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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo, 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03101 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03101 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03101 2024 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso come in atti, impugnava l'atto accertativo scaturito dal fatto che non aveva fornito all'Agenzia chiarimento in merito agli ingenti movimenti in entrata presenti sui conti correnti a lui riferibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente si difende dicendo che essendo stato attinto da Decreto di Sequestro Preventivo (poichè indagato per i reati di bancarotta fraudolenta ex art. 110, 223 c. 1 in relazione all'art. 216 c. 1 r.d. 267/194) non aveva potuto difendersi non essendo in possesso dei documenti – appunto – sequestrati dall'AG.
Questa obbiezione non può essere accolta dal momento che non risulta che il ricorrente abbia richiesto
(anche ex art.258 c.p.p.) copia degli atti sequestrati, cui di regola ha diritto.
Ora a prescindere dalle indagini della Procura “al fine di accertare eventuali distrazioni poste in essere da Ricorrente_1 ai danni di Società_1 Spa (c.f. P.IVA_1) per il tramite di Società_2 spa, in data 04/04/2017” resta il fatto che l'Agenzia ha posto delle legittime presunzioni fiscali poiché il ricorrente non ha giustificato i movimenti finanziari. I documenti delle indagini parlano di ingenti somme distratte e destinate alla ristrutturazione della villa di Comune_1 .
Conformemente le escussioni testimoniali di Nominativo_1 ex direttore amministrativo della Società_1 spa e di Nominativo_2, dipendente della Società_2 spa. In particolare detti testi riferivano che danaro dalla società Società_1 venivano inviatia Società_2 Società_2 quindi nei conti personali dell'odierno ricorrente.
Il curatore del fallimento Società_2 ha rilevato, tra l'altro, distrazioni di fondi fatte dal ricorrente per pagamenti di tipo personale. E' stato rinvenuto un faldone intitolato “fornitori Comune_1 dalla a alla o”, contenente il prospetto, titolato “VILLA AD Comune_1 – situazione contabile al 26 ottobre 2015”, che riporta l'elenco di imprese che hanno ristrutturato e fornito arredi per la casa di Comune_1 di Ricorrente_1 per un importo complessivo di lavori pari a € 2.160.999,23.
L'Agenzia ha anche analizzato movimentazioni bancarie tratte sui conti correnti di Ricorrente_1, di Società_1 spa e Società_2 spa (C.F. P.IVA_2). E' stata esaminata la Relazione Tecnica n. REL201690692, redatta dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca_1, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 231/2007, riferita alle Segnalazioni Operazioni Sospette nn. UF201500000000715361 e UF201500000000715662, sintetizzando i risultati dell'analisi finanziaria e rilevando “giri di fondi tra soggetti collegati operanti nel settore orafo e trasferimenti di azioni Banca_2 con soggetti terzi e tra una società, in situazione di difficoltà finanziaria, e il suo titolare effettivo, che potrebbero sottendere intenti di dissimulazione della effettiva consistenza patrimoniale della società venditrice”. Con riferimento al conto corrente acceso presso Banca_2 spa n. Conto_Corrente_1 intestato ad Ricorrente_1, di cui alla segnalazione n. UF201500000000715662, sono stati individuati beneficiari di bonifici disposti dal ricorrente ed eseguiti con fondi di Società_1 tramite di Società_2-Società_2, con causali facenti riferimento al pagamento di fatture per lavori di ristrutturazione e arredo casa.
Secondo l'Agenzia “Buona parte dei soggetti presenti nello schema redatto dall'UIF trova corrispondenza nel prospetto rinvenuto in un faldone contenente le spese sostenute per costruire e arredare la casa di Comune_1. L'esame di tutte le fatture rinvenute nei faldoni denominati “Comune_1 Fornitori dalla A alla O” e
“Comune_1 Fornitori dalla P alla Z” ha permesso di evidenziare come Ricorrente_1, per l'arredamento e parte della costruzione dell'immobile, al medesimo intestato, sito in Comune_1 (BZ) Indirizzo_1, si sia servito di fondi provenienti dalla società Società_2 Spa, la quale riceveva tali fondi dalla diretta controllata Società_1 SPA. Questa circostanza non risulta smentita.
Ai fogli da n. 8 a n. 15 del Decreto di Sequestro vengono indicati i pagamenti effettuati per fini personali dai conti correnti intestati ad Ricorrente_1 negli anni dal 2012 al 2017. Al fine di ricostruire la movimentazione delle disponibilità di Ricorrente_1 necessarie a far fronte alle spese indicate nei fogli da n. 8 a n. 15 del Decreto di Sequestro, sono stati esaminati i conti correnti del ricorrente e delle società dallo stesse amministrate. Nei fogli da n. 16 a n. 20 del Decreto di Sequestro sono illustrati i movimenti di accreditamento che hanno interessato i conti correnti dell'odierno, con l'indicazione del disponente. E' rsultato che quasi sempre i fondi utilizzati per il pagamento delle spese personali provenivano dalla Società_2 spa. Dalla lettura del decreto di Sequestro risulta che il totale dei movimenti in accredito nell'arco temporale dal 01/01/2013 al 08/02/2017 ammonta ad euro 9.015.000,00, di cui solo una parte è stata destinata al sostenimento di spese personali quali la costruzione e l'arredamento della villa di Comune_1”.
Queste circostanze non sono contestate. L'Agenzia aveva chiesto chiarimenti al ricorrente con l'invito emesso ex art. 32 c. 7 del D.PR. 600/73 n. I01417/2024, senza esito. Perciò l'Agenzia ne ha presunto reddito secondo il paradiga normativo.
I proventi – secondo gli inquirenti illeciti – determinati oggi – sono da qualificare, appunto, quali redditi diversi ex lege (art. 67 del D.P.R. 917/1986), in assenza di spiegazione del ricorrente.
Infatti anche ex art.6 TUIR va sottoposto a tassazione il provento illecito ovvero qualsiasi proventi liquido non giustificato (nonostante l'invito ex art. 32, c. 7, ma presumibilmente derivanti da fondi distratti da Società_2- cos spa, senza tuttavia che ciò cambi il rilievo fiscale).
Inoltre, con l'invito emesso ex art. 32 c.7 DPR 600/1973, l'Ufficio aveva chiesto chiarimenti in merito ad ulteriori bonifici in entrata rilevati sui conti correnti n. Conto_Corrente_2 e n. Conto_Corrente_3 accesi presso Banca_3 a Banca_2, provenienti da Società_2 spa, e aventi nella maggioranza dei casi la descrizione di restituzione finanziamento socio, per un totale di oltre un milione, come risulta dalla tabella di cui alle pagine 26 -28 dell'atto di accertamento. Anche in questo caso il contribuente non ha ottemperato alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Ufficio con gli inviti versati in atti.
L'Agenzia sostiene di avere verificato che tali bonifici non potessero costituire restituzioni di finanziamenti al socio, come indicato nelle relative causali, in quanto i bilanci depositati presso il Registro delle Imprese non recavano alcuna indicazione di debiti verso soci per finanziamenti, né la loro restituzione. Il ricorrente non contesta ciò. L'esame dei bilanci consolidati di Società_2 Spa al 31/12/2014 e 31/12/2015 (ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese), non evidenziavano, infatti, debiti verso soci. Anche dai bilanci d'esercizio di Società_1 spa al 31/12/2014 e 31/12/2015 non risultano indicati debiti verso soci per finanziamenti, né - tantomeno una loro restituzione.
La giustificazione del ricorrente di non avere potuto esercitare il suo diritto di difesa – infine – è puerile dal momento che il codice di procedura penale prevede per l'indagato la possibilità di richiedere copia dei documenti sequestrati.
In conclusione non è stato leso dall'Agenzia il diritto di difesa, semmai è stato il contribuente a non attivarsi in modo diligenti.
Quanto invece alle prova per il Fisco – stante le risultanze bancarie – sono rispettati i requisiti probatori costituiti da indizi gravi precisi e concordanti, ed anzi allo stato si potrebbe dire che sono vere e proprie prova quelle dei bonifici non giustificati in favore dei conti del ricorrente o di conti di cui questi aveva diretto e arbitrario accesso.
