Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 03/01/2025, tenuta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18684 R.G.2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GABUTTI ALESSIA e dell' avv. MARCO IOZZIA con elezione di domicilio in
Indirizzo Telematico;
contro
: con il patrocinio Controparte_1
dell'avv.VALERIO BERTI in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la chiedendo al giudice adito Controparte_2 di accogliere le seguenti conclusioni: accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo precisato, 1. accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia della proroga del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto il 4.06.2021, per assenza di proroga e delle conseguenti ed eventuali comunicazioni di risoluzione;
2. accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro de quo deve considerarsi a tempo indeterminato dal 09.06.2022;
3. conseguentemente ripristinare il rapporto di lavoro, in mancanza di atto idoneo alla sua risoluzione, e condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento del danno a favore del lavoratore, di un'indennità onnicomprensiva nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, somma da determinarsi con riferimento alla retribuzione mensile dovuta pari ad € 2.036,70 o della diversa somma, maggiore o minore che stabilirà il Giudice;
4. condannare altresì, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dell'istante, della complessiva somma di € 5.264,56, a titolo di maggiorazioni retributive per i giorni in cui ha prestato la propria attività lavorativa oltre la scadenza del termine ( periodo
09.06.2022 - 31.01.2023) o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria;
5. condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'istante, da determinarsi in via equitativa, discendente, dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.” Esponeva il ricorrente: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 09.06.2021 al 31.01.2023;
- di aver prestato tale attività in qualità di operaio manutentore di impianti termoidraulici e condizionamento sulla base di contratto a tempo determinato in data 09.06.2021 con scadenza al 30.09.2021 inquadrato nel livello C2 del CCNL METALMECCANICA (cfr. doc. 1 avversario);
- di aver ricevuto una prima proroga del contratto in data 30.09.2021 che prorogava lo stesso fino al 31.01.2022 (cfr. doc. 2 avversario);
- di aver ricevuto una seconda proroga del contratto in data 28.01.2022 che prorogava lo stesso fino all'8.06.2022 (cfr. doc. 3 avversario);
- di aver continuato, successivamente alla scadenza della seconda proroga, quindi dal 09.06.2022, a prestare attività lavorativa “in assenza di proroga o rinnovo del contratto […] per il periodo 09.06.2022 – 29.09.2022”;
- di aver ricevuto, solo in data 29.09.2022, un'ulteriore proroga, che prorogava ulteriormente il contratto fino alla data del 31.01.2023 (cfr. doc. 4 avversario), lamentando inoltre quanto segue: “non è dato comprendere perché la proroga del 29.09.2022 faccia 04.06.2021, poiché né in quest'ultimo, né tanto meno in una proroga successiva, viene previsto come termine di scadenza il 30.11.2022” (cfr. pag. 6 ricorso);
- di avere poi ricevuto comunicazione verbale da parte della convenuta, in data
31.01.2023, di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto a tempo determinato;
- di avere impugnato il contratto in data 09.03.2023 nonché il “licenziamento” comunicato telefonicamente, offrendo contestualmente le proprie prestazioni lavorative alla convenuta (cfr. doc. 6 avversario);
- che quindi, a far data dal 09.06.2022 il contratto di lavoro a termine si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato, per effetto della prosecuzione del rapporto di lavoro in assenza di formale proroga (“Si ribadisce - che, di fatto, il ricorrente dal 09.06.2022 ha continuato a prestare la propria attività lavorativa a favore della convenuta in assenza di un regolare proroga e in assenza di un regolare contratto […]. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini”, cfr. pag. 6 del ricorso avversario);
- di avere maturato il diritto al risarcimento del danno di un'indennità onnicomprensiva pari, nel massimo, a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- di avere maturato il diritto alla maggiorazione di cui all'art. 22 D. Lgs. n. 81/2015, per avere continuato a prestare la propria attività lavorativa a favore della convenuta per tutto il periodo 09.06.2022 – 31.01.2023. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l' avversa esposizione dei fatti precisando che:
Il Sig. era stato assunto da PTF con contratto a tempo determinato per il Pt_1 periodo 09.06.2021_- 30.09.2021, con l'inquadramento di Operaio di livello C2 e con mansioni di Manutentore Termoidraulico come previsto dal CCNL Metalmeccanica – Aziende Industriali – per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti (cfr. doc. 1 avversario). 2) Il contratto di lavoro è stato tempestivamente prorogato, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, per quattro volte:
• la prima proroga era intervenuta in data 30.09.2021 e ha prorogato la scadenza del contratto al 31.01.2022 ;
• la seconda proroga era intervenuta in data 28.01.2022 e ha prorogato la scadenza del contratto al 08.06.2022 ;
• la terza proroga era intervenuta in data 05.06.2022 e ha prorogato la scadenza del contratto al 30.09.2022 ;
• la quarta proroga era intervenuta in data 29.09.2022 e ha prorogato la scadenza del contratto al 31.01.2023 , precisando che , per mero errore materiale, in questa quarta proroga si faceva erroneamente riferimento alla data 30.11.2022). Tanto premesso, contestava quanto e adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Rinviata la causa all' udienza del 3.1.2025 con trattazione scritta, le parti depositavano note di trattazione scritta chiedendo concordemente dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo in sede protetta e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere . Tanto premesso, giusta richiesta delle parti, preso atto del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in sede protetta, in cui è stata definita ogni questione pendente fra le parti, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite. Roma, 3.1.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini