CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 12/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
LL ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3410/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002653000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120045168200000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130004668848000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130004668848000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130004668848000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130004668848000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140044241341000 CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140044241341000 CCIAA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013092569000 CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018151062000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018151062000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160026915407000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160026915407000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160026915407000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160026915407000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160032204271000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037682476000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037682476000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037682476000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037682476000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 RITENUTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000548922000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.4.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 03476202300002653000, notificata da ADER il 24.11.2023 e relativa alle cartelle di pagamento meglio indicate alle pagg.
2-3 dell'atto introduttivo ed aventi avente ad oggetto tassa automobilistica, diritti camerali e tributi erariali, chiedendone il parziale annullamento e/o la riduzione nonchè la declaratoria di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 03420170029872378 000 e n.
03420200000548922000; 2) la prescrizione del credito relativo ai tributi portati dalle cartelle di pagamento n. 03420120046168200000 n. 03420140044241341000 n. 03420160013092569000 n. 03420160018151062000;
3) la prescrizione del credito relativo a sanzioni ed interessi portati dalle cartelle di pagamento n.
03420130004668848000 n. 03420160026915407000, n. 03420160032204271000, n. 03420160037682476000,
n. 03420170029872378000. Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 10.6.2024 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 24.11.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
L'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 03476202300002653000 è proposta in relazione alle cartelle di pagamento n. 03420120046168200000, n. 03420130004668848000, n.
03420140044241341000, n. 03420160013092569000, n. 03420160018151062000, n. 03420160026915407000,
n. 03420160032204271000, n. 03420160037682476000, n. 03420170029872378000, n.
03420200000548922000.
Tanto precisato, non coglie nel segno la doglianza sulla omessa notifica delle cartelle di pagamento n.
03420170029872378000 e n. 03420200000548922000 poiché, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, dette cartelle sono state notificate, rispettivamente, il 24.5.2018 ed il 3.12.2021 ex art. 140 c.p. c. mediante deposito degli atti presso la casa comunale: ADER ha, in proposito, depositato la documentazione comprovante il compimento delle relative formalità, ivi compresa quella inerente la spedizione e ricezione delle raccomandate informative.
Ciò detto, ADER ha, altresì, provato che in relazione alle cartelle di pagamento per cui è causa ha notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 03420169008849541000 in data 13.4.2017 (con consegna dell'atto a persona dichiaratasi moglie del destinatario) e l'intimazione di pagamento n. 03420199001967381000 in data 27.3.2020 (con la procedura ex art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale).
Tali atti – autonomamente impugnabili - non sono stati opposti dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla loro notifica (cfr.
Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione dei citati atti interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di tali intimazioni di pagamento
(in specie della n. 03420199001967381000) e sino a quella della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta (avvenuta il 20.11.2023) non è decorso neppure il termine triennale (previsto per la tassa automobilistica), tenendo anche conto della sospensione, per il periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (per complessivi n. 542 giorni) e per effetto dell'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 come modificato e integrato con D.L. 30 giugno 2021, n. 99 delle attività di notifica di tutti gli atti di riscossione e delle procedure esecutive e cautelari nonché, in forza del richiamo all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 ad opera dell'art. 68 del D.L.
18/2020, dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Neppure, conseguentemente, è maturato il termine quinquennale previsto per gli accessori del credito
(interessi e sanzioni).
Le doglianze di parte ricorrente contenute nelle memorie illustrative devono essere respinte.
La parte si duole, in particolare: 1) della l'invalidità e/o comunque l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da ADER in ragione dell'assenza di dichiarazione di conformità e della assenza probatoria degli estratti di ruolo prodotti;
2) della nullità della notifica delle intimazioni di pagamento in quanto prive della c.
d. raccomandata informativa.
Sul punto deve, tuttavia, rilevarsi che ai fini probatori non occorre alcuna dichiarazione di conformità della documentazione prodotta - e ciò tanto più che la parte non ha minimamente disconosciuto la conformità agli originali di detta documentazione – e che ADER non ha depositato estratti di ruolo ma gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento notificate;
quanto alle intimazioni di pagamento si osserva invece che per la n.
