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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 652/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VA ANTONIO, Presidente
AT DO, RE
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3742/2020 depositato il 12/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via E. Morselli 8 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5390/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 7 e pubblicata il 17/12/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180059124631000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, e
contro
Riscossione Sicilia S.p.a., per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo n.5390/2019, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29620180059124631, notificata il 09/01/2019 per l'importo complessivo di € 23.456,83, afferente a due separate iscrizioni a ruolo effettuate, rispettivamente:
- il 21/11/2018 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, a titolo di Iva, interessi e sanzioni, ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633/1972, all'esito del controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche
Iva relative all'anno 2017;
- il 25/10/2018 dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense a titolo di contributi, soggettivo, integrativo e modulare, per l'anno 2010, interessi e sanzioni.
La ricorrente formulava cinque motivi d'impugnazione: 1) Nullità della cartella di pagamento poiché notificata mediante p.e.c.; 2) Carenza di motivazione della cartella di pagamento;
3) Omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'aggio di riscossione e degli interessi richiesti;
4) Omessa indicazione del calcolo delle sanzioni;
5) Violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative.
Riscossione Sicilia S.p.a. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai motivi afferenti all'attività degli enti impositori e per il resto chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense si costituiva in giudizio con controdeduzioni ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
La Commissione Tributaria Provinciale ha:
- dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti (quelli della Cassa Nazionale Forense) non avente natura tributaria;
- nel resto (cioè quanto ai crediti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo) rigettato il ricorso;
- condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'agente della riscossione;
- compensato le spese quanto ai rapporti processuali tra la contribuente ed ognuna delle altre due parti resistenti. Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- insistito per l'annullamento della cartella di pagamento limitatamente agli importi afferenti all'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate a titolo di Iva;
- censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondati i motivi formulati nell'originario ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta a Riscossione Sicilia S.p.a.) ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con nota del 12/10/2023 l'appellante ha documentato di:
- avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater), prevista dalla
Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252, e concernente la cartella di pagamento n.29620180059124631;
- avere, integralmente e tempestivamente, pagato, ai fini della definizione del relativo carico, la prima rata prevista dal piano di ammortamento comunicatole dall'agente della riscossione: € 1.257,31 in data
04/10/2023.
Con decreto n.5089/1/2023 del 30/10/2023 il Presidente di questa Sezione della C.G.T. di Secondo Grado della Sicilia, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art.1, comma 236, della Legge n.197/2022.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026, alla quale:
- il difensore dell'appellante ha chiesto l'estinzione del giudizio;
- le altre due parti si sono rimesse alla decisione della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.12 bis del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Ricorrente_1 ha:
- presentato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 24/01/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente la cartella di pagamento qui in contestazione;
- depositato: a) la determinazione, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle somme dovute in relazione a tale definizione agevolata;
b) l'attestazione dell'integrale e tempestivo pagamento della prima rata.
L'art. 1, comma 231, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater), prevede che "Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento".
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n.197 del 2022 "Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".
L'articolo unico della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno
2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha infine introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del
2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".
Nel caso in esame la contribuente ha effettuato gli adempimenti di legge prescritti per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per cui, in applicazione dello ius superveniens, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna della contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio
(Cass. n.32849/2025).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.12 bis, del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025. Pone le spese dei due gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RN AT NT AR
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VA ANTONIO, Presidente
AT DO, RE
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3742/2020 depositato il 12/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via E. Morselli 8 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5390/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 7 e pubblicata il 17/12/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180059124631000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, e
contro
Riscossione Sicilia S.p.a., per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo n.5390/2019, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29620180059124631, notificata il 09/01/2019 per l'importo complessivo di € 23.456,83, afferente a due separate iscrizioni a ruolo effettuate, rispettivamente:
- il 21/11/2018 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, a titolo di Iva, interessi e sanzioni, ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633/1972, all'esito del controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche
Iva relative all'anno 2017;
- il 25/10/2018 dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense a titolo di contributi, soggettivo, integrativo e modulare, per l'anno 2010, interessi e sanzioni.
La ricorrente formulava cinque motivi d'impugnazione: 1) Nullità della cartella di pagamento poiché notificata mediante p.e.c.; 2) Carenza di motivazione della cartella di pagamento;
3) Omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'aggio di riscossione e degli interessi richiesti;
4) Omessa indicazione del calcolo delle sanzioni;
5) Violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative.
Riscossione Sicilia S.p.a. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai motivi afferenti all'attività degli enti impositori e per il resto chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense si costituiva in giudizio con controdeduzioni ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
La Commissione Tributaria Provinciale ha:
- dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti (quelli della Cassa Nazionale Forense) non avente natura tributaria;
- nel resto (cioè quanto ai crediti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo) rigettato il ricorso;
- condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'agente della riscossione;
- compensato le spese quanto ai rapporti processuali tra la contribuente ed ognuna delle altre due parti resistenti. Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- insistito per l'annullamento della cartella di pagamento limitatamente agli importi afferenti all'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate a titolo di Iva;
- censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondati i motivi formulati nell'originario ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta a Riscossione Sicilia S.p.a.) ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con nota del 12/10/2023 l'appellante ha documentato di:
- avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater), prevista dalla
Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252, e concernente la cartella di pagamento n.29620180059124631;
- avere, integralmente e tempestivamente, pagato, ai fini della definizione del relativo carico, la prima rata prevista dal piano di ammortamento comunicatole dall'agente della riscossione: € 1.257,31 in data
04/10/2023.
Con decreto n.5089/1/2023 del 30/10/2023 il Presidente di questa Sezione della C.G.T. di Secondo Grado della Sicilia, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art.1, comma 236, della Legge n.197/2022.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026, alla quale:
- il difensore dell'appellante ha chiesto l'estinzione del giudizio;
- le altre due parti si sono rimesse alla decisione della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.12 bis del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Ricorrente_1 ha:
- presentato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 24/01/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente la cartella di pagamento qui in contestazione;
- depositato: a) la determinazione, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle somme dovute in relazione a tale definizione agevolata;
b) l'attestazione dell'integrale e tempestivo pagamento della prima rata.
L'art. 1, comma 231, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater), prevede che "Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento".
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n.197 del 2022 "Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".
L'articolo unico della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno
2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha infine introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del
2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".
Nel caso in esame la contribuente ha effettuato gli adempimenti di legge prescritti per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per cui, in applicazione dello ius superveniens, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna della contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio
(Cass. n.32849/2025).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.12 bis, del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025. Pone le spese dei due gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RN AT NT AR