Art. 36.
Il terzo arbitro, di cui all'articolo 15 secondo comma, del testo unico richiamato nell'articolo 30 precedente, sara' nominato dal presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di Tribunali compresi nella sua giurisdizione e presiedera' il Collegio.
Il termine per la nomina dell'arbitro o degli arbitri di cui al 3° comma dell'articolo 15 suddetto, sara' fissato dallo stesso primo presidente della Corte d'appello.
Per la determinazione delle indennita' da corrispondere per occupazione temporanea di terreni montani, ove si debbono compiere lavori di rimboscamento e rinsaldamento, anche se connessi con opere di bonifica, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge.
Il terzo arbitro, di cui all'articolo 15 secondo comma, del testo unico richiamato nell'articolo 30 precedente, sara' nominato dal presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di Tribunali compresi nella sua giurisdizione e presiedera' il Collegio.
Il termine per la nomina dell'arbitro o degli arbitri di cui al 3° comma dell'articolo 15 suddetto, sara' fissato dallo stesso primo presidente della Corte d'appello.
Per la determinazione delle indennita' da corrispondere per occupazione temporanea di terreni montani, ove si debbono compiere lavori di rimboscamento e rinsaldamento, anche se connessi con opere di bonifica, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge.