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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del PopoloItaliano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott.AntonioAttanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. avente ad oggetto, passata in decisione e vertente tra
(P.IVA: ), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Peron- Parte_1 P.IVA_1 gini/Merola c/o cui elett.te domicilia come in atti, giusta procura allegata,
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 come in atti dall'avv.A.Acierno,
CONVENUTA
nonché
, dom.ta come in atti, Controparte_2
CONVENUTAcontumace
Conclusioni- Come da verbale di ultima seduta, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 28.12.2020, esponeva di essere as- Pt_1 Parte_1 segnataria di beneficio pubblico concesso e finanziato dalla per complessivi Controparte_3 euro 25.000,00 (da restituirsi in 60 rate mensili consecutive) e che, per asseriti inadempimenti di essa istante, l'ente concedente -con provvedimento del 28/10/20- le comunicava quindi la revoca del contributo stesso, chiedendo in particolare -in restituzione- il pagamento delle rate rimaste insolute, oltre accessori, per complessivi euro 19.974, 95.
Per tali riassunti motivi (ma v. oltre nonchè, amplius, atto introduttivo), domandava di Pt_1
: “a) –accertare e dichiarare che la società non deve restituire Parte_1 la somma di euro 19.974, 95 (né altra somma maggiore o minore) a Controparte_2 né alla;
b) –dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca del Controparte_1
28.10.2020, rif.prot. e del Decreto dirigenziale –Giunta Regiona- Parte_2 le della 37 del 15.10.2020, per i motivi innanzi articolati;
c) –per l'effetto, pre- CP_4 via disapplicazione del provvedimento di revoca del 28.10.2020, CP_5 [...]
e del decreto dirigenziale -n.237 del CP_6 Controparte_7
15.10.20, dichiarare infondata e/o illegittima la pretesa creditoria, pari a euro19.974,95, ol- tre interessi su differenziale dalla data di erogazione alla data di revoca, vantata da
[...] nei confronti dell'attrice sulla scorta del provvedimento di revoca del Controparte_2 CP_ 28.10.2020, rif. –FSE/PUOOO2020 e dal Decreto dirigenziale –Giunta Re- CP_6
–n.237 del 15.10.2020; d) –per l'effetto, accertare e dichiarare che la Controparte_9 società attrice non deve restituire alcuna somma a né alla Controparte_2 CP_1
e)-condannare, altresì, e , ex art.91
[...] Controparte_2 Controparte_1
c.p.c. al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con attribuzione al sotto- scritto difensore antistatario”.
L'evocata all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed Controparte_1 infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. oltre, nonchè comparsa di risposta in atti).
ente Gestore, parimenti convenuta, rimaneva invece contumace. Controparte_10
In sostanza, autorizzata a subentrare nella originaria posizione di Finturismo srl, addì Pt_1
16/12/2013 presentava domanda di ammissione all'agevolazione avanzata con prot. n. 2592, II avviso. L'impresa, ammessa quindi a tale beneficio in virtù di DD n. 216 del 09/12/2015, in data 21/1/16 siglava il “Contratto di Finanziamento previsto dal Fondo MICROCREDITO
FSE -P.O. Campania FSE 2007-2013”, obbligandosi tra l'altro a rispettare -ai sensi dell'art. 3 sotto comminatoria di revoca/risoluzione del provvedimento concessorio e del relativo rappor- to- tutte le condizioni previste all'art. 12 dell'Avviso per la Selezione delle Domande contri- butive. Quindi, dopo l'effettuazione dei previsti controlli preliminari, il designato Gestore pro- cedeva all'erogazione del finanziamento richiesto, per € 25.000,00, come da bonifico del
30/05/2016. La beneficiaria comunicava poi l'avvio del programma di spesa. Con dichiarazio- ne sostitutiva di atto notorio prot. PE3797 del 15/12/2016, l'impresa -in ragione delle proble- matiche burocratiche riscontrate per il rilascio delle occorrenti autorizzazioni e dell'apertura di contenzioso con l'ente proprietario dell'immobile, sede dell'attività- formulava all'ente Gesto- re apposita richiesta di proroga del termine per la conclusione dell'investimento al 31/03/2017, istanza che, in esito ad apposito sollecito, veniva quindi accolta addì 22/03/2017. A sua volta,
a cagione del mancato adempimento di 8 rate insolute su 8 scadute, Controparte_11 pari ad euro 3.749,99 al 31/07/2017, in data 21/09/2017 emetteva sollecito di pagamento ri- tualmente comunicato il 30/09/2017. Di seguito, a causa del perdurare delle cennate questioni burocratiche e contenziose, formulava via via ripetute istanze di proroga dei termini Pt_1 per la realizzazione dell'investimento e per la rimodulazione del piano di ammortamento ori- ginariamente stabilito, istanze alle quali il Gestore progressivamente aderiva con note del
12/12/17-23/01/2018(con ripianificazione del debito residuo in restanti n. 47 rate dal
05/01/2018 al 05/11/2021 di euro 505,32 ciascuna)-21/12/18-31/12/19-21/2/20-26/2/20 (ai fini oltre indicati, giova riprodurre il seguente paragrafo contenuto -testualmente- in comparsa di risposta, specie rispetto ai profili documentali in esso segnalati : il Gestore accoglieva anche la proposta di ulteriore modifica del “piano di rientro a mezzo pec, prot. 45 del 09/01/2020 e
“l'impresa beneficiaria inviava la documentazione atta a rendicontare il completamento dell'investimento finanziato (All. 19), richiedendo, nel contempo, un'ulteriore rimodulazione del piano di ammortamento del finanziamento (All. 20), già in precedenza modificato. In da- ta 21/02/2020, il S.G.con nota F.do MICRO2-FSE/PU 0000586 accoglieva la propo- CP_5 sta di modifica del piano di rientro;
si specifica che, alla data, la situazione finanziaria della società nei confronti del Fondo Microcredito FSE era pari a n. 27 rate insolute su n. 39 sca- dute, per un debito residuo di € 19.707,44 e la relativa nuova pianificazione del debito resi- duo, veniva proposta in restanti n. 21 rate dal 05/03/2020 al 05/11/2021 di €938,00 ciascuna.
