, via Montessori n. 3, accertare e dichiarare lo stesso unico e solo proprietario dei beni immobili testè indicati e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione degli immobili de quibus liberi da persone e cose….”
Il Tribunale, con provvedimento reso fuori udienza in data 08/05/2012“ ritenuto che la prova orale articolata da parte attrice….si appalesa irrilevante ai fini del decidere, in quanto diretta a comprovare l'intervenuta usucapione delle corti in contestazione;
considerato in particolare che l'accertamento richiesto dall'attore con la memoria depositata il 7/6/2010 configuri un'inammissibile mutatio libelli rispetto alla domanda di rivendica originariamente proposta”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e successivamente per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con provvedimento del 29/06/2015, il G.I. revocava l'ordinanza resa in data 08/05/2012, “non configurandosi nella specie alcuna inammissibile mutatio libelli rispetto alla domanda di rivendica originariamente proposta”, ammetteva la prova orale articolata da parte attrice e rimetteva la causa sul ruolo per l'escussione dei testimoni.
3 Espletata la prova orale, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'azione di rivendicazione è disciplinata dall'art. 948 c.c., secondo cui: “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per
l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”. Tale azione ha una finalità restitutoria, in pratica con essa il proprietario, che non è nel possesso della cosa, chiede, previo accertamento della titolarità del proprio diritto, la condanna alla restituzione del bene.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore. Tuttavia, bisogna anche precisare che in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. civ. n. 1569/2022).
In ogni caso la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. (Cassazione civile, sez. II, 04/03/2011, n. 5257).
Ciò premesso, deduce di essere proprietario delle particelle alienate ai convenuti in Parte_1 virtù di atto di compravendita del 04/04/1991 e di successivo atto di divisione del 21/03/1996.
Viceversa, i convenuti asseriscono che le “corti” di cui l'attore rivendica la proprietà si appartenessero al loro dante causa, geom. , il quale dunque ben poteva Controparte_3 alienarle.
Con l'atto di compravendita del 1991 i germani tramite il loro procuratore speciale Pt_1 alienavano a il suolo edificatorio distinto al C.T. di Agropoli al foglio 15, Controparte_3 particella 167, riservandosi: “metà del cantinato e l'intero primo piano;
le aree riservate risultano tinteggiate in colore giallo nelle due planimetrie che si allegano rispettivamente sotto le lettere “D” e “E”; mentre con il
4 successivo atto di divisione si attribuiva: “appartamentino al piano seminterrato, composto Parte_1 di pranzo-soggiorno, due camere e wc, con antistante piccola corte e con proprio ingresso esclusivo…riportato nel
.N.C.E.U. di Agropoli alla citata partita 6437, foglio 15, part. 167 sub 17; altro appartamentino al piano seminterrato composto da pranzo-soggiorno, due camere e wc, con antistante piccola corte e con proprio ingresso esclusivo… riportato nel N.C.E.U. di Agropoli alla citata partita 6437, foglio 15, part. 167 sub 18, via
Montessori, piano 1 SS”.
Successivamente, ossia con atto di vendita del 20/01/2007 alienava ai Controparte_3 convenuti le porzioni di suolo riportate in N.C.E.U foglio 15 mappale 167 ai sub 62, 63, 65 e 66.
In tale atto si legge: “ il venditore dichiara e gli acquirenti se ne dichiarano a conoscenza: a) che la porzione di suolo alienata al sig. RE ON per errore nell'accatastamento iniziale del fabbricato “A” fu inserita come corte “graffata” all'alloggio mappale 167 sub 18 (attualmente sub 64 a seguito di variazione catastale di proprietà del sig. che la porzione di suolo alienata alla sig.ra per errore Persona_4 Controparte_1 nell'accatastamento iniziale del fabbricato “A” fu inserita come corte “graffata” all'alloggio mappale 167 sub 17
(attualmente sub 61 a seguito di variazione catastale ) di proprietà del sig. . Parte_1
Orbene dalla lettura dei titoli di proprietà e delle planimetrie ad essi allegate si evince che i germani con l'atto di compravendita del 1991 avevano alienato a il suolo Pt_1 Controparte_3 identificato al foglio 15 mappale 167, che tale suolo era munito di progetto per la realizzazione di due fabbricati, che essi si riservavano la proprietà di metà del cantinato e l'intero primo piano del fabbricato “A”, che il avrebbe realizzato. CP_3
Le aree riservate, inoltre, per una migliore identificazione erano state colorate di giallo nelle planimetrie allegate al contratto ed in esso richiamate e non comprendevano gli spazi esterni al fabbricato (“il sig. (per conto di e ), per parte venditrice………. vende e Persona_5 Parte_1 CP_2 trasferisce, con espressa riserva di cui appresso, al sig. che in buona fede accetta ed acquista, Controparte_3 un suolo edificatorio sito nel Comune di Agropoli alla località San Marco, confinante con via Montessori….Poiché detto terreno ……..è munito di progetto approvato………….. la parte venditrice si riserva espressamente, e la parte acquirente ne prende atto, del fabbricato A): metà del cantinato e l'intero primo piano;
le aree riservate risultano tinteggiate in colore giallo nelle due planimetrie che si allegano rispettivamente sotto le lettere “D” ed
“E…”).
Come a tutti noto nei contratti in cui è richiesta la forma scritta " ad substantiam ", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso;
le parti possono fare riferimento per individuare il bene ad una planimetria allegata all'atto, purchè, come nel caso in esame la
5 stessa sia richiamata nel contratto alla stessa allegata e sottoscritta dalle parti ( cfr. Cass. civ. n.
8731/2023).
Successivamente con l'atto di divisione del 1996 si attribuisce la proprietà di due Parte_1 appartamenti posti al primo piano seminterrato e le corti antistanti, che nel frattempo erano state oggetto di frazionamento ed annesse agli appartamenti dell'attore.
L'atto di divisione non è idoneo a provare l'acquisto della proprietà delle corti per cui è causa;
è principio consolidato, infatti, quello secondo cui l'atto divisionale non ha per sé solo, nei confronti dei terzi, forza probante del diritto di proprietà attribuito al condividente (Cass. civ.
Ord. Sez. 2 Num. 22661 Anno 2022; Cass. n.1282/1972; n. 3669/1987; n. 4828/1994; n.
27034/2006; n. 4730/2015). La divisione, quindi, non è titolo idoneo a fornire, nel giudizio di rivendicazione proposto nei confronti dei terzi, la prova della proprietà dei beni compresi nei lotti rispettivamente assegnati, occorrendo necessariamente dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione;
si deve escludere inoltre che la divisione sia da sola sufficiente a formare il titolo per l'usucapione abbreviata (Cass. n.
1976/1983; 1532/1967).
Non risultando, quindi, provata documentalmente la proprietà delle corti in questione in capo all'attore, occorre verificare se la proprietà sia stata acquistata per usucapione. I testi escussi hanno fornito dichiarazioni generiche ed in alcuni punti contraddittorie, del tutto inidonee a provare la proprietà. La teste escussa all'udienza del 21 gennaio 2016 così riferiva: Testimone_1
“preciso che il sig. è proprietario di due appartamenti situati dietro il giardino di mia proprietà. Parte_1
Pt_ Gli appartamenti sono stati concessi in locazione dal che vive in Val d'Aosta a terzi…posso dire che i cortili antistanti gli immobili venivano utilizzati dai predetti conduttori mediante il posizionamento di tavolini, ombrelloni…ricordo che gli appartamenti su indicati sono stati locati nel 1993, tanto posso dire perché me lo riferì mio nipote”.
