Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2744/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2744 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. , nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]alle Nosere, 45/B; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia OGGIANI (C.F. ), presso C.F._3
il cui studio sono elettivamente domiciliati in Villadossola, via Fabbri, 7, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“a) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Varzo (VB), il 02/06/2012 con rito iscritto al n. 1 parte II, Serie A, Anno 2012 dei registri di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Varzo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di tale Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza;
c) il padre potrà vedere liberamente i figli, in accordo e collaborazione con la madre per la corretta gestione ed educazione degli stessi tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni scolastici dei ragazzi;
d) il padre potrà in ogni caso tenere con sé i figli nei fine settimana, a cadenza alternata, indicativamente dal sabato pomeriggio dalle ore 17:00 alla domenica sera alle ore 20:00 salvo eventuale diverso accordo, che di volta in volta i genitori vorranno assumere nell'interesse dei ragazzi;
e) per quanto riguarda i periodi di vacanza i figli rimarranno 7 giorni non consecutivi da distribuire durante le vacanze di Natale a seconda delle ferie di ciascun genitore, alternativamente il giorno di
Natale ed il giorno di S. Stefano;
il giorno di Capodanno ad anni alterni;
tre giorni da distribuire durante le vacanze pasquali, di cui alternativamente il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; almeno due settimane anche non consecutive per entrambi i genitori durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
f) il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, l'importo al momento fissato di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come definite e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Verbania mentre l'assegno unico familiare, in accordo fra i genitori, rimane in via esclusiva alla madre presso la quale abiteranno i figli;
g) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o documenti equipollenti anche i minori.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 04/12/2024, e Parte_1 CP_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto a Varzo (VB), il 02/06/2012.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 02/03/2012 nel comune di Varzo (VB) e si sono separati consensualmente il 26.9.2022, con decreto di omologa del tribunale di
Verbania in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o documenti equipollenti anche i minori.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Varzo (VB) il 2.6.2012, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte
II, Serie A, Anno 2012; affida i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali assumeranno congiuntamente le decisioni di interesse dei figli, con collocazione prevalente e residenza presso la casa di proprietà della madre;
dà facoltà al padre di vedere liberamente i figli in accordo e collaborazione con la madre per la corretta gestione ed educazione degli stessi tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni scolastici dei ragazzi;
dà facoltà, ad ogni modo al padre, di tenere con sé i figli nei fine settimana, a cadenza alternata, indicativamente dal sabato pomeriggio dalle ore 17:00 alla domenica sera alle ore 20:00 salvo eventuale diverso accordo, che di volta in volta i genitori vorranno assumere nell'interesse dei ragazzi;
per quanto riguarda i periodi di vacanza i figli rimarranno 7 giorni non consecutivi da distribuire durante le vacanze di Natale a seconda delle ferie di ciascun genitore, alternativamente il giorno di Natale ed il giorno di S. Stefano;
il giorno di Capodanno ad anni alterni;
tre giorni da distribuire durante le vacanze pasquali, di cui alternativamente il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; almeno due settimane anche non consecutive per entrambi i genitori durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, l'importo al momento fissato di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come definite e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Verbania;
dispone che l'assegno unico familiare venga percepito in via esclusiva dalla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 6.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO