Articolo 1795 del Codice civile
Articolo 1794Articolo 1796
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19 aprile 1942
Art. 1795.

(Diritti del possessore della sola fede di deposito).

Il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

Sotto la responsabilita' dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantita' delle merci ritirate.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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