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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), C.F. , (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
, con il patrocinio dell'avv. MANCUSO CARMINE C.F._5
( ), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti C.F._6
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti MINICO' ANTONIO e NAPOLI ILARIA ( ), presso il cui studio è C.F._7 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20.01.2022, gli attori hanno convenuto in giudizio il
[...] al fine di annullare e/o dichiarare la nullità delle delibere Controparte_2 adottate dall'assemblea dei condomini dell' in data 25.9.2021 CP_1 Controparte_1 con riferimento ai punti n. 3, 6, 9 12 e 13 all'o.d.g., lamentando plurime irregolarità di natura amministrativo-contabile inerenti alla gestione condominiale.
Ritualmente si costituiva Insediamento Condominiale Praialonga contestando le deduzioni avversarie e chiedendo di dichiarare inammissibile e/o rigettare comunque la domanda di annullamento delle delibere adottate dall'assemblea condominiale in data 25.9.2021.
Nel contraddittorio tra le parti, la causa è pervenuta all'udienza del 23.01.2025, nella quale le parti hanno fatto presente la cessazione della materia del contendere in quanto, con delibera assembleare del
17.12.2023, la parte convenuta aveva annullato in autotutela le delibere assembleari per cui è causa.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale (SS.UU. n.1048/2000 ex plurimis).
Quanto alle spese di lite, costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. ex multis Cass. civ., sez. U., n. 368/2000; Cass. civ., n. 489/2000; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2006 n. 21244; Cass. civ., sez. VI, 11 febbraio 2015 n. 2719; Cass. civ., sez.
III, 31 agosto 2015 n. 17312).
La Suprema Corte ha poi chiarito che non è richiesta apposita istruzione della causa essendo, per contro, sufficiente, ai fini della valutazione ai fini dell'apprezzamento delle probabilità normali di accoglimento della domanda, un accertamento basato su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito (Cass. civ., n. 4889/1981).
Ebbene, considerato il contegno di parte convenuta, che ha provveduto all'annullamento in autotutela dopo l'introduzione del giudizio e a distanza di oltre due anni dall'adozione delle delibere impugnate, oltre all'espressa ammissione di fondatezza delle doglianze espresse in citazione (cfr. verbale dell'assemblea generale di condomini dell' del 17.12.2023, in Controparte_1 cui si afferma espressamente che “sussiste un elevato rischio di soccombenza, anche in considerazione degli evidenti vizi delle delibere censurate”), deve essere accolta la domanda della parte attrice di condanna alle spese.
Tanto premesso, le spese di lite sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi stante l'effettiva attività defensionale svolta (e considerata la causa di valore indeterminabile - complessità media).
Pertanto, il Tribunale condanna Insediamento Condominiale a rifondere a parte attrice le CP_1 spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € 518,00 per esborsi, € 5.431,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 2 di 3 dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite sostenute Controparte_1 per il presente giudizio che si liquidano in € 518,00 per esborsi, € 5.431,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Crotone, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), C.F. , (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
, con il patrocinio dell'avv. MANCUSO CARMINE C.F._5
( ), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti C.F._6
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti MINICO' ANTONIO e NAPOLI ILARIA ( ), presso il cui studio è C.F._7 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20.01.2022, gli attori hanno convenuto in giudizio il
[...] al fine di annullare e/o dichiarare la nullità delle delibere Controparte_2 adottate dall'assemblea dei condomini dell' in data 25.9.2021 CP_1 Controparte_1 con riferimento ai punti n. 3, 6, 9 12 e 13 all'o.d.g., lamentando plurime irregolarità di natura amministrativo-contabile inerenti alla gestione condominiale.
Ritualmente si costituiva Insediamento Condominiale Praialonga contestando le deduzioni avversarie e chiedendo di dichiarare inammissibile e/o rigettare comunque la domanda di annullamento delle delibere adottate dall'assemblea condominiale in data 25.9.2021.
Nel contraddittorio tra le parti, la causa è pervenuta all'udienza del 23.01.2025, nella quale le parti hanno fatto presente la cessazione della materia del contendere in quanto, con delibera assembleare del
17.12.2023, la parte convenuta aveva annullato in autotutela le delibere assembleari per cui è causa.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale (SS.UU. n.1048/2000 ex plurimis).
Quanto alle spese di lite, costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. ex multis Cass. civ., sez. U., n. 368/2000; Cass. civ., n. 489/2000; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2006 n. 21244; Cass. civ., sez. VI, 11 febbraio 2015 n. 2719; Cass. civ., sez.
III, 31 agosto 2015 n. 17312).
La Suprema Corte ha poi chiarito che non è richiesta apposita istruzione della causa essendo, per contro, sufficiente, ai fini della valutazione ai fini dell'apprezzamento delle probabilità normali di accoglimento della domanda, un accertamento basato su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito (Cass. civ., n. 4889/1981).
Ebbene, considerato il contegno di parte convenuta, che ha provveduto all'annullamento in autotutela dopo l'introduzione del giudizio e a distanza di oltre due anni dall'adozione delle delibere impugnate, oltre all'espressa ammissione di fondatezza delle doglianze espresse in citazione (cfr. verbale dell'assemblea generale di condomini dell' del 17.12.2023, in Controparte_1 cui si afferma espressamente che “sussiste un elevato rischio di soccombenza, anche in considerazione degli evidenti vizi delle delibere censurate”), deve essere accolta la domanda della parte attrice di condanna alle spese.
Tanto premesso, le spese di lite sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi stante l'effettiva attività defensionale svolta (e considerata la causa di valore indeterminabile - complessità media).
Pertanto, il Tribunale condanna Insediamento Condominiale a rifondere a parte attrice le CP_1 spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € 518,00 per esborsi, € 5.431,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 2 di 3 dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite sostenute Controparte_1 per il presente giudizio che si liquidano in € 518,00 per esborsi, € 5.431,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Crotone, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 3 di 3