03420169008849541000 (che è stata notificata mediante consegna a persona dichiaratasi moglie del destinatario) non occorreva alcuna raccomandata informativa poiché la notifica è stata eseguita mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè, trattandosi di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018,
Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018) mentre per l'intimazione di pagamento n. 03420199001967381000 (che è stata notificata mediante deposito presso la casa comunale) si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto, vi è in atti prova dell'invio e ricezione (in data 27.3.2020) della raccomandata informativa.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 4.671,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
LL ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3410/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002653000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120045168200000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130004668848000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130004668848000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130004668848000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130004668848000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140044241341000 CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140044241341000 CCIAA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013092569000 CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018151062000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018151062000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160026915407000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160026915407000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160026915407000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160026915407000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160032204271000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037682476000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037682476000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037682476000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037682476000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 RITENUTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029872378000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000548922000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.4.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 03476202300002653000, notificata da ADER il 24.11.2023 e relativa alle cartelle di pagamento meglio indicate alle pagg.
2-3 dell'atto introduttivo ed aventi avente ad oggetto tassa automobilistica, diritti camerali e tributi erariali, chiedendone il parziale annullamento e/o la riduzione nonchè la declaratoria di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 03420170029872378 000 e n.
03420200000548922000; 2) la prescrizione del credito relativo ai tributi portati dalle cartelle di pagamento n. 03420120046168200000 n. 03420140044241341000 n. 03420160013092569000 n. 03420160018151062000;
3) la prescrizione del credito relativo a sanzioni ed interessi portati dalle cartelle di pagamento n.
03420130004668848000 n. 03420160026915407000, n. 03420160032204271000, n. 03420160037682476000,
n. 03420170029872378000. Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 10.6.2024 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 24.11.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
L'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 03476202300002653000 è proposta in relazione alle cartelle di pagamento n. 03420120046168200000, n. 03420130004668848000, n.
03420140044241341000, n. 03420160013092569000, n. 03420160018151062000, n. 03420160026915407000,
n. 03420160032204271000, n. 03420160037682476000, n. 03420170029872378000, n.
03420200000548922000.
Tanto precisato, non coglie nel segno la doglianza sulla omessa notifica delle cartelle di pagamento n.
03420170029872378000 e n. 03420200000548922000 poiché, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, dette cartelle sono state notificate, rispettivamente, il 24.5.2018 ed il 3.12.2021 ex art. 140 c.p. c. mediante deposito degli atti presso la casa comunale: ADER ha, in proposito, depositato la documentazione comprovante il compimento delle relative formalità, ivi compresa quella inerente la spedizione e ricezione delle raccomandate informative.
Ciò detto, ADER ha, altresì, provato che in relazione alle cartelle di pagamento per cui è causa ha notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 03420169008849541000 in data 13.4.2017 (con consegna dell'atto a persona dichiaratasi moglie del destinatario) e l'intimazione di pagamento n. 03420199001967381000 in data 27.3.2020 (con la procedura ex art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale).
Tali atti – autonomamente impugnabili - non sono stati opposti dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla loro notifica (cfr.
Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione dei citati atti interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di tali intimazioni di pagamento
(in specie della n. 03420199001967381000) e sino a quella della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta (avvenuta il 20.11.2023) non è decorso neppure il termine triennale (previsto per la tassa automobilistica), tenendo anche conto della sospensione, per il periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (per complessivi n. 542 giorni) e per effetto dell'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 come modificato e integrato con D.L. 30 giugno 2021, n. 99 delle attività di notifica di tutti gli atti di riscossione e delle procedure esecutive e cautelari nonché, in forza del richiamo all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 ad opera dell'art. 68 del D.L.
18/2020, dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Neppure, conseguentemente, è maturato il termine quinquennale previsto per gli accessori del credito
(interessi e sanzioni).
Le doglianze di parte ricorrente contenute nelle memorie illustrative devono essere respinte.
La parte si duole, in particolare: 1) della l'invalidità e/o comunque l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da ADER in ragione dell'assenza di dichiarazione di conformità e della assenza probatoria degli estratti di ruolo prodotti;
2) della nullità della notifica delle intimazioni di pagamento in quanto prive della c.
d. raccomandata informativa.
Sul punto deve, tuttavia, rilevarsi che ai fini probatori non occorre alcuna dichiarazione di conformità della documentazione prodotta - e ciò tanto più che la parte non ha minimamente disconosciuto la conformità agli originali di detta documentazione – e che ADER non ha depositato estratti di ruolo ma gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento notificate;
quanto alle intimazioni di pagamento si osserva invece che per la n.
03420169008849541000 (che è stata notificata mediante consegna a persona dichiaratasi moglie del destinatario) non occorreva alcuna raccomandata informativa poiché la notifica è stata eseguita mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè, trattandosi di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018,
Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018) mentre per l'intimazione di pagamento n. 03420199001967381000 (che è stata notificata mediante deposito presso la casa comunale) si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto, vi è in atti prova dell'invio e ricezione (in data 27.3.2020) della raccomandata informativa.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 4.671,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.