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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, letto l'art. 127 ter c.pc.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 14.5.2025; lette le note scritte depositate dalla parte opponente;
lette le note depositate dalla parte opposta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°827 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Irtolo, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Laganà, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. Pensione di inabilità ex art. 12 legge n.118/71 e condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16.2.2024 parte ricorrente, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 della legge n.118/71 nonché l'accertamento della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.
In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante e l'incidenza delle patologie di cui è affetto sulla propria capacità lavorativa. Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della CP_1
ricorrente alle spese di lite.
La causa, istruita mediante integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase
– limitatamente alla nuova documentazione medica, sopravvenuta dopo la conclusione della fase di A.T.P.O., ed acquisita al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di accertare l'eventuale aggravamento della condizione invalidante del ricorrente.
La causa, pertanto viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
* * * * * *
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata.
All'esito del richiamo del CTU nominato nella fase di ATP Dr. , il Persona_1
quale dopo aver esaminata la documentazione sanitaria in atti, soprattutto quella sopravvenuta successivamente e sottoposto nuovamente a visita il periziando, ha confermato che il ricorrente è affetto da: “diabete mellito tipo II con complicanze microangiopatiche ed in trattamento continuativo, poliartrosi spondilosica del rachide
C/D/L con lieve deviazione scoliotica dx convessa del rachide lombare, con discopatia
C5-C6ed iniziali segni di coxartrosi bilaterale, obesità con complicanze artrosiche, depressione endoreattiva grave, deficit visivo bilaterale (3/10 in OD – 5/10 in OS); anacusia in OD”.
Il CTU esaminata la documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione al fine di accertare la sussistenza di un eventuale aggravamento delle patologie accertate ai sensi dell'art. 149 cpc e dunque la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento delle prestazioni richieste (pensione di inabilità
e condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92), ha ritenuto che le nuove acquisizioni documentali hanno determinato nel loro complesso una percentuale del 91% mentre ai fini dell'applicazione dei benefici ex L. 104/92, non sono emerse situazioni di gravità di tale gravità da richiedere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, per cui resta confermata la presenza di una condizione di handicap ex L. 104/92 art. 3 c. 1., ritenendo, quindi, che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise, in quanto il consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico, logico ed esaustivo, basando l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sulle risultanze dell'esame obiettivo.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che il ricorrente, attualmente, non possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità
e della condizione di disabilità con sostengo elevato.
Le spese di lite e quelle di CTU vanno poste a carico dell , stante la dichiarazione CP_1
di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP n.214/2023, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Compensa le spese di lite. 3) Pone le spese di CTU a carico dell che liquida come da separato dispositivo. CP_1
Reggio Calabria, 14.5.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia