Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 25154/2023 Verbale dell'udienza del 18/03/2025 Per la ricorrente è presente l'avv. Taiani. Per ADER e Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, per l'Avvocatura dello Stato di Napoli è presente l'avv. Mutarelli. Per la pratica forense sono presenti le dott.sse Anna Schettino, Armanda Gaia Lomelli e Consiglia Zannetti. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 25154 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione di accertamento negativo TRA NT AN (CF [...]), elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale isola F12, presso lo studio dell'Avv. Diego Taiani, dal quale è rapp.ta e difesa RICORRENTE E AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI (C.F. 06363391001), in persona del l.r.p.t., e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOS- SIONE, (C.F. 13756881002), in persona del l.r.p.t., rapp.te e difesa dalla Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domiciliano RESISTENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza
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Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 ticolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia av- venuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legit- timità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartel- la o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesi- stenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situa- zione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, man- canza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di co- noscenza della cartella o dell'intimazione e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giuri- sdizione tributaria (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 12642/2021; Cass. Civ. SS.UU. n. 4846/2021; Cass. Civ., SS.UU., n. 1394/2022; Cass. Civ., SS.UU., n. 8465/2022). Circa poi l'ipotesi – cui è ascrivibile l'odierno giudizio - in cui l'attore deduca che la pre- scrizione si maturata dopo la notifica delle cartelle, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie a norma del D.Lgs. 31 di- cembre 1992, n. 546 della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in me- rito alla predetta obbligazione;
..Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle noti- fiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudi- ce tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdi- zione del giudice tributario (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007; Cass. S.U., n. 8770/2016; Cass.Civ., SS.UU., ord. n. 16986/2022).
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 I suesposti principi giurisprudenziali appaiono pacificamente applicabili al caso in esame. Difatti, l'attore chiede dichiararsi la prescrizione di crediti ivi indicati, prospettando che la stessa sia maturata successivamente alle notifiche delle cartelle di pagamento. Di conseguenza, la controversia non può che essere attribuita alla cognizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione de quo soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento. In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in relazione al valo- re della lite, tra i minimi e i medi di cui al D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria (pres- soché assente) e con la riduzione per la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, cosi provvede:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
- condanna NN NT alla rifusione dei compensi di lite in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, che liquida in € 2.179,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge. Cosi deciso in Napoli, il 18/03/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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