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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4381 /2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 06/03/2025, all'esito della quale è stata assunta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies terzo comma c.p.c. promossa da
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante (C.F. Parte_1
), rappresentata e difeso dall'avv. Massimo Maiorana, giusta C.F._1 procura in atti, opponente contro
(C.F. e per essa la Controparte_1 P.IVA_2
(C.f. n. e P.IVA n. in persona del CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele giusta procura in atti, avente ad oggetto: deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario.
In fatto e in diritto Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 7 settembre 2019, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.800/2019 del 26.05.2019 con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 60.257,34 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di capitale e interessi impagati derivanti dal rapporto contrattuale di conto corrente n.000003367733 intrattenuto con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi, di interessi usurari, della commissione di massimo scoperto, nonché, l'illegittimità della pratica della CP_4 in ordine alla decorrenza dei giorni di valuta ed altresì della revoca e del recesso per violazione dell'art. 1845 c.c.. Ha quindi chiesto, in accoglimento dell'opposizione, la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali anatocistiche, la declaratoria di non debenza della commissione di massimo scoperto nonché la rideterminazione del dare avere tra le parti ed eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite dalla CP_4
Con comparsa di costituzione del 12 dicembre 2019, si è costituita la CP_5
(già quale mandataria della
[...] CP_6 Controparte_1 contestando nel merito le domande opposte ed eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo. Esperita la procedura di mediazione con esito negativo, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione. L'eccezione preliminare di nullità della citazione è infondata e va per l'effetto rigettata avendo parte attrice chiaramente indicato nella narrativa dell'atto di citazione tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda potendo refluire il minore dettaglio delle eccezioni in termini di mancato assolvimento dell'onere probatorio e non già sull'invalidità della citazione. Va poi rilevata l'inammissibilità dell'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 210 c.p.c., volta ad ordinare all'istituto di credito la produzione degli estratti da inizio rapporto e dei contratti di corrispondenza e apertura di credito, stante la mancata attivazione del correntista stesso ai sensi dell'art. 119 tub in fase stragiudiziale o comunque nei termini di cui alle preclusioni istruttorie, che consente alla parte di ottenere anche tutta la documentazione inerente i rapporti intercorrenti o intercorsi tra le parti. È orientamento ormai consolidato di questo Tribunale, in conformità con il più recente approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui
“il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può essereesercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato" ( Cass. Civ. 24641/21). “In detta pronuncia, peraltro, si è puntualizzato (cfr. p. 12.10 della motivazione) che "(...) il cliente può, se lo ritiene, e se (...) ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile……Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell'art. 119, u.c.; non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si
2 sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'art. 163
c.p.c., nn. 3 e 4), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6".In senso sostanzialmente analogo, poi, la successiva Cass. n. 23861 del 2022, dopo aver ripercorso, per ampi tratti, i passaggi motivazionali di Cass. n. 24641 del 2021, ha parimenti precisato che "Non e', dunque, necessario - (...) - che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4 t.u.b. per ottemperare alla richiesta - senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento". Nel caso di specie, la richiesta articolata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non può dunque essere accolta in carenza di alcuna previa istanza di cui all'art. 119 TUB. Nel merito, ritiene questo Giudice che l'opposizione spiegata, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Va preliminarmente precisato che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III,
20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
3 Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto, l'estratto conto certificato, l' atto di cessione su cui si fonda la pretesa monitoria, con la conseguenza che, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca. L'opposizione proposta, al contrario, si caratterizza per la genericità delle contestazioni. È assolutamente generica la doglianza relativa all'usurarietà degli interessi applicati, atteso che la domanda è priva di produzione documentale che consenta di effettuare un accertamento in ordine all'eventuale applicazione di interessi usurari ed al ricalcolo del rapporto pure richiesto. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
4 Traslando i superiori principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità delle relative clausole contrattuali. Nell'atto di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni, senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo parte attrice neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Parte opponente si è limitata infatti a fare riferimento una perizia econometrica tuttavia mai prodotta in giudizio.
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ.,
01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n.
326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. Tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale
“la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile
5 anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Parimenti infondata è la censurata applicazione della illegittima capitalizzazione trimestrale. A riguardo, risalendo il contratto al 2001, va osservato che in merito alla capitalizzazione degli interessi il legislatore è intervenuto con il d.lg. n. 342/99, il cui art. 25, co. 2 ha inserito nell'art. 120 del t.u. n. 385/93 un nuovo co. 2, in forza del quale il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) è chiamato a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi anatocistici, maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, il predetto CICR deve prevedere “in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”. Il CICR ha, quindi, provveduto, con la delibera del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, co. 2° d.lg. 342/99, stabilendo, in particolare, che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Ne consegue che, nel rispetto di tali previsioni contrattuali, dall'1.7.2000 - data indicata nella stessa delibera del CICR - la clausola anatocistica deve ritenersi valida. Nel caso di specie, la clausola anatocistica come predisposta ai sensi dell'art. 7 deve ritenersi valida, prevedendo la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e quindi formulata nel rispetto della delibera del CICR. Non emerge poi in atti una illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto, nè la stessa risulta applicata in concreto ( cfr. estratto di saldaconto); le
6 doglianze in ordine all'errata applicazione dei giorni di valuta sono poi generiche e non trovano riscontro documentale.
