Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 652
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Altro
    Nullità della cartella di pagamento per notifica mediante PEC

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

  • Altro
    Carenza di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

  • Altro
    Omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'aggio di riscossione e degli interessi

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

  • Altro
    Omessa indicazione del calcolo delle sanzioni

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

  • Altro
    Violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

  • Accolto
    Adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater)

    In applicazione dello ius superveniens (art. 12 bis del D.L. n.84/2025), l'estinzione del giudizio è dichiarata d'ufficio a seguito del versamento della prima rata e della produzione della documentazione attestante tale pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 652
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 652
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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