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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/08/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3798/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARRAS ROBERTA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PIBIRI DANIELA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“- Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 26.10.13 in Selargius, trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune (atto n. 45, parte II, serie A, anno 2013), e dal rapporto
Per_ coniugale, in data 14.10.2015, nasceva la piccola;
- instauratosi il giudizio per la separazione personale dei coniugi, depositato il ricorso dal sig.
e costituitasi la GN (R.G. 8401/2016), mutava il rito e le parti, all'udienza del T_ CP_1
13.04.2018, dichiaravano congiuntamente nanti il Suintestato Tribunale, di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del procedimento, tanto è vero che Codesto Tribunale, in data
18.06.2018 pronunciava la sentenza n. 1834/2018, con cui i coniugi venivano dichiarati separati alle condizioni pattuite col verbale d'udienza del 13.04.2018;
- con sentenza n° 1786 del 25.07.2019, RG. 1624/2019, visto il ricorso congiunto delle parti del
25.02.2019, il Tribunale di Cagliari pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 26.10.13 in Selargius tra i signori e , CP_1 Parte_1
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune, atto n. 45, parte II, serie A, anno 2013;
- la suddetta sentenza, in parziale modifica di quanto concordato tra le parti nelle condizioni di separazione personale dei coniugi, in riferimento alla figlia minore delle parti, dichiarava che:
Per_ a) la piccola starà con la madre nei giorni di lunedì e mercoledì, dall'uscita di scuola sino alle mattine seguenti del martedì e del giovedì, quando la sig.ra accompagna la piccola all'asilo; CP_1
Per_ b) la piccola starà con il padre dalle ore 16,00 del martedì e giovedì, prelevandola dall'asilo,
sino all'indomani all'ingresso a scuola;
Per_ c) la piccola trascorrerà, come adesso, i fine settimana alternati con ciascun genitore, dal venerdì alle ore 16,00 sino alle ore 9,00 del lunedì all'ingresso di scuola, a garanzia della pari frequentazione di entrambi;
d) sempre ferma la possibilità per le parti di accordarsi in maniera differente;
e) invariate le disposizioni inerenti le feste natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive e, quindi,
durante le vacanze natalizie la minore starà, alternativamente di anno in anno, dal 23 dicembre al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore, ad eccezione della cena del 24
dicembre e del pranzo del 25 dicembre, giorni in cui la minore starà alternativamente con un genitore il 24 e con l'altro il 25, così come nei giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio;
durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, passando con ognuno,
Per_ ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, la figlia resterà con ciascuno dei due genitori per un periodo di 8 giorni, anche non consecutivi, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori, da assumersi entro il 1 giugno di ogni anno, in base alle rispettive esigenze lavorative, tenuto sempre conto della volontà della minore;
f) il contributo al mantenimento della minore, residente con la madre, sarà posto a carico del sig.
nella misura di euro 150,00, comprensivo della quota di assegno familiare spettante al sig. T_
Per_
, che egli si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese, fino a quando non sarà T_
economicamente autosufficiente, importo da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie sempre nella misura del 50%.
*******************************
Tutto ciò premesso, avendo entrambe le parti costituito nuove famiglie ed essendosi create nuove
Per_ dinamiche anche, e soprattutto, vista la crescita della figlia comune , i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di chiedere la modifica delle condizioni di divorzio così da formalizzare una situazione che, nei fatti, è mutata da oltre tre anni.
I ricorrenti, pertanto, precisano d'aver concordemente modificato i tempi di permanenza della minore con ciascuno di essi, così come segue:
Per_
- la figlia trascorrerà, con ciascun genitore, l'intera settimana dal lunedì pomeriggio al lunedì
mattina successivo, in maniera alternata. Per_
- In particolare, il genitore con il quale ha trascorso la settimana, provvederà a condurre la bambina a casa dell'altro genitore oppure a scuola, dove, al termine delle lezioni, verrà prelevata
Per_ dall'altro genitore con il quale trascorrerà l'intera settimana fino al lunedì successivo,
allorquando la riaccompagnerà a scuola o a casa dell'altro genitore, sempre salvo diverso accordo tra le parti.
- Per le vacanze estive o le festività natalizie e pasquali, i genitori rispetteranno sempre l'alternanza settimanale come descritta nel superiore punto, sempre salvo diverso accordo tra le parti.
- In relazione ai rapporti economici ed in virtù della rideterminazione del tempo della figlia trascorso con ciascun genitore, i ricorrenti determinano che ciascun genitore provvederà integralmente alle
Per_ esigenze della figlia nel periodo in cui la bambina resterà con il genitore di riferimento e,
Per_ pertanto, alcun mantenimento per la figlia sarà più dovuto dal sig. alla GN T_
. Si da atto che il sig. ha corrisposto alla GN , e la sig.ra CP_1 T_ CP_1 CP_1
dichiara di aver ricevuto dal , il 50% del credito, maturato dal mese di luglio 2019 al febbraio T_
2022 per gli assegni familiari e per l'assegno unico.
Si dà atto che il sig. ha corrisposto alla GN , e la sig.ra dichiara di T_ CP_1 CP_1
Per_ aver ricevuto dal , il contributo al mantenimento per la figlia fino alla modifica di fatto T_
delle condizioni di divorzio.
Si dà atto che, dal mese di marzo 2022, ciascun genitore percepisce la propria quota del 50 %
dell'assegno unico.
Si dà atto che il sig. ha sempre concorso con la sig.ra , nella misura del 50%, al T_ CP_1
Per_ pagamento delle spese straordinarie riguardanti la figlia e la sig.ra dichiara di aver CP_1
ricevuto dal sig. il pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie per la figlia T_
Per_
. I ricorrenti dichiarano che, tra loro, non sussiste alcun debito residuo.
Tanto premesso, ritenuto ed esposto, i signori e , come sopra CP_1 Parte_1
rappresentati, difesi e domiciliati ricorrono all'Ill.mo Tribunale adito affinchè, verificata la sussistenza dei presupposti previsti per legge, Voglia
fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi ed accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
a) conferma dell'affido congiunto di ad entrambi i genitori, con residenza presso Persona_2
l'abitazione, attualmente sita a Quartucciu nella via Arborea n. 4;
Per_ b) la figlia trascorrerà, con ciascun genitore, l'intera settimana dal lunedì pomeriggio al lunedì
mattina successivo, in maniera alternata;
Per_ c) in particolare, il genitore con il quale ha trascorso la settimana, provvederà a condurre la bambina a casa dell'altro genitore oppure a scuola, dove, al termine delle lezioni, verrà prelevata
Per_ dall'altro genitore con il quale trascorrerà l'intera settimana fino al lunedì successivo,
allorquando la riaccompagnerà a scuola o a casa dell'altro genitore, sempre salvo diverso accordo tra le parti;
d) per le vacanze estive o le festività natalizie e pasquali, i genitori rispetteranno sempre l'alternanza settimanale come descritta nel superiore punto, sempre salvo diverso accordo tra le parti;
e) in relazione ai rapporti economici ed in virtù della rideterminazione del tempo della figlia trascorso con ciascun genitore, i ricorrenti concordano che ciascun genitore provvederà
Per_ integralmente alle esigenze della figlia nel periodo in cui la bambina resterà con il genitore di
Per_ riferimento e, pertanto, alcun mantenimento per la figlia sarà più dovuto dal sig. alla T_
GN ; f) le spese straordinarie, concordate tra le parti, saranno ripartite sempre nella CP_1
misura del 50% ciascuno.
Le spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n° 1786 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 25.07.2019 nel procedimento RG. 1624/2019, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 25.07.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
Giorgio Latti