A mezzo pec, prot. 618 del 26/02/2020, perveniva da parte della società beneficiaria,
l'accettazione della sopra citata proposta di modifica del piano di rientro, rinviata al S.G. opportunamente controfirmata. In data 01/07/2020, a seguito di interlocuzioni col S.G. circa la possibilità di accedere alla moratoria straordinaria prevista dal D.L.n.18 del
17/03/2020,convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24/04/2020, tramite pec prot.
1320, l'impresa beneficiaria presentava istanza di sospensione del pagamento delle rate del finanziamento per emergenza Covid-19”). Ebbene, la circostanza che l'ente convenuto rico- nosca espressamente in comparsa che “l'impresa beneficiaria inviava la documentazione atta a rendicontare il completamento dell'investimento finanziato” (v. prima) significa che esso confermi di fatto, in parte qua, la idoneità della fatturazione prodotta da rispetto alle Pt_1 lavorazioni eseguite (mediante cioè l'allegazione di tali documenti contabili pur laddove even- tualmente non quietanzati e relativi, evidentemente, proprio all'espletamento di a siffatte atti- vità).
La questione viene dunque ad incentrarsi su altri e diversi profili contrattuali, rispetto ai quali occorre tuttavia premettere i criteri giurisprudenziali di riferimento : in particolare, La revoca di contributi per violazione delle regole convenzionali fa fronte a un rapporto di natura ne-
goziale e comunque paritaria, che è disciplinato dai principi e regole di diritto comune, in particolare per quanto riguarda l'inadempimento contrattuale. Questi principi hanno porta- ta generale, perché riguardano in genere gli atti costitutivi di rapporti giuridici venuti in es- sere per l'incontro di varie e convergenti volontà, in ordine ai quali trovano applicazione principi comunque generali del diritto (pacta sunt servanda), tanto che quei principi sono per richiamo di legge espressamente applicabili finanche alle convenzioni di diritto pubblico ai sensi dell'art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento), comma 2, della legge n. 241 del 1990 («Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili») e agli Accordi fra pubbli- che amministrazioni dell'art. 15. (Cons.Stato 1545/21). In sostanza, in siffatta materia revo- catoria -ove P.A. e privato beneficiario si muovono su un piano sostanzialmente ed analoga- mente paritario sotto il profilo esecutivo, qui in derivazione di discipline legali/pubblicistiche accompagnate da corrispondenti domande degli interessati e dalla stipula di apposito contratto inter partes- si applicano gli ordinari principi di diritto comune, specie in punto di inadempi- mento negoziale, nelle sue varie declinazioni possibili.
