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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 459 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SS AN, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 3 dicembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo di: “1. accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad Controparte_1
ottenere il rimborso dei buoni per cui è causa in base a quanto stampato a tergo dei medesimi, per come esposto in narrativa del presente atto;
2. per l'effetto condannare
e/o chi di ragione al pagamento della differenza tra quanto rimborsato da CP_1
e quanto effettivamente dovuto, pari a complessivi €. 77.483,80 lordi o CP_1
pagina 1 di 11 quella diversa maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che verrà determinata anche in via equitativa, comunque oltre interessi;
3. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei deducenti procuratori antistatari”.
A sostegno delle proprie ragioni, deduceva che:
a. in data 27/10/1987, unitamente a suo marito, , avevano sottoscritto n. 2 Parte_2
BFP, appartenenti alla “serie Q” (ex “serie P”) di ₤ 5.000.000 ciascuno, aventi durata trentennale;
b. nel mese di ottobre 2018, a seguito della relativa richiesta, provvedeva CP_1 alla liquidazione dei detti titoli, corrispondendo “somme di gran lunga inferiori a quelle spettanti in base alle indicazioni riportate a tergo dei buoni medesimi”;
c. in particolare, per ciascun BFP era stato liquidato l'importo di € 27.940,06, con applicazione di ritenuta fiscale pari ad € 3.6226,41, in luogo della maggior somma di €
66.661,90;
d. tale importo doveva essere calcolato alla luce del “chiaro prospetto” posto a tergo del buono “in base al quale al 20° anno avrebbero fruttato una somma pari a ₤
51.630.068, ovvero attuali € 26.664,70, e per ogni bimestre successivo sino al 30° anno l'importo di ulteriori € 666,68”;
e. con nota del 16/01/2018 aveva richiesto a il pagamento di quanto ancora CP_1
dovuto e tale richiesta era rimasta priva di riscontro;
f. peraltro, non aveva mai ricevuto “alcuna informativa verbale o scritta su una differente rendita dei buoni o su una modifica unilaterale dei termini di liquidazione”, in violazione della normativa di riferimento.
Si costituiva chiedendo rigettarsi la domanda, rappresentando che: Controparte_1
1) i BFP avevano natura di meri titoli di legittimazione ex art. 2002 cod. civ.;
2) le variazioni dei saggi di interesse dei BFP erano normativamente disposte con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministero delle Comunicazioni, pubblicato sulla GU;
3) alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, le variazioni dei tassi di interesse disposti con tale decreto dovevano ritenersi operanti nei confronti di tutti gli intestatari dei titoli;
4) con riguardo ai BFP in questione, erano stati correttamente apposti i timbri di variazione dei tassi di rendimento a tergo del titolo cartaceo;
pagina 2 di 11 5) il timbro apposto sostituiva “tutto quanto stampato sul retro del buono, e quindi anche in relazione al terzo decennio”;
6) pertanto, la dicitura “più ₤ 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al
31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” doveva ritenersi abrogata in virtù del DM 13/06/1986 istitutivo della “serie Q”;
7) in applicazione di quanto previsto dal DM del Tesoro del 23/06/1997, la capitalizzazione degl'interessi relativi ai BFP emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 avveniva annualmente al netto della ritenuta erariale.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU, veniva decisa con ordinanza del 02/05/2023, comunicata in data 03/05/2023, con la quale il Tribunale di Lecce rigettava la domanda e compensava le spese.
Il Tribunale riteneva corretta la liquidazione dei buoni fruttiferi postali operata da
[...]
secondo i tassi della serie “Q”, rigettando la pretesa attorea di applicazione dei CP_1
rendimenti della serie “P”.
Il primo giudice riteneva in particolare:
- pacifico che i due buoni, emessi il 27/10/1987 (ossia dopo l'entrata in vigore del D.M.
13/06/1986, istitutivo della serie “Q”) recavano sul fronte l'indicazione della serie
“Q”, ottenuta mediante sbarramento della precedente lettera “P”, e che erano stati emessi;
- consentito da tale decreto l'utilizzo dei moduli della serie “P”, con la precisazione che i buoni così emessi erano, “a tutti gli effetti”, titoli della nuova serie, con conseguente applicazione della relativa disciplina dei tassi;
- irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica dei titoli, l'omessa apposizione dei timbri prescritti dal decreto, essendo inequivoca l'appartenenza dei buoni alla serie
“Q”, essendo la presenza, sul retro, dei tassi della serie “P” un mero effetto dell'utilizzo di moduli prestampati, come tale non integrante una valida pattuizione derogatoria;
- cogente (come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità) la normativa in materia di buoni fruttiferi postali, con conseguente divieto per l'emittente di applicare tassi diversi da quelli fissati con decreto ministeriale per la specifica serie di emissione;
- automaticamente sostituite pertanto dalla disciplina legale, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., eventuali clausole difformi;
pagina 3 di 11 - escluso ogni affidamento tutelabile del sottoscrittore, atteso che la serie “Q” risultava chiaramente indicata sul titolo e che i tassi riportati sul retro erano manifestamente riferibili solo alla precedente serie “P”.
In considerazione di quanto innanzi, dovendosi applicare ai buoni la disciplina propria della serie “Q”, il Tribunale riteneva legittima la liquidazione effettuata dalla convenuta, nonché la relativa tassazione, con conseguente rigetto della domanda.
Con atto di citazione del 29/05/2023 ha proposto appello avverso tale Parte_1
ordinanza, chiedendone la riforma con quattro motivi, che saranno di seguito esaminati.
Si è costituita , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza di discussione ex art. 352 cod. proc. civ. del 3 dicembre 2025, tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione collegiale sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto i buoni oggetto di causa qualificabili come appartenenti alla serie Q, nonostante l'accertata inosservanza delle modalità tassativamente previste dall'art. 5 del DM 13/06/1986 per la trasformazione dei buoni di serie P. Osserva l'appellante che la norma imponeva l'apposizione di due distinti timbri – uno sul fronte e uno sul retro - recanti i nuovi tassi di interesse, sicché la mera apposizione della lettera “Q” sul fronte non potrebbe ritenersi sufficiente a modificare le condizioni economiche del titolo, in difetto di una chiara indicazione del nuovo rendimento.
2.- Con il secondo motivo l'appellante sostiene l'erroneità della valutazione del timbro apposto a tergo dei buoni, il quale non conterrebbe alcuna indicazione di tassi diversi o peggiorativi rispetto a quelli originariamente impressi, ma si limiterebbe a richiamare in via generale la possibilità di future variazioni “a norma di legge”. Tale dicitura, specie considerando che il DM 13/06/1986 è anteriore alla sottoscrizione dei buoni, non potrebbe essere interpretata come modifica del rendimento, ma anzi quale conferma della validità delle condizioni riportate sul retro, mai oggetto di successive variazioni, con conseguente perfezionamento del contratto alle condizioni ivi indicate. Specifica l'appellante come è la stessa S.C., sin dalla pronuncia a sezioni unite del 2007, a riconoscere ai tassi indicati sul retro dei buoni portata negoziale.
3.- Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto che la natura cogente dei decreti ministeriali istitutivi delle serie di buoni postali determinerebbe pagina 4 di 11 l'automatica applicazione dei tassi della serie Q ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., anche in presenza di titoli che non riportano specificatamente tali condizioni. Una simile ricostruzione trascurerebbe il principio del legittimo affidamento del sottoscrittore, il quale deve essere tutelato sulla base delle condizioni economiche chiaramente e concretamente conoscibili al momento della sottoscrizione, principio rilevante anche alla luce della normativa sovranazionale a tutela del consumatore.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
In primo luogo, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che i buoni oggetto di causa debbano essere qualificati come appartenenti alla serie Q, atteso che la loro emissione è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del DM 13/06/1986, che ha disciplinato in modo inderogabile le caratteristiche economiche dei buoni postali fruttiferi di nuova emissione, e alla luce della chiara apposizione della lettera Q con sbarramento della lettera P, appartenente ai vecchi titoli sostituiti dai nuovi. Del resto è stata la stessa attrice a riconoscere, in base alle chiare allegazioni dell'atto introduttivo, di avere acquistato nell'ottobre del 1987 buoni della nuova serie Q ex serie P.
Ciò detto, sul presupposto che i due buoni fruttiferi de quibus, emessi in data 27/10/1987, appartengono alla serie «Q/P», previsti dal DM 13/06/1986 ed emessi su supporto cartaceo della precedente serie «P», recante sul verso una stampigliatura recante la misura dei tassi dei buoni della vecchia serie «P» (e non quelli della nuova serie Q), la questione controversa concerne il calcolo dei rendimenti, è cioè necessario stabilire se debba essere quello previsto dalla stampigliatura apposta sul retro dei buoni in questione, ovvero quello previsto per la serie «Q», introdotta dall'art. 5 del DM 13/06/1986.
Al fine di risolvere la questione giova rammentare che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, bensì costituiscono titoli di legittimazione riconducibili al disposto di cui all'art. 2002 cod. civ. (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019), sicché ad essi non è possibile applicare i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e neanche quello della letteralità, propri invece dei titoli di credito (Cass. SS.UU. n. 13979/2007).
Inoltre giova qui riportare la disciplina applicabile per i BPF. Il DM del 13/06/1986, in tema di modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio, ha introdotto una nuova serie di caratterizzati da uno specifico regime di Controparte_2
rendimento, cioè la serie distinta con la lettera “Q”, i cui saggi d'interesse sono stabiliti dalla misura indicata nelle tabelle allegate al detto decreto (art. 4 DM cit.). Detto DM ha anche previsto, all'art. 5 co. I che: “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie
pagina 5 di 11 ordinaria, oltre ai Buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i Buoni della precedente serie “P” emessi dal
1° luglio 1986”. Per questi ultimi buoni, tuttavia, lo stesso art. 5 co. II ha stabilito che gli uffici postali appongano due timbri: “uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P,
l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. L'art. 6 del D.M. 1986, inoltre, dispone che “sul montante dei BFP di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q» (…) maturato alla data 1.1.1987, si applicano a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto, per i buoni della serie
«Q»”. La genesi normativa di tali disposizioni si rinviene nell'art. 173 DPR n. 156/1973 n.
156 (codice postale), come modificato dall'art. 1 del DL 30/09/1974, n. 460 convertito, con modificazioni, in legge 25/11/1974, n. 588. Detta norma, stabilendo che: “le variazioni del saggio di interesse sono disposte con Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i Buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”, di fatto attribuiva al
Ministro del tesoro, in occasione dell'emissione di una nuova serie di Buoni Postali, il potere di estendere il tasso di interesse applicato alla nuova serie anche ai buoni già emessi.
L'art. 173, abrogato dall'art. 7 del D.lgs. n. 284/99, è rimasto applicabile ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice. Ed è del tutto chiaro che il predetto art. 173 è da considerarsi quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'art. 1339 cod. civ., secondo il quale “le clausole, i prezzi di beni e servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”.
In base al quadro normativo così delineato, con l'utilizzo di moduli di cui alla serie «P» è stata creata la serie «Q/P» con equiparazione (quanto al trattamento economico) alla serie di nuova emissione «Q». , in sostanza, non ha fatto altro che avvalersi della CP_1
facoltà concessale di usare vecchi moduli apponendo i timbri richiesti dall'art. 5 del D.M. citato, sicché tali buoni vanno considerati “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie ordinaria
(conclusione cui è giunto anche il primo giudice), con la conseguenza che gli interessi sono quelli stabiliti nella misura indicata dalle tabelle allegate al DM del 13/06/1986. Del resto il potere, riservato alle fonti ministeriali, di variare il regime di rendimento originariamente previsto per buoni già emessi, dà luogo, come detto, a un fenomeno d'integrazione extra testuale del contenuto secondo la previsione dell'art. 1339 cod. civ..
pagina 6 di 11 Nella fattispecie, la particolare questione venuta all'esame della Corte, ossia la circostanza dell'assenza, sui buoni de quibus, del nuovo timbro di cui al citato art. 5 del D.M, non può prevalere sul dato testuale, come già ritenuto dal primo giudice, proprio in ragione della qualificazione giuridica dei titoli in questione: sono infatti titoli di legittimazione, come tali soggetti al regime di eterointegrazione ex lege.
La Cassazione è stata chiamata, negli anni, a dirimere una questione un po' diversa da quella di cui qui si discute, ma che riguardava il contrasto tra il dato testuale del buono della serie «Q/P» e le condizioni applicabili previste dal DM del 1986. Si trattava di buoni fruttiferi postali di durata trentennale, della serie «Q/P» prevista dal DM 13/06/1986, emessi su supporto cartaceo della precedente serie «P», di durata trentennale, e recanti sul verso una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie «P», riferita alla quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio senza nulla disporre per iscritto circa l'ultimo decennio. I titolari dei titoli pretendevano, in base ad argomentazioni simili a quelle dell'odierno appellante, di quantificare gli interessi per l'ultimo decennio del buono sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie «P», mentre pretendeva CP_1
di applicare i rendimenti di cui al DM del 13/06/1986, relativo ai buoni della serie «Q».
La Cassazione ha risolto l'annosa questione. All'uopo si richiama la sentenza n.
4748/2022, secondo cui: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”; ed ancora la sentenza n. 4384/2022 secondo cui: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante
pagina 7 di 11 l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”. Le pronunce sono state confermate da ultimo dalla ordinanza della Cassazione n. 21908/2025.
Tali sentenze ribadiscono, per quel che qui rileva, che i decreti ministeriali (o le norme legislative che li prevedono) che fissano i tassi dei buoni postali fruttiferi hanno natura cogente, per cui ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. prevalgono sulle clausole contrattuali eventualmente indicate sul titolo o sulle condizioni originarie, atteso che difformità formali o errori materiali nella compilazione dei buoni (come timbri incompleti o parzialmente apposti ai quali va equiparata, a parere di questa Corte, anche l'assenza del nuovo timbro) non incidono sulla natura del titolo, né sulle condizioni economiche applicabili. In sostanza, l'imperfezione materiale non equivale a un errore di dichiarazione o a una manifestazione di volontà negoziale rilevante e l'accordo si considera concluso fra le parti sulla base della nuova serie, e qualsiasi indicazione contraria sul supporto cartaceo precedente non può modificare il regime dei tassi (Cass. n. 4384/2022; Cass. n. 4748/2022).
Non è condivisibile poi la sollevata questione del legittimo affidamento del sottoscrittore, perché, come hanno avuto modo di chiarire le SS.UU. della Suprema Corte (Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 3963/2019; ordinanze del 10/02/2022 e del 14/02/2022), la pubblicazione in G.U. del D.M. istitutivo dei nuovi tassi è condizione sufficiente a rendere noti tali dati, in forza della presunzione di conoscenza che da tale pubblicazione deriva. Alla luce delle pronunce giurisprudenziali menzionate, non può sussistere alcun affidamento su rendimenti maggiori di quelli propri dei Buoni della nuova serie «Q». In altri termini, stante la natura contrattuale dei buoni fruttiferi postali e la facoltà, riconosciuta da una norma di rango primario, di modificare per mezzo di decreti ministeriali i tassi di pagina 8 di 11 rendimento dei buoni, va riconosciuta piena validità all'esercizio da parte delle dello CP_1
ius variandi ai sensi dell'art. 173 del DPR n.156/1973. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base di quanto disposto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia richiamata dall'appellante (n. 13979 del 15/06/2007), in quanto, nella specie, il
DM modificativo del saggio d'interesse è stato emanato dopo l'emissione del B.P.F. e non prima, come invece nella ipotesi vagliata dalla Cassazione. Ne consegue che la sentenza del Tribunale non merita censura per avere ritenuto corretta la liquidazione dei buoni fruttiferi postali, operata da secondo i tassi della serie «Q». CP_1
4.- Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui così decide:
“Dovendo , per tutto quanto sopra esposto, applicare ai detti buoni la disciplina degli interessi di cui a buoni serie Q, ed essendo gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi (collocati da per conto dell'emittente Controparte_1 [...]
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del Parte_3
12,50 per cento ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, (tale essendo la tassazione alla data di emissione dei BFP in oggetto ex art. 13 del D.lgs. 239/1996), corretta deve ritemersi la liquidazione dei buoni effettuata dalla convenuta, potendosi la tassazione applicare solo a far tempo dalla maturazione dei rendimenti”. La sentenza sarebbe errata e andrebbe riformata in parte qua, ossia laddove ritiene applicabile il principio di maturazione e non di cassa.
Il motivo non è fondato.
È noto alla Corte il contrasto giurisprudenziale, non ancora risolto, sul regime fiscale da applicare ai rendimenti dei buoni de quibus. Vi è un primo orientamento, che propende per il principio di cassa, secondo il quale il reddito di capitale diviene rilevante ai fini dell'imputazione al periodo di imposta quando viene percepito o pagato, quando cioè si verifica la movimentazione finanziaria in entrata o in uscita, e un altro che propende per il diverso criterio di competenza, che prevede la tassazione al momento in cui matura il diritto di credito o sorge il debito, e vale normalmente per i redditi di impresa.
Quest'ultimo criterio è stato avallato dal giudice. L'applicazione del criterio di cassa sarebbe più favorevole per il consumatore.
Alla luce del contrasto insorto sulla questione, la Cassazione, con ordinanze interlocutorie della prima civile nn. 21812 e 21813 del 29/07/2025, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico della questione: “se
l'imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni sia fondata sul criterio di cassa (secondo il
pagina 9 di 11 quale il reddito di capitale diviene rilevante ai fini dell'imputazione al periodo di imposta quando viene percepito o pagato, quando cioè si verifica la movimentazione finanziaria in entrata o in uscita) o sul diverso criterio di competenza (che annette rilievo al momento in cui matura il diritto di credito o sorge il debito, e vale normalmente per i redditi di impresa)”.
Non essendovi ancora al momento una decisione della Corte Suprema che concluda per un verso o l'altro, questa Corte propende per la tassazione secondo il criterio di competenza, come deciso già dal primo giudice.
Sulla corretta applicazione della ritenuta fiscale il disposto dell'art. 7 D.M. tesoro 23/06/1997 conferma un principio di calcolo già in uso in precedenza e abbastanza esplicito.
Esso statuisce, cioè, che il calcolo degli interessi maturati per i primi 20 anni del titolo deve essere eseguito: - a) annualmente;
- b) al netto delle ritenute erariali. Ciò comporta che, allo scadere di ciascun anno di validità del buono, prima di calcolare il montante da considerare nell'anno successivo, occorre dedurre le ritenute erariali (12,5%) dagli interessi fino ad allora maturati. Tale criterio di calcolo è stato applicato per l'appunto ai titoli de quibus. In conclusione, deve affermarsi che non solo i BFP dedotti in giudizio devono essere sottoposti a tassazione, ma anche che dev'essere operata la capitalizzazione al netto e non al lordo della ritenuta fiscale. Ed invero, l'art. 1 del DL 556/1986, ai commi primo e secondo, prevede la tassazione dei titoli mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'art. 1, co. III, lett. b), DL 556/1986 prevede che: “Le ritenute di cui al comma
2 sono riscosse: b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'art. 8, terzo comma, dello stesso decreto”. L'art. 3 co. II lett. d) ed f) del DPR 602/1973, richiamato dall'art. 1, co. III, lett.
b), DL 556/1986 in relazione all'attività dell'amministrazione postale, prevede che: “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
La lettura congiunta di tali disposizioni porta a ritenere che le ritenute operate dall'amministrazione postale sui buoni postali debbano essere applicate sui relativi redditi pagina 10 di 11 a prescindere dalla erogazione, atteso che la disposizione prevede il versamento diretto delle ritenute operate su redditi maturati nel periodo d'imposta “ancorché non corrisposti”.
La capitalizzazione degli interessi maturati tempo per tempo al netto, anziché al lordo, della ritenuta fiscale, come prevista dall'art. 7, co. III, DM 23/06/1997, appare coerente con tale previsione normativa. Infatti, se da un lato l'interesse maturato dal buono postale è corrisposto solo nel momento della riscossione del buono, dall'altro lato tale interesse è riferito ad annualità precedenti, mentre la legge prevede che l'applicazione della ritenuta avvenga a prescindere dalla corresponsione, con ciò scindendo l'applicazione della ritenuta fiscale dal principio di cassa.
Deve pertanto ritenersi che anche sotto il profilo della tassazione applicata ai rendimenti la decisione del Tribunale sia corretta.
Ne deriva il rigetto dell'appello con compensazione delle spese di questo grado alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge
24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara compensate tra le parti le spese di secondo grado per giusti motivi;
3. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 459 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SS AN, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 3 dicembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo di: “1. accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad Controparte_1
ottenere il rimborso dei buoni per cui è causa in base a quanto stampato a tergo dei medesimi, per come esposto in narrativa del presente atto;
2. per l'effetto condannare
e/o chi di ragione al pagamento della differenza tra quanto rimborsato da CP_1
e quanto effettivamente dovuto, pari a complessivi €. 77.483,80 lordi o CP_1
pagina 1 di 11 quella diversa maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che verrà determinata anche in via equitativa, comunque oltre interessi;
3. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei deducenti procuratori antistatari”.
A sostegno delle proprie ragioni, deduceva che:
a. in data 27/10/1987, unitamente a suo marito, , avevano sottoscritto n. 2 Parte_2
BFP, appartenenti alla “serie Q” (ex “serie P”) di ₤ 5.000.000 ciascuno, aventi durata trentennale;
b. nel mese di ottobre 2018, a seguito della relativa richiesta, provvedeva CP_1 alla liquidazione dei detti titoli, corrispondendo “somme di gran lunga inferiori a quelle spettanti in base alle indicazioni riportate a tergo dei buoni medesimi”;
c. in particolare, per ciascun BFP era stato liquidato l'importo di € 27.940,06, con applicazione di ritenuta fiscale pari ad € 3.6226,41, in luogo della maggior somma di €
66.661,90;
d. tale importo doveva essere calcolato alla luce del “chiaro prospetto” posto a tergo del buono “in base al quale al 20° anno avrebbero fruttato una somma pari a ₤
51.630.068, ovvero attuali € 26.664,70, e per ogni bimestre successivo sino al 30° anno l'importo di ulteriori € 666,68”;
e. con nota del 16/01/2018 aveva richiesto a il pagamento di quanto ancora CP_1
dovuto e tale richiesta era rimasta priva di riscontro;
f. peraltro, non aveva mai ricevuto “alcuna informativa verbale o scritta su una differente rendita dei buoni o su una modifica unilaterale dei termini di liquidazione”, in violazione della normativa di riferimento.
Si costituiva chiedendo rigettarsi la domanda, rappresentando che: Controparte_1
1) i BFP avevano natura di meri titoli di legittimazione ex art. 2002 cod. civ.;
2) le variazioni dei saggi di interesse dei BFP erano normativamente disposte con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministero delle Comunicazioni, pubblicato sulla GU;
3) alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, le variazioni dei tassi di interesse disposti con tale decreto dovevano ritenersi operanti nei confronti di tutti gli intestatari dei titoli;
4) con riguardo ai BFP in questione, erano stati correttamente apposti i timbri di variazione dei tassi di rendimento a tergo del titolo cartaceo;
pagina 2 di 11 5) il timbro apposto sostituiva “tutto quanto stampato sul retro del buono, e quindi anche in relazione al terzo decennio”;
6) pertanto, la dicitura “più ₤ 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al
31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” doveva ritenersi abrogata in virtù del DM 13/06/1986 istitutivo della “serie Q”;
7) in applicazione di quanto previsto dal DM del Tesoro del 23/06/1997, la capitalizzazione degl'interessi relativi ai BFP emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 avveniva annualmente al netto della ritenuta erariale.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU, veniva decisa con ordinanza del 02/05/2023, comunicata in data 03/05/2023, con la quale il Tribunale di Lecce rigettava la domanda e compensava le spese.
Il Tribunale riteneva corretta la liquidazione dei buoni fruttiferi postali operata da
[...]
secondo i tassi della serie “Q”, rigettando la pretesa attorea di applicazione dei CP_1
rendimenti della serie “P”.
Il primo giudice riteneva in particolare:
- pacifico che i due buoni, emessi il 27/10/1987 (ossia dopo l'entrata in vigore del D.M.
13/06/1986, istitutivo della serie “Q”) recavano sul fronte l'indicazione della serie
“Q”, ottenuta mediante sbarramento della precedente lettera “P”, e che erano stati emessi;
- consentito da tale decreto l'utilizzo dei moduli della serie “P”, con la precisazione che i buoni così emessi erano, “a tutti gli effetti”, titoli della nuova serie, con conseguente applicazione della relativa disciplina dei tassi;
- irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica dei titoli, l'omessa apposizione dei timbri prescritti dal decreto, essendo inequivoca l'appartenenza dei buoni alla serie
“Q”, essendo la presenza, sul retro, dei tassi della serie “P” un mero effetto dell'utilizzo di moduli prestampati, come tale non integrante una valida pattuizione derogatoria;
- cogente (come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità) la normativa in materia di buoni fruttiferi postali, con conseguente divieto per l'emittente di applicare tassi diversi da quelli fissati con decreto ministeriale per la specifica serie di emissione;
- automaticamente sostituite pertanto dalla disciplina legale, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., eventuali clausole difformi;
pagina 3 di 11 - escluso ogni affidamento tutelabile del sottoscrittore, atteso che la serie “Q” risultava chiaramente indicata sul titolo e che i tassi riportati sul retro erano manifestamente riferibili solo alla precedente serie “P”.
In considerazione di quanto innanzi, dovendosi applicare ai buoni la disciplina propria della serie “Q”, il Tribunale riteneva legittima la liquidazione effettuata dalla convenuta, nonché la relativa tassazione, con conseguente rigetto della domanda.
Con atto di citazione del 29/05/2023 ha proposto appello avverso tale Parte_1
ordinanza, chiedendone la riforma con quattro motivi, che saranno di seguito esaminati.
Si è costituita , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza di discussione ex art. 352 cod. proc. civ. del 3 dicembre 2025, tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione collegiale sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto i buoni oggetto di causa qualificabili come appartenenti alla serie Q, nonostante l'accertata inosservanza delle modalità tassativamente previste dall'art. 5 del DM 13/06/1986 per la trasformazione dei buoni di serie P. Osserva l'appellante che la norma imponeva l'apposizione di due distinti timbri – uno sul fronte e uno sul retro - recanti i nuovi tassi di interesse, sicché la mera apposizione della lettera “Q” sul fronte non potrebbe ritenersi sufficiente a modificare le condizioni economiche del titolo, in difetto di una chiara indicazione del nuovo rendimento.
2.- Con il secondo motivo l'appellante sostiene l'erroneità della valutazione del timbro apposto a tergo dei buoni, il quale non conterrebbe alcuna indicazione di tassi diversi o peggiorativi rispetto a quelli originariamente impressi, ma si limiterebbe a richiamare in via generale la possibilità di future variazioni “a norma di legge”. Tale dicitura, specie considerando che il DM 13/06/1986 è anteriore alla sottoscrizione dei buoni, non potrebbe essere interpretata come modifica del rendimento, ma anzi quale conferma della validità delle condizioni riportate sul retro, mai oggetto di successive variazioni, con conseguente perfezionamento del contratto alle condizioni ivi indicate. Specifica l'appellante come è la stessa S.C., sin dalla pronuncia a sezioni unite del 2007, a riconoscere ai tassi indicati sul retro dei buoni portata negoziale.
3.- Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto che la natura cogente dei decreti ministeriali istitutivi delle serie di buoni postali determinerebbe pagina 4 di 11 l'automatica applicazione dei tassi della serie Q ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., anche in presenza di titoli che non riportano specificatamente tali condizioni. Una simile ricostruzione trascurerebbe il principio del legittimo affidamento del sottoscrittore, il quale deve essere tutelato sulla base delle condizioni economiche chiaramente e concretamente conoscibili al momento della sottoscrizione, principio rilevante anche alla luce della normativa sovranazionale a tutela del consumatore.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
In primo luogo, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che i buoni oggetto di causa debbano essere qualificati come appartenenti alla serie Q, atteso che la loro emissione è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del DM 13/06/1986, che ha disciplinato in modo inderogabile le caratteristiche economiche dei buoni postali fruttiferi di nuova emissione, e alla luce della chiara apposizione della lettera Q con sbarramento della lettera P, appartenente ai vecchi titoli sostituiti dai nuovi. Del resto è stata la stessa attrice a riconoscere, in base alle chiare allegazioni dell'atto introduttivo, di avere acquistato nell'ottobre del 1987 buoni della nuova serie Q ex serie P.
Ciò detto, sul presupposto che i due buoni fruttiferi de quibus, emessi in data 27/10/1987, appartengono alla serie «Q/P», previsti dal DM 13/06/1986 ed emessi su supporto cartaceo della precedente serie «P», recante sul verso una stampigliatura recante la misura dei tassi dei buoni della vecchia serie «P» (e non quelli della nuova serie Q), la questione controversa concerne il calcolo dei rendimenti, è cioè necessario stabilire se debba essere quello previsto dalla stampigliatura apposta sul retro dei buoni in questione, ovvero quello previsto per la serie «Q», introdotta dall'art. 5 del DM 13/06/1986.
Al fine di risolvere la questione giova rammentare che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, bensì costituiscono titoli di legittimazione riconducibili al disposto di cui all'art. 2002 cod. civ. (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019), sicché ad essi non è possibile applicare i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e neanche quello della letteralità, propri invece dei titoli di credito (Cass. SS.UU. n. 13979/2007).
Inoltre giova qui riportare la disciplina applicabile per i BPF. Il DM del 13/06/1986, in tema di modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio, ha introdotto una nuova serie di caratterizzati da uno specifico regime di Controparte_2
rendimento, cioè la serie distinta con la lettera “Q”, i cui saggi d'interesse sono stabiliti dalla misura indicata nelle tabelle allegate al detto decreto (art. 4 DM cit.). Detto DM ha anche previsto, all'art. 5 co. I che: “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie
pagina 5 di 11 ordinaria, oltre ai Buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i Buoni della precedente serie “P” emessi dal
1° luglio 1986”. Per questi ultimi buoni, tuttavia, lo stesso art. 5 co. II ha stabilito che gli uffici postali appongano due timbri: “uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P,
l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. L'art. 6 del D.M. 1986, inoltre, dispone che “sul montante dei BFP di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q» (…) maturato alla data 1.1.1987, si applicano a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto, per i buoni della serie
«Q»”. La genesi normativa di tali disposizioni si rinviene nell'art. 173 DPR n. 156/1973 n.
