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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT AN ET Presidente dott. CO GF LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3015/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Massimiliano Fioravanti Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Emanuele Montemarano e Rosaria Romani Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9024/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 21 novembre 2023 conveniva Controparte_1 Parte_1
e dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di
[...] Controparte_2 giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle loro dipendenze quale collaboratrice domestica dal 20 maggio 2021 al 24 dicembre 2021 presso l'abitazione familiare sita in
Roma, piazza Sabazio n. 15 e, nel periodo estivo dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021, presso la casa di vacanze sita in Olbia;
di avere osservato le direttive datoriali utilizzando strumenti di lavoro messi a disposizione dalle parti convenute svolgendo compiti di
“collaboratore generico polifunzionale («tuttofare»), provvedendo promiscuamente a: spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare i mobili;
lavare i
Pag. 1 di 8 vetri; lavare e stirare;
lavare le stoviglie;
cucinare e servire i pasti;
acquistare i generi alimentari e le altre provviste” riferibili al livello B della contrattazione collettiva;
di avere osservato un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00, con un'ora di pausa per il pranzo, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00, pari a 50 ore settimanali;
di avere percepito una retribuzione di € 1.200,00 mensili in denaro contante e senza la consegna di busta paga, oltre che una retribuzione in natura prevista dall'art. 2242 c.c. consistente in vitto (seconda colazione) nonché, quanto alle prestazioni lavorative rese dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021 presso il luogo di residenza estiva dei convenuti in Sardegna, anche di prima colazione, seconda colazione, cena e alloggio;
che non era stato versato alcun contributo previdenziale, né aveva goduto di ferie o dell'indennità sostitutiva di esse;
che non era stata retribuita per “gli ultimi 24 giorni di servizio” e che aveva lavorato nel giorno festivo del 15 agosto 2021 dalle ore 8:00 alle ore 18:00; di non avere percepito le maggiorazioni dovute per il lavoro festivo e per quello straordinario diurno svolti;
di avere ricevuto a titolo di 13ª mensilità soltanto la somma di
€ 482,00; di non avere percepito alcunché a titolo di t.f.r. e che la retribuzione corrispostale era comunque insufficiente rispetto al lavoro effettuato.
Richiamata ai sensi dell'art. 40, comma 8, del c.c.n.l. la solidarietà tra i familiari coabitanti e tra i coniugi per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro e dedotta comunque l'unicità del rapporto in esame, ha rivendicato la spettanza della complessiva somma di € 4.564,56 (recte, € 4.792,61) come da conteggio inglobato nel ricorso, a titolo di
• retribuzione non versata per il mese di dicembre 2021 per un importo di € 960,00
• indennità per ferie e festività non godute per complessivi € 836,41
• 13ª mensilità per un importo di € 270,55
• lavoro straordinario diurno per un importo di € 2.000,98
• t.f.r. per un importo di € 724,67 così concludendo con richiesta di “accertare che tra ed Parte_1 [...]
, quali datori di lavoro, e , quale lavoratrice, è Controparte_2 Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 20 maggio 2021 al 24 dicembre 2021 della durata di 50 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare ed Parte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di della somma di euro 4.564,56 o di quella Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al
Pag. 2 di 8 combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.”, vinte le spese, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il solo eccependo Parte_1 in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per difetto di procura. Richiedeva, inoltre, la riunione del procedimento con quello iscritto al n. RG 37088/2023 dal coniuge della ed inoltre declaratoria del difetto di legittimazione passiva della coniuge CP_1
, siccome separata e domiciliata in Londra, come già ritenuto dallo stesso CP_2
Tribunale in analogo giudizio intentato “da due connazionali degli odierni ricorrenti che, come loro, avevano intrattenuto un rapporto di lavoro domestico con l'odierno resistente”. Nel merito deduceva l'infondatezza delle pretese creditorie precisando che l'orario di lavoro era stato convenuto in 40 ore settimanali, suddivise in 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, e che la retribuzione pattuita era pari a soli € 1.070,00 mensili, corrispondenti a una paga orario di € 6,68 comprensiva anche della liquidazione, direttamente in busta paga, dei ratei di 13ª mensilità e di t.f.r. nel frattempo maturati;
che la era stata regolarmente retribuita anche per il lavoro straordinario, svolto solo CP_1 nel periodo estivo per 183 ore, come risultava dalle buste paga prodotte in atti. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale vantando nei confronti della ricorrente un credito di €
3.000,00 quale somma versata a titolo di “dotazione aggiuntiva da utilizzare per le emergenze della famiglia nel periodo in cui egli era assente”, ma in effetti adoperata per fini personali “previa autorizzazione del resistente”, con impegno alla sua restituzione da parte della lavoratrice all'esito della cessazione del rapporto di lavoro in 10 rate di €
300,00 ciascuna, senza che tuttavia la vi avesse mai adempiuto, come emergeva CP_1 dalle e-mail datate 7 luglio 2021 quanto alla dazione della somma, 8 settembre 2021 quanto al “consolidamento del debito e [al] susseguente obbligo di restituzione” e 9 gennaio 2021 (recte, 2022) quanto all'accordo “di definizione del contratto di lavoro e
[al] riconoscimento dell'obbligo di restituzione da parte della ricorrente”.
restava contumace. Controparte_2
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 9024/2024, depositata il 18 settembre 2024, che ha accolto il ricorso accertando la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti nel periodo dal 20 maggio 2021 al 24 dicembre 2021 e condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di € 3.956,20 oltre accessori e delle spese processuali, liquidate in € 1.184,00. In particolare, il Tribunale ha respinto
Pag. 3 di 8 l'eccezione di difetto di procura, siccome confermata nel suo conferimento dalla lavoratrice, e quella di carenza di legittimazione passiva della per difetto di CP_2 interesse in capo all' ha respinto l'istanza di consulenza grafica delle firme Pt_1 apposte alle buste paga prodotte attesa la chiara diversità delle sottoscrizioni rispetto a quella contenuta nella procura;
ha ritenuto probanti le dichiarazioni rese dalla lavoratrice nel corso dell'interrogatorio libero e non idoneamente contestati i conteggi articolati dalla poiché la parte resistente non ne aveva elaborati di alternativi. CP_1
Con atto depositato il 4 novembre 2024 l' interponeva tempestivo appello Pt_1 avverso la pronuncia dolendosi con un primo motivo della mancata riunione dei procedimenti intentati dai lavoratori, ciò che aveva provocato un'irragionevole duplicazione delle spese processuali a suo carico, oltre al raddoppio dello sforzo difensivo profuso, ravvisando sul punto omissione di pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con una seconda doglianza lamentava l'avvenuta lesione del proprio diritto di difesa in riferimento alla mancata ammissione della consulenza grafica, riguardante sia la domanda riconvenzionale, sia la riconducibilità alla delle firme apposte per quietanza alle CP_1 buste paga, non avendo il primo giudice neanche richiesto alla lavoratrice il rilascio di saggi grafici per poter al limite comparare nell'immediatezza le sottoscrizioni, così sollecitandone l'espletamento in questo grado di appello.
Con un terzo motivo deduceva l'insussistenza dei crediti vantati dalla e CP_1 riconosciuti in sentenza osservando di non avere “posto alcuna questione sui conteggi, avendo allegato le buste paga quietanzate dalla ricorrente, che il Giudice del primo grado, in maniera pregiudiziale aveva ritenuto inefficaci visto il disconoscimento delle firme dichiarato dal difensore avversario” e che le specifiche istanze istruttorie articolate erano state immotivatamente rigettate, non risultando sufficiente la mancata produzione di un conteggio alternativo per l'affermazione dell'esistenza del credito altrui. Insisteva dunque per l'accertamento della veridicità delle firme apposte sui documenti prodotti dal resistente.
Con un quarto punto riproponeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
, evidenziando, oltre a quanto già addotto in primo grado, il proprio interesse CP_2 alla sua formulazione “consistente nel mantenimento dell'equilibrio delle situazioni patrimoniali generate dalla causa di separazione legale”.
Con un quinto ed ultimo motivo si doleva della propria condanna al pagamento delle spese, sia per il mancato integrale accoglimento delle domande altrui, sia per la
Pag. 4 di 8 quantificazione degli importi, esorbitanti rispetto al valore della lite, rasentando il 40% di quanto riconosciuto.
Ha quindi concluso richiedendo “in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dei motivi dedotti, annullare l'impugnata sentenza e rimettere la causa al Giudice di primo grado”, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente radicato il contraddittorio, si costituiva la , con due successive CP_1 memorie di identico contenuto, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di appello
“per errata indicazione del numero della sentenza impugnata e del numero di ruolo del procedimento di primo grado. Inammissibilità del gravame per mancata allegazione della sentenza impugnata” atteso che il numero corretto del provvedimento era il
9024/2024 (e non già il 9029/2024) e il numero corretto di RG era il 37087/2023 (e non già il 37088/2023) e che era stata evocata in giudizio una persona diversa rispetto a quella alla quale era riferito il provvedimento impugnato. Nel merito, deduceva comunque l'infondatezza dell'impugnazione, della quale richiedeva il rigetto, con vittoria di spese e loro distrazione.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si deve rilevare che, non avendo inteso la impugnare a sua CP_1 volta la sentenza di primo grado, sul rigetto delle pretese riguardanti le ferie e le festività non godute si è formato il giudicato.
Sempre in via preliminare, vanno respinte le eccezioni sollevate dalla stessa in CP_1 ordine alla asserita nullità dell'atto di appello per via dell'errata indicazione del numero di RG del procedimento di primo grado e della stessa sentenza in quanto si tratta all'evidenza di meri errori di battitura, come emerge con chiarezza dalla circostanza che nell'atto è censurata la sentenza riguardante la posizione dell'odierna parte appellata e non di altri, senza considerare che quest'ultima si è ampiamente difesa nel merito, non risultando dunque affatto dubbia l'intenzione dell' di impugnare la sentenza Pt_1 emessa in favore della odierna parte appellata e in nulla compromesso l'altrui diritto di difesa.
Ciò premesso, l'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che si espongono a seguire.
Pag. 5 di 8 Quanto alla prima censura, osserva la Corte che il Tribunale ebbe a respingere espressamente l'istanza di riunione con ordinanza datata 7 febbraio 2024 nella quale rilevò che “in ragione della parziale diversità dei soggetti dal lato attivo e della parziale diversità dei fatti posti a fondamento di questo giudizio e del giudizio n. 37088/23 la richiesta riunione non appare opportuna”, dunque non solo non si è verificata alcuna omissione di pronuncia – restando irrilevante l'assenza di un espresso riferimento a tale statuizione nella sentenza, atteso che la questione era stata già decisa con provvedimento mai revocato – ma la scelta processuale è stata anche adeguatamente motivata, non sussistendo un diritto dell'odierno appellante alla trattazione unitaria di posizioni analoghe, ma comunque distinte, avendo oltretutto quegli omesso di censurare l'affermazione della “parziale diversità dei fatti posti a fondamento di questo giudizio e del giudizio n. 37088/23”, ciò che rende la doglianza inidonea a condurre ad una riforma sul punto della decisione impugnata atteso che sarebbe stato onere dell'odierno appellante contestare specificamente tale motivazione in applicazione del principio secondo il quale tutti gli eventuali vizi del processo di primo grado si convertono in motivi di appello.
Appare opportuno evidenziare a questo punto che, come emerge dalla lettura dell'atto di gravame, sebbene il primo giudice non abbia svolto attività istruttoria, se non procedendo all'interrogatorio libero della , l' non ha specificamente censurato la CP_1 Pt_1 mancata ammissione della pur richiesta prova testimoniale, di fatto limitandosi, sotto il profilo probatorio, a dolersi del mancato accertamento della veridicità delle sottoscrizioni apposte su una parte delle buste paga versate agli atti, ciò che introduce l'esame del secondo motivo. A tale riguardo basti considerare che neanche l'avvenuta sottoscrizione da parte della delle buste paga in atti – peraltro in forma incompleta, atteso che CP_1 manca quella del mese di settembre 2021, e comunque non tutte sono firmate, ciò risultando solo per quelle dei mesi di ottobre e novembre 2021 – sarebbe idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento della retribuzione, al che consegue l'irrilevanza della consulenza grafologica richiesta. Non si può comunque fare a meno di rilevare che già tra la sottoscrizione apposta al contratto di lavoro e quella riportata sulle buste paga vi è una notevole difformità, ciò che vale a fortiori rispetto a quella apposta sulla procura alle liti prodotta in atti, oltretutto certificata dai suoi difensori senza che a tale riguardo sia stata sollevata alcuna censura, tantomeno sia stata proposta querela di falso.
Trattando a questo punto del terzo motivo di appello, ribadisce la Corte che esso, sebbene sia intitolato “insussistenza del credito del lavoratore”, si concentra, come già osservato,
Pag. 6 di 8 sull'acquisizione a fondamento della sentenza dei conteggi elaborati dalla , CP_1 nuovamente dolendosi l'appellante soltanto del mancato accertamento della veridicità delle firme apposte sui documenti prodotti dall' in primo grado. Non è dunque Pt_1 formulata alcuna specifica censura sul riconoscimento della spettanza della retribuzione per il mese di dicembre, né in riferimento alle ore di lavoro straordinario allegate dalla parte appellata, né in ordine alla debenza di somme a titolo di 13ª mensilità e di t.f.r., né in ordine alle vicende della dazione della somma di € 3.000,00 dedotta dall' Pt_1 come utilizzata a fini personali dalla . CP_1
Orbene, atteso che è già stata evidenziata l'insufficienza della ipotetica sottoscrizione delle buste paga a dimostrare l'avvenuta percezione da parte della lavoratrice delle somme ivi contenute, in quanto non si è offerta la prova della effettiva corresponsione della retribuzione, appare palese l'inidoneità della critica a infirmare quanto sostenuto in sentenza. Ciò vale anche rispetto alla inidonea contestazione dei conteggi altrui, poiché essa ha riguardato non già i criteri di calcolo adottati dalla , ma piuttosto e CP_1 infondatamente, come più volte sottolineato, la spettanza delle singole voci retributive.
Ne consegue che, una volta affermata l'insufficienza delle censure a eliminare le voci retributive indicate nei conteggi della lavoratrice, l'assenza di contestazione sulla loro quantificazione concreta non può che condurre all'accoglimento dei conteggi stessi.
Quanto al difetto di legittimazione passiva della , oggetto del quarto motivo di CP_2 gravame, a parte l'insussistenza di un interesse concreto ed attuale alla relativa eccezione, stante l'indeterminatezza dell'allegazione sul punto relativa ad un vago “mantenimento dell'equilibrio delle situazioni patrimoniali generate dalla causa di separazione legale”, basti osservare che lo stesso non ha affatto negato che la , Pt_1 CP_2 quantomeno nel lungo periodo di permanenza presso la casa di vacanza in Sardegna, si sia comunque valsa dell'opera della , pacificamente presente in loco con compiti CP_1 di collaboratrice domestica, ciò che oltretutto emerge anche dal messaggio e-mail datato
7 luglio 2021, restando dunque del tutto irrilevanti rispetto alla posizione della lavoratrice eventuali accordi interni intercorsi tra i coniugi al fine di regolare tra loro la distribuzione dei relativi oneri.
Quanto, infine, alla quinta ed ultima doglianza, riguardante la determinazione delle spese giudiziali, nemmeno essa ha fondamento, se si considera che secondo i parametri di legge si sarebbe potuto liquidare un compenso compreso tra € 1.030,00 nel minimo e € 2.059,00 nel medio, dal che emerge che nell'individuare la somma di € 1.184,00 il primo giudice
Pag. 7 di 8 si è solo lievemente discostato per eccesso dai valori minimi, in ciò non violando alcuna disposizione di legge.
Alla luce di quanto esposto l'appello va conclusivamente respinto, non senza rilevare l'incongruenza delle conclusioni rassegnate, ove si richiede esclusivamente la rimessione della causa al primo giudice pur versandosi in casi estranei a tale istituto processuale.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore della parte appellata, dichiaratosi anticipatario.
Si deve, infine dare atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 4 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9024/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO GF LA IT AN ET
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT AN ET Presidente dott. CO GF LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3015/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Massimiliano Fioravanti Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Emanuele Montemarano e Rosaria Romani Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9024/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 21 novembre 2023 conveniva Controparte_1 Parte_1
e dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di
[...] Controparte_2 giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle loro dipendenze quale collaboratrice domestica dal 20 maggio 2021 al 24 dicembre 2021 presso l'abitazione familiare sita in
Roma, piazza Sabazio n. 15 e, nel periodo estivo dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021, presso la casa di vacanze sita in Olbia;
di avere osservato le direttive datoriali utilizzando strumenti di lavoro messi a disposizione dalle parti convenute svolgendo compiti di
“collaboratore generico polifunzionale («tuttofare»), provvedendo promiscuamente a: spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare i mobili;
lavare i
Pag. 1 di 8 vetri; lavare e stirare;
lavare le stoviglie;
cucinare e servire i pasti;
acquistare i generi alimentari e le altre provviste” riferibili al livello B della contrattazione collettiva;
di avere osservato un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00, con un'ora di pausa per il pranzo, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00, pari a 50 ore settimanali;
di avere percepito una retribuzione di € 1.200,00 mensili in denaro contante e senza la consegna di busta paga, oltre che una retribuzione in natura prevista dall'art. 2242 c.c. consistente in vitto (seconda colazione) nonché, quanto alle prestazioni lavorative rese dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021 presso il luogo di residenza estiva dei convenuti in Sardegna, anche di prima colazione, seconda colazione, cena e alloggio;
che non era stato versato alcun contributo previdenziale, né aveva goduto di ferie o dell'indennità sostitutiva di esse;
che non era stata retribuita per “gli ultimi 24 giorni di servizio” e che aveva lavorato nel giorno festivo del 15 agosto 2021 dalle ore 8:00 alle ore 18:00; di non avere percepito le maggiorazioni dovute per il lavoro festivo e per quello straordinario diurno svolti;
di avere ricevuto a titolo di 13ª mensilità soltanto la somma di
€ 482,00; di non avere percepito alcunché a titolo di t.f.r. e che la retribuzione corrispostale era comunque insufficiente rispetto al lavoro effettuato.
Richiamata ai sensi dell'art. 40, comma 8, del c.c.n.l. la solidarietà tra i familiari coabitanti e tra i coniugi per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro e dedotta comunque l'unicità del rapporto in esame, ha rivendicato la spettanza della complessiva somma di € 4.564,56 (recte, € 4.792,61) come da conteggio inglobato nel ricorso, a titolo di
• retribuzione non versata per il mese di dicembre 2021 per un importo di € 960,00
• indennità per ferie e festività non godute per complessivi € 836,41
• 13ª mensilità per un importo di € 270,55
• lavoro straordinario diurno per un importo di € 2.000,98
• t.f.r. per un importo di € 724,67 così concludendo con richiesta di “accertare che tra ed Parte_1 [...]
, quali datori di lavoro, e , quale lavoratrice, è Controparte_2 Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 20 maggio 2021 al 24 dicembre 2021 della durata di 50 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare ed Parte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di della somma di euro 4.564,56 o di quella Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al
Pag. 2 di 8 combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.”, vinte le spese, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il solo eccependo Parte_1 in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per difetto di procura. Richiedeva, inoltre, la riunione del procedimento con quello iscritto al n. RG 37088/2023 dal coniuge della ed inoltre declaratoria del difetto di legittimazione passiva della coniuge CP_1
, siccome separata e domiciliata in Londra, come già ritenuto dallo stesso CP_2
Tribunale in analogo giudizio intentato “da due connazionali degli odierni ricorrenti che, come loro, avevano intrattenuto un rapporto di lavoro domestico con l'odierno resistente”. Nel merito deduceva l'infondatezza delle pretese creditorie precisando che l'orario di lavoro era stato convenuto in 40 ore settimanali, suddivise in 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, e che la retribuzione pattuita era pari a soli € 1.070,00 mensili, corrispondenti a una paga orario di € 6,68 comprensiva anche della liquidazione, direttamente in busta paga, dei ratei di 13ª mensilità e di t.f.r. nel frattempo maturati;
che la era stata regolarmente retribuita anche per il lavoro straordinario, svolto solo CP_1 nel periodo estivo per 183 ore, come risultava dalle buste paga prodotte in atti. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale vantando nei confronti della ricorrente un credito di €
3.000,00 quale somma versata a titolo di “dotazione aggiuntiva da utilizzare per le emergenze della famiglia nel periodo in cui egli era assente”, ma in effetti adoperata per fini personali “previa autorizzazione del resistente”, con impegno alla sua restituzione da parte della lavoratrice all'esito della cessazione del rapporto di lavoro in 10 rate di €
300,00 ciascuna, senza che tuttavia la vi avesse mai adempiuto, come emergeva CP_1 dalle e-mail datate 7 luglio 2021 quanto alla dazione della somma, 8 settembre 2021 quanto al “consolidamento del debito e [al] susseguente obbligo di restituzione” e 9 gennaio 2021 (recte, 2022) quanto all'accordo “di definizione del contratto di lavoro e
[al] riconoscimento dell'obbligo di restituzione da parte della ricorrente”.
