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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8484 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10107 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi, 06/11/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri è comparsa: per l'avv. Rita Langella in sostituzione dell'avv. PETRELLA LUCA Parte_1
NI IA
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente
Il Giudice
Invita il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15,30, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 10107 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10107 / 2025 r.g. promossa da:
, , con l'avv. PETRELLA LUCA NI Parte_1 C.F._1
IA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da foglio depositato telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.3.2025, il Sig. (Sig. Parte_1
o “Ricorrente”) chiedeva al Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di Pt_1 comparizione delle parti ex art. 281 undecies c.p.c., l'accertamento della responsabilità del Sig.
(Sig. o “Resistente”) per i vizi e difetti dell'impianto termico ibrido Controparte_1 CP_1 realizzato presso l'immobile di propria proprietà e, per l'effetto, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni causatigli, quantificati in € 13.240,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Esponeva il Ricorrente di aver affidato, in data 01.09.2022 al Sig. un incarico per la CP_1 realizzazione, comprensiva di fornitura e posa, di un impianto termico ibrido comprensivo di pompa di calore elettrica (al fine di sfruttare l'energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico), caldaia a gas metano e serbatoio di accumulo, per il riscaldamento degli ambienti e la produzione dell'acqua calda sanitaria di un immobile sito in Via Gran Sasso, 20 – Segrate (MI), di sua proprietà, al prezzo concordato di € 17.600,00 (Iva 10% inclusa), saldato interamente al Sig. CP_1
Secondo quanto esposto dal Ricorrente, successivamente alla conclusione dei lavori, in data 25.11.2022 il sig. avrebbe rilasciato la Dichiarazione di Conformità, ai sensi del D.M. n. CP_1
37/2008, dell'impianto realizzato. Malgrado ciò, sin da subito, l'impianto avrebbe presentato gravi problematiche che ne avrebbero impedito il funzionamento, impedendo la prima messa in esercizio.
Per tale motivo, il Ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico
Preventivo, nel quale il resistente non si costituiva, rimanendo contumace. All'esito del procedimento per ATP, il CTU nominato dal Tribunale constatava diversi vizi e lacune dell'impianto installato, nonché il rilascio da parte del Sig. di una Dichiarazione di Conformità nulla in CP_1 quanto priva degli allegati obbligatori e riferita ad un impianto non conforme, quantificando in €
13.240,00 oltre IVA i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e per rendere l'impianto funzionante.
Per tali motivi, il Ricorrente chiedeva, previo accertamento della responsabilità del Sig. CP_1 per i vizi e difetti dell'impianto termico ibrido realizzato presso l'immobile di sua proprietà, come accertati nel procedimento per ATP effettuato ante causa, la condanna del Resistente al risarcimento dei danni in proprio favore, quantificati in € 13.240,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Nel corso del giudizio, il Resistente non si costituiva e, pertanto, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, all'udienza del 10.09.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. Alla stessa udienza, il Ricorrente chiedeva l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP n. R.G. 25535/2024 svoltosi di fronte a questo
Tribunale. Successivamente, non avendo il Ricorrente richiesto ulteriori mezzi istruttori, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provato la conclusione fra le parti, in data 01.09.2022, un contratto per la realizzazione, comprensiva di fornitura e posa, di un impianto termico ibrido comprensivo di pompa di calore elettrica (al fine di sfruttare l'energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico), caldaia a gas metano e serbatoio di accumulo, per il riscaldamento degli ambienti e la produzione dell'acqua calda sanitaria di un immobile sito in Via Gran Sasso, 20 – Segrate (MI), di sua proprietà, al prezzo concordato di € 17.600,00 (Iva 10% inclusa), saldato interamente al Sig. (cfr. doc. 2 e 3 CP_1 fascicolo ricorrente nel procedimento per ATP).
La CTU espletata precedentemente all'instaurazione del presente giudizio ha confermato la presenza di numerosi vizi e difetti dell'opera realizzata dal sig. che rendono l'impianto CP_1 realizzato dallo stesso del tutto inidoneo all'uso cui era destinato.
Giova rilevare che il Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo a rilievi cartolari e fotografici e con esame dettagliato e diagnostico della situazione, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal magistrato. Trattasi, pertanto, di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento. Il motivo che conduce all'adesione alla risposta tecnica del consulente è da individuare nei diversi snodi che sono stati seguiti dall'ausiliario, in particolare il raccordo tecnico - specialistico, così come il contenuto delle operazioni di consulenza nonché, infine, le ricche argomentazioni svolte nelle osservazioni conclusive. Le conclusioni del CTU, qui condivise, sono quindi in sintesi: la realizzazione dell'impianto in assenza di un adeguato progetto ai sensi del D.M.
37/2008; la mancata installazione di componenti necessari al funzionamento del sistema ibrido;
la realizzazione dell'impianto in difformità alle normative vigenti;
il rilascio di una Dichiarazione di
Conformità nulla in quanto priva degli allegati obbligatori e riferita ad un impianto non conforme, quantificando in € 13.240,00 oltre IVA i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e per rendere l'impianto funzionante.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda del Ricorrente di condanna del Resistente al pagamento della somma di € 13.240,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
A ciò si aggiungano le spese di CTU sostenute dal Ricorrente in sede di ATP, in virtù del seguente principio giurisprudenziale: “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr. Cass. sentenza n. 14268/17).
Parimenti, vanno poste a carico di parte resistente le spese di CTP, in quanto: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. sentenza n. 84/2013).
Ebbene, nella specie tali spese non appaiono né eccessive né superflue, in quanto del tutto congrue rispetto al valore della causa e necessarie per lo svolgimento delle difese strettamente tecniche che hanno interessato la fase istruttoria della controversia.
Tali spese sono state quantificate in € 2.833,5, secondo le tabelle applicabili
Del resto, il Resistente, restando contumace tanto nell'espletato procedimento per ATP quanto nel presente giudizio, non ha fornito a questo giudice elementi atti ad inficiare in punto an e quantum le predette risultanze documentali.
La domanda del Ricorrente deve essere pertanto accolta, con l'accertamento dell'inadempimento del Sig. e la condanna dello stesso al pagamento dell'importo di € 13.240,00 Controparte_1 oltre IVA e interessi dalla data della sentenza al saldo.
Le spese processuali (sia della fase ante causam che di merito) seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c., sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa, esclusa la fase istruttoria e conclusionale, non celebratesi nell'ambito del presente procedimento e per le quali dunque parte ricorrente non ha svolto alcuna attività difensiva del giudizio.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € 13.240,00 oltre IVA;
3) pone a carico di parte resistente le spese della CTU per come liquidate in sede di ATP;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano:
- per la fase ante causam: in € 145,50 per spese esenti e € 2.337 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- per la fase di merito: € 1.113, di cui € 264,00 per spese esenti ed € 849,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 06/11/2025
Il GOT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi, 06/11/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri è comparsa: per l'avv. Rita Langella in sostituzione dell'avv. PETRELLA LUCA Parte_1
NI IA
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente
Il Giudice
Invita il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15,30, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 10107 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10107 / 2025 r.g. promossa da:
, , con l'avv. PETRELLA LUCA NI Parte_1 C.F._1
IA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da foglio depositato telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.3.2025, il Sig. (Sig. Parte_1
o “Ricorrente”) chiedeva al Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di Pt_1 comparizione delle parti ex art. 281 undecies c.p.c., l'accertamento della responsabilità del Sig.
(Sig. o “Resistente”) per i vizi e difetti dell'impianto termico ibrido Controparte_1 CP_1 realizzato presso l'immobile di propria proprietà e, per l'effetto, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni causatigli, quantificati in € 13.240,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Esponeva il Ricorrente di aver affidato, in data 01.09.2022 al Sig. un incarico per la CP_1 realizzazione, comprensiva di fornitura e posa, di un impianto termico ibrido comprensivo di pompa di calore elettrica (al fine di sfruttare l'energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico), caldaia a gas metano e serbatoio di accumulo, per il riscaldamento degli ambienti e la produzione dell'acqua calda sanitaria di un immobile sito in Via Gran Sasso, 20 – Segrate (MI), di sua proprietà, al prezzo concordato di € 17.600,00 (Iva 10% inclusa), saldato interamente al Sig. CP_1
Secondo quanto esposto dal Ricorrente, successivamente alla conclusione dei lavori, in data 25.11.2022 il sig. avrebbe rilasciato la Dichiarazione di Conformità, ai sensi del D.M. n. CP_1
37/2008, dell'impianto realizzato. Malgrado ciò, sin da subito, l'impianto avrebbe presentato gravi problematiche che ne avrebbero impedito il funzionamento, impedendo la prima messa in esercizio.
Per tale motivo, il Ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico
Preventivo, nel quale il resistente non si costituiva, rimanendo contumace. All'esito del procedimento per ATP, il CTU nominato dal Tribunale constatava diversi vizi e lacune dell'impianto installato, nonché il rilascio da parte del Sig. di una Dichiarazione di Conformità nulla in CP_1 quanto priva degli allegati obbligatori e riferita ad un impianto non conforme, quantificando in €
13.240,00 oltre IVA i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e per rendere l'impianto funzionante.
Per tali motivi, il Ricorrente chiedeva, previo accertamento della responsabilità del Sig. CP_1 per i vizi e difetti dell'impianto termico ibrido realizzato presso l'immobile di sua proprietà, come accertati nel procedimento per ATP effettuato ante causa, la condanna del Resistente al risarcimento dei danni in proprio favore, quantificati in € 13.240,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Nel corso del giudizio, il Resistente non si costituiva e, pertanto, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, all'udienza del 10.09.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. Alla stessa udienza, il Ricorrente chiedeva l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP n. R.G. 25535/2024 svoltosi di fronte a questo
Tribunale. Successivamente, non avendo il Ricorrente richiesto ulteriori mezzi istruttori, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provato la conclusione fra le parti, in data 01.09.2022, un contratto per la realizzazione, comprensiva di fornitura e posa, di un impianto termico ibrido comprensivo di pompa di calore elettrica (al fine di sfruttare l'energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico), caldaia a gas metano e serbatoio di accumulo, per il riscaldamento degli ambienti e la produzione dell'acqua calda sanitaria di un immobile sito in Via Gran Sasso, 20 – Segrate (MI), di sua proprietà, al prezzo concordato di € 17.600,00 (Iva 10% inclusa), saldato interamente al Sig. (cfr. doc. 2 e 3 CP_1 fascicolo ricorrente nel procedimento per ATP).
La CTU espletata precedentemente all'instaurazione del presente giudizio ha confermato la presenza di numerosi vizi e difetti dell'opera realizzata dal sig. che rendono l'impianto CP_1 realizzato dallo stesso del tutto inidoneo all'uso cui era destinato.
Giova rilevare che il Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo a rilievi cartolari e fotografici e con esame dettagliato e diagnostico della situazione, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal magistrato. Trattasi, pertanto, di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento. Il motivo che conduce all'adesione alla risposta tecnica del consulente è da individuare nei diversi snodi che sono stati seguiti dall'ausiliario, in particolare il raccordo tecnico - specialistico, così come il contenuto delle operazioni di consulenza nonché, infine, le ricche argomentazioni svolte nelle osservazioni conclusive. Le conclusioni del CTU, qui condivise, sono quindi in sintesi: la realizzazione dell'impianto in assenza di un adeguato progetto ai sensi del D.M.
37/2008; la mancata installazione di componenti necessari al funzionamento del sistema ibrido;
la realizzazione dell'impianto in difformità alle normative vigenti;
il rilascio di una Dichiarazione di
Conformità nulla in quanto priva degli allegati obbligatori e riferita ad un impianto non conforme, quantificando in € 13.240,00 oltre IVA i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e per rendere l'impianto funzionante.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda del Ricorrente di condanna del Resistente al pagamento della somma di € 13.240,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
A ciò si aggiungano le spese di CTU sostenute dal Ricorrente in sede di ATP, in virtù del seguente principio giurisprudenziale: “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr. Cass. sentenza n. 14268/17).
Parimenti, vanno poste a carico di parte resistente le spese di CTP, in quanto: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. sentenza n. 84/2013).
Ebbene, nella specie tali spese non appaiono né eccessive né superflue, in quanto del tutto congrue rispetto al valore della causa e necessarie per lo svolgimento delle difese strettamente tecniche che hanno interessato la fase istruttoria della controversia.
Tali spese sono state quantificate in € 2.833,5, secondo le tabelle applicabili
Del resto, il Resistente, restando contumace tanto nell'espletato procedimento per ATP quanto nel presente giudizio, non ha fornito a questo giudice elementi atti ad inficiare in punto an e quantum le predette risultanze documentali.
La domanda del Ricorrente deve essere pertanto accolta, con l'accertamento dell'inadempimento del Sig. e la condanna dello stesso al pagamento dell'importo di € 13.240,00 Controparte_1 oltre IVA e interessi dalla data della sentenza al saldo.
Le spese processuali (sia della fase ante causam che di merito) seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c., sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa, esclusa la fase istruttoria e conclusionale, non celebratesi nell'ambito del presente procedimento e per le quali dunque parte ricorrente non ha svolto alcuna attività difensiva del giudizio.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € 13.240,00 oltre IVA;
3) pone a carico di parte resistente le spese della CTU per come liquidate in sede di ATP;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano:
- per la fase ante causam: in € 145,50 per spese esenti e € 2.337 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- per la fase di merito: € 1.113, di cui € 264,00 per spese esenti ed € 849,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 06/11/2025
Il GOT
(Micaela Magri)