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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7755 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, ad esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co.1 c.p.c. nella causa n. 34035/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. BALDI JACOPO) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. GIORDANO CRISTIANA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data CP_1
22.05.24, in quanto illegittima e infondata, con conseguente condanna dell' alla CP_1 restituzione, in suo favore, delle somme eventualmente trattenute. Il tutto con vittoria di compensi e spese, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, che con la predetta con nota datata 22.05.2024, CP_1 aveva inviato comunicazione avente ad oggetto “comunicazione di riliquidazione” con cui informava testualmente : ” che la pensione n. 044-700307218315 Cat. INVICIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022. Il ricalcolo comprende la: variazione cessazione indennizzo. Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 giugno 2024, un debito a suo carico di euro 6.696,44”; che l'indebito ritenuto fosse illegittimo poiché ella non aveva mai posto in atto alcun comportamento doloso, nella percezione della prestazione di invalidità civile di cui era stata disposta la cessazione, con conseguente sanatoria dei ratei già corrisposti. Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto CP_1 perché infondata. In particolare, eccepiva che l'indebito de quo era stato generato all'esito di un declassamento operato in sede di revisione da invalido totale a invalido nella misura del 67%, con decorrenza dall'11/11/2022; che tale percentuale di invalidità non dava luogo al diritto di percepire l'assegno mensile per invalidità civile;
che il verbale relativo alla visita di revisione, effettuata in data in data 14/12/2022, era stato notificato alla ricorrente cosicchè l' aveva proceduto correttamente a ricostituire la prestazione ed aveva formulato la CP_2 richiesta di ripetizione delle somme indebitamente erogate nel periodo compreso tra il 01/12/2022 e il 30/06/2024; che la ricostituzione era stata definita in data 22/05/2024 e l'indebito comunicato in data 23/08/2024. La causa veniva istruita con prova documentale e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.; all'esito la causa veniva decisa mediante sentenza contestuale depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida, per le ragioni di seguito esposte. Sulla questione della ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili illegittimamente corrisposti, si ricorda che, per orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità, le prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme (cfr. S.C. sentenza n. 6610 del 29 marzo 2005). Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione, rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori (cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (fra le più risalenti del consolidato orientamento della Suprema Corte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Tale disciplina deriva direttamente dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. Conseguentemente, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (per es. art. 9, comma 1, d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, circa la rettificabilità degli errori commessi dall nell'attribuzione di CP_3 prestazione entro il termine massimo di dieci anni). Nella previdenza ed assistenza obbligatorie si è consolidato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, e comunque aventi generalmente come minimo comune pagina 2 di 6 denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ed una situazione idonea a generare affidamento. Sulla scorta dei predetti principi generali, si può agevolmente concludere nel senso che le erogazioni indebite, effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., salvo deroghe al principio generale, disposte da una norma che in tal senso. In particolare, con riferimento alla specifica materia dell'indebito assistenziale e alla sua peculiarità rispetto all'indebito previdenziale, deve ricordarsi che già la Corte Costituzionale (sentenza n. 264/2004) aveva ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione e non sussistendo un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, (in senso analogo v. anche C. Cost. n. 448/2000 sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996 e dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento). Ne discende, in materia assistenziale, l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Anche secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, in ambito assistenziale, l'articolato normativo prevede che «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n.8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata pagina 3 di 6 la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: cfr., Cass. 7048/2006). Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.