La circostanza è confermata anche dall'altro teste escusso, , il quale ha aggiunto Testimone_2 che le catene raffigurate nelle foto prodotte in giudizio le ha viste dal 2007, mentre i paletti ci sono sempre stati;
non ha saputo riferire se accanto alla catena ci fosse anche un cartello con scritto proprietà privata, né a chi appartenevano le auto raffigurate nelle foto che gli sono state mostrate. Tali dichiarazioni non sono sufficienti a ritenere provata l'usucapione. Ai fini dell'accoglimento della domanda, infatti, chi agisce per far dichiarare l'usucapione deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime
6 a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, rivelino in maniera inequivoca l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa, non essendo sufficiente “l'inerzia del proprietario”. Ed ancora, la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus essendo indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso. (Cass. 21837/18). Le risultanze processuali non consentono di ritenere provata l'usucapione nei modi e nei termini sopra descritti, con la conseguenza che la domanda proposta dall'attore deve essere rigettata in quanto sfornita di prova.
Non meritevole di accoglimento è la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc, proposta dai convenuti. La Corte di cassazione (sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667) ha recentemente ribadito il principio per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire. La citata giurisprudenza evidenzia, infatti, che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé, automaticamente, rimproverabile. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della pretesa ovvero il resistere in giudizio, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
La liquidazione dell'onorario sarà unica, non potendosi liquidare un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 ( cfr. Cass. civ. n. 1650/2022
e Cass. civ. n. 8688/2023)
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del dal sig. Parte_1 nei confronti di e RE ON, ogni avversa istanza, deduzione così Controparte_1 provvede:
1) rigetta la domanda
7 2) condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore di e RE Controparte_1
ON che si liquidano in euro 4200,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 23/6/2025 dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vallo della Lucania Sezione civile Il Tribunale di Vallo della Lucania nella persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2159/2009 RG, avente ad oggetto: proprietà e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Agropoli, alla Via Parte_1 C.F._1
Pio X n. 14, presso lo studio degli avv.ti Francesco Tata, Vincenzo Gifoli, Andrea Tata, dai quali
è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. elettivamente domiciliata in Mercato Controparte_1 C.F._2
San Severino (SA) alla via Ferrovia n.70 presso lo studio dell'avv. ON RE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CO IO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Agropoli C.F._3
(SA) alla via Montessori n.3, rappresentato e difeso da se stesso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 27/03/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e RE ON al fine di essere dichiarato unico e solo proprietario dei beni immobili
[...] identificati in catasto del Comune di Agropoli sub 62 e 63 (ex sub 17) e sub 65 e 66 (ex sub 18), del foglio 15 part.lla 167, via Montessori n 3 e di sentir condannare i convenuti alla restituzione degli immobili de quibus liberi da persone e cose, con vittoria di spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
Esponeva che in data 8/7/1985 alla morte di egli, unitamente alla sorella Persona_1 [...]
era divenuto proprietario di un suolo edificatorio distinto al C.T. di Agropoli al foglio 15, CP_2 particella 167, munito di progetto già approvato, per la costruzione di due fabbricati (A e B), che con atto per notaio del 04/04/1991, rep. 41823 e raccolta n.16536, trascritto a Per_2
Salerno in data 19/04/1991 ai nn. 11185/9042 i germani avevano alienato a Pt_1 CP_3
tale suolo riservandosi metà del seminterrato e l'intero primo piano del fabbricato “A”
[...] che l'acquirente avrebbe realizzato, che in seguito alla realizzazione dei fabbricati il geom. CP_4 aveva redatto l'elaborato planimetrico e la nuova dichiarazione catastale del fabbricato
[...] con le singole unità abitative, che con atto del 21/03/1996 per notaio rep. 53578 Per_2 raccolta. 21242, trascritto il 15/04/1996 i germani si erano divisi le unità abitative che si Pt_1 erano riservate ed all'attore erano stati attribuiti i sub 17 e 18 così descritti: appartamentino al piano seminterrato composto di pranzo-soggiorno, due camere e wc con antistante piccola corte e con ingresso esclusivo…riportato in NCEU di Agropoli alla partita 6347, foglio 15, part. 167 sub 17, via Montessori, piano 1 SS. Altro appartamento al piano seminterrato composto di pranzo-soggiorno, due camere e wc con antistante piccola corte e con proprio ingresso esclusivo... riportato in NCEU di Agropoli alla partita 6347, foglio
15, particella 167, sub 18, via Montessori piano 1 SS, che , all'insaputa dell'attore, Controparte_3 aveva eseguito un nuovo frazionamento dei sub 17 e 18, ormai di proprietà esclusiva di
[...]