156 (codice postale), come modificato dall'art. 1 del DL 30/09/1974, n. 460 convertito, con modificazioni, in legge 25/11/1974, n. 588. Detta norma, stabilendo che: “le variazioni del saggio di interesse sono disposte con Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i Buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”, di fatto attribuiva al
Ministro del tesoro, in occasione dell'emissione di una nuova serie di Buoni Postali, il potere di estendere il tasso di interesse applicato alla nuova serie anche ai buoni già emessi.
L'art. 173, abrogato dall'art. 7 del D.lgs. n. 284/99, è rimasto applicabile ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice. Ed è del tutto chiaro che il predetto art. 173 è da considerarsi quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'art. 1339 cod. civ., secondo il quale “le clausole, i prezzi di beni e servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”.
In base al quadro normativo così delineato, con l'utilizzo di moduli di cui alla serie «P» è stata creata la serie «Q/P» con equiparazione (quanto al trattamento economico) alla serie di nuova emissione «Q». , in sostanza, non ha fatto altro che avvalersi della CP_1
facoltà concessale di usare vecchi moduli apponendo i timbri richiesti dall'art. 5 del D.M. citato, sicché tali buoni vanno considerati “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie ordinaria
(conclusione cui è giunto anche il primo giudice), con la conseguenza che gli interessi sono quelli stabiliti nella misura indicata dalle tabelle allegate al DM del 13/06/1986. Del resto il potere, riservato alle fonti ministeriali, di variare il regime di rendimento originariamente previsto per buoni già emessi, dà luogo, come detto, a un fenomeno d'integrazione extra testuale del contenuto secondo la previsione dell'art. 1339 cod. civ..
pagina 6 di 11 Nella fattispecie, la particolare questione venuta all'esame della Corte, ossia la circostanza dell'assenza, sui buoni de quibus, del nuovo timbro di cui al citato art. 5 del D.M, non può prevalere sul dato testuale, come già ritenuto dal primo giudice, proprio in ragione della qualificazione giuridica dei titoli in questione: sono infatti titoli di legittimazione, come tali soggetti al regime di eterointegrazione ex lege.
La Cassazione è stata chiamata, negli anni, a dirimere una questione un po' diversa da quella di cui qui si discute, ma che riguardava il contrasto tra il dato testuale del buono della serie «Q/P» e le condizioni applicabili previste dal DM del 1986. Si trattava di buoni fruttiferi postali di durata trentennale, della serie «Q/P» prevista dal DM 13/06/1986, emessi su supporto cartaceo della precedente serie «P», di durata trentennale, e recanti sul verso una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie «P», riferita alla quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio senza nulla disporre per iscritto circa l'ultimo decennio. I titolari dei titoli pretendevano, in base ad argomentazioni simili a quelle dell'odierno appellante, di quantificare gli interessi per l'ultimo decennio del buono sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie «P», mentre pretendeva CP_1
di applicare i rendimenti di cui al DM del 13/06/1986, relativo ai buoni della serie «Q».
La Cassazione ha risolto l'annosa questione. All'uopo si richiama la sentenza n.
4748/2022, secondo cui: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”; ed ancora la sentenza n. 4384/2022 secondo cui: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante
pagina 7 di 11 l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”. Le pronunce sono state confermate da ultimo dalla ordinanza della Cassazione n. 21908/2025.
Tali sentenze ribadiscono, per quel che qui rileva, che i decreti ministeriali (o le norme legislative che li prevedono) che fissano i tassi dei buoni postali fruttiferi hanno natura cogente, per cui ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. prevalgono sulle clausole contrattuali eventualmente indicate sul titolo o sulle condizioni originarie, atteso che difformità formali o errori materiali nella compilazione dei buoni (come timbri incompleti o parzialmente apposti ai quali va equiparata, a parere di questa Corte, anche l'assenza del nuovo timbro) non incidono sulla natura del titolo, né sulle condizioni economiche applicabili. In sostanza, l'imperfezione materiale non equivale a un errore di dichiarazione o a una manifestazione di volontà negoziale rilevante e l'accordo si considera concluso fra le parti sulla base della nuova serie, e qualsiasi indicazione contraria sul supporto cartaceo precedente non può modificare il regime dei tassi (Cass. n. 4384/2022; Cass. n. 4748/2022).
Non è condivisibile poi la sollevata questione del legittimo affidamento del sottoscrittore, perché, come hanno avuto modo di chiarire le SS.UU. della Suprema Corte (Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 3963/2019; ordinanze del 10/02/2022 e del 14/02/2022), la pubblicazione in G.U. del D.M. istitutivo dei nuovi tassi è condizione sufficiente a rendere noti tali dati, in forza della presunzione di conoscenza che da tale pubblicazione deriva. Alla luce delle pronunce giurisprudenziali menzionate, non può sussistere alcun affidamento su rendimenti maggiori di quelli propri dei Buoni della nuova serie «Q». In altri termini, stante la natura contrattuale dei buoni fruttiferi postali e la facoltà, riconosciuta da una norma di rango primario, di modificare per mezzo di decreti ministeriali i tassi di pagina 8 di 11 rendimento dei buoni, va riconosciuta piena validità all'esercizio da parte delle dello CP_1
ius variandi ai sensi dell'art. 173 del DPR n.156/1973. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base di quanto disposto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia richiamata dall'appellante (n. 13979 del 15/06/2007), in quanto, nella specie, il
DM modificativo del saggio d'interesse è stato emanato dopo l'emissione del B.P.F. e non prima, come invece nella ipotesi vagliata dalla Cassazione. Ne consegue che la sentenza del Tribunale non merita censura per avere ritenuto corretta la liquidazione dei buoni fruttiferi postali, operata da secondo i tassi della serie «Q». CP_1
4.- Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui così decide:
“Dovendo , per tutto quanto sopra esposto, applicare ai detti buoni la disciplina degli interessi di cui a buoni serie Q, ed essendo gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi (collocati da per conto dell'emittente Controparte_1 [...]
