Articolo 3 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 1938
Art. 3.

Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivi o della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee Legislative in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938