, con il quale aveva staccato le corti antistanti gli appartamenti e aveva dato origine ai Pt_1 sub 62 e 63 (ex sub 17) e sub 65 e 66 (ex sub 18), che con atto di compravendita del 20/01/2007 per notaio rep. 37711 raccolta n. 7629, registrato a Salerno il 05/02/2007 al n. 681 Serie Per_3
1T, aveva alienato le nuove particelle ai convenuti e più precisamente a Controparte_3
i sub 62 e 63 (ex sub 17) e a RE ON i sub 64 e 65, riservando all'attore Controparte_1 solo il passaggio sui sub 62 e 66 al fine di consentirgli l'accesso al proprio appartamento, che nell'atto di compravendita del 2007 veniva specificato che tali particelle erano state annesse per errore agli appartamenti di proprietà e che, tale affermazione non corrispondeva al vero, Pt_1 essendo egli l'unico proprietario.
2 Chiedeva, altresì, autorizzarsi il sequestro degli immobili in questione.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata Controparte_1 dall'attore, sostenendo che il suo dante causa, , con l'atto di compravendita Controparte_3 del 1991 era divenuto proprietario esclusivo dell'intero suolo, di cui poi, nel 2007, aveva alienato una parte alla convenuta. Chiedeva, quindi, preliminarmente, il rigetto dell'istanza di sequestro, non ricorrendo i presupposti per la misura cautelare invocata e nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione, oltre al pagamento ex art. 96 cpc di una somma equitativamente determinata.
Si costituiva altresì in giudizio RE ON, il quale contestava la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, oltre al pagamento ex art. 96 cpc di una somma equitativamente determinata.
Instaurato il contraddittorio, su richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183 cpc.
Parte attrice con memoria depositata in cancelleria in data 07/06/2010 a precisazione e/o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte così concludeva:
“accertato e dichiarato incidenter tantum l'usucapione ex art. 1159 c.c. in favore del sig. dei beni Parte_1 immobili identificati al Catasto del Comune di Agropoli con i sub 62 e 63 (ex sub 17) ed i sub 65 e 66 (ex sub
18), foglio 15, p.lla 167, via Montessori n. 3, accertare e dichiarare lo stesso unico e solo proprietario dei beni immobili testè indicati e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione degli immobili de quibus liberi da persone e cose….”
Il Tribunale, con provvedimento reso fuori udienza in data 08/05/2012“ ritenuto che la prova orale articolata da parte attrice….si appalesa irrilevante ai fini del decidere, in quanto diretta a comprovare l'intervenuta usucapione delle corti in contestazione;
considerato in particolare che l'accertamento richiesto dall'attore con la memoria depositata il 7/6/2010 configuri un'inammissibile mutatio libelli rispetto alla domanda di rivendica originariamente proposta”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e successivamente per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con provvedimento del 29/06/2015, il G.I. revocava l'ordinanza resa in data 08/05/2012, “non configurandosi nella specie alcuna inammissibile mutatio libelli rispetto alla domanda di rivendica originariamente proposta”, ammetteva la prova orale articolata da parte attrice e rimetteva la causa sul ruolo per l'escussione dei testimoni.
3 Espletata la prova orale, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'azione di rivendicazione è disciplinata dall'art. 948 c.c., secondo cui: “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per
l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”. Tale azione ha una finalità restitutoria, in pratica con essa il proprietario, che non è nel possesso della cosa, chiede, previo accertamento della titolarità del proprio diritto, la condanna alla restituzione del bene.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore. Tuttavia, bisogna anche precisare che in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. civ. n. 1569/2022).
