CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 908/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 908/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
residente in [...] C.F. Parte_1 C.F._1
.F. residente in [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cecilia Ruggeri ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale, sito in Torino, Corso Francia n. 9 ATTORI IN REVOCAZIONE
contro
con sede legale in AN, piazzale Controparte_1
Lodi 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, CF P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luca Zitiello e Francesco Mocci presso lo studio sito in AN, Corso Europa, 13 elettivamente domiciliata.
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
OGGETTO: Revocazione ex art. 395 cpc avverso la sentenza n. 701/2023 della Corte d'Appello di AN pubblicata il 1/3/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 12
per gli attori in revocazione e Parte_1 Parte_2
“Nel merito, revocare la Sentenza della Corte d'Appello di AN, Prima Sezione Civile, n. 701/2023 del 1° marzo 2023, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto è l'effetto di un errore di fatto sulle risultanze degli atti e documenti di causa e, per l'effetto, visti gli articoli 1176 comma II c.c., 1218 c.c., 1453 c.c., 11 della Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, 19, comma 2, della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 20, 21, 35 Codice del Consumo, 21 TUF, condannare la a pagare, ai Controparte_1 signori e la somma di € 1.474.867,16 oltre interessi e rivalutazione, Pt_1 Pt_2 ovvero quell'altra somma accertanda in corso di causa, con interessi e rivalutazione nonché la condannare altresì la a risarcire il maggior danno conseguente alla CP_2 mancata disponibilità della somma complessiva di € 1.474.867,16 da aprile 2008 alla data del riaccredito nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., tenuto conto di investimenti finanziari alternativi (per i conteggi relativi si veda comparsa conclusionale attorea di primo grado del 10.11.2020). In ogni caso con vittoria delle spese processuali (spese legali, esposti e CT) di primo e secondo grado e del presente giudizio revocatorio.”
per la convenuta in revocazione Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per tutti i motivi esposti in atti, con ogni consequenziale pronuncia, ivi inclusa la conferma della sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'azione avversaria perché infondata, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti e dimostrate nel corso del primo e del secondo grado del giudizio, con conseguente conferma della sentenza ex adverso impugnata;
IN VIA SUBORDINATA, NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI DI
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REVOCAZIONE AVVERSARIA:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risoluzione e per l'effetto rigettare le domande avanzate da controparte;
- respingere in ogni caso le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
- in via subordinata all'accoglimento della domanda di risoluzione avversaria, condannare i signori e alla restituzione: dei titoli oggetto di causa (o, Pt_2 Pt_1 qualora la restituzione sia impossibile, a versare alla Banca il loro controvalore in denaro ivi compresi i 97.662,57 euro già percepiti); di tutti i rendimenti percepiti, pari pagina 2 di 12 ad euro 61.690,53 a titolo di cedole;
della somma ricevuta a titolo di rimborso dalla procedura fallimentare della AN HE Holding Inc. quantificata in euro 615.777,94; le eventuali somme che dovessero pervenire ai signori e Pt_2 Pt_1 dalle successive tranche di rimborso e quindi dalla liquidazione totale all'esito della procedura fallimentare, nonché del valore attuale dei titoli ancora in portafoglio;
- in via subordinata all'accoglimento della domanda di risarcimento avversaria, limitare il quantum da corrispondere in relazione alla prevedibilità del danno da parte della Banca e al concorso di colpa dei clienti, tenendo conto altresì del valore attuale dei titoli, dei rendimenti incassati e di quelli che gli appellanti avrebbe ottenuto vendendo i titoli nei giorni successivi al 15 settembre 2008 nonché di tutti i rendimenti percepiti pari ad euro 61.690,53 a titolo di cedole, della somma ricevuta a titolo di rimborso dalla procedura fallimentare della AN HE Holding Inc. quantificata in euro 615.777,94 e le eventuali somme che dovessero pervenire agli appellanti dalle successive tranche di rimborso e quindi dalla liquidazione totale all'esito della procedura fallimentare nonché di quanto incassato dalla vendita parziale dei titoli pari a euro 97.662,57. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio avanti al Tribunale di AN , chiedendo Controparte_1 il risarcimento del danno subito, a causa del default della Banca d'affari statunitense AN HE. L'azione risarcitoria era posta in relazione a due acquisti (per complessivi nominali € 1.470.000,00), effettuati in data 26/9/2007 (per € 1.400.000,00 nominali di obbligazioni AN HE XS0179304869) ed in data 16/4/2008 (per € 70.000,00 nominali di obbligazioni AN HE XS0205185456). Gli investitori allegavano il mancato rispetto da parte della banca degli oneri informativi successivi all'acquisto, sulla base dell'impegno assunto dall'istituto di credito con gli ordini di borsa e le note di eseguito, nonché la violazione dei doveri, di fonte comunitaria ed interna, d'informazione chiara e non fuorviante, facenti capo all'intermediario. Nella specie, deducevano che la banca avesse agito in spregio al dovere informativo di cui alla clausola contrattuale insistente sull'ordine di acquisto, («Il titolo fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio- rendimento emesso alla data CP_3 dell'ordine. N.B. In base agli andamenti di mercato il titolo negoziale potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio”, cfr., pagina 3 di 12 docc. 4, 6, 7, fasc. attore, di primo grado, “elenco delle obbligazioni a basso rischio e rendimento dei ), non avendo essa comunicato agli investitori i rischi CP_4 connessi alla sottoscrizione dei prodotti Lehmnan HE a ridosso del periodo 2007/2008. In relazione al solo acquisto effettuato in data 26/9/2007 (per € 1.400.000,00 nominali di obbligazioni AN HE XS0179304869), i ricorrenti chiedevano, previa dichiarazione di inesistenza o nullità del contratto-quadro di negoziazione, la restituzione del capitale investito nonché, in via subordinata, il risarcimento del danno per violazione dei doveri informativi posti dal TUF e Relativi Regolamenti Consob di attuazione, attinenti all'esecuzione dell'operazione al di fuori dei mercati regolamentati.
si costituiva in giudizio, opponendosi alle Controparte_1 domande dei ricorrenti e chiedendone il rigetto. Assumeva che alcun obbligo di segnalazione poteva dirsi violato dall'intermediario, posto che, per un verso, le obbligazioni sottoscritte erano coerenti con la profilatura di rischio dei ricorrenti e, per l'altro, che al momento dell'acquisto non erano percepibili segnali di variazione nel livello di redditività dell'investimento. Parimenti, insisteva per l'infondatezza delle avverse domande di nullità ex art. 23 TUF del contratto quadro e della lamentata violazione dei doveri dell'intermediario di cui ai regolamenti CP_5
Nel giudizio di primo grado veniva espletata CT, le cui conclusioni erano così formulate: “1)«Nei mesi antecedenti settembre 2008 era già ipotizzabile il default. A partire da marzo 2008 e – soprattutto – da giugno 2008, il consolidato trend negativo del titolo azionario di AN HE poteva peraltro rappresentare un evidente campanello d'allarme per gli investitori. I principali accadimenti relativi a AN HE, riferiti al periodo ante default, erano pubblicamente rinvenibili nel web. Le notizie relative ai tagli di personale, alle ingenti perdite relative al 2° trimestre del 2008 e agli avvicendamenti nel management erano di dominio pubblico già da maggio/giugno 2008 e da esse erano ravvisabili i rischi di un possibile default di AN HE, peraltro desumibile anche dall'andamento del titolo azionario di AN HE nel corso del 2008. Nei mesi di luglio e agosto 2008 iniziano a diffondersi i primi rumours in merito a un possibile default di AN HE. Tali informazioni, all'epoca disponibili in tempo reale anzitutto per gli intermediari finanziari, avrebbero dovuto essere riportate agli investitori per lo meno da giugno 2008, da quando cioè era realisticamente ipotizzabile che la situazione di AN HE avrebbe potuto incanalarsi verso una crisi irreversibile”. 2)“Si ritiene che, nel periodo maggio-settembre 2008, il livello di rischio del portafoglio degli attori (comprendente per lo più obbligazioni diversificate) fosse coerente con la pagina 4 di 12 tolleranza al rischio (“media”) dagli stessi dichiarata alla banca convenuta;
I titoli obbligazionari costituiscono uno strumento di investimento meno rischioso dei titoli azionari (capitale proprio), in quanto, in caso di default dell'emittente, presentano un grado di privilegio nella restituzione superiore rispetto alle azioni, che vengono rimborsate per ultime. 3) Con riferimento all'obbligazione AN ISIN XS0179304869 (valore nominale € 1,4 milioni), gli attori hanno complessivamente incassato € 736.924,39, di cui € 579.077,07 per rimborsi, € 60.184,75 per cedole ed € 97.662,57 per smobilizzi. Per quanto concerne invece l'obbligazione AN ISIN XS0205185456 (valore nominale € 70.000), gli attori hanno complessivamente incassato € 38.206,65, di cui € 36.700,87 per rimborsi ed € 1.505,78 per cedole;
la valorizzazione del suddetto titolo alla data dell'8 novembre 2019 (doc. 28 di parte attrice) risulta pari ad € 994,00”.
Con la sentenza impugnata, pubblicata in data 24/3/2021, il Tribunale di AN ha rigettato le domande dei ricorrenti, condannandoli a rimborsare alla controparte le spese di lite nonché quelle della CT. Il Giudice di primo grado:
- ha accertato che la domanda di nullità per mancata sottoscrizione da parte dell'intermediario, proposta ai sensi dell'art. 23 del TUF, non era fondata;
- non ha riscontrato la violazione degli artt. 7-8-9 del Regolamento Consob n. 11768/1998;
- ha ritenuto, in base al principio della ragione più liquida, che i ricorrenti non avessero provato che, ove avvisati dell'imminente default della banca di affari AN HE, avrebbero dismesso le relative obbligazioni, “non avendo allegato alcun elemento di prova volto a ritenere che la scelta negoziale conseguenziale degli attori sarebbe stata di disinvestimento piuttosto che di attesa”.
Avverso tale decisione hanno interposto appello il e la articolando i Pt_1 Pt_2 seguenti motivi di gravame:
- erroneità dell'affermazione secondo cui i ricorrenti non avrebbero provato che, se informati del rischio default dei titoli AN HE, avrebbero venduto le obbligazioni in suo possesso;
- erroneità della sentenza di primo grado in punto risultanze della CT afferenti al livello di rischio del portafogli degli investitori;
- erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito rilevanza alla circostanza secondo cui i ricorrenti avrebbero acquistato i titoli di cui si discute in presenza di notizie “non confortanti” o “contrastanti” sulla AN HE;
- erroneità della sentenza di primo grado in punto mancato pagamento delle cedole da parte della AN HE;
pagina 5 di 12 - violazione del dovere di informazione successiva e violazione del dovere di informazioni chiare e non fuorvianti.
Con sentenza n. 701/2023, pubblicata in data 1/3/2023, la Corte d'Appello di AN, pur modificando la motivazione, ha confermato la sentenza del Tribunale di AN e ha condannato gli appellanti a rifondere ad le Controparte_1 spese di lite del grado.
La Corte d'Appello ha osservato quanto segue:
- che erano coperte da giudicato, perché non impugnate, le statuizioni del Tribunale di
AN concernenti il rigetto della domanda di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta di cui all'art. 23 TUF, le altre richieste relative alle operazioni di acquisto dei titoli AN HE del 26/9/2007 e del 16/4/2008 nonché l'assenza della violazione da parte dell'intermediario dell'obbligo di astensione previsto dagli artt. 7, 8 e 9 Regolamento n. 11768/1998; CP_5
- oggetto del vaglio in sede di gravame, conseguentemente, fosse esclusivamente la domanda risarcitoria riproposta in appello per violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi di natura pattizia, successivi al conferimento degli ordini di acquisto dei titoli AN HE;
- era risultata inadempiente al dovere di Controparte_1 segnalazione di cui alle note d'acquisto, avendo sul punto la CT, svolta in primo grado, chiarito che plurimi erano i segnali indizianti la crisi dell'emittente AN HE;
- le argomentazioni rassegnate nell'elaborato peritale, in cui si legge che “nei mesi precedenti il settembre 2008 (ed in particolare nel periodo tra marzo e giugno 2008), non soltanto si era verificato un aumento significativo del livello di rischio, ma addirittura era già ipotizzabile il default della AN HE”1, potevano essere accolte con la conseguenza che le obbligazioni in parola integravano il contenuto di uno specifico impegno contrattuale per la banca, la quale, pertanto, non poteva invocare ad esimente la circostanza di aver rispettato le restanti prescrizioni di legge in punto di informativa al consumatore;
- emendava la parte della decisione del primo grado che escludeva la prova del nesso di causa tra inadempimento e danno, rilevando per contro che, in forza di un ragionamento presuntivo, era ragionevole supporre che qualsiasi investitore avrebbe disinvestito il capitale, se reso edotto del fallimento imminente dell'emittente; a riguardo, rinviava all'indirizzo della più recente giurisprudenza di legittimità, che in casi analoghi aveva statuito: “L'omessa comunicazione di un concreto rischio di 1 CT, § 5.2 p. 20 e ss. pagina 6 di 12 default dell'emittente AN HE è tale da far ritenere, di per sé, che chiunque, in quelle condizioni, sulla base dell'id quod plerumque accidit, avrebbe venduto i titoli de quibus”2;
- la pretesa risarcitoria era infondata per assenza di danno effettivamente risentito dagli appellanti;
risultava accertato che gli investitori avessero ricevuto, per altra via, più di quanto avrebbero incassato dal disinvestimento, in caso di tempestivo adempimento dei doveri informativi dell'intermediario: tenuto conto del periodo temporale in cui la banca avrebbe dovuto adempiere all'obbligo informativo e dell'entità della somma già recuperata dagli appellanti in sede fallimentare, agli investitori veniva riconosciuta una somma maggiore rispetto a quella risultante dal riconoscimento del diritto al risarcimento del danno;
richiamava il testo dell'elaborato CT, dalle cui conclusioni si desumeva che gli attori avessero ottenuto un incasso pari a € 775.131,00 e che, nel periodo di maturazione dell'inadempimento informativo, i titoli AN HE avevano subito una contrazione pari ai 2/3 del prezzo di mercato;
nella sentenza si legge “ Con riferimento all'obbligazione AN ISIN XS0179304869 (investimento iniziale di € 1,4 milioni, effettuato a settembre 2007), gli attori hanno complessivamente “recuperato” € 736.924,39 (che è pari a circa il 53% del valore dei titoli), mentre relativamente all'obbligazione AN ISIN XS0205185456 (investimento di € 70.000, effettuato ad aprile 2008), gli attori hanno complessivamente “recuperato” € 38.206,65, che è pari circa al 55%. Con riguardo alla prima operazione di acquisto, si osserva che, rispetto a settembre
2007, allorché il titolo era stimato $ 61,73, a giugno 2008 il titolo AN si era ridotto a circa 1/3 del valore ($ 19,81). Considerando la seconda operazione, si rileva che, rispetto ad aprile 2008, allorché il titolo era stimato $ 44,24, a giugno
2008 il titolo AN si era ridotto a meno della metà ($ 19,81). Per entrambi i titoli obbligazionari, gli appellanti hanno pertanto già “recuperato” più di quanto avrebbero presumibilmente incassato in caso di disinvestimento dei suddetti titoli al giugno 2008 e, con riguardo ai titoli acquistati nel settembre 2007, hanno recuperato una somma maggiore (o comunque non inferiore) a quella che avrebbero verosimilmente incassato persino nell'ipotesi di disinvestimento nel mese di marzo 2008”3.
Avverso la sentenza, il e la hanno formulato istanza di revocazione ex Pt_1 Pt_2 art. 395 cpc per errore di fatto. Si è costituita la convenuta contestando la Controparte_1 fondatezza del mezzo di impugnazione proposto. Le parti, nei termini ex art. 352 cpc concessi, hanno depositato le note e gli atti difensivi conclusivi e la causa all'odierna Camera di Consiglio è stata decisa dalla Corte, nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di impugnazione, gli attori hanno proposto il mezzo di impugnazione ex art. 395, comma 1, n. 4 cpc per errore di fatto. Assumono che la sentenza d'appello sia incorsa in vizio revocatorio, allorché ha statuito che: “La tabella e il grafico riportati alle pp. 19-20 della C.T.U. fanno riferimento all'andamento del titolo azionario di AN, che è considerato dal CT, in accordo con i consulenti di parte, il parametro di riferimento attendibile per la quotazione (considerando che quella dei titoli obbligazionari non è rinvenibile sulle banche dati Bloomberg), tanto da essere stata posta anche alla base dell'individuazione della data di attivazione dell'obbligo informativo a carico della banca”4. Si dolgono che la Corte ha individuato il valore della quotazione dei prodotti finanziari nel prezzo delle azioni dell'emittente e non in quello, processualmente acquisito e non contestato, delle obbligazioni sottoscritte. Così facendo, in tesi, la Corte d'Appello avrebbe rapportato l'entità del danno a un parametro non indicativo del capitale da dismettere, che sarebbe stato addirittura inferiore a quanto poi conseguito dalle parti in sede fallimentare. Sempre nella prospettazione degli attori, il Giudice dell'appello avrebbe ancorato il rigetto della domanda all'assenza del danno, sul presupposto erroneo che il pregiudizio, da mancato disinvestimento, andasse ragguagliato al prezzo di mercato delle azioni AN5.
Asseriscono che detto convincimento scaturisca dal travisamento in fatto delle risultanze CT, dalla quale la Corte d'Appello avrebbe tratto un inesistente “accordo tra i CTP di parte ed il CT” circa l'utilizzo del prezzo delle azioni ai fini della stima economica delle obbligazioni. Obiettano, altresì, che era invece presente sin dai primi atti difensivi un prospetto dell'andamento del prezzo delle obbligazioni AN e che, quindi, il danno allegato constasse della differenza tra il prezzo dei titoli riportato alla data dell'inadempimento (30/06/2008) e quanto effettivamente conseguito dagli investitori in sede di insinuazione al passivo6.
Assumono, in definitiva, che - se si fosse seguito il criterio di calcolo così ventilato – la Corte avrebbe dovuto riconoscere agli investitori un risarcimento di € 684.981,46, in aggiunta a quanto ottenuto all'esito della liquidazione (dato dalla somma di € 655.375,61 per il primo ordine e di € 29.605,85 per il secondo). Concludono, pertanto, nel senso che l'errore in fatto di cui si chiede il riconoscimento rivesta carattere revocatorio, lo stesso risultando da una svista obiettiva dei documenti di causa, che sono stati posti a fondamento della statuizione di rigetto del Giudice di secondo grado.
La Corte considera necessario muovere dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui "l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell' errore di giudizio”7. Il punto è costantemente valorizzato dalla giurisprudenza nomofilattica che, nel perimetrare il concetto normativo di errore di fatto ex art. 395 cpc, è ferma nel principio per cui:
- “l'errore di fatto, per poter costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 Contr
, non può cadere su un punto controverso in causa e non può attenere a un'errata valutazione e interpretazione delle risultanze processuali”8;
- l'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio”9. L'errore revocatorio, dunque, può essere riscontrato solo nell'ipotesi di falsa percezione della realtà che porta ad affermare o supporre l'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo che, a contrario, deve ritenersi escluso o accertato in modo indiscutibile dagli atti e documenti di causa. Tale errore, in definitiva, non può riguardare l'attività valutativa del giudice, sul piano logico giuridico, relativa a situazioni processuali esattamente percepite 10.
E sono proprio tali principi che la linea difensiva degli attori in revocazione, essenzialmente volta ad affermare che il rigetto dell'appello era dipeso da una svista nella lettura della CT, vorrebbe eludere. Le argomentazioni spese dal e dalla non sono condivise dalla Corte Pt_1 Pt_2 poiché, a ben vedere, sollecitano un'inammissibile terza valutazione nel merito della controversia.
La motivazione della sentenza oggetto di esame, nel suo complesso, evidenzia senza ombra di dubbio, che l'accertamento dell'assenza di danno è frutto di un apprezzamento di merito di quanto emerso dalle risultanze peritali. Si apprende, infatti, dalla sentenza oggetto di esame che: “ […] come emerge dalla CT espletata nel giudizio di primo grado, tenuto conto dei rimborsi ottenuti per ciascuno dei due investimenti oggetto del giudizio, gli appellanti hanno complessivamente recuperato, con riferimento all'operazione di acquisto dei titoli AN HE del valore nominale di euro 1,4 milioni, euro 736.924,39 (di cui euro 579.077,07 per rimborsi, euro 60184,75 per cedole ed euro 97662,57 per smobilizzi (CT p 24) e, con riguardo alla seconda operazione, hanno complessivamente recuperato euro 38.206,65, di cui euro 36.700,87 per rimborsi ed euro 1505,78 per cedole ( CT p 25). La tabella e il grafico riportati alle pp. 19-20 della C.T.U. fanno riferimento all'andamento del titolo azionario di AN, che è considerato dal CT, in accordo con i consulenti di parte, il parametro di riferimento attendibile per la quotazione (considerando che quella dei titoli obbligazionari non è rinvenibile sulle banche dati Bloomberg), tanto da essere stata posta anche alla base dell'individuazione della data di attivazione dell'obbligo informativo a carico della banca.” (cfr., Ibidem, p. 18). La Corte d'Appello ha affidato la ragione del rigetto non all'allegato “accordo tra il CT e i CTP” sul parametro della quotazione, né alla mancata apprensione del listino dei prezzi dei titoli sottoscritti, ma ad un apprezzamento complessivo delle risultanze peritali. Dallo stralcio citato, infatti, traspare che il prezzo delle azioni ha costituito parametro attendibile per la quantificazione dei danni risarcibili, (anche) perché dalla sua variazione il CT ha fatto dipendere l'insorgenza dell'obbligo informativo a carico dell'intermediario. In sostanza, prescindendo dalla correttezza di merito di detto assunto, si è al cospetto di un tipico apprezzamento sulle risultanze di prova. 10 Cass. sez. II civ. n. 30626/2024. pagina 10 di 12 Il Giudice dell'appello ha interpretato il contenuto della relazione peritale, ritenendo che il CT ancorasse il valore del capitale sottoscritto al prezzo dei titoli azionari dell'emittente. Del resto, che ciò rappresenti l'epilogo di un giudizio valutativo è circostanza implicitamente riconosciuta dagli stessi attori in revocazione. Nell'atto di citazione ex art. 395 cpc, il e la hanno affermato che “Il Pt_1 Pt_2 prezzo delle azioni è stato unicamente usato dal CT (con ragionamento peraltro percepito dalla sentenza d'appello) per individuare il momento dell'aumento del livello di rischio delle obbligazioni AN HE possedute dai signori e Pt_1 Pt_2 in ragione del rischio di default dell'emittente (giugno 2008). Il che, ad avviso di questo Collegio, altro non è che un'interpretazione della relazione peritale alternativa a quella suggerita dagli investitori. Gli attori in revocazione, in altri termini, poggiano il mezzo di impugnazione revocatorio sulla necessità di valutare diversamente il riferimento in CT al prezzo delle azioni. Così argomentando, è di tutta evidenza che ammettono che il Giudice dell'appello abbia percepito il fatto nei suoi termini materiali, dandone una logica valutazione che semplicemente non condividono.
Conclusivamente, l'azione ex art. 395 cpc deve essere dichiarata inammissibile. A tale dichiarazione segue la condanna degli attori in revocazione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 e succ. nelle Tabelle allegate, con riferimento allo scaglione dato dal valore della controversia (valore della causa € 1.474.867,16 come indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio), alle questioni di diritto affrontate ed all'attività di difesa prestata, per tutte le fasi esclusa quella istruttoria non tenutasi. Il rinvio ai parametri minimi trova giustificazione nella natura della controversia, con contenzioso riferito a questioni già esaminate nei gradi precedenti. Infine, sussistono, a carico degli attori in revocazione, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, sull'atto ex art. 395 cpc proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Pt_2 Controparte_1
701/2023 della Corte d'Appello di AN pubblicata in data 1/3/2023 definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pagina 11 di 12 1. dichiara inammissibile la domanda di revocazione ex art. 395 cpc proposta da e Parte_1 Parte_2
2. condanna, in solido, e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Controparte_1
12.033,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 a carico degli attori in revocazione per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. Così deciso in AN il 12/2/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Marianna Galioto
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. 35789/22; Cass. 33596/21; Cass. 16126/2020; Cass. 7905/2020. 3 Pag. 18 della sentenza della Corte d'Appello. pagina 7 di 12 4 Sentenza oggetto di esame pag. 18. 5 cfr., sentenza Corte d'Appello, pag. 17: “Ciò che è decisivo, per il rigetto della domanda risarcitoria degli appellanti, non
è la mancanza di prova del nesso causale, ma è la prova che essi non hanno subito un danno, tenendo conto del periodo temporale in cui la banca avrebbe dovuto adempiere all'obbligo informativo, da un lato, e dell'entità della somma già recuperata dagli appellanti”. 6 Doc. n. 35 degli attori in revocazione. pagina 8 di 12 7 Cass. ss.uu. ord. n. 15876/2024. 8 Cass. sez. V civ. n. 26890/2019. 9 Cass. sez. II civ. n. 27897/2024. pagina 9 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 908/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
residente in [...] C.F. Parte_1 C.F._1
.F. residente in [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cecilia Ruggeri ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale, sito in Torino, Corso Francia n. 9 ATTORI IN REVOCAZIONE
contro
con sede legale in AN, piazzale Controparte_1
Lodi 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, CF P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luca Zitiello e Francesco Mocci presso lo studio sito in AN, Corso Europa, 13 elettivamente domiciliata.
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
OGGETTO: Revocazione ex art. 395 cpc avverso la sentenza n. 701/2023 della Corte d'Appello di AN pubblicata il 1/3/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 12
per gli attori in revocazione e Parte_1 Parte_2
“Nel merito, revocare la Sentenza della Corte d'Appello di AN, Prima Sezione Civile, n. 701/2023 del 1° marzo 2023, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto è l'effetto di un errore di fatto sulle risultanze degli atti e documenti di causa e, per l'effetto, visti gli articoli 1176 comma II c.c., 1218 c.c., 1453 c.c., 11 della Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, 19, comma 2, della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 20, 21, 35 Codice del Consumo, 21 TUF, condannare la a pagare, ai Controparte_1 signori e la somma di € 1.474.867,16 oltre interessi e rivalutazione, Pt_1 Pt_2 ovvero quell'altra somma accertanda in corso di causa, con interessi e rivalutazione nonché la condannare altresì la a risarcire il maggior danno conseguente alla CP_2 mancata disponibilità della somma complessiva di € 1.474.867,16 da aprile 2008 alla data del riaccredito nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., tenuto conto di investimenti finanziari alternativi (per i conteggi relativi si veda comparsa conclusionale attorea di primo grado del 10.11.2020). In ogni caso con vittoria delle spese processuali (spese legali, esposti e CT) di primo e secondo grado e del presente giudizio revocatorio.”
per la convenuta in revocazione Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per tutti i motivi esposti in atti, con ogni consequenziale pronuncia, ivi inclusa la conferma della sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'azione avversaria perché infondata, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti e dimostrate nel corso del primo e del secondo grado del giudizio, con conseguente conferma della sentenza ex adverso impugnata;
IN VIA SUBORDINATA, NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI DI
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REVOCAZIONE AVVERSARIA:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risoluzione e per l'effetto rigettare le domande avanzate da controparte;
- respingere in ogni caso le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
- in via subordinata all'accoglimento della domanda di risoluzione avversaria, condannare i signori e alla restituzione: dei titoli oggetto di causa (o, Pt_2 Pt_1 qualora la restituzione sia impossibile, a versare alla Banca il loro controvalore in denaro ivi compresi i 97.662,57 euro già percepiti); di tutti i rendimenti percepiti, pari pagina 2 di 12 ad euro 61.690,53 a titolo di cedole;
della somma ricevuta a titolo di rimborso dalla procedura fallimentare della AN HE Holding Inc. quantificata in euro 615.777,94; le eventuali somme che dovessero pervenire ai signori e Pt_2 Pt_1 dalle successive tranche di rimborso e quindi dalla liquidazione totale all'esito della procedura fallimentare, nonché del valore attuale dei titoli ancora in portafoglio;
- in via subordinata all'accoglimento della domanda di risarcimento avversaria, limitare il quantum da corrispondere in relazione alla prevedibilità del danno da parte della Banca e al concorso di colpa dei clienti, tenendo conto altresì del valore attuale dei titoli, dei rendimenti incassati e di quelli che gli appellanti avrebbe ottenuto vendendo i titoli nei giorni successivi al 15 settembre 2008 nonché di tutti i rendimenti percepiti pari ad euro 61.690,53 a titolo di cedole, della somma ricevuta a titolo di rimborso dalla procedura fallimentare della AN HE Holding Inc. quantificata in euro 615.777,94 e le eventuali somme che dovessero pervenire agli appellanti dalle successive tranche di rimborso e quindi dalla liquidazione totale all'esito della procedura fallimentare nonché di quanto incassato dalla vendita parziale dei titoli pari a euro 97.662,57. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio avanti al Tribunale di AN , chiedendo Controparte_1 il risarcimento del danno subito, a causa del default della Banca d'affari statunitense AN HE. L'azione risarcitoria era posta in relazione a due acquisti (per complessivi nominali € 1.470.000,00), effettuati in data 26/9/2007 (per € 1.400.000,00 nominali di obbligazioni AN HE XS0179304869) ed in data 16/4/2008 (per € 70.000,00 nominali di obbligazioni AN HE XS0205185456). Gli investitori allegavano il mancato rispetto da parte della banca degli oneri informativi successivi all'acquisto, sulla base dell'impegno assunto dall'istituto di credito con gli ordini di borsa e le note di eseguito, nonché la violazione dei doveri, di fonte comunitaria ed interna, d'informazione chiara e non fuorviante, facenti capo all'intermediario. Nella specie, deducevano che la banca avesse agito in spregio al dovere informativo di cui alla clausola contrattuale insistente sull'ordine di acquisto, («Il titolo fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio- rendimento emesso alla data CP_3 dell'ordine. N.B. In base agli andamenti di mercato il titolo negoziale potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio”, cfr., pagina 3 di 12 docc. 4, 6, 7, fasc. attore, di primo grado, “elenco delle obbligazioni a basso rischio e rendimento dei ), non avendo essa comunicato agli investitori i rischi CP_4 connessi alla sottoscrizione dei prodotti Lehmnan HE a ridosso del periodo 2007/2008. In relazione al solo acquisto effettuato in data 26/9/2007 (per € 1.400.000,00 nominali di obbligazioni AN HE XS0179304869), i ricorrenti chiedevano, previa dichiarazione di inesistenza o nullità del contratto-quadro di negoziazione, la restituzione del capitale investito nonché, in via subordinata, il risarcimento del danno per violazione dei doveri informativi posti dal TUF e Relativi Regolamenti Consob di attuazione, attinenti all'esecuzione dell'operazione al di fuori dei mercati regolamentati.
si costituiva in giudizio, opponendosi alle Controparte_1 domande dei ricorrenti e chiedendone il rigetto. Assumeva che alcun obbligo di segnalazione poteva dirsi violato dall'intermediario, posto che, per un verso, le obbligazioni sottoscritte erano coerenti con la profilatura di rischio dei ricorrenti e, per l'altro, che al momento dell'acquisto non erano percepibili segnali di variazione nel livello di redditività dell'investimento. Parimenti, insisteva per l'infondatezza delle avverse domande di nullità ex art. 23 TUF del contratto quadro e della lamentata violazione dei doveri dell'intermediario di cui ai regolamenti CP_5
Nel giudizio di primo grado veniva espletata CT, le cui conclusioni erano così formulate: “1)«Nei mesi antecedenti settembre 2008 era già ipotizzabile il default. A partire da marzo 2008 e – soprattutto – da giugno 2008, il consolidato trend negativo del titolo azionario di AN HE poteva peraltro rappresentare un evidente campanello d'allarme per gli investitori. I principali accadimenti relativi a AN HE, riferiti al periodo ante default, erano pubblicamente rinvenibili nel web. Le notizie relative ai tagli di personale, alle ingenti perdite relative al 2° trimestre del 2008 e agli avvicendamenti nel management erano di dominio pubblico già da maggio/giugno 2008 e da esse erano ravvisabili i rischi di un possibile default di AN HE, peraltro desumibile anche dall'andamento del titolo azionario di AN HE nel corso del 2008. Nei mesi di luglio e agosto 2008 iniziano a diffondersi i primi rumours in merito a un possibile default di AN HE. Tali informazioni, all'epoca disponibili in tempo reale anzitutto per gli intermediari finanziari, avrebbero dovuto essere riportate agli investitori per lo meno da giugno 2008, da quando cioè era realisticamente ipotizzabile che la situazione di AN HE avrebbe potuto incanalarsi verso una crisi irreversibile”. 2)“Si ritiene che, nel periodo maggio-settembre 2008, il livello di rischio del portafoglio degli attori (comprendente per lo più obbligazioni diversificate) fosse coerente con la pagina 4 di 12 tolleranza al rischio (“media”) dagli stessi dichiarata alla banca convenuta;
I titoli obbligazionari costituiscono uno strumento di investimento meno rischioso dei titoli azionari (capitale proprio), in quanto, in caso di default dell'emittente, presentano un grado di privilegio nella restituzione superiore rispetto alle azioni, che vengono rimborsate per ultime. 3) Con riferimento all'obbligazione AN ISIN XS0179304869 (valore nominale € 1,4 milioni), gli attori hanno complessivamente incassato € 736.924,39, di cui € 579.077,07 per rimborsi, € 60.184,75 per cedole ed € 97.662,57 per smobilizzi. Per quanto concerne invece l'obbligazione AN ISIN XS0205185456 (valore nominale € 70.000), gli attori hanno complessivamente incassato € 38.206,65, di cui € 36.700,87 per rimborsi ed € 1.505,78 per cedole;
la valorizzazione del suddetto titolo alla data dell'8 novembre 2019 (doc. 28 di parte attrice) risulta pari ad € 994,00”.
Con la sentenza impugnata, pubblicata in data 24/3/2021, il Tribunale di AN ha rigettato le domande dei ricorrenti, condannandoli a rimborsare alla controparte le spese di lite nonché quelle della CT. Il Giudice di primo grado:
- ha accertato che la domanda di nullità per mancata sottoscrizione da parte dell'intermediario, proposta ai sensi dell'art. 23 del TUF, non era fondata;
- non ha riscontrato la violazione degli artt. 7-8-9 del Regolamento Consob n. 11768/1998;
- ha ritenuto, in base al principio della ragione più liquida, che i ricorrenti non avessero provato che, ove avvisati dell'imminente default della banca di affari AN HE, avrebbero dismesso le relative obbligazioni, “non avendo allegato alcun elemento di prova volto a ritenere che la scelta negoziale conseguenziale degli attori sarebbe stata di disinvestimento piuttosto che di attesa”.
Avverso tale decisione hanno interposto appello il e la articolando i Pt_1 Pt_2 seguenti motivi di gravame:
- erroneità dell'affermazione secondo cui i ricorrenti non avrebbero provato che, se informati del rischio default dei titoli AN HE, avrebbero venduto le obbligazioni in suo possesso;
- erroneità della sentenza di primo grado in punto risultanze della CT afferenti al livello di rischio del portafogli degli investitori;
- erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito rilevanza alla circostanza secondo cui i ricorrenti avrebbero acquistato i titoli di cui si discute in presenza di notizie “non confortanti” o “contrastanti” sulla AN HE;
- erroneità della sentenza di primo grado in punto mancato pagamento delle cedole da parte della AN HE;
pagina 5 di 12 - violazione del dovere di informazione successiva e violazione del dovere di informazioni chiare e non fuorvianti.
Con sentenza n. 701/2023, pubblicata in data 1/3/2023, la Corte d'Appello di AN, pur modificando la motivazione, ha confermato la sentenza del Tribunale di AN e ha condannato gli appellanti a rifondere ad le Controparte_1 spese di lite del grado.
La Corte d'Appello ha osservato quanto segue:
- che erano coperte da giudicato, perché non impugnate, le statuizioni del Tribunale di
AN concernenti il rigetto della domanda di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta di cui all'art. 23 TUF, le altre richieste relative alle operazioni di acquisto dei titoli AN HE del 26/9/2007 e del 16/4/2008 nonché l'assenza della violazione da parte dell'intermediario dell'obbligo di astensione previsto dagli artt. 7, 8 e 9 Regolamento n. 11768/1998; CP_5
- oggetto del vaglio in sede di gravame, conseguentemente, fosse esclusivamente la domanda risarcitoria riproposta in appello per violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi di natura pattizia, successivi al conferimento degli ordini di acquisto dei titoli AN HE;
- era risultata inadempiente al dovere di Controparte_1 segnalazione di cui alle note d'acquisto, avendo sul punto la CT, svolta in primo grado, chiarito che plurimi erano i segnali indizianti la crisi dell'emittente AN HE;
- le argomentazioni rassegnate nell'elaborato peritale, in cui si legge che “nei mesi precedenti il settembre 2008 (ed in particolare nel periodo tra marzo e giugno 2008), non soltanto si era verificato un aumento significativo del livello di rischio, ma addirittura era già ipotizzabile il default della AN HE”1, potevano essere accolte con la conseguenza che le obbligazioni in parola integravano il contenuto di uno specifico impegno contrattuale per la banca, la quale, pertanto, non poteva invocare ad esimente la circostanza di aver rispettato le restanti prescrizioni di legge in punto di informativa al consumatore;
- emendava la parte della decisione del primo grado che escludeva la prova del nesso di causa tra inadempimento e danno, rilevando per contro che, in forza di un ragionamento presuntivo, era ragionevole supporre che qualsiasi investitore avrebbe disinvestito il capitale, se reso edotto del fallimento imminente dell'emittente; a riguardo, rinviava all'indirizzo della più recente giurisprudenza di legittimità, che in casi analoghi aveva statuito: “L'omessa comunicazione di un concreto rischio di 1 CT, § 5.2 p. 20 e ss. pagina 6 di 12 default dell'emittente AN HE è tale da far ritenere, di per sé, che chiunque, in quelle condizioni, sulla base dell'id quod plerumque accidit, avrebbe venduto i titoli de quibus”2;
- la pretesa risarcitoria era infondata per assenza di danno effettivamente risentito dagli appellanti;
risultava accertato che gli investitori avessero ricevuto, per altra via, più di quanto avrebbero incassato dal disinvestimento, in caso di tempestivo adempimento dei doveri informativi dell'intermediario: tenuto conto del periodo temporale in cui la banca avrebbe dovuto adempiere all'obbligo informativo e dell'entità della somma già recuperata dagli appellanti in sede fallimentare, agli investitori veniva riconosciuta una somma maggiore rispetto a quella risultante dal riconoscimento del diritto al risarcimento del danno;
richiamava il testo dell'elaborato CT, dalle cui conclusioni si desumeva che gli attori avessero ottenuto un incasso pari a € 775.131,00 e che, nel periodo di maturazione dell'inadempimento informativo, i titoli AN HE avevano subito una contrazione pari ai 2/3 del prezzo di mercato;
nella sentenza si legge “ Con riferimento all'obbligazione AN ISIN XS0179304869 (investimento iniziale di € 1,4 milioni, effettuato a settembre 2007), gli attori hanno complessivamente “recuperato” € 736.924,39 (che è pari a circa il 53% del valore dei titoli), mentre relativamente all'obbligazione AN ISIN XS0205185456 (investimento di € 70.000, effettuato ad aprile 2008), gli attori hanno complessivamente “recuperato” € 38.206,65, che è pari circa al 55%. Con riguardo alla prima operazione di acquisto, si osserva che, rispetto a settembre
2007, allorché il titolo era stimato $ 61,73, a giugno 2008 il titolo AN si era ridotto a circa 1/3 del valore ($ 19,81). Considerando la seconda operazione, si rileva che, rispetto ad aprile 2008, allorché il titolo era stimato $ 44,24, a giugno
2008 il titolo AN si era ridotto a meno della metà ($ 19,81). Per entrambi i titoli obbligazionari, gli appellanti hanno pertanto già “recuperato” più di quanto avrebbero presumibilmente incassato in caso di disinvestimento dei suddetti titoli al giugno 2008 e, con riguardo ai titoli acquistati nel settembre 2007, hanno recuperato una somma maggiore (o comunque non inferiore) a quella che avrebbero verosimilmente incassato persino nell'ipotesi di disinvestimento nel mese di marzo 2008”3.
Avverso la sentenza, il e la hanno formulato istanza di revocazione ex Pt_1 Pt_2 art. 395 cpc per errore di fatto. Si è costituita la convenuta contestando la Controparte_1 fondatezza del mezzo di impugnazione proposto. Le parti, nei termini ex art. 352 cpc concessi, hanno depositato le note e gli atti difensivi conclusivi e la causa all'odierna Camera di Consiglio è stata decisa dalla Corte, nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di impugnazione, gli attori hanno proposto il mezzo di impugnazione ex art. 395, comma 1, n. 4 cpc per errore di fatto. Assumono che la sentenza d'appello sia incorsa in vizio revocatorio, allorché ha statuito che: “La tabella e il grafico riportati alle pp. 19-20 della C.T.U. fanno riferimento all'andamento del titolo azionario di AN, che è considerato dal CT, in accordo con i consulenti di parte, il parametro di riferimento attendibile per la quotazione (considerando che quella dei titoli obbligazionari non è rinvenibile sulle banche dati Bloomberg), tanto da essere stata posta anche alla base dell'individuazione della data di attivazione dell'obbligo informativo a carico della banca”4. Si dolgono che la Corte ha individuato il valore della quotazione dei prodotti finanziari nel prezzo delle azioni dell'emittente e non in quello, processualmente acquisito e non contestato, delle obbligazioni sottoscritte. Così facendo, in tesi, la Corte d'Appello avrebbe rapportato l'entità del danno a un parametro non indicativo del capitale da dismettere, che sarebbe stato addirittura inferiore a quanto poi conseguito dalle parti in sede fallimentare. Sempre nella prospettazione degli attori, il Giudice dell'appello avrebbe ancorato il rigetto della domanda all'assenza del danno, sul presupposto erroneo che il pregiudizio, da mancato disinvestimento, andasse ragguagliato al prezzo di mercato delle azioni AN5.
Asseriscono che detto convincimento scaturisca dal travisamento in fatto delle risultanze CT, dalla quale la Corte d'Appello avrebbe tratto un inesistente “accordo tra i CTP di parte ed il CT” circa l'utilizzo del prezzo delle azioni ai fini della stima economica delle obbligazioni. Obiettano, altresì, che era invece presente sin dai primi atti difensivi un prospetto dell'andamento del prezzo delle obbligazioni AN e che, quindi, il danno allegato constasse della differenza tra il prezzo dei titoli riportato alla data dell'inadempimento (30/06/2008) e quanto effettivamente conseguito dagli investitori in sede di insinuazione al passivo6.
Assumono, in definitiva, che - se si fosse seguito il criterio di calcolo così ventilato – la Corte avrebbe dovuto riconoscere agli investitori un risarcimento di € 684.981,46, in aggiunta a quanto ottenuto all'esito della liquidazione (dato dalla somma di € 655.375,61 per il primo ordine e di € 29.605,85 per il secondo). Concludono, pertanto, nel senso che l'errore in fatto di cui si chiede il riconoscimento rivesta carattere revocatorio, lo stesso risultando da una svista obiettiva dei documenti di causa, che sono stati posti a fondamento della statuizione di rigetto del Giudice di secondo grado.
La Corte considera necessario muovere dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui "l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell' errore di giudizio”7. Il punto è costantemente valorizzato dalla giurisprudenza nomofilattica che, nel perimetrare il concetto normativo di errore di fatto ex art. 395 cpc, è ferma nel principio per cui:
- “l'errore di fatto, per poter costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 Contr
, non può cadere su un punto controverso in causa e non può attenere a un'errata valutazione e interpretazione delle risultanze processuali”8;
- l'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio”9. L'errore revocatorio, dunque, può essere riscontrato solo nell'ipotesi di falsa percezione della realtà che porta ad affermare o supporre l'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo che, a contrario, deve ritenersi escluso o accertato in modo indiscutibile dagli atti e documenti di causa. Tale errore, in definitiva, non può riguardare l'attività valutativa del giudice, sul piano logico giuridico, relativa a situazioni processuali esattamente percepite 10.
E sono proprio tali principi che la linea difensiva degli attori in revocazione, essenzialmente volta ad affermare che il rigetto dell'appello era dipeso da una svista nella lettura della CT, vorrebbe eludere. Le argomentazioni spese dal e dalla non sono condivise dalla Corte Pt_1 Pt_2 poiché, a ben vedere, sollecitano un'inammissibile terza valutazione nel merito della controversia.
La motivazione della sentenza oggetto di esame, nel suo complesso, evidenzia senza ombra di dubbio, che l'accertamento dell'assenza di danno è frutto di un apprezzamento di merito di quanto emerso dalle risultanze peritali. Si apprende, infatti, dalla sentenza oggetto di esame che: “ […] come emerge dalla CT espletata nel giudizio di primo grado, tenuto conto dei rimborsi ottenuti per ciascuno dei due investimenti oggetto del giudizio, gli appellanti hanno complessivamente recuperato, con riferimento all'operazione di acquisto dei titoli AN HE del valore nominale di euro 1,4 milioni, euro 736.924,39 (di cui euro 579.077,07 per rimborsi, euro 60184,75 per cedole ed euro 97662,57 per smobilizzi (CT p 24) e, con riguardo alla seconda operazione, hanno complessivamente recuperato euro 38.206,65, di cui euro 36.700,87 per rimborsi ed euro 1505,78 per cedole ( CT p 25). La tabella e il grafico riportati alle pp. 19-20 della C.T.U. fanno riferimento all'andamento del titolo azionario di AN, che è considerato dal CT, in accordo con i consulenti di parte, il parametro di riferimento attendibile per la quotazione (considerando che quella dei titoli obbligazionari non è rinvenibile sulle banche dati Bloomberg), tanto da essere stata posta anche alla base dell'individuazione della data di attivazione dell'obbligo informativo a carico della banca.” (cfr., Ibidem, p. 18). La Corte d'Appello ha affidato la ragione del rigetto non all'allegato “accordo tra il CT e i CTP” sul parametro della quotazione, né alla mancata apprensione del listino dei prezzi dei titoli sottoscritti, ma ad un apprezzamento complessivo delle risultanze peritali. Dallo stralcio citato, infatti, traspare che il prezzo delle azioni ha costituito parametro attendibile per la quantificazione dei danni risarcibili, (anche) perché dalla sua variazione il CT ha fatto dipendere l'insorgenza dell'obbligo informativo a carico dell'intermediario. In sostanza, prescindendo dalla correttezza di merito di detto assunto, si è al cospetto di un tipico apprezzamento sulle risultanze di prova. 10 Cass. sez. II civ. n. 30626/2024. pagina 10 di 12 Il Giudice dell'appello ha interpretato il contenuto della relazione peritale, ritenendo che il CT ancorasse il valore del capitale sottoscritto al prezzo dei titoli azionari dell'emittente. Del resto, che ciò rappresenti l'epilogo di un giudizio valutativo è circostanza implicitamente riconosciuta dagli stessi attori in revocazione. Nell'atto di citazione ex art. 395 cpc, il e la hanno affermato che “Il Pt_1 Pt_2 prezzo delle azioni è stato unicamente usato dal CT (con ragionamento peraltro percepito dalla sentenza d'appello) per individuare il momento dell'aumento del livello di rischio delle obbligazioni AN HE possedute dai signori e Pt_1 Pt_2 in ragione del rischio di default dell'emittente (giugno 2008). Il che, ad avviso di questo Collegio, altro non è che un'interpretazione della relazione peritale alternativa a quella suggerita dagli investitori. Gli attori in revocazione, in altri termini, poggiano il mezzo di impugnazione revocatorio sulla necessità di valutare diversamente il riferimento in CT al prezzo delle azioni. Così argomentando, è di tutta evidenza che ammettono che il Giudice dell'appello abbia percepito il fatto nei suoi termini materiali, dandone una logica valutazione che semplicemente non condividono.
Conclusivamente, l'azione ex art. 395 cpc deve essere dichiarata inammissibile. A tale dichiarazione segue la condanna degli attori in revocazione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 e succ. nelle Tabelle allegate, con riferimento allo scaglione dato dal valore della controversia (valore della causa € 1.474.867,16 come indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio), alle questioni di diritto affrontate ed all'attività di difesa prestata, per tutte le fasi esclusa quella istruttoria non tenutasi. Il rinvio ai parametri minimi trova giustificazione nella natura della controversia, con contenzioso riferito a questioni già esaminate nei gradi precedenti. Infine, sussistono, a carico degli attori in revocazione, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, sull'atto ex art. 395 cpc proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Pt_2 Controparte_1
701/2023 della Corte d'Appello di AN pubblicata in data 1/3/2023 definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pagina 11 di 12 1. dichiara inammissibile la domanda di revocazione ex art. 395 cpc proposta da e Parte_1 Parte_2
2. condanna, in solido, e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Controparte_1
12.033,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 a carico degli attori in revocazione per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. Così deciso in AN il 12/2/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Marianna Galioto
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. 35789/22; Cass. 33596/21; Cass. 16126/2020; Cass. 7905/2020. 3 Pag. 18 della sentenza della Corte d'Appello. pagina 7 di 12 4 Sentenza oggetto di esame pag. 18. 5 cfr., sentenza Corte d'Appello, pag. 17: “Ciò che è decisivo, per il rigetto della domanda risarcitoria degli appellanti, non
è la mancanza di prova del nesso causale, ma è la prova che essi non hanno subito un danno, tenendo conto del periodo temporale in cui la banca avrebbe dovuto adempiere all'obbligo informativo, da un lato, e dell'entità della somma già recuperata dagli appellanti”. 6 Doc. n. 35 degli attori in revocazione. pagina 8 di 12 7 Cass. ss.uu. ord. n. 15876/2024. 8 Cass. sez. V civ. n. 26890/2019. 9 Cass. sez. II civ. n. 27897/2024. pagina 9 di 12