Ciò posto, occorre ora riportare e poi vagliare le osservazioni di parte convenuta rispetto al periodo successivo alle proroghe/rimodulazioni già concesse fino al 26/2/20. Dunque, come ancora si legge in comparsa, “In data 17/07/2020, con nota F.do MICRO2-FSE/PU CP_5
0001496, il S.G., a seguito degli esiti delle opportune verifiche d'ufficio propedeutiche all'accoglimento della richiesta di sospensione rate per emergenza Covid-19 ed in particolar modo, emergendo da una visura camerale aggiornata al 06/07/2020 lo “STATO INATTIVA” dell'impresa (All. 22 [nel cui certificato camerale/storico si legge esattamente, al punto 6, “sta- to attività - Impresa inattiva”]),inviava alla beneficiaria una richiesta di chiarimenti (All. 23) chiedendo alla stessa di inoltrare ogni utile documentazione atta a comprovare l'effettiva esistenza dell'attività d'impresa finanziata ed il suo regolare svolgimento, in adempimento all'art. 12, comma 2, dell'Avviso per la Selezione di Progetti da Ammettere al Finanziamento del “Fondo Microcredito FSE”, e comunicando nel contempo che, in caso di mancato adem- pimento a quanto richiesto, si sarebbe proceduto all'avvio della procedura di revoca del fi- nanziamento concesso. In riscontro alla richiesta di chiarimenti, con nota trasmessa a mezzo pec, prot. 1571 del 31/07/2020 (All. 24), l'impresa beneficiaria non forniva le richieste delu-
cidazioni ma inoltrava solo la documentazione della persistenza del contenzioso giudiziario ancora in corso (già in possesso del S.G.), e le autorizzazioni alle proroghe (entrambe scadu- te) del termine per la realizzazione dell'investimento e l'accoglimento dell'ultima proposta di rimodula-zione del piano di ammortamento, come sopra riportato. Per quanto esposto al pun-
to precedente, in ottemperanza a quanto diffidato nella richiesta di chiarimenti del
17/07/2020, il S.G., con D.D. Giunta n. 237 del 15/10/2020 (All. Controparte_7
25),procedeva alla revoca delle agevolazioni concesse per violazione dell'obbligo di svolgi- mento dell'attività per tutta la durata del finanziamento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, dell'Avviso per la Selezione di Progetti da Ammettere al Finanziamento del “Fondo Micro- credito FSE” e dell'art. 11, commi 1 e 2 del Contratto di Finanziamento sottoscritto, come rilevato dalla visura del C.C.I.A.A. di Salerno del 06/07/2020. Il S.G., in data 28/10/2020, con nota F.do MICR02-FSE/PU0002020, inviava pertanto all'impresa beneficiaria, CP_5 la comunicazione di revoca delle agevolazioni (All. 26), ai sensi dell'art. 17 dell'Avviso di
Selezione e dell'Art. 11 del Contratto di Finanziamento, ri-chiedendo, contestualmente, la re- stituzione della somma per complessivi € 19.974,95 (di cui € 19.707,44 di quota capitale e €
267,51 di interessi legali), comunicazione risultata regolarmente notificata a mezzo pec in da-
ta 28/10/2020. In data 05/11/2020, tramite pec prot. 2075 (All. 27), l'impresa beneficiaria rispondeva alla comunicazione di revoca delle agevolazioni notificata chiedendo l'annullamento in autotutela del provvedimento di revoca. Il S.G.dopo un'accurata istrutto- ria svolta dagli uffici preposti circa le procedure attuate, ritenuto che non fossero stati forniti elementi a confutazione della motivazione della revoca comprovanti l'effettivo svolgimento dell'attività finanziata e che la revoca effettuata non presentasse vizi di legittimità determi- nanti l'annullabilità del provvedimento, in data 13/11/2020 riscontrava negativamente la ri- chiesta pervenuta, con nota F.do MICR02-FSE/PU0002106 (All. 28), confermando CP_5 quanto espresso nella sopra citata comunicazione di revoca”. Precisamente, in detto provve- dimento di revoca comunicato il 28/10/20 si legge appunto che “…comunichiamo la revoca del finanziamento concesso con Decreto Dirigenziale Giunta Regionale della Campania n.
237 del 15/10/2020, secondo il dettato art. 12, comma 2 dell'Avviso di Selezione dei Progetti da ammettere al finanziamento del fondo Microcredito FSE pubblicato sul BURC il 18/11/13,
e commi 1 e 2 dell'art. 11 del Contratto di Finanziamento per violazione dell'obbligo di svol- gimento dell'attività, presentata nella domanda di ammissione al finanziamento, per tutta la durata del finanziamento, come rilevato da visura della CCIIAA di Salerno del 6/7/2020.
Pertanto, in considerazione della revoca all'ammissione al finanziamento effettuata siamo a richiederle, ai sensi dell'art. 17 dell'Avviso di Selezione dei Progetti da ammettere al Finan- ziamento del FondoMicrocredito FSE pubblicato sul BURC il 18/11/13 e dell'art. 11 del Con- tratto di Finanziamento <risoluzione del contratto e procedura di revoca> ai punti, 3,4, e 5…, la restituzione della somma per complessivi euro 19.974,95 così formata : finanziamento già ricevuto euro 25.000,00 – rate già pagate (al 30/9/20) euro 5.292,56 - interessi legali ma-
turati sul differenziale dalla data di erogazione alla data di revoca al tasso legale vigente eu- ro 267,51. La restituzione dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ai sensi dell'art. 11.5 del contratto di finanziamento, entro …dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunica- zione di revoca, sul conto corrente…intestato a SviluppoCampania FondoMicroCreditoFSE con la causale < FondoMicroCreditoFSE restituzione somme a seguito di Controparte_1 provvedimento di revoca progetto id.n..2592>” (enfasi aggiunte. Questa di seguito, precisa- mente, la anteriore PEC del 17/7/20, sopra richiamata: “ Parte_1
P.iva - Via Convento, snc, 84090 Giffoni Sei Casali (SA) Complesso
[...] P.IVA_3
“ - Pec: -Napoli,17/07/2020 - F.do CP_12 Email_1 CP_5
MICRO02 -FSE/PU0001496 - Oggetto: PO FSE 2007/2013 della Regione Campania - CUP
B22F11000270009 – Azione “Fondo MICROCREDITO FSE”- II Avviso pubblicato sul
B.U.R.C. n. 63 del 18 Novembre 2013. - Riscontro a Vs. richiesta del 30/06/2020 - id. 2592
II Avviso. Richiesta chiarimenti. - Egregio Beneficiario, in relazione alla sua richiesta di sospensione delle rate di rimborso del finanziamento erogato, pervenuta senza allegato ido- neo documento in corso di validità e quindi da rinviare corredata con lo stesso, si significa che: In corso di valutazione dell'istanza da Lei presentata, ha proceduto Controparte_2 ad effettuare le consuete verifiche del caso, relativamente alla sua esposizione debitoria e, nel contempo, al rispetto degli obblighi contrattuali da Lei assunti ed al regolare svolgimento del- la sua attività d'impresa. Dall'esame degli esiti di tali verifiche, è emersa la mancata presen- tazione della documentazione relativa alla rendicontazione del finanziamento erogato;
inol-
tre, da accertamenti presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Salerno, si rileva che, da visura camerale aggiornata al 06/07/2020, la sua impresa risulta “STATO INATTIVA”. Nel ricordarle gli obblighi da Lei assunti come indicati all'art. 3 del Contratto di Finanziamento previsto dal Fondo Microcredito FSE – P.O. Campania FSE 2007-2013, sottoscritto in data
06/07/2016, La invitiamo a produrre entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presen- te comunicazione, ogni utile documentazione atta a comprovare l'effettiva esistenza ed il re- golare svolgimento dell'attività d'impresa finanziata, nonché a fornire formale riscontro a quanto rilevato, entro lo stesso termine, mezzo pec all'indirizzo Email_2
In caso di mancato adempimento entro i termini indicati,
[...] Controparte_2 procederà ai sensi dell'art. 11 del summenzionato Contratto di Finanziamento, alla risoluzio- ne dello stesso ed all'avvio della procedura di revoca del relativo finanziamento concesso. Si precisa, altresì, che il citato art. 11, al comma 3, prevede che: “In caso di revoca del finan- ziamento, la Beneficiaria dovrà restituire in unica soluzione il finanziamento eventualmente ricevuto, compresi gli interessi legali, da calcolare sulla somma da quest'ultima erogata dalla data di erogazione fino a quella della revoca”).
Rispetto a detta revoca del 28/10/20, l'odierna attrice replica : “…In riferimento alla vostra comunicazione di revoca del 28.10.2020 ricevuta a mezzo PEC e relativa alla domanda di agevolazioni id.n.2592 del II Avviso - Fondo Microcredito FSE, gradiremmo precisare quanto segue: premesso che la scrivente: ha regolarmente terminato il progetto d'investimento in-
viando comunicazione di rendicontazione a mezzo PEC (all.1) in data 17/12/2019; ha rego- larmente comunicato ai funzionari di la situazione del contenzioso in es- Controparte_2 sere con il Comune di Giffoni Sei Casali, proprietario dell'immobile oggetto dell'investimento,
ottenendo diverse proroghe;
considerato che:
la vostra comunicazione di revoca del
28.10.2020 fa riferimento alla "violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività" come rile- vato dalla visura della CCIAA di Salerno del 06.07.2020 di cui la scrivente si sarebbe resa colpevole, facendo riferimento all'art.12 comma 2 dell'Avviso di selezione dei progetti da am-
mettere al finanziamento e comma 1 e 2 dell'art.11 del Contratto di Finanziamento;
Rilevato che: il comma 1 dell'art.11 del contratto di finanziamento fa riferimento alla "cessazione dell'attività" da parte dell'impresa beneficiaria e non già alla eventuale inattività; il comma 2 dell'art.11 del contratto di finanziamento fa riferimento all'obbligo di termine del programma di investimento;
il comma 2 del'art.12 dell'Avviso di selezione dei progetti fa riferimento all'obbligo di "svolgere l'attività agevolata per tutta la durata del finanziamento"; la scrivente evidenzia inoltre che: la scrivente non ha mai cessato la sua attività; la scrivente ha regolar- mente terminato il programma di investimento nei termini previsti dalle proroghe richieste e da voi accordate e che il finanziamento è tutt'altro che terminato;
lo stato di "inattività" di un'impresa si riferisce solo ed esclusivamente a: Società iscritta al Registro delle Imprese che non ha ancora iniziato l'attività o, pur avendola iniziata, non ne ha denunciato la data di ini- zio (vizio sanabile). Orbene, la scrivente in data 22.04.2014 ha ottenuto nulla osta per la vol-
tura della licenzia di esercizio dell'attività di case ed appartamenti per vacanze (all.2), pre- sentando al Comune di Giffoni Sei Casali tutta la documentazione prevista dalla normativa in tali casi. Pertanto la "sospensione" dell'attività è dovuta solo ed esclusivamente al contenzio- so in essere con il Comune di Giffoni Sei Casali, per il quale, come sopra riportato, la scri-
vente ha ampiamente illustrato il suo inizio e il suo evolversi in sede di richiesta di proroga del termine di investimento peraltro più volte ottenuta;
PQM
, la scrivente chiede: l'immediato annullamento del provvedimento di revoca de qua, con il conseguente ripristino dello stato di diritto in essere alla domanda di agevolazioni di cui in oggetto tanto più in un periodo così
travagliato per questo tipo di iniziative laddove le attività in esse ricadenti ricevono bonifici dall'Agenzia delle Entrate senza neppure richiederli come ha solennemente annunciato il
Primo Ministro e la stessa ha disposto la moratoria di tutti i tributi e le Controparte_1 esazioni comprese quelle forzate. Fa presente: di avere in tutti i modi tentato di interloquire con i responsabili del provvedimento indicati nel documento di cui trattiamo senza successo e che si rimane disponibili per qualsiasi chiarimento e/o integrazione necessaria al bonario ri- componimento della vicenda. In attesa di urgente riscontro, distinti saluti”.