(cfr. Cass. N.28771/2018). Anche più recentemente, con specifico riferimento alla mancanza dei requisiti economici, sul solco del precedente orientamento, la Suprema Corte ha ritenuto che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti” (cfr. Cass. n.13223 del 30/06/2020), “a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Cass. n.26036 del 15/10/2019). Ebbene, nell'ambito della cornice normativa sopra individuata e nel solco dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'ente previdenziale solo apparentemente abbia agito in maniera contraddittoria nei confronti della parte ricorrente. Difatti, il provvedimento di ripetizione di indebito impugnato nel presente giudizio, avente ad oggetto “comunicazione di riliquidazione”, è stato emesso in data 22.5.2024 con la seguente motivazione testuale: ” la pensione n. 044-700307218315 Cat. INVICIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022. Il ricalcolo comprende la: variazione cessazione indennizzo. Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 giugno 2024, un debito a suo carico di euro 6.696,44” (cfr. doc. in atti). In data 19 agosto 2024, veniva inviata alla parte ricorrente comunicazione avente ad oggetto
“Accertamento somme indebitamente percepite su pensione per il periodo dal 01/01/2022 pagina 4 di 6 al 30/06/2024”, nella quale l'Istituto dava atto di “un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07218315 per un importo complessivo di euro 6.696,44 per i seguenti motivi: “- Sono stati accertati redditi personali e/o del coniuge di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, che hanno determinato la perdita del diritto alle quote d'integrazione al minimo della pensione” (cfr. doc. in atti anche di . CP_1
Ebbene, a fronte di tali evidenze, tuttavia i documenti versati in atti da evidenziano CP_1 che la ragione oggettiva della formazione dell'indebito, risiede inequivocabilmente nella sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, fondante il diritto al beneficio economico della pensione di invalidità. Il documento prodotto a sostegno delle difese dell' infatti, ha ad oggetto la CP_2
“Sospensione della prestazione 044700307218315”, inviata alla parte ricorrente il 22.11- 15.12.2022, con allegato il verbale sanitario relativo alla visita di revisione ordinaria di Invalidita' Civile del giorno 11/11/2022, all'esito della quale non sono stati confermati i benefici economici di cui la ricorrente godeva sulla base del precedente verbale sanitario. La conoscenza di tale verbale non è stata contestata, e non è contestabile anche in ragione delle argomentazioni che seguono. Il provvedimento di accertamento dell'indebito, pertanto, si fonda oggettivamente nella sopravvenuta carenza del requisito sanitario. E che la parte ricorrente ne fosse a conoscenza, è dimostrato dalla impugnazione del verbale in sede giudiziaria, sia con il procedimento di accertamento tecnico preventivo, che con la successiva contestazione dell'omologa negativa (cfr. docc. prodotti da . CP_1
Pertanto, poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e poiché gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento, e non di concessione della prestazione, nel caso di specie, il diritto alla prestazione è venuto meno nel momento in cui è stata accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non contrasta con l'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000) (Cass. n. 34013 del 19/12/2019). Conseguentemente, deve escludersi che, in epoca successiva alla visita di verifica e al conseguente accertamento della insussistenza del relativo requisito sanitario, possa esservi stato un legittimo affidamento dell'assistita in ordine al carattere dovuto della prestazione assistenziale che l' aveva pacificamente continuato ad CP_1 erogare in suo favore, con conseguente ripetibilità di tali importi. Si condivide, in tal senso, la recente pronuncia della Corte di Appello di Roma del 23.5.2023, prodotta da nella CP_1 pagina 5 di 6 quale si è ritenuto che “dopo la visita di verifica, non è configurabile un legittimo affidamento – e quindi la buona fede - dell' assistito, dovendo egli essere, da tale momento, ben cosciente della possibilità di un esito negativo. Da tale momento opera, pertanto, la disciplina di cui all' art.2033 cc, con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall' ente previdenziale, ivi comprese quelle corrisposte tra la data della visita di verifica e la data della comunicazione del suo esito” (cfr. doc. in atti). Il ricorso, quindi, dovrà essere deciso come da dispositivo, con totale assorbimento delle questioni non espressamente trattate, in ragione delle argomentazioni che precedono. Quanto al capitolo delle spese di lite, sussistono ragionevoli argomenti per compensarle integralmente, atteso che l'erroneità delle indicazioni contenute nell'accertamento dell'indebito impugnato nel presente giudizio, ha condizionato la piena consapevolezza delle causali del provvedimento, senz'altro incidendo sulla strategia difensiva adottata dalla parte ricorrente, ferme le argomentazioni sul merito che precedono.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Cosi deciso in Roma, 16 aprile 2025. Il giudice Antonianna Colli
