Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5214/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio con gli Avv.ti DEPALMA LAURA e BARONI GUIDO e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 20/07/1995, (atto n.
856, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento della loro sottoscrizione
(16.12.2024), fatta eccezione per quanto qui di seguito specificatamente indicato;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pag. 1 di 6
3. la casa familiare sita in Casarile (MI), Via Monti Vincenzo, 13, in comproprietà tra le
Parti, continuerà ad essere assegnata con tutto quanto l'arreda alla IG.ra Parte_1
affinché possa continuare ad abitarla unitamente ai figli e ,
[...] Per_1 Persona_2
maggiorenni ma non ancora autosufficienti;
4. il IG. si impegna ed obbliga a reperire una nuova abitazione entro Controparte_1
e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e, conseguentemente, a lasciare entro il medesimo termine la casa familiare, liberandola da ogni proprio bene ed effetto personale;
5. la IG.ra si impegna a non far pernottare alcun compagno e/o ad Parte_1 instaurare alcuna stabile convivenza all'interno della casa familiare in presenza dei due figli;
6. il IG. continuerà a versare l'importo complessivo di € 500,00 (€ Controparte_1
250,00 per ciascun figlio) – o quella diversa somma frutto della rivalutazione ISTAT dell'importo di € 500,00 previsto in sede di separazione – a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario in favore dei figli e , maggiorenni ma Per_1 Persona_2
non ancora economicamente autosufficienti. Tale importo, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato dal IG. entro il CP_1
giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra
, le cui coordinate sono già note allo Stesso;
Persona_3
7. fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 8, il IG. si Controparte_1
impegna a rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie dalla Persona_3
Stessa integralmente sostenute ed anticipate in favore dei figli e ciò dietro presentazione di apposita documentazione certificativa in ossequio a quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Pavia del 9.11.2016;
8. fermo quanto previsto al precedente punto 7, in parziale deroga a quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Pavia del 9.11.2016, le Parti convengono espressamente che le spese straordinarie di seguito meglio dettagliate non richiederanno il preventivo accordo dei genitori e che, pertanto, dovranno essere rimborsate dietro la semplice presentazione dell'apposizione documentazione certificativa:
pag. 2 di 6 a. spese relative ad attività sportive (compreso l'acquisto di abbigliamento ed attrezzatura nonché le spese per iscrizioni a gare e tornei) nel limite di un'attività sportiva a figlio;
b. spese relative allo studio, indipendentemente dalla tipologia di istituto prescelto (sia privato che pubblico), comprese le rette, le tasse scolastiche, le assicurazioni scolastiche, libri di testo e materiale scolastico;
c. spese relative alle vacanze dei figli. Sul punto, le Parti sono d'accordo ad intervenire nella misura del 50% ciascuno per l'eventuale parte che i figli non sono in grado di pagare direttamente con i loro risparmi;
9. l'assegno unico continuerà ad essere richiesto e percepito dalla IG.ra Parte_1
nella misura del 100%;
10. le residue detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per i figli (spese di istruzione, mediche, sanitarie, abbonamento del trasporto pubblico, etc.) continueranno ad essere effettuate e suddivise al 50% tra le Parti;
11. quanto al contratto di mutuo acceso presso Banca Intesa SanPaolo S.p.A., stipulato dai coniugi al momento dell'acquisto della casa familiare e su di essa ancora ad oggi gravante, le Parti sono concordi a che le relative rate continuino ad essere sostenute dalle Stesse nella misura del 50% ciascuno e ciò alle scadenze stabilite nel contratto e sino all'estinzione dello stesso, fatto salvo quando previsto al successivo punto 12;
12. le Parti confermano la volontà di mettere in vendita la casa familiare al momento dell'uscita dalla casa familiare di entrambi i figli. Il ricavato della vendita, detratto il residuo del mutuo, verrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi. Sul punto, si precisa che i coniugi sono d'accordo a che, prima che l'immobile venga messo in vendita a terzi, sia data la facoltà a ciascuna di essi di poter acquistare la quota del 50% di proprietà dell'altro, previa valutazione del valore dell'immobile;
13. le Parti confermano la volontà a che a. l'autovettura modello Tesla tg. GE893XA, di proprietà della Società
[...]
, continuerà ad essere utilizzata in via Controparte_2 Controparte_3
esclusiva dal IG. , con conseguente suo onere e/o della Società di Controparte_1
sostenere nella misura del 100% tutti i costi ad essa relativa;
pag. 3 di 6 b. l'autovettura modello Nissan Juke tg. EK418KG, di proprietà della IG.ra Parte_1
continuerà ad essere in via esclusiva dalla Stessa utilizzata, con conseguente suo
[...]
onere di sostenere nella misura del 100% tutti i costi ad essa relativa;
c. l'autovettura modello Citroen Pluriel tg. CK342JR, di proprietà della IG.ra Parte_1
continuerà ad essere utilizzata dai figli della coppia ed, in tal senso, il IG.
[...]
si impegna ed obbliga a farsi carico nella misura del 100% di tutti i Controparte_1
costi ad essa relativa;
14. i coniugi confermano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
15. i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
16. le Parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
17. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal matrimonio;
18. le Parti dichiarano congiuntamente di voler rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis 12 c.p.c. 3° e 4° comma”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c., producendola, comunque, in parte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
pag. 5 di 6 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Milano, in data 20/07/1995, (atto n. 856, parte I, del CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, l'08.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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