A riguardo, rispetto ai grassetti qui evidenziati per tale ultima PEC, va anzitutto rilevata la cir- costanza che l'avvenuta realizzazione delle opere d'investimento non significa in sé che l'attività commerciale sia stata ripresa o che essa risulti comunque già in corso. Anzi, in pre- senza di una non confutata o cancellata annotazione camerale (di inattività), annotazione che l'istante stessa non disconosce ma che piuttosto riconduce alla perduranza del contenzioso giudiziale in atto, l'impresa risulta dunque inattiva, nonostante tale compiuto rinnovo dei loca- li deputati all'esercizio aziendale. In secondo luogo, vi si richiamano more solito queste lun- gaggini delle controversie in corso ma -tale aspetto- va a sua volta come oltre esaminato alla luce della tempistica e delle vicende comunque via via intercorse. In terzo luogo, non viene in rilievo una dedotta cessazione dell'attività intesa come estinzione dell'impresa commerciale ma, diversamente, si evidenzia invece una attuale inazione (o inattività) aziendale la quale, pe- rò, è come tale vietata dall'art. 12 dell'Avviso di Selezione secondo cui, precisamente, vi è l'
“obbligo a svolgere l'attività agevolata per tutta la durata del finanziamento” (enfasi aggiun- ta), mentre che, si ripete, nella specie il rapporto viene successivamente risolto proprio per questa assente attivazione commerciale.
In effetti, gli artt. 12/2 e 11/1-2-3 già richiamati prevedono la revoca del beneficio, la risolu- zione negoziale (cfr. CdS n. 1545/21 cit.) e la restituzione pecuniaria in ragione, per quanto qui interessi, di siffatta inosservanza dell'obbligo di svolgimento dell'attività di riferimento per l'intera durata del finanziamento. Siffatta violazione, emergente dalla indicata visura ca- merale del 6/7/20, come si è detto, non risulta poi smentita né dalla ipotetica cancellazione della annotazione medesima né soprattutto, in fatto, dalla concreta dimostrazione del soprav- venuto svolgimento di sostanziali attività commerciali di case e stanze, cioè di bed and brekfast o assimilabili, tali da attestare, al di là dell'indicazione camerale, l'effettività di un'azione imprenditoriale appunto in corso (ad es., con la copia di ricevute di pagamento fir- mate dai clienti della casa o, più ampiamente, dalla redazione di aggiornati bilanci, ecc. : ed infatti, incidenter, se secondo Cass. 18141/24 il debitore è gravato dell'onere di dimostrare la sussistenza dei cd. requisiti di non fallibilità mediante il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, non si vede allora, analogamente, perché non possa farsi altrettanto, o in similitudine, per documentare una corrente attività economica in corso). L'inattività è appunto prevista come causa di revoca/risoluzione del rapporto in essere e, in ogni caso, la sua gravità (poichè senza attività d'impresa non risulta come intenda altrimenti restituire le molteplici rate Pt_1 rimaste insolute) appare in sé idonea a generare l'inadempimento debitorio, anche perché le impasse burocratiche/procedimentali sopra accennate, per molteplici volte pur già riconosciute e legittimate dalla P.A., non possono poi tuttavia consentire un ennesimo prosieguo del rap- porto stesso ed il protrarsi, in conseguenza, delle sue ampie e ripetute morosità, non in presen-
za di una annotata inazione imprenditoriale, in sé non contestata. Senza che, ad oggi, venga efficientemente documentata in atti una partenza o una ripresa operativa dell'esercizio com- merciale. Ciò insomma, in violazione di specifico obbligo negoziale, nell'insieme comporta e legittima, in ogni caso, la revoca-risoluzione-restituzione per cui è causa e trova inoltre con-
ferma, in modalità combinata, nella più recente giurisprudenza di legittimità, sia ordinaria che amministrativa.
Infatti, in primo luogo ed in prospettiva generale, deve osservarsi che secondo Cass. 7642/23 la società che risulti “inattiva” alla camera di commercio -come qui avviene- conserva co- munque, non essendone stata cancellata, la legittimazione ad agire per pretendere un suo cre- dito, cosiccome essa -può qui ritenersi per converso- conservi altresì la legittimazione debito- ria a rispondere delle proprie obbligazioni, proprio perché trattasi di soggetto ancora giuridi- camente esistente. In sintesi, sul preliminare piano delle condizioni dell'azione, detta inattività non intacca la sussistenza nè della legittimazione attiva né di quella passiva della ditta che, ap- punto, risulti iscritta nel registro delle imprese. Nel merito, quanto cioè poi al contenuto del rapporto obbligatorio, occorre piuttosto ribadire che i ricordati artt. 12/2 e 11/1-2-3 stabilisco- no nella specie il ripetuto obbligo per cui, per tutta la durata del rapporto, l'impresa svolga la propria attività lavorativa, sia cioè attiva, pena la rimozione giuridica del corrente rapporto so- stanziale di finanziamento e dei suoi effetti. A riguardo, va per quanto di ragione richiamata anche la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4474/22 secondo cui “…L'art. 9 del disciplinare di gara, con riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara, così disponeva: "Sono am- messi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, in forma sin- gola o associata, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) assenza di cause di esclusio-
ne previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016; b) assenza di divieto a contrarre di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; c) iscrizione alla Camera di commercio (registro im- prese) per attività coerenti con quelle oggetto dell'affidamento oppure nel registro delle com- missioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei
Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le mo- dalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Si ricorda che l'aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti per l'esercizio di attività di sommini-
strazione alimenti e bevande dall'art. 71 comma d.lgs. n. 59/2010 e dalla l.r. 16/2004 e s.m.i. I requisiti richiesti devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento. I requisiti previsti sono comprovati me-
diante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara sarà richiesta al solo concorrente aggiudicatario". Il disciplinare, dunque, con riferimento alla richiesta di iscrizione alla Ca- mera di commercio, riprendeva, sostanzialmente, le previsioni di cui all'art. 83, comma 1, lett.
a), e comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, in ordine ai requisiti di professionalità. Per la sen- tenza appellata è sufficiente, ai fini del possesso del requisito, la sola iscrizione alla Camera di commercio, dunque la mera possibilità di esercitare in astratto detta attività in quanto ri- compresa tra quelle elencate nell'oggetto sociale, in quanto "si tratta di gestire un campeggio in zona appenninica, non facilmente raggiungibile, e la stazione appaltante ha scientemente inteso consentire l'accesso alla competizione anche alle imprese neo-costituite, con requisiti di partecipazione non troppo onerosi. L'attività non è particolarmente complessa (fatto incon- testato) e l'unica prescrizione investe i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande,
essendo prevista la gestione di un bar". Il Collegio non condivide le suddette statuizioni, atte- so che, come dedotto dall'appellante, la dimostrazione dell'iscrizione alla Camera di commer- cio per una definita attività (oggetto dell'affidamento) vuol significare che, attraverso la certi- ficazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della con-
corrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere e che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti. Ciò è stato affermato, con orientamento pressoché costante, dalla giuri- sprudenza amministrativa (sin da C.d.S., V, 19 febbraio 2003, n. 925), essendo noto che "la funzione della prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concor- renti, ai fini della partecipazione, l'iscrizione alla Camera di commercio (sia nel regime pre- vigente ove era prevista dall'art. 39, comma 1, del codice dei contratti pubblici tra i requisiti idonei a dimostrare la capacità tecnica e professionale dell'impresa, sia, e ancor più, nell'im- pianto del nuovo codice dei contratti pubblici, ove è assurta, con la previsione di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, a requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lett. b) e c) del medesimo comma) è finalizza- ta a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall'appal- to. Quando tale prescrizione si specifica nel senso che occorre dimostrare l'iscrizione per una definita attività (oggetto dell'affidamento), ciò significa che, attraverso la certificazione came- rale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere" (cfr., fra le tante, C.d.S., V, 18 gennaio 2021, n. 508). Il che esclude la possibilità di prendere in conside-
