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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3539/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3539/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Barsanti Mauceri si riporta al ricorso, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche con riferimento all'a/s 2018/2019, in cui la ricorrente ha prestato servizio con continuità durante l'anno scolastico.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3539/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARSANTI MAUCERI Parte_1 C.F._1
ISETTA, con elezione di domicilio in VIA DUCA D'AOSTA N. 5 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato, dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.2023, docente assunta a tempo indeterminato alle Parte_1 dipendenze del , presso la Scuola di Primo Grado “Galileo Chini” Controparte_2
di Scarperia e San Piero (FI), con decorrenza dal 1.09.2022, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti per supplenze di Controparte_2 durata annuale o fino al termine delle attività didattiche (in particolare: nell'a.s. 2018/2019 – n. 2 contratti: dal 18.10.2018 al 10.01.2019, per n. 5 ore di servizio settimanale, per un posto normale, presso la scuola di I grado “Maria Maltoni” di Pontassieve, e dal 18.10.2018 al 30.06.2019, per n. 4 ore di servizio settimanale, per la classe di concorso A049 (Scienze Motorie e ), presso la scuola di Per_1
I grado “Maria Maltoni” di Pontassieve;
nell'a.s. 2020/2021 – contratto dal 27.11.2020 al 31.08.2021, per n. 18 ore di servizio settimanale, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo
“Borgo San Lorenzo” di Borgo San Lorenzo;
nell'a.s. 2021/2022 – contratto dal 7.09.2021 al
30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanale, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto
Comprensivo “Borgo San Lorenzo” di Borgo San Lorenzo;
v. doc. da n. 2 a n. 4 e lo stato matricolare nel fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo
2 delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli aa/ss. 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64
CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22; nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del
18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Parte ricorrente ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della carta docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2018/19, 2020/21 e 2021/22 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, nella misura di € 500,00 per ogni anno scolastico in cui la medesima ha prestato servizio
a tempo determinato.
2- CONDANNARE il in persona del Controparte_2 all'attribuzione della Carta docente pari ad € 500,00 in favore di per gli CP_3 Parte_1
anni scolastici già menzionati e quindi per gli aa.ss. 2018/19, 2020/21 e 2021/22 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione della somma. Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 cpc con aumento del 30% in ragione dell'applicazione del comma 1 bis lettera b dell'art. DM 147/2022.”.
Si è tardivamente costituito in giudizio il , contestando la Controparte_2 domanda, con particolare riferimento all'annualità 2018/2019, avendo la ricorrente osservato, nella predetta annualità, un orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario di cattedra, e rimettendosi a giustizia, anche sulle spese, per quanto riguarda le annualità 2020/2021 e 2021/2022, non contestando l'astratta fondatezza della relativa domanda.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
3 Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli anni scolastici
2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, con i sopraindicati contratti a tempo determinato per supplenze di durata annuale (per l'a.s. 2020/2021) e fino al termine delle attività didattiche (per le altre annualità oggetto di causa), come emergenti dai contratti allegati al fascicolo di parte ricorrente.
Parimenti, è documentale che la ricorrente sia stata immessa in ruolo nell'a.s. 2022/2023, come emerge dal contratto depositato nel fascicolo di parte ricorrente (v. doc. n. 1).
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
4 successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
5 Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_2
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_2
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
6 o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa n. 450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_2
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla
7 data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con incarico annuale (per l'annualità
2020/2021) e fino al termine delle attività didattiche (per l'annualità 2021/2022), con conseguente spettanza della carta docente, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, come affermato dalla soprariportata pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione.
Al contrario, in ordine alla questione relativa alle supplenze (fino al termine delle attività didattiche) con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (questione non affrontata nell'ambito della sentenza n. 29961/2023, che non si è occupata della questione dei c.d. spezzoni orari: “così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più”), fattispecie verificatasi nel caso in esame con riferimento all'annualità
2018/2019, si richiama, seppure nella consapevolezza dell'esistenza di opposti orientamenti della giurisprudenza di merito, quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale di Lucca con la sentenza n.
6/2024: “Con riferimento alle supplenze annuali in regime di part-time si precisa che ai sensi del
DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” che prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” nonché degli artt. 39, co.4 del CCNL Comparto Scuola e 4, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale n. 55/1998 secondo cui la durata minima della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno, la Carta Elettronica deve essere
8 riconosciuta solo in caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività di didattiche (30.6 ovvero
31.8) con orario pari al 50% di quello a tempo pieno”.
In particolare, l'art. 28, comma 5, del CCNL del 29 novembre 2007 stabilisce che “Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni …(omissis).”.
Ciò posto, si ritiene non pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo la concreta situazione della ricorrente con riferimento all'annualità 2018/2019, in cui la ricorrente ha svolto un orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (4 ore settimanali), con conseguente rigetto della relativa domanda.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli aa/ss. 2020/2021 e
2021/2022, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo CP_2
di Euro 1.000,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma
36, L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
9 - condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli aa/ss. Controparte_2
2020/2021 e 2021/2022, la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta la domanda relativa all'annualità 2018/2019;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, CP_2
liquidate in complessivi euro 400,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
10
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3539/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Barsanti Mauceri si riporta al ricorso, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche con riferimento all'a/s 2018/2019, in cui la ricorrente ha prestato servizio con continuità durante l'anno scolastico.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3539/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARSANTI MAUCERI Parte_1 C.F._1
ISETTA, con elezione di domicilio in VIA DUCA D'AOSTA N. 5 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato, dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.2023, docente assunta a tempo indeterminato alle Parte_1 dipendenze del , presso la Scuola di Primo Grado “Galileo Chini” Controparte_2
di Scarperia e San Piero (FI), con decorrenza dal 1.09.2022, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti per supplenze di Controparte_2 durata annuale o fino al termine delle attività didattiche (in particolare: nell'a.s. 2018/2019 – n. 2 contratti: dal 18.10.2018 al 10.01.2019, per n. 5 ore di servizio settimanale, per un posto normale, presso la scuola di I grado “Maria Maltoni” di Pontassieve, e dal 18.10.2018 al 30.06.2019, per n. 4 ore di servizio settimanale, per la classe di concorso A049 (Scienze Motorie e ), presso la scuola di Per_1
I grado “Maria Maltoni” di Pontassieve;
nell'a.s. 2020/2021 – contratto dal 27.11.2020 al 31.08.2021, per n. 18 ore di servizio settimanale, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto Comprensivo
“Borgo San Lorenzo” di Borgo San Lorenzo;
nell'a.s. 2021/2022 – contratto dal 7.09.2021 al
30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanale, per un posto di sostegno psicofisico, presso l'Istituto
Comprensivo “Borgo San Lorenzo” di Borgo San Lorenzo;
v. doc. da n. 2 a n. 4 e lo stato matricolare nel fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo
2 delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli aa/ss. 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64
CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22; nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del
18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Parte ricorrente ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della carta docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2018/19, 2020/21 e 2021/22 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, nella misura di € 500,00 per ogni anno scolastico in cui la medesima ha prestato servizio
a tempo determinato.
2- CONDANNARE il in persona del Controparte_2 all'attribuzione della Carta docente pari ad € 500,00 in favore di per gli CP_3 Parte_1
anni scolastici già menzionati e quindi per gli aa.ss. 2018/19, 2020/21 e 2021/22 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione della somma. Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 cpc con aumento del 30% in ragione dell'applicazione del comma 1 bis lettera b dell'art. DM 147/2022.”.
Si è tardivamente costituito in giudizio il , contestando la Controparte_2 domanda, con particolare riferimento all'annualità 2018/2019, avendo la ricorrente osservato, nella predetta annualità, un orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario di cattedra, e rimettendosi a giustizia, anche sulle spese, per quanto riguarda le annualità 2020/2021 e 2021/2022, non contestando l'astratta fondatezza della relativa domanda.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
3 Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli anni scolastici
2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, con i sopraindicati contratti a tempo determinato per supplenze di durata annuale (per l'a.s. 2020/2021) e fino al termine delle attività didattiche (per le altre annualità oggetto di causa), come emergenti dai contratti allegati al fascicolo di parte ricorrente.
Parimenti, è documentale che la ricorrente sia stata immessa in ruolo nell'a.s. 2022/2023, come emerge dal contratto depositato nel fascicolo di parte ricorrente (v. doc. n. 1).
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
4 successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
5 Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_2
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_2
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
6 o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa n. 450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_2
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla
7 data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con incarico annuale (per l'annualità
2020/2021) e fino al termine delle attività didattiche (per l'annualità 2021/2022), con conseguente spettanza della carta docente, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, come affermato dalla soprariportata pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione.
Al contrario, in ordine alla questione relativa alle supplenze (fino al termine delle attività didattiche) con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (questione non affrontata nell'ambito della sentenza n. 29961/2023, che non si è occupata della questione dei c.d. spezzoni orari: “così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più”), fattispecie verificatasi nel caso in esame con riferimento all'annualità
2018/2019, si richiama, seppure nella consapevolezza dell'esistenza di opposti orientamenti della giurisprudenza di merito, quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale di Lucca con la sentenza n.
6/2024: “Con riferimento alle supplenze annuali in regime di part-time si precisa che ai sensi del
DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” che prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” nonché degli artt. 39, co.4 del CCNL Comparto Scuola e 4, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale n. 55/1998 secondo cui la durata minima della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno, la Carta Elettronica deve essere
8 riconosciuta solo in caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività di didattiche (30.6 ovvero
31.8) con orario pari al 50% di quello a tempo pieno”.
In particolare, l'art. 28, comma 5, del CCNL del 29 novembre 2007 stabilisce che “Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni …(omissis).”.
Ciò posto, si ritiene non pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo la concreta situazione della ricorrente con riferimento all'annualità 2018/2019, in cui la ricorrente ha svolto un orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (4 ore settimanali), con conseguente rigetto della relativa domanda.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli aa/ss. 2020/2021 e
2021/2022, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo CP_2
di Euro 1.000,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma
36, L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
9 - condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli aa/ss. Controparte_2
2020/2021 e 2021/2022, la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta la domanda relativa all'annualità 2018/2019;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, CP_2
liquidate in complessivi euro 400,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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