In ogni caso la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. (Cassazione civile, sez. II, 04/03/2011, n. 5257).
Ciò premesso, deduce di essere proprietario delle particelle alienate ai convenuti in Parte_1 virtù di atto di compravendita del 04/04/1991 e di successivo atto di divisione del 21/03/1996.
Viceversa, i convenuti asseriscono che le “corti” di cui l'attore rivendica la proprietà si appartenessero al loro dante causa, geom. , il quale dunque ben poteva Controparte_3 alienarle.
Con l'atto di compravendita del 1991 i germani tramite il loro procuratore speciale Pt_1 alienavano a il suolo edificatorio distinto al C.T. di Agropoli al foglio 15, Controparte_3 particella 167, riservandosi: “metà del cantinato e l'intero primo piano;
le aree riservate risultano tinteggiate in colore giallo nelle due planimetrie che si allegano rispettivamente sotto le lettere “D” e “E”; mentre con il
4 successivo atto di divisione si attribuiva: “appartamentino al piano seminterrato, composto Parte_1 di pranzo-soggiorno, due camere e wc, con antistante piccola corte e con proprio ingresso esclusivo…riportato nel
.N.C.E.U. di Agropoli alla citata partita 6437, foglio 15, part. 167 sub 17; altro appartamentino al piano seminterrato composto da pranzo-soggiorno, due camere e wc, con antistante piccola corte e con proprio ingresso esclusivo… riportato nel N.C.E.U. di Agropoli alla citata partita 6437, foglio 15, part. 167 sub 18, via
Montessori, piano 1 SS”.
Successivamente, ossia con atto di vendita del 20/01/2007 alienava ai Controparte_3 convenuti le porzioni di suolo riportate in N.C.E.U foglio 15 mappale 167 ai sub 62, 63, 65 e 66.
In tale atto si legge: “ il venditore dichiara e gli acquirenti se ne dichiarano a conoscenza: a) che la porzione di suolo alienata al sig. RE ON per errore nell'accatastamento iniziale del fabbricato “A” fu inserita come corte “graffata” all'alloggio mappale 167 sub 18 (attualmente sub 64 a seguito di variazione catastale di proprietà del sig. che la porzione di suolo alienata alla sig.ra per errore Persona_4 Controparte_1 nell'accatastamento iniziale del fabbricato “A” fu inserita come corte “graffata” all'alloggio mappale 167 sub 17
(attualmente sub 61 a seguito di variazione catastale ) di proprietà del sig. . Parte_1
Orbene dalla lettura dei titoli di proprietà e delle planimetrie ad essi allegate si evince che i germani con l'atto di compravendita del 1991 avevano alienato a il suolo Pt_1 Controparte_3 identificato al foglio 15 mappale 167, che tale suolo era munito di progetto per la realizzazione di due fabbricati, che essi si riservavano la proprietà di metà del cantinato e l'intero primo piano del fabbricato “A”, che il avrebbe realizzato. CP_3
Le aree riservate, inoltre, per una migliore identificazione erano state colorate di giallo nelle planimetrie allegate al contratto ed in esso richiamate e non comprendevano gli spazi esterni al fabbricato (“il sig. (per conto di e ), per parte venditrice………. vende e Persona_5 Parte_1 CP_2 trasferisce, con espressa riserva di cui appresso, al sig. che in buona fede accetta ed acquista, Controparte_3 un suolo edificatorio sito nel Comune di Agropoli alla località San Marco, confinante con via Montessori….Poiché detto terreno ……..è munito di progetto approvato………….. la parte venditrice si riserva espressamente, e la parte acquirente ne prende atto, del fabbricato A): metà del cantinato e l'intero primo piano;
le aree riservate risultano tinteggiate in colore giallo nelle due planimetrie che si allegano rispettivamente sotto le lettere “D” ed
“E…”).
Come a tutti noto nei contratti in cui è richiesta la forma scritta " ad substantiam ", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso;
le parti possono fare riferimento per individuare il bene ad una planimetria allegata all'atto, purchè, come nel caso in esame la
5 stessa sia richiamata nel contratto alla stessa allegata e sottoscritta dalle parti ( cfr. Cass. civ. n.
8731/2023).
Successivamente con l'atto di divisione del 1996 si attribuisce la proprietà di due Parte_1 appartamenti posti al primo piano seminterrato e le corti antistanti, che nel frattempo erano state oggetto di frazionamento ed annesse agli appartamenti dell'attore.
L'atto di divisione non è idoneo a provare l'acquisto della proprietà delle corti per cui è causa;
è principio consolidato, infatti, quello secondo cui l'atto divisionale non ha per sé solo, nei confronti dei terzi, forza probante del diritto di proprietà attribuito al condividente (Cass. civ.
Ord. Sez. 2 Num. 22661 Anno 2022; Cass. n.1282/1972; n. 3669/1987; n. 4828/1994; n.
27034/2006; n. 4730/2015). La divisione, quindi, non è titolo idoneo a fornire, nel giudizio di rivendicazione proposto nei confronti dei terzi, la prova della proprietà dei beni compresi nei lotti rispettivamente assegnati, occorrendo necessariamente dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione;
si deve escludere inoltre che la divisione sia da sola sufficiente a formare il titolo per l'usucapione abbreviata (Cass. n.
1976/1983; 1532/1967).
Non risultando, quindi, provata documentalmente la proprietà delle corti in questione in capo all'attore, occorre verificare se la proprietà sia stata acquistata per usucapione. I testi escussi hanno fornito dichiarazioni generiche ed in alcuni punti contraddittorie, del tutto inidonee a provare la proprietà. La teste escussa all'udienza del 21 gennaio 2016 così riferiva: Testimone_1
“preciso che il sig. è proprietario di due appartamenti situati dietro il giardino di mia proprietà. Parte_1
Pt_ Gli appartamenti sono stati concessi in locazione dal che vive in Val d'Aosta a terzi…posso dire che i cortili antistanti gli immobili venivano utilizzati dai predetti conduttori mediante il posizionamento di tavolini, ombrelloni…ricordo che gli appartamenti su indicati sono stati locati nel 1993, tanto posso dire perché me lo riferì mio nipote”.
La circostanza è confermata anche dall'altro teste escusso, , il quale ha aggiunto Testimone_2 che le catene raffigurate nelle foto prodotte in giudizio le ha viste dal 2007, mentre i paletti ci sono sempre stati;
non ha saputo riferire se accanto alla catena ci fosse anche un cartello con scritto proprietà privata, né a chi appartenevano le auto raffigurate nelle foto che gli sono state mostrate. Tali dichiarazioni non sono sufficienti a ritenere provata l'usucapione. Ai fini dell'accoglimento della domanda, infatti, chi agisce per far dichiarare l'usucapione deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime
6 a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, rivelino in maniera inequivoca l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa, non essendo sufficiente “l'inerzia del proprietario”. Ed ancora, la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus essendo indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso. (Cass. 21837/18). Le risultanze processuali non consentono di ritenere provata l'usucapione nei modi e nei termini sopra descritti, con la conseguenza che la domanda proposta dall'attore deve essere rigettata in quanto sfornita di prova.
Non meritevole di accoglimento è la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc, proposta dai convenuti. La Corte di cassazione (sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667) ha recentemente ribadito il principio per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire. La citata giurisprudenza evidenzia, infatti, che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé, automaticamente, rimproverabile. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della pretesa ovvero il resistere in giudizio, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
La liquidazione dell'onorario sarà unica, non potendosi liquidare un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 ( cfr. Cass. civ. n. 1650/2022
e Cass. civ. n. 8688/2023)
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del dal sig. Parte_1 nei confronti di e RE ON, ogni avversa istanza, deduzione così Controparte_1 provvede:
1) rigetta la domanda
7 2) condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore di e RE Controparte_1
ON che si liquidano in euro 4200,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 23/6/2025 dott.ssa Elvira Bellantoni
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