Perciò il ricorso va respinto – spese ex lege.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 2.000
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo, 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03101 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03101 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03101 2024 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso come in atti, impugnava l'atto accertativo scaturito dal fatto che non aveva fornito all'Agenzia chiarimento in merito agli ingenti movimenti in entrata presenti sui conti correnti a lui riferibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente si difende dicendo che essendo stato attinto da Decreto di Sequestro Preventivo (poichè indagato per i reati di bancarotta fraudolenta ex art. 110, 223 c. 1 in relazione all'art. 216 c. 1 r.d. 267/194) non aveva potuto difendersi non essendo in possesso dei documenti – appunto – sequestrati dall'AG.
Questa obbiezione non può essere accolta dal momento che non risulta che il ricorrente abbia richiesto
(anche ex art.258 c.p.p.) copia degli atti sequestrati, cui di regola ha diritto.
Ora a prescindere dalle indagini della Procura “al fine di accertare eventuali distrazioni poste in essere da Ricorrente_1 ai danni di Società_1 Spa (c.f. P.IVA_1) per il tramite di Società_2 spa, in data 04/04/2017” resta il fatto che l'Agenzia ha posto delle legittime presunzioni fiscali poiché il ricorrente non ha giustificato i movimenti finanziari. I documenti delle indagini parlano di ingenti somme distratte e destinate alla ristrutturazione della villa di Comune_1 .
Conformemente le escussioni testimoniali di Nominativo_1 ex direttore amministrativo della Società_1 spa e di Nominativo_2, dipendente della Società_2 spa. In particolare detti testi riferivano che danaro dalla società Società_1 venivano inviatia Società_2 Società_2 quindi nei conti personali dell'odierno ricorrente.
Il curatore del fallimento Società_2 ha rilevato, tra l'altro, distrazioni di fondi fatte dal ricorrente per pagamenti di tipo personale. E' stato rinvenuto un faldone intitolato “fornitori Comune_1 dalla a alla o”, contenente il prospetto, titolato “VILLA AD Comune_1 – situazione contabile al 26 ottobre 2015”, che riporta l'elenco di imprese che hanno ristrutturato e fornito arredi per la casa di Comune_1 di Ricorrente_1 per un importo complessivo di lavori pari a € 2.160.999,23.
L'Agenzia ha anche analizzato movimentazioni bancarie tratte sui conti correnti di Ricorrente_1, di Società_1 spa e Società_2 spa (C.F. P.IVA_2). E' stata esaminata la Relazione Tecnica n. REL201690692, redatta dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca_1, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 231/2007, riferita alle Segnalazioni Operazioni Sospette nn. UF201500000000715361 e UF201500000000715662, sintetizzando i risultati dell'analisi finanziaria e rilevando “giri di fondi tra soggetti collegati operanti nel settore orafo e trasferimenti di azioni Banca_2 con soggetti terzi e tra una società, in situazione di difficoltà finanziaria, e il suo titolare effettivo, che potrebbero sottendere intenti di dissimulazione della effettiva consistenza patrimoniale della società venditrice”. Con riferimento al conto corrente acceso presso Banca_2 spa n. Conto_Corrente_1 intestato ad Ricorrente_1, di cui alla segnalazione n. UF201500000000715662, sono stati individuati beneficiari di bonifici disposti dal ricorrente ed eseguiti con fondi di Società_1 tramite di Società_2-Società_2, con causali facenti riferimento al pagamento di fatture per lavori di ristrutturazione e arredo casa.
Secondo l'Agenzia “Buona parte dei soggetti presenti nello schema redatto dall'UIF trova corrispondenza nel prospetto rinvenuto in un faldone contenente le spese sostenute per costruire e arredare la casa di Comune_1. L'esame di tutte le fatture rinvenute nei faldoni denominati “Comune_1 Fornitori dalla A alla O” e
“Comune_1 Fornitori dalla P alla Z” ha permesso di evidenziare come Ricorrente_1, per l'arredamento e parte della costruzione dell'immobile, al medesimo intestato, sito in Comune_1 (BZ) Indirizzo_1, si sia servito di fondi provenienti dalla società Società_2 Spa, la quale riceveva tali fondi dalla diretta controllata Società_1 SPA. Questa circostanza non risulta smentita.
