Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3331/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 29.11.2024 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Avvocatura dello Stato di Milano, con elezione di domicilio in Via Freguglia 1, 20122
Milano, presso gli uffici della Avvocatura;
appell ante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Battipede Carlo e CP_1 C.F._1
Bizioli Valentina ( ), con elezione di domicilio in Via Morazzone 8, 21100 C.F._2
Varese, presso e nello studio dei difensori;
appellato
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)
Voglia Codesto Ecc.mo Collegio Giudicante adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione,
1) modificare la sentenza emessa dal Tribunale di Varese e dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della territorialmente competente Corte di Giustizia Tributaria di Varese;
2) dichiarare la sentenza erronea in quanto non ha rilevato il suindicato profilo di inammissibilità ex art. 12 D.P.R n.602/73;
3) Rigettare in ogni caso l'opposizione all'esecuzione cosi come esperita dal Sig. ; CP_1
4) condannare, in ogni caso, la controparte principale al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio.
per CP_1
IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'appello proposto da Controparte_2
per tutti i motivi sopra esposti;
[...]
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza nr. 2944/2023 resa dal Tribunale di Varese sez. II civ. – dott.ssa in data Per_1
28.10.2024.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, ivi compreso il rimborso forfettario, del doppio grado di giudizio.
Si dichiara di rifiutare sin d'ora il contradditorio su eventuali domande nuove
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Varese, e pedissequo decreto di fissazione, conveniva davanti al Tribunale di Varese CP_1 Controparte_3
, proponendo opposizione all'estratto ruolo che riportava come dovuta la somma della
[...]
cartella esattoriale n. 11720040001676187000 e diritti sottesi, ritualmente notificata in data 25 gennaio 2006, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito, e condannare l' di Varese e/o l' Controparte_2 Controparte_4
a cancellare la predetta cartella dal ruolo.
[...]
Si costituiva chiedendo preliminarmente dichiarare la Controparte_2 competenza del giudice tributario;
nel merito deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, o comunque respingere il ricorso.
2 Con sentenza nr. 2944/2023 in data 28.10.2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, condannava l'Amministrazione convenuta a cancellare la cartella esattoriale n. 11720040001676187000 riconducibile al ricorrente, ed a rifondere le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un Controparte_2
primo motivo, il difetto di giurisdizione;
con un secondo motivo, deducendo carenza di interesse ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Si costituiva , chiedendo dichiarare inammissibile, o comunque nel merito respingere, CP_1
l'impugnazione.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 18.3.2025 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 3.6.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata deve essere accolta.
Il primo motivo -deducente difetto di giurisdizione- non è fondato.
Chiarisce infatti la giurisprudenza di legittimità che “appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale del verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata” (Cass. sezioni unite, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, Rv. 657531; id. ordinanza n. 4227 del
10.02.2023). Nel caso in esame la dedotta prescrizione deve considerarsi “fatto incidenti sulla pretesa fiscale verificatosi dopo la notifica della cartella”.
Sussiste quindi la giurisdizione del giudice ordinario.
Il secondo motivo -deducente carenza di interesse ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.
602 del 1973- è fondato.
3 Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado instava per “la cancellazione CP_1 della cartella esattoriale, stante l'inesistenza di procedure attive in merito” (pag.2); chiedeva quindi di “cancellare la predetta cartella dal ruolo” (conclusioni, pag. 8).
Si deve allora evidenziare che, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29729 del
26/10/2023 Rv. 669211; id. Sez. Unite, Sentenza n. 12459 del 7/5/2024, Rv. 671380; id.
Sez. Unite, Sentenza n. 26283 del 6/9/2022, Rv. 665660).
La relazione alla legge ricordava “l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo … innanzi alle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l' si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle Controparte_5 pretese ad esse sottese“, ed affermava che la previsione della non impugnabilità ha ragion d'essere
“considerata la natura dell'estratto di ruolo – che non costituisce un atto di riscossione e non contiene, per sua natura, nessuna pretesa esattiva, né impositiva e non ha una natura direttamente lesiva della sfera patrimoniale del debitore” e rimanendo in ogni caso garantiti “i diritti dei debitori che potranno comunque impugnare il primo atto di riscossione ad essi notificato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ha dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso la norma.
Nel caso in esame il debitore non dimostrava la sussistenza di alcun interesse ad agire, per come delineato nella menzionata disposizione, limitandosi a genericamente ed apoditticamente prospettare “compromissione del merito creditizio, con impossibilità di accesso al credito, sia con banche che con finanziarie, anche per importi minimi, oltre all'impossibilità di partecipazione a gare e bandi pubblici ecc..”, dunque l'esigenza di tutela anticipata che sola giustificherebbe il superamento dei limiti normativamente fissati.
S'impongono quindi l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma della sentenza impugnata.
4 Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., nei valori medi per lo scaglione azionato, per le fasi di introduzione, studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione esperita da;
dichiara inammissibile l'impugnazione dell'estratto a ruolo CP_1
contenente la cartella esattoriale n. 11720040001676187000:
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Controparte_3
, che liquida per compensi defensionali del giudizio di primo grado in € 11.268,00, di
[...] secondo grado in € 12.154,00, oltre contributo unificato, spese generali 15%, IVA e cpa.
Così deciso in Milano, 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Roberto Aponte
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