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del Parte_3
12,50 per cento ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, (tale essendo la tassazione alla data di emissione dei BFP in oggetto ex art. 13 del D.lgs. 239/1996), corretta deve ritemersi la liquidazione dei buoni effettuata dalla convenuta, potendosi la tassazione applicare solo a far tempo dalla maturazione dei rendimenti”. La sentenza sarebbe errata e andrebbe riformata in parte qua, ossia laddove ritiene applicabile il principio di maturazione e non di cassa.
Il motivo non è fondato.
È noto alla Corte il contrasto giurisprudenziale, non ancora risolto, sul regime fiscale da applicare ai rendimenti dei buoni de quibus. Vi è un primo orientamento, che propende per il principio di cassa, secondo il quale il reddito di capitale diviene rilevante ai fini dell'imputazione al periodo di imposta quando viene percepito o pagato, quando cioè si verifica la movimentazione finanziaria in entrata o in uscita, e un altro che propende per il diverso criterio di competenza, che prevede la tassazione al momento in cui matura il diritto di credito o sorge il debito, e vale normalmente per i redditi di impresa.
Quest'ultimo criterio è stato avallato dal giudice. L'applicazione del criterio di cassa sarebbe più favorevole per il consumatore.
Alla luce del contrasto insorto sulla questione, la Cassazione, con ordinanze interlocutorie della prima civile nn. 21812 e 21813 del 29/07/2025, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico della questione: “se
l'imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni sia fondata sul criterio di cassa (secondo il
pagina 9 di 11 quale il reddito di capitale diviene rilevante ai fini dell'imputazione al periodo di imposta quando viene percepito o pagato, quando cioè si verifica la movimentazione finanziaria in entrata o in uscita) o sul diverso criterio di competenza (che annette rilievo al momento in cui matura il diritto di credito o sorge il debito, e vale normalmente per i redditi di impresa)”.
Non essendovi ancora al momento una decisione della Corte Suprema che concluda per un verso o l'altro, questa Corte propende per la tassazione secondo il criterio di competenza, come deciso già dal primo giudice.
Sulla corretta applicazione della ritenuta fiscale il disposto dell'art. 7 D.M. tesoro 23/06/1997 conferma un principio di calcolo già in uso in precedenza e abbastanza esplicito.
Esso statuisce, cioè, che il calcolo degli interessi maturati per i primi 20 anni del titolo deve essere eseguito: - a) annualmente;
- b) al netto delle ritenute erariali. Ciò comporta che, allo scadere di ciascun anno di validità del buono, prima di calcolare il montante da considerare nell'anno successivo, occorre dedurre le ritenute erariali (12,5%) dagli interessi fino ad allora maturati. Tale criterio di calcolo è stato applicato per l'appunto ai titoli de quibus. In conclusione, deve affermarsi che non solo i BFP dedotti in giudizio devono essere sottoposti a tassazione, ma anche che dev'essere operata la capitalizzazione al netto e non al lordo della ritenuta fiscale. Ed invero, l'art. 1 del DL 556/1986, ai commi primo e secondo, prevede la tassazione dei titoli mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'art. 1, co. III, lett. b), DL 556/1986 prevede che: “Le ritenute di cui al comma
2 sono riscosse: b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'art. 8, terzo comma, dello stesso decreto”. L'art. 3 co. II lett. d) ed f) del DPR 602/1973, richiamato dall'art. 1, co. III, lett.
b), DL 556/1986 in relazione all'attività dell'amministrazione postale, prevede che: “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
La lettura congiunta di tali disposizioni porta a ritenere che le ritenute operate dall'amministrazione postale sui buoni postali debbano essere applicate sui relativi redditi pagina 10 di 11 a prescindere dalla erogazione, atteso che la disposizione prevede il versamento diretto delle ritenute operate su redditi maturati nel periodo d'imposta “ancorché non corrisposti”.
La capitalizzazione degli interessi maturati tempo per tempo al netto, anziché al lordo, della ritenuta fiscale, come prevista dall'art. 7, co. III, DM 23/06/1997, appare coerente con tale previsione normativa. Infatti, se da un lato l'interesse maturato dal buono postale è corrisposto solo nel momento della riscossione del buono, dall'altro lato tale interesse è riferito ad annualità precedenti, mentre la legge prevede che l'applicazione della ritenuta avvenga a prescindere dalla corresponsione, con ciò scindendo l'applicazione della ritenuta fiscale dal principio di cassa.
Deve pertanto ritenersi che anche sotto il profilo della tassazione applicata ai rendimenti la decisione del Tribunale sia corretta.
Ne deriva il rigetto dell'appello con compensazione delle spese di questo grado alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge
24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara compensate tra le parti le spese di secondo grado per giusti motivi;
3. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
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