pagina 6 di 6
(Avv. BALDI JACOPO) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. GIORDANO CRISTIANA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data CP_1
22.05.24, in quanto illegittima e infondata, con conseguente condanna dell' alla CP_1 restituzione, in suo favore, delle somme eventualmente trattenute. Il tutto con vittoria di compensi e spese, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, che con la predetta con nota datata 22.05.2024, CP_1 aveva inviato comunicazione avente ad oggetto “comunicazione di riliquidazione” con cui informava testualmente : ” che la pensione n. 044-700307218315 Cat. INVICIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022. Il ricalcolo comprende la: variazione cessazione indennizzo. Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 giugno 2024, un debito a suo carico di euro 6.696,44”; che l'indebito ritenuto fosse illegittimo poiché ella non aveva mai posto in atto alcun comportamento doloso, nella percezione della prestazione di invalidità civile di cui era stata disposta la cessazione, con conseguente sanatoria dei ratei già corrisposti. Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto CP_1 perché infondata. In particolare, eccepiva che l'indebito de quo era stato generato all'esito di un declassamento operato in sede di revisione da invalido totale a invalido nella misura del 67%, con decorrenza dall'11/11/2022; che tale percentuale di invalidità non dava luogo al diritto di percepire l'assegno mensile per invalidità civile;
che il verbale relativo alla visita di revisione, effettuata in data in data 14/12/2022, era stato notificato alla ricorrente cosicchè l' aveva proceduto correttamente a ricostituire la prestazione ed aveva formulato la CP_2 richiesta di ripetizione delle somme indebitamente erogate nel periodo compreso tra il 01/12/2022 e il 30/06/2024; che la ricostituzione era stata definita in data 22/05/2024 e l'indebito comunicato in data 23/08/2024. La causa veniva istruita con prova documentale e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.; all'esito la causa veniva decisa mediante sentenza contestuale depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida, per le ragioni di seguito esposte. Sulla questione della ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili illegittimamente corrisposti, si ricorda che, per orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità, le prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme (cfr. S.C. sentenza n. 6610 del 29 marzo 2005). Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione, rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori (cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (fra le più risalenti del consolidato orientamento della Suprema Corte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Tale disciplina deriva direttamente dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. Conseguentemente, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (per es. art. 9, comma 1, d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, circa la rettificabilità degli errori commessi dall nell'attribuzione di CP_3 prestazione entro il termine massimo di dieci anni). Nella previdenza ed assistenza obbligatorie si è consolidato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, e comunque aventi generalmente come minimo comune pagina 2 di 6 denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ed una situazione idonea a generare affidamento. Sulla scorta dei predetti principi generali, si può agevolmente concludere nel senso che le erogazioni indebite, effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., salvo deroghe al principio generale, disposte da una norma che in tal senso. In particolare, con riferimento alla specifica materia dell'indebito assistenziale e alla sua peculiarità rispetto all'indebito previdenziale, deve ricordarsi che già la Corte Costituzionale (sentenza n. 264/2004) aveva ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione e non sussistendo un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, (in senso analogo v. anche C. Cost. n. 448/2000 sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996 e dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento). Ne discende, in materia assistenziale, l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Anche secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, in ambito assistenziale, l'articolato normativo prevede che «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n.8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata pagina 3 di 6 la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: cfr., Cass. 7048/2006). Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.(cfr. Cass. N.28771/2018). Anche più recentemente, con specifico riferimento alla mancanza dei requisiti economici, sul solco del precedente orientamento, la Suprema Corte ha ritenuto che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti” (cfr. Cass. n.13223 del 30/06/2020), “a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Cass. n.26036 del 15/10/2019). Ebbene, nell'ambito della cornice normativa sopra individuata e nel solco dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'ente previdenziale solo apparentemente abbia agito in maniera contraddittoria nei confronti della parte ricorrente. Difatti, il provvedimento di ripetizione di indebito impugnato nel presente giudizio, avente ad oggetto “comunicazione di riliquidazione”, è stato emesso in data 22.5.2024 con la seguente motivazione testuale: ” la pensione n. 044-700307218315 Cat. INVICIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022. Il ricalcolo comprende la: variazione cessazione indennizzo. Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 giugno 2024, un debito a suo carico di euro 6.696,44” (cfr. doc. in atti). In data 19 agosto 2024, veniva inviata alla parte ricorrente comunicazione avente ad oggetto
“Accertamento somme indebitamente percepite su pensione per il periodo dal 01/01/2022 pagina 4 di 6 al 30/06/2024”, nella quale l'Istituto dava atto di “un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07218315 per un importo complessivo di euro 6.696,44 per i seguenti motivi: “- Sono stati accertati redditi personali e/o del coniuge di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, che hanno determinato la perdita del diritto alle quote d'integrazione al minimo della pensione” (cfr. doc. in atti anche di . CP_1
Ebbene, a fronte di tali evidenze, tuttavia i documenti versati in atti da evidenziano CP_1 che la ragione oggettiva della formazione dell'indebito, risiede inequivocabilmente nella sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, fondante il diritto al beneficio economico della pensione di invalidità. Il documento prodotto a sostegno delle difese dell' infatti, ha ad oggetto la CP_2
“Sospensione della prestazione 044700307218315”, inviata alla parte ricorrente il 22.11- 15.12.2022, con allegato il verbale sanitario relativo alla visita di revisione ordinaria di Invalidita' Civile del giorno 11/11/2022, all'esito della quale non sono stati confermati i benefici economici di cui la ricorrente godeva sulla base del precedente verbale sanitario. La conoscenza di tale verbale non è stata contestata, e non è contestabile anche in ragione delle argomentazioni che seguono. Il provvedimento di accertamento dell'indebito, pertanto, si fonda oggettivamente nella sopravvenuta carenza del requisito sanitario. E che la parte ricorrente ne fosse a conoscenza, è dimostrato dalla impugnazione del verbale in sede giudiziaria, sia con il procedimento di accertamento tecnico preventivo, che con la successiva contestazione dell'omologa negativa (cfr. docc. prodotti da . CP_1
Pertanto, poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e poiché gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento, e non di concessione della prestazione, nel caso di specie, il diritto alla prestazione è venuto meno nel momento in cui è stata accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non contrasta con l'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000) (Cass. n. 34013 del 19/12/2019). Conseguentemente, deve escludersi che, in epoca successiva alla visita di verifica e al conseguente accertamento della insussistenza del relativo requisito sanitario, possa esservi stato un legittimo affidamento dell'assistita in ordine al carattere dovuto della prestazione assistenziale che l' aveva pacificamente continuato ad CP_1 erogare in suo favore, con conseguente ripetibilità di tali importi. Si condivide, in tal senso, la recente pronuncia della Corte di Appello di Roma del 23.5.2023, prodotta da nella CP_1 pagina 5 di 6 quale si è ritenuto che “dopo la visita di verifica, non è configurabile un legittimo affidamento – e quindi la buona fede - dell' assistito, dovendo egli essere, da tale momento, ben cosciente della possibilità di un esito negativo. Da tale momento opera, pertanto, la disciplina di cui all' art.2033 cc, con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall' ente previdenziale, ivi comprese quelle corrisposte tra la data della visita di verifica e la data della comunicazione del suo esito” (cfr. doc. in atti). Il ricorso, quindi, dovrà essere deciso come da dispositivo, con totale assorbimento delle questioni non espressamente trattate, in ragione delle argomentazioni che precedono. Quanto al capitolo delle spese di lite, sussistono ragionevoli argomenti per compensarle integralmente, atteso che l'erroneità delle indicazioni contenute nell'accertamento dell'indebito impugnato nel presente giudizio, ha condizionato la piena consapevolezza delle causali del provvedimento, senz'altro incidendo sulla strategia difensiva adottata dalla parte ricorrente, ferme le argomentazioni sul merito che precedono.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Cosi deciso in Roma, 16 aprile 2025. Il giudice Antonianna Colli
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