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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1203/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18428/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231192455000 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 699/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7050/2023, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, ha condannato “l'Agenzia delle Entrate in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in
€ 2.695,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente”, Avv. Ricorrente_1, dichiaratosi nel giudizio antistatario.
In esecuzione del suddetto provvedimento l'Amministrazione Finanziaria ha erroneamente disposto due distinti bonifici, entrambi per l'importo di € 3.312,48, in favore dell'attuale ricorrente. Il primo in data 22 dicembre 2023; il secondo in data 8 aprile 2024.
Il 26 settembre 2024 è stato notificato all'Avv. Ricorrente_1, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Cartella di Pagamento n. 097 2024 02311924 55 000, dell'importo complessivo di
€ 3.938,21.
Pertanto, è stata richiesta all'attuale ricorrente la restituzione, oltre che dell'importo effettivamente accreditato all'Avv. Ricorrente_1 (€ 3.312,48), anche della somma di € 619,85 a titolo di ritenuta d'acconto, purtuttavia non effettivamente percepita.
Il 7 novembre 2024 l'attuale ricorrente ha rimborsato all'Agenzia delle Entrate l'importo di € 3.312,48, emettendo contestualmente nota di credito per lo stesso importo.
Il 19 novembre 2024 l'Amministrazione Finanziaria ha, conseguentemente, emesso un provvedimento di sgravio parziale sulla pretesa complessivamente azionata dall'AdER.
Il 12 dicembre 2024 è stato incardinato ricorso dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria sulla base dei seguenti motivi: a) erroneità del calcolo dell'importo asseritamente dovuto a titolo di “diritti di notifica”; b) violazione degli artt. 6 bis e 10 dello “Statuto del contribuente”; c) illegittimità della richiesta di restituzione dell'importo di € 619,85 a titolo di ritenuta d'acconto.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria, ribadendo la correttezza del proprio complessivo operato.
Il 21 marzo 2025 l'AdER ha notificato all'attuale ricorrente il sollecito di pagamento in relazione all'importo di € 634,87 (vale a dirsi: € 619,85 a titolo di ritenuta d'acconto oltre interessi).
L'11 settembre 2025 è stato notificato all'Avv. Ricorrente_1 un preavviso di fermo amministrativo, sempre in relazione alla medesima pretesa fiscale azionata dall'amministrazione finanziaria.
Il 18 settembre 2025 l'attuale ricorrente ha versato, solo al fine di evitare pregiudizievoli procedure esecutive a suo carico, l'importo richiesto, senza tuttavia rinunciare all'insorta lite in contenzioso.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, si agisce come detto sulla base della ritenuta illegittimità della cartella di pagamento n. 097 2024 02311924 55 000, dell'importo complessivo di € 3.938,21, limitatamente all'importo di
€ 619,85 richiesto a titolo di ritenuta d'acconto e all'importo (maggiore di € 3,88 rispetto a quello previsto normativamente) richiesto a titolo di “diritti di notifica”. La pretesa tributaria avanzata dalla intimata amministrazione finanziaria non ha alcun fondamento dal momento che:
a) Il fatto che il contribuente non si sia “attivato spontaneamente per la restituzione degli importi indebitamente percepiti” (pag. 3 memoria AdE) non giustifica in alcun modo la decisione di richiedere somme mai erogate direttamente al contribuente;
b) Del resto, è la stessa amministrazione finanziaria ad ammettere, pressoché confessoriamente, che la
“somma di € 619,85 a titolo di ritenuta d'acconto” è in concreto “somma effettivamente non percepita direttamente dal Contribuente” (pag. 3 memoria AdE);
c) Costituisce infatti principio generale dell'ordinamento quello per cui la restituzione delle somme indebitamente percepite deve sempre essere effettuata sulla base di quanto effettivamente incassato e quindi al netto e giammai al lordo, ricomprendendovi ossia anche gli importi da computare a titolo fiscale e previdenziale (che non debbono quindi essere restituiti in quanto non effettivamente percepiti).
Per queste ragioni il ricorso si appalesa fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 097 2024 02311924 55 000 in epigrafe indicata. Condanna l'intimata agenzia fiscale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 800 (ottocento/00), oltre IVA e CPA.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18428/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231192455000 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 699/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7050/2023, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, ha condannato “l'Agenzia delle Entrate in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in
€ 2.695,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente”, Avv. Ricorrente_1, dichiaratosi nel giudizio antistatario.
In esecuzione del suddetto provvedimento l'Amministrazione Finanziaria ha erroneamente disposto due distinti bonifici, entrambi per l'importo di € 3.312,48, in favore dell'attuale ricorrente. Il primo in data 22 dicembre 2023; il secondo in data 8 aprile 2024.
Il 26 settembre 2024 è stato notificato all'Avv. Ricorrente_1, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Cartella di Pagamento n. 097 2024 02311924 55 000, dell'importo complessivo di
€ 3.938,21.
Pertanto, è stata richiesta all'attuale ricorrente la restituzione, oltre che dell'importo effettivamente accreditato all'Avv. Ricorrente_1 (€ 3.312,48), anche della somma di € 619,85 a titolo di ritenuta d'acconto, purtuttavia non effettivamente percepita.
Il 7 novembre 2024 l'attuale ricorrente ha rimborsato all'Agenzia delle Entrate l'importo di € 3.312,48, emettendo contestualmente nota di credito per lo stesso importo.
Il 19 novembre 2024 l'Amministrazione Finanziaria ha, conseguentemente, emesso un provvedimento di sgravio parziale sulla pretesa complessivamente azionata dall'AdER.
Il 12 dicembre 2024 è stato incardinato ricorso dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria sulla base dei seguenti motivi: a) erroneità del calcolo dell'importo asseritamente dovuto a titolo di “diritti di notifica”; b) violazione degli artt. 6 bis e 10 dello “Statuto del contribuente”; c) illegittimità della richiesta di restituzione dell'importo di € 619,85 a titolo di ritenuta d'acconto.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria, ribadendo la correttezza del proprio complessivo operato.
Il 21 marzo 2025 l'AdER ha notificato all'attuale ricorrente il sollecito di pagamento in relazione all'importo di € 634,87 (vale a dirsi: € 619,85 a titolo di ritenuta d'acconto oltre interessi).
L'11 settembre 2025 è stato notificato all'Avv. Ricorrente_1 un preavviso di fermo amministrativo, sempre in relazione alla medesima pretesa fiscale azionata dall'amministrazione finanziaria.
Il 18 settembre 2025 l'attuale ricorrente ha versato, solo al fine di evitare pregiudizievoli procedure esecutive a suo carico, l'importo richiesto, senza tuttavia rinunciare all'insorta lite in contenzioso.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, si agisce come detto sulla base della ritenuta illegittimità della cartella di pagamento n. 097 2024 02311924 55 000, dell'importo complessivo di € 3.938,21, limitatamente all'importo di
€ 619,85 richiesto a titolo di ritenuta d'acconto e all'importo (maggiore di € 3,88 rispetto a quello previsto normativamente) richiesto a titolo di “diritti di notifica”. La pretesa tributaria avanzata dalla intimata amministrazione finanziaria non ha alcun fondamento dal momento che:
a) Il fatto che il contribuente non si sia “attivato spontaneamente per la restituzione degli importi indebitamente percepiti” (pag. 3 memoria AdE) non giustifica in alcun modo la decisione di richiedere somme mai erogate direttamente al contribuente;
b) Del resto, è la stessa amministrazione finanziaria ad ammettere, pressoché confessoriamente, che la
“somma di € 619,85 a titolo di ritenuta d'acconto” è in concreto “somma effettivamente non percepita direttamente dal Contribuente” (pag. 3 memoria AdE);
c) Costituisce infatti principio generale dell'ordinamento quello per cui la restituzione delle somme indebitamente percepite deve sempre essere effettuata sulla base di quanto effettivamente incassato e quindi al netto e giammai al lordo, ricomprendendovi ossia anche gli importi da computare a titolo fiscale e previdenziale (che non debbono quindi essere restituiti in quanto non effettivamente percepiti).
Per queste ragioni il ricorso si appalesa fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 097 2024 02311924 55 000 in epigrafe indicata. Condanna l'intimata agenzia fiscale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 800 (ottocento/00), oltre IVA e CPA.