Articolo 59 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 58Articolo 60
Versione
15 maggio 1975
Art. 59.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennita' al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975