razione imprese la cui attività non sia stata ancora attivata, come, peraltro, evidenziato da una giurisprudenza altrettanto uniforme che avverte, altresì, che ai fini in discussione non può giovare il fatto della mera contemplazione di un'attività nell'oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori -
invero, potenzialmente illimitati - nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettiva- mente attivati (cfr. C.G.A.R.S., 26 marzo 2020, n. 213; C.d.S., V, 10 aprile 2018, n. 2176; VI,
15 maggio 2015, n. 2486; III, 28 dicembre 2011, n. 6968; VI, 20 aprile 2009, n. 2380; V, 19
febbraio 2003, n. 925). Tale orientamento mette, dunque, in evidenza che l'affidabilità dell'impresa è strettamente connessa alla sua attivazione. Nella fattispecie in questione risul- Contr ta che la società è stata costituita appositamente per la partecipazione alla gara (è sta- ta costituita il 13 aprile 2021 ed iscritta alla Camera di commercio il 15 aprile 2021), era inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (29 aprile 2021), e lo è rimasta almeno sino all'aggiudicazione della gara, e per questo andava esclusa, in ap- plicazione delle succitate pronunce di questo Consiglio. Non risulta, quindi, dirimente, come invece affermato dalla difesa di accertare se la lex avesse o meno pre- CP_14 Parte_3 visto espressamente il requisito dell'attività delle imprese concorrenti al fine di consentire la partecipazione alla gara pubblica, in ragione, come allegato anche dalla stazione appaltante, dell'intenzione di aprire la concorrenza anche a imprese cosiddette start-up. Il Collegio ritie- ne, invece, che la prospettiva vada rovesciata, atteso che, in considerazione della ratio sottesa alla previsione dei requisiti di professionalità, che consiste nell'accertare l'effettiva affidabili- tà dell'operatore economico, le motivazioni volte a favorire l'ingresso nel mercato delle im- prese cosiddette start-up andavano esplicitate nella lex specialis di gara mediante l'espressa previsione secondo cui l'operatore economico obbligatoriamente iscritto alla Camera di commercio avrebbe potuto anche non essere attivo, e, cioè, non esercitare ancora l'attività al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, potendo attivarsi in segui- to, nel caso di aggiudicazione, prima dell'esecuzione delle prestazioni. E, nella specie, tale espressa previsione non sussiste, risultandone, dunque, obbligata l'interpretazione della legge di gara secondo la ratio chiarita dalla succitata e consolidata giurisprudenza amministrativa.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con il conseguente obbligo dell'am-
ministrazione di reintegrare l'appellante nell'affidamento della gestione del campeggio per il periodo previsto dal bando. …” (quanto alla ripetuta necessità che l'attività agevolata si attivi o continui, giova la seguente riepilogativa sintesi : precisamente, nella specie, l'art. 3 del con- tratto prevede che “La Beneficiaria si obbliga a rispettare, sotto pena di revoca del provvedi- mento…e conseguente risoluzione…, tutte le condizioni previste nell'Avviso di selezione per le domande…”. L'art. 12 di tale Avviso è a sua volta così rubricato : “ART. 12 – CONCESSIO-
NE DEL FINANZIAMENTO E OBBLIGHI DEL DESTINATARIO…I contratti di finanziamen- to prevederanno, tra l'altro, in ogni caso i seguenti obblighi per i soggetti destinatari: … ob- bligo a svolgere l'attività agevolata per tutta la durata del finanziamento;
…”. Sicchè, in so- stanza, tali due disposizioni stabiliscono che l'impresa sia obbligata a svolgere l'attività age- volata per tutta la durata del finanziamento (pagamento/rate incluso), con l'effetto che la pre- visione di cui all'art. 11/2 del contratto stesso -a mente della quale è vietato che la ditta “Cessi la propria attività…prima che sia stato completato il programma degli investimenti…”- debba appunto intendersi come sistematicamente riferita, nell'insieme, al cessare anche dei paga- menti rateali implicanti, per solito, la conclusione degli investimenti medesimi;
cfr. anche
Cass. cit.). Nella vicenda in rassegna, il fatto che l'impresa attorea non sia attiva già da alme- no diversi anni (se non da sempre) costituisce circostanza egualmente ricollegabile all'indicato principio giurisprudenziale in quanto, al fine di ottenere e mantenere un beneficio economico pubblico (da restituire poi in forma rateale), occorre appunto che la ditta sia e rimanga effetti- vamente operativa, poiché la cessazione dell'attività può giustificare in sé, come in sostanza afferma il Consiglio di Stato, la non conclusione (o l'interruzione) del rapporto in essere. Ciò valendo ancor più nel presente caso nel quale, come si è visto, l'Avviso di Selezione ed il con- tratto poi stipulato contemplano nell'insieme, espressamente, la revoca-risoluzione dell'atto/rapporto per essere la ditta beneficiaria inadempiente ed appunto inattiva.
Ancora, poi, occorre osservare che, con istanza di proroga inviata via PEC addì 30/6/20,
[...]
relazione alla sopraggiunta emergenza/Covid di cui alla legge di conversione n. Pt_4
27/2020- chiede precisamente un differimento ulteriore e straordinario del dovuto pagamento rateale, ancora pendente:
…
In primo luogo, in sé e per sé considerata, la “sospensione delle rate di mutui ed altri finan- ziamenti ex art. 56 lettera b) del DL 18/2020 CuraItalia” ha invero riguardo, in tale dedotta
“lettera b”, ai soli prestiti “non rateali”, non applicandosi quindi alla fattispecie in esame che configura, per contro, un prestito pubblico da restituirsi in forma rateale. Appare allora esatto il diverso richiamo agli “altri finanziamenti” a rimborso rateale di cui alla successiva lettera c) la quale, a sua volta, stabilisce però che la dilazione va accordata “secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti” : ma, nella specie, oc- corre osservare che in ordine a tale ultima disposizione l'ennesimo rinvio dei pagamenti, sia pure magari incolpevole, non assicura tuttavia, intrinsecamente, la oggettiva assenza di mag- giore onerosità a carico della concedente P.A. che, a distanza di anni, non si vede ancora resti-
tuito, per intero, il suo erogato prestito. Inoltre, ed in più, la richiesta di parte prevedeva un al- lungamento dei termini di adempimento con un nuovo piano di restituzione, a partire dal
5/10/20, con ultima rata al 5/4/21. Tuttavia l'istante -nel periodo delle prime 4 proposte rate, fino cioè a quella del 5/1/21, giorno in cui ha iscritto la causa a ruolo- non risulta aver effettua-
to alcun pagamento parziale o anche solo minimo, cosiccome per le restanti tre rate, sino cioè al 5/4/21, data quest'ultima anteriore alla prima udienza fissata in citazione, essa non ha pari- menti versato alcunchè: la valutazione giudiziale che ne consegue non rivela perciò alcuna concreta volontà adempitiva dell'azienda, nemmeno ulteriormente parziale, e sia pure in as- senza, o in esplicita denegazione, di apposita autorizzazione creditoria, essendo cioè mancati, per converso, anche semplici e spontanei versamenti in deconto da parte di (invero, in Pt_1 linea generale, come ad es. si evince da Cass. 17140/12, va evidenziato che -rispetto al paga- mento parziale di maggiori somme dovute- l'eventuale rifiuto del creditore non va comunque esente dall'osservanza del principio di buona fede o correttezza in ordine al quale non appare poi straordinario o gravoso cominciare -o proseguire- ad incassare importi appunto non inte- grali. A conferma così del fatto, a contrario, che eventuali ulteriori adempimenti in deconto, intervenuti medio tempore, avrebbero potuto nella specie facilitare, verosimilmente e magari nella forma del silenzio, ipotesi di ulteriori attese o agevolazioni da parte della P.A. per la cor- responsione della intera spettanza ad essa dovuta).
Di fatto, oggi permane invece una elevata numerosità di rate rimaste inevase. In tal modo, dunque, risulta comunque mancante, o carente, rispetto ai richiesti requisiti occorrenti Pt_1 sia ai fini dei dovuti adempimenti restitutori sia ai fini di una concreta e correlata attivazione aziendale, amministrativamente e contrattualmente stabilita.
In pratica, in presenza di un ricevuto bonifico di euro 25.000, risalente al lontano
30/5/16 , resta ancora largamente inadempiente verso la P.A. (per l'obbligazione Pt_1 pecuniaria di euro 19.974,95 al 28/10/20), risultando inoltre l'impresa tutt'ora inattiva sull'essenziale piano operativo/aziendale.
A ciò poi ancora si aggiunga, sotto diverso profilo, che risposte eventualmente non rese od istanze non analizzate dal concedente in ordine al carteggio stragiudiziale intervenuto inter partes non generano in sé conseguenze significative se le stesse -senza decadenze- siano state poi appunto vagliate in questa sede giudiziale, venendo perciò risolte nel merito.
Sicchè, in definitiva, in applicazione dei ripetuti artt. 12 e 11/1-2-3, delle discipline legali di riferimento e dei principii giurisprudenziali via via richiamati, ne discende che avreb- Pt_1 be dovuto avviare e/o riprendere e mantenere il proprio stato attivo d'impresa. Ciò tuttavia non risulta fatto a distanza di anni (in contestuale assenza di aggiornati dati documentali o di bilan- cio) e neppure al cessare della fase pandemica, pur dopo le proroghe già prima via via conces-
se dalla P.A.. Ne consegue pertanto che il perdurare del mancato adempimento pecuniario di euro 19.974,95 e l'assenza della necessaria attivazione dell'esercizio aziendale legittimano, sotto ogni profilo, l'adottata revoca/risoluzione del rapporto in rassegna, con i relativi effetti restitutori.
Ciò determina la reiezione della avanzata domanda introduttiva.
Infine, quanto al diverso profilo del governo delle spese di lite, occorre considerare che le di- lazioni originariamente accordate e poi la sopraggiunta crisi pandemica possano comunque giustificarne, in tale bonaria prospettiva, la integrale compensazione tra le parti in causa.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_15 con citazione notificata il 28/12/20, così provvede :
[...]
a) respinge la domanda oppositoria;
b) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, così deciso il 23/4/25. Il giudice unico AntonioAttanasio