restava contumace. Controparte_2
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 9024/2024, depositata il 18 settembre 2024, che ha accolto il ricorso accertando la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti nel periodo dal 20 maggio 2021 al 24 dicembre 2021 e condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di € 3.956,20 oltre accessori e delle spese processuali, liquidate in € 1.184,00. In particolare, il Tribunale ha respinto
Pag. 3 di 8 l'eccezione di difetto di procura, siccome confermata nel suo conferimento dalla lavoratrice, e quella di carenza di legittimazione passiva della per difetto di CP_2 interesse in capo all' ha respinto l'istanza di consulenza grafica delle firme Pt_1 apposte alle buste paga prodotte attesa la chiara diversità delle sottoscrizioni rispetto a quella contenuta nella procura;
ha ritenuto probanti le dichiarazioni rese dalla lavoratrice nel corso dell'interrogatorio libero e non idoneamente contestati i conteggi articolati dalla poiché la parte resistente non ne aveva elaborati di alternativi. CP_1
Con atto depositato il 4 novembre 2024 l' interponeva tempestivo appello Pt_1 avverso la pronuncia dolendosi con un primo motivo della mancata riunione dei procedimenti intentati dai lavoratori, ciò che aveva provocato un'irragionevole duplicazione delle spese processuali a suo carico, oltre al raddoppio dello sforzo difensivo profuso, ravvisando sul punto omissione di pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con una seconda doglianza lamentava l'avvenuta lesione del proprio diritto di difesa in riferimento alla mancata ammissione della consulenza grafica, riguardante sia la domanda riconvenzionale, sia la riconducibilità alla delle firme apposte per quietanza alle CP_1 buste paga, non avendo il primo giudice neanche richiesto alla lavoratrice il rilascio di saggi grafici per poter al limite comparare nell'immediatezza le sottoscrizioni, così sollecitandone l'espletamento in questo grado di appello.
Con un terzo motivo deduceva l'insussistenza dei crediti vantati dalla e CP_1 riconosciuti in sentenza osservando di non avere “posto alcuna questione sui conteggi, avendo allegato le buste paga quietanzate dalla ricorrente, che il Giudice del primo grado, in maniera pregiudiziale aveva ritenuto inefficaci visto il disconoscimento delle firme dichiarato dal difensore avversario” e che le specifiche istanze istruttorie articolate erano state immotivatamente rigettate, non risultando sufficiente la mancata produzione di un conteggio alternativo per l'affermazione dell'esistenza del credito altrui. Insisteva dunque per l'accertamento della veridicità delle firme apposte sui documenti prodotti dal resistente.
Con un quarto punto riproponeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
, evidenziando, oltre a quanto già addotto in primo grado, il proprio interesse CP_2 alla sua formulazione “consistente nel mantenimento dell'equilibrio delle situazioni patrimoniali generate dalla causa di separazione legale”.