In carenza delle illegittimità lamentate e tenuto conto delle risultante di cui all'estratto di saldaconto il credito di parte opposta può ritenersi provato. Il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può infatti assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando l'opponente non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale ( Cass. 12818/24; in tema di necessaria contestazione delle risultanze di cui alle riproduzioni della banca cfr. altresì Cass. Civ n.2607/24 secondo cui “ne deriva che, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, in relazione alla loro conformità a quelli conservati nell'archivio (cartaceo o digitale che sia) della banca, va affermata l'applicabilità alla stampa della pagina web contenente le movimentazioni del conto corrente de quo, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito” (cfr. Cass. n. 29415 del 2020). A ciò consegue che deve ritenersi provato il risultato contabile di cui all'estratto di saldaconto in quanto non oggetto di specifica contestazione in ordine alla conformità rispetto alle scritture della banca, ovvero, agli estratti conto ricevuti dal cliente, in carenza altresì di tempestiva e specifica contestazione degli estratti e ove non si rilevino fondate le censure relative alle invalidità sollevate, senza che pertanto sia necessaria in tale caso la produzione integrale degli estratti conto precedenti non dovendosi procedere ad alcuna ricostruzione del conto. Da ultimo, anche l'eccezione di illegittimità della revoca/recesso per violazione dell'art. 1845 c.c. deve essere rigettata. Per costante orientamento giurisprudenziale, essendo previsto dall'art. 1845 c.c. la facoltà di recedere dal contratto, è onere della parte che assume l'illegittimità del recesso fornire le ragioni e la relativa prova di tale illegittimità. Sul punto “Il recesso dal contratto costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma;
è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà
e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto” (Cassazione civile, sez. I, 7/3/2008, n. 6186). Nel caso di specie, alla data della revoca, il saldo negativo del rapporto era pari ad € 54.256,29, non avendo quindi, parte opponente adempiuto a tale onere probatorio, la domanda non merita accoglimento.
Si osservi altresì che un eventuale violazione della disciplina contrattuale rileverebbe sotto il profilo risarcitorio e non vi è alcuna allegazione né prova del danno che ne sarebbe derivato
7 Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto dell'attività difensiva spiegata e del valore della controversia applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, la non ha partecipato alla mediazione senza Parte_1 giustificato motivo, va condannato al versamento in solido all'entrata del bilancio dello Stato dell' importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4381/19 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto che dichiara definitamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite nei confronti di parte opposta, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione,
non ha partecipato alla mediazione senza Parte_1 giustificato motivo va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Si comunichi. Così deciso in Messina il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
8
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4381 /2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 06/03/2025, all'esito della quale è stata assunta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies terzo comma c.p.c. promossa da
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante (C.F. Parte_1
), rappresentata e difeso dall'avv. Massimo Maiorana, giusta C.F._1 procura in atti, opponente contro
(C.F. e per essa la Controparte_1 P.IVA_2
(C.f. n. e P.IVA n. in persona del CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele giusta procura in atti, avente ad oggetto: deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario.
In fatto e in diritto Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 7 settembre 2019, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.800/2019 del 26.05.2019 con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 60.257,34 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di capitale e interessi impagati derivanti dal rapporto contrattuale di conto corrente n.000003367733 intrattenuto con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi, di interessi usurari, della commissione di massimo scoperto, nonché, l'illegittimità della pratica della CP_4 in ordine alla decorrenza dei giorni di valuta ed altresì della revoca e del recesso per violazione dell'art. 1845 c.c.. Ha quindi chiesto, in accoglimento dell'opposizione, la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali anatocistiche, la declaratoria di non debenza della commissione di massimo scoperto nonché la rideterminazione del dare avere tra le parti ed eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite dalla CP_4
Con comparsa di costituzione del 12 dicembre 2019, si è costituita la CP_5
(già quale mandataria della
[...] CP_6 Controparte_1 contestando nel merito le domande opposte ed eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo. Esperita la procedura di mediazione con esito negativo, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione. L'eccezione preliminare di nullità della citazione è infondata e va per l'effetto rigettata avendo parte attrice chiaramente indicato nella narrativa dell'atto di citazione tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda potendo refluire il minore dettaglio delle eccezioni in termini di mancato assolvimento dell'onere probatorio e non già sull'invalidità della citazione. Va poi rilevata l'inammissibilità dell'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 210 c.p.c., volta ad ordinare all'istituto di credito la produzione degli estratti da inizio rapporto e dei contratti di corrispondenza e apertura di credito, stante la mancata attivazione del correntista stesso ai sensi dell'art. 119 tub in fase stragiudiziale o comunque nei termini di cui alle preclusioni istruttorie, che consente alla parte di ottenere anche tutta la documentazione inerente i rapporti intercorrenti o intercorsi tra le parti. È orientamento ormai consolidato di questo Tribunale, in conformità con il più recente approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui
“il