Ai fogli da n. 8 a n. 15 del Decreto di Sequestro vengono indicati i pagamenti effettuati per fini personali dai conti correnti intestati ad Ricorrente_1 negli anni dal 2012 al 2017. Al fine di ricostruire la movimentazione delle disponibilità di Ricorrente_1 necessarie a far fronte alle spese indicate nei fogli da n. 8 a n. 15 del Decreto di Sequestro, sono stati esaminati i conti correnti del ricorrente e delle società dallo stesse amministrate. Nei fogli da n. 16 a n. 20 del Decreto di Sequestro sono illustrati i movimenti di accreditamento che hanno interessato i conti correnti dell'odierno, con l'indicazione del disponente. E' rsultato che quasi sempre i fondi utilizzati per il pagamento delle spese personali provenivano dalla Società_2 spa. Dalla lettura del decreto di Sequestro risulta che il totale dei movimenti in accredito nell'arco temporale dal 01/01/2013 al 08/02/2017 ammonta ad euro 9.015.000,00, di cui solo una parte è stata destinata al sostenimento di spese personali quali la costruzione e l'arredamento della villa di Comune_1”.
Queste circostanze non sono contestate. L'Agenzia aveva chiesto chiarimenti al ricorrente con l'invito emesso ex art. 32 c. 7 del D.PR. 600/73 n. I01417/2024, senza esito. Perciò l'Agenzia ne ha presunto reddito secondo il paradiga normativo.
I proventi – secondo gli inquirenti illeciti – determinati oggi – sono da qualificare, appunto, quali redditi diversi ex lege (art. 67 del D.P.R. 917/1986), in assenza di spiegazione del ricorrente.
Infatti anche ex art.6 TUIR va sottoposto a tassazione il provento illecito ovvero qualsiasi proventi liquido non giustificato (nonostante l'invito ex art. 32, c. 7, ma presumibilmente derivanti da fondi distratti da Società_2- cos spa, senza tuttavia che ciò cambi il rilievo fiscale).
Inoltre, con l'invito emesso ex art. 32 c.7 DPR 600/1973, l'Ufficio aveva chiesto chiarimenti in merito ad ulteriori bonifici in entrata rilevati sui conti correnti n. Conto_Corrente_2 e n. Conto_Corrente_3 accesi presso Banca_3 a Banca_2, provenienti da Società_2 spa, e aventi nella maggioranza dei casi la descrizione di restituzione finanziamento socio, per un totale di oltre un milione, come risulta dalla tabella di cui alle pagine 26 -28 dell'atto di accertamento. Anche in questo caso il contribuente non ha ottemperato alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Ufficio con gli inviti versati in atti.
L'Agenzia sostiene di avere verificato che tali bonifici non potessero costituire restituzioni di finanziamenti al socio, come indicato nelle relative causali, in quanto i bilanci depositati presso il Registro delle Imprese non recavano alcuna indicazione di debiti verso soci per finanziamenti, né la loro restituzione. Il ricorrente non contesta ciò. L'esame dei bilanci consolidati di Società_2 Spa al 31/12/2014 e 31/12/2015 (ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese), non evidenziavano, infatti, debiti verso soci. Anche dai bilanci d'esercizio di Società_1 spa al 31/12/2014 e 31/12/2015 non risultano indicati debiti verso soci per finanziamenti, né - tantomeno una loro restituzione.
La giustificazione del ricorrente di non avere potuto esercitare il suo diritto di difesa – infine – è puerile dal momento che il codice di procedura penale prevede per l'indagato la possibilità di richiedere copia dei documenti sequestrati.
In conclusione non è stato leso dall'Agenzia il diritto di difesa, semmai è stato il contribuente a non attivarsi in modo diligenti.
Quanto invece alle prova per il Fisco – stante le risultanze bancarie – sono rispettati i requisiti probatori costituiti da indizi gravi precisi e concordanti, ed anzi allo stato si potrebbe dire che sono vere e proprie prova quelle dei bonifici non giustificati in favore dei conti del ricorrente o di conti di cui questi aveva diretto e arbitrario accesso.
Perciò il ricorso va respinto – spese ex lege.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 2.000