Con un quinto ed ultimo motivo si doleva della propria condanna al pagamento delle spese, sia per il mancato integrale accoglimento delle domande altrui, sia per la
Pag. 4 di 8 quantificazione degli importi, esorbitanti rispetto al valore della lite, rasentando il 40% di quanto riconosciuto.
Ha quindi concluso richiedendo “in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dei motivi dedotti, annullare l'impugnata sentenza e rimettere la causa al Giudice di primo grado”, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente radicato il contraddittorio, si costituiva la , con due successive CP_1 memorie di identico contenuto, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di appello
“per errata indicazione del numero della sentenza impugnata e del numero di ruolo del procedimento di primo grado. Inammissibilità del gravame per mancata allegazione della sentenza impugnata” atteso che il numero corretto del provvedimento era il
9024/2024 (e non già il 9029/2024) e il numero corretto di RG era il 37087/2023 (e non già il 37088/2023) e che era stata evocata in giudizio una persona diversa rispetto a quella alla quale era riferito il provvedimento impugnato. Nel merito, deduceva comunque l'infondatezza dell'impugnazione, della quale richiedeva il rigetto, con vittoria di spese e loro distrazione.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si deve rilevare che, non avendo inteso la impugnare a sua CP_1 volta la sentenza di primo grado, sul rigetto delle pretese riguardanti le ferie e le festività non godute si è formato il giudicato.
Sempre in via preliminare, vanno respinte le eccezioni sollevate dalla stessa in CP_1 ordine alla asserita nullità dell'atto di appello per via dell'errata indicazione del numero di RG del procedimento di primo grado e della stessa sentenza in quanto si tratta all'evidenza di meri errori di battitura, come emerge con chiarezza dalla circostanza che nell'atto è censurata la sentenza riguardante la posizione dell'odierna parte appellata e non di altri, senza considerare che quest'ultima si è ampiamente difesa nel merito, non risultando dunque affatto dubbia l'intenzione dell' di impugnare la sentenza Pt_1 emessa in favore della odierna parte appellata e in nulla compromesso l'altrui diritto di difesa.
Ciò premesso, l'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che si espongono a seguire.
Pag. 5 di 8 Quanto alla prima censura, osserva la Corte che il Tribunale ebbe a respingere espressamente l'istanza di riunione con ordinanza datata 7 febbraio 2024 nella quale rilevò che “in ragione della parziale diversità dei soggetti dal lato attivo e della parziale diversità dei fatti posti a fondamento di questo giudizio e del giudizio n. 37088/23 la richiesta riunione non appare opportuna”, dunque non solo non si è verificata alcuna omissione di pronuncia – restando irrilevante l'assenza di un espresso riferimento a tale statuizione nella sentenza, atteso che la questione era stata già decisa con provvedimento mai revocato – ma la scelta processuale è stata anche adeguatamente motivata, non sussistendo un diritto dell'odierno appellante alla trattazione unitaria di posizioni analoghe, ma comunque distinte, avendo oltretutto quegli omesso di censurare l'affermazione della “parziale diversità dei fatti posti a fondamento di questo giudizio e del giudizio n. 37088/23”, ciò che rende la doglianza inidonea a condurre ad una riforma sul punto della decisione impugnata atteso che sarebbe stato onere dell'odierno appellante contestare specificamente tale motivazione in applicazione del principio secondo il quale tutti gli eventuali vizi del processo di primo grado si convertono in motivi di appello.
Appare opportuno evidenziare a questo punto che, come emerge dalla lettura dell'atto di gravame, sebbene il primo giudice non abbia svolto attività istruttoria, se non procedendo all'interrogatorio libero della , l' non ha specificamente censurato la CP_1 Pt_1 mancata ammissione della pur richiesta prova testimoniale, di fatto limitandosi, sotto il profilo probatorio, a dolersi del mancato accertamento della veridicità delle sottoscrizioni apposte su una parte delle buste paga versate agli atti, ciò che introduce l'esame del secondo motivo. A tale riguardo basti considerare che neanche l'avvenuta sottoscrizione da parte della delle buste paga in atti – peraltro in forma incompleta, atteso che CP_1 manca quella del mese di settembre 2021, e comunque non tutte sono firmate, ciò risultando solo per quelle dei mesi di ottobre e novembre 2021 – sarebbe idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento della retribuzione, al che consegue l'irrilevanza della consulenza grafologica richiesta. Non si può comunque fare a meno di rilevare che già tra la sottoscrizione apposta al contratto di lavoro e quella riportata sulle buste paga vi è una notevole difformità, ciò che vale a fortiori rispetto a quella apposta sulla procura alle liti prodotta in atti, oltretutto certificata dai suoi difensori senza che a tale riguardo sia stata sollevata alcuna censura, tantomeno sia stata proposta querela di falso.
Trattando a questo punto del terzo motivo di appello, ribadisce la Corte che esso, sebbene sia intitolato “insussistenza del credito del lavoratore”, si concentra, come già osservato,
Pag. 6 di 8 sull'acquisizione a fondamento della sentenza dei conteggi elaborati dalla , CP_1 nuovamente dolendosi l'appellante soltanto del mancato accertamento della veridicità delle firme apposte sui documenti prodotti dall' in primo grado. Non è dunque Pt_1 formulata alcuna specifica censura sul riconoscimento della spettanza della retribuzione per il mese di dicembre, né in riferimento alle ore di lavoro straordinario allegate dalla parte appellata, né in ordine alla debenza di somme a titolo di 13ª mensilità e di t.f.r., né in ordine alle vicende della dazione della somma di € 3.000,00 dedotta dall' Pt_1 come utilizzata a fini personali dalla . CP_1
Orbene, atteso che è già stata evidenziata l'insufficienza della ipotetica sottoscrizione delle buste paga a dimostrare l'avvenuta percezione da parte della lavoratrice delle somme ivi contenute, in quanto non si è offerta la prova della effettiva corresponsione della retribuzione, appare palese l'inidoneità della critica a infirmare quanto sostenuto in sentenza. Ciò vale anche rispetto alla inidonea contestazione dei conteggi altrui, poiché essa ha riguardato non già i criteri di calcolo adottati dalla , ma piuttosto e CP_1 infondatamente, come più volte sottolineato, la spettanza delle singole voci retributive.
Ne consegue che, una volta affermata l'insufficienza delle censure a eliminare le voci retributive indicate nei conteggi della lavoratrice, l'assenza di contestazione sulla loro quantificazione concreta non può che condurre all'accoglimento dei conteggi stessi.
Quanto al difetto di legittimazione passiva della , oggetto del quarto motivo di CP_2 gravame, a parte l'insussistenza di un interesse concreto ed attuale alla relativa eccezione, stante l'indeterminatezza dell'allegazione sul punto relativa ad un vago “mantenimento dell'equilibrio delle situazioni patrimoniali generate dalla causa di separazione legale”, basti osservare che lo stesso non ha affatto negato che la , Pt_1 CP_2 quantomeno nel lungo periodo di permanenza presso la casa di vacanza in Sardegna, si sia comunque valsa dell'opera della , pacificamente presente in loco con compiti CP_1 di collaboratrice domestica, ciò che oltretutto emerge anche dal messaggio e-mail datato
7 luglio 2021, restando dunque del tutto irrilevanti rispetto alla posizione della lavoratrice eventuali accordi interni intercorsi tra i coniugi al fine di regolare tra loro la distribuzione dei relativi oneri.
Quanto, infine, alla quinta ed ultima doglianza, riguardante la determinazione delle spese giudiziali, nemmeno essa ha fondamento, se si considera che secondo i parametri di legge si sarebbe potuto liquidare un compenso compreso tra € 1.030,00 nel minimo e € 2.059,00 nel medio, dal che emerge che nell'individuare la somma di € 1.184,00 il primo giudice
Pag. 7 di 8 si è solo lievemente discostato per eccesso dai valori minimi, in ciò non violando alcuna disposizione di legge.
Alla luce di quanto esposto l'appello va conclusivamente respinto, non senza rilevare l'incongruenza delle conclusioni rassegnate, ove si richiede esclusivamente la rimessione della causa al primo giudice pur versandosi in casi estranei a tale istituto processuale.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore della parte appellata, dichiaratosi anticipatario.
Si deve, infine dare atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 4 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9024/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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