Sentenza 16 gennaio 2009
Massime • 1
Qualora il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore, se quest'ultimo escluda espressamente la condanna del terzo chiamato in causa qualora riconosciuto come responsabile e si limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore, senza che all'attore medesimo sia consentito di estendere successivamente la domanda condannatoria nei riguardi del terzo in appello, perché essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella preclusione prevista dall'art. 345 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2009, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15941-2004 proposto da:
OZ MO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso l'Avvocato MARUCCHI GIANLUCA (STUDIO CANELUTTI), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CELLE GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MEIE ASSIC SPA, CH ME, WINTHERTUR ASSIC SPA, AR AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1009/2003 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, seconda sezione civile emessa l'1/10/2003, depositata il 26/11/2003, R.G.N. 1093/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2008 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZZ CA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia SM BU e la Meie Assicurazioni per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale avvenuto in La Spezia il 25.3.1990, allorché l'autovettura di sua proprietà e sulla quale era trasportata, ferma al semaforo veniva tamponata dall'auto della BU.
Le convenute si costituivano e chiamavano in causa AR OS e la sua assicuratrice winthertur, assumendo che l'auto della BU, anch'essa ferma al semaforo, fu tamponata dall'auto della AR e sospinta contro l'auto dell'attrice. Le convenute chiedevano quindi che fosse riconosciuta l'esclusiva responsabilità della chiamata in causa.
Il tribunale condannava in solido le sole convenute al risarcimento del danno. Proponevano appello le convenute.
La corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 26.11.2003, accoglieva parzialmente l'appello, ritenendo che unica responsabile dell'incidente fosse la chiamata in causa AR e, quindi, rigettando la domanda nei confronti delle convenute. La corte non riteneva di poter condannare le chiamate in causa al risarcimento dei danni, in quanto, nonostante l'estensione automatica della domanda nei confronti della chiamata, tale effetto non si produce allorché ciò è espressamente rifiutato.
La corte rigettava la domanda di restituzione delle somme pagate, avanzata dalla Meie assicurazioni, mancando la prova certa dell'avvenuto pagamento.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice. Non hanno svolto attività difensiva le intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che erratamente la corte di merito ha ritenuto che per estendere la domanda nei confronti della chiamata occorresse un'esplicita domanda, mentre tale estensione operava automaticamente.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, in violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5. Assume la ricorrente che erratamente il giudice di appello ha ritenuto che il processo non fosse unitario e che le domande delle parti fossero tra loro svincolate.
3. I due motivi, essendo connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
La sentenza impugnata, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha affermato che, al fine di poter condannare il chiamato in causa, indicato quale unico responsabile dal chiamante, occorresse un'espressa estensione della domanda da parte attrice, ma ha solo sostenuto che l'effetto automatico dell'estensione non sussisteva nell'ipotesi, verificatasi nella fattispecie, in cui l'attrice avesse espressamente chiesto la condanna della sola parte convenuta, con esclusione della condanna nei suoi confronti della parte chiamata in causa.
In questi termini la Corte di merito, cui compete l'interpretazione delle domande, eccezioni ed istanze delle parti, ha interpretato le conclusioni dell'attrice in primo grado secondo cui "il giudice dovrà condannare al pagamento del risarcimento dovuto soltanto ed interamente dalla compagnia convenuta e procedere ad un'eventuale graduazione delle colpe, rilevanti nei rapporti interni tra i corresponsabili".
Così interpretate dal giudice di appello le conclusioni di primo grado dell'attrice (senza che il punto sia stato oggetto di una specifica e chiara censura), la decisione della corte territoriale è immune dalle censure prospettate.
4.1. In linea di principio va, infatti, condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato, si verifica, l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. 11/01/2006, n. 254). Ciò comporta che, se il giudice ritiene che effettivamente l'unico responsabile sia il chiamato in causa, la mancata condanna di questi comporta un'omessa pronunzia sulla domanda risarcitoria automaticamente estesa.
4.2. Tale principio, tuttavia, va temperato con i principi generali sull'impulso processuale e, quindi, sulla domanda. Nell'ipotesi di chiamata in causa di un terzo per comunanza di causa, la domanda dell'attore si estende direttamente al terzo senza necessità di apposita istanza quando la chiamata stessa sia rivolta a sentire affermare l'esclusiva responsabilità del terzo, a prescindere dal fatto che tale responsabilità sia poi riconosciuta o meno in via esclusiva dal giudice, e ciò in quanto il giudizio verte sulla individuazione del responsabile sulla base di un rapporto (obbligazione ex illicito) oggettivamente unico. Analoga estensione viceversa non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria), stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (da ultimo, Cass.12.5.2003, n. 7273).
4.3.11 principio può essere esteso all'ipotesi in cui il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile assumendo esser lui, e non il convenuto, il soggetto nei cui confronti si rivolge la pretesa dell'attore: la domanda originaria anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice può, pertanto, assumere le consequenziali statuizioni (Cass. 19.3.1983, n. 1948).
4.4. La ricostruzione giurisprudenziale che precede, tuttavia, non può prescindere dalla verifica delle condizioni dell'azione, giacché, indipendentemente dalla titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio che si va ad accertare, occorre che una domanda sia in concreto rivolta nei confronti di un soggetto, senza di che è da ritenere difetti la legitimatio ad causam dal lato passivo. La domanda, quale atto di esercizio del potere di azione, individua l'oggetto del processo ed il soggetto nei cui confronti si pretendono gli effetti della pronuncia del giudice, in mancanza, l'azione non è esercitata.
L'automatica estensione della domanda nei confronti del terzo muove da esigenze di economia processuale, al fine di individuare il responsabile all'interno di un rapporto che è oggettivamente unico. Questo induce a ritenere implicita la domanda dell'attore anche nei suoi confronti. Tale presunzione, tuttavia, è superata ove espressamente l'interessato escluda che la domanda sia stata proposta nei confronti del terzo. Espressamente escludendo la condanna del chiamato nei suoi confronti, l'attore non fa altro che negare la legittimazione processuale del soggetto sopravvenuto: non si tratta semplicemente di contestarne la titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio, il che comporterebbe una ricostruzione dei fatti con un accertamento di merito all'esito del quale il danneggiato potrebbe pur giovarsi dell'individuazione del responsabile, pur non conforme alla propria ricostruzione di merito. In effetti in questo caso l'attore nega di rivolgere una domanda contro il chiamato. Questo comporta che il chiamato ha ugualmente interesse a partecipare al giudizio per accertare la propria estraneità ai fatti, giacché un accertamento in tal senso può giovargli riguardo ad eventuali rivalse del convenuto. Egli è dunque parte in causa, ma nei suoi confronti espressamente non è stata esplicata domanda da parte del danneggiato, onde il giudice, la cui pronuncia fa stato in ordine all'accertamento della responsabilità, anche nei confronti del terzo chiamato, non ha il potere di emettere una condanna nei suoi confronti, a favore dell'attore.
4.5. Ove poi la domanda di condanna nei confronti del chiamato fosse dall'attore espressamente negata in primo grado, impedendo quindi l'estensione automatica dell'originaria domanda nei confronti del convenuto, e fosse - invece - spiegata dallo stesso attore in appello, nei confronti del chiamato, tale ultima domanda incorrerebbe nella preclusione di cui all'art. 345 c.p.c.. La sentenza impugnata, che si è ispirata a questi principi, è quindi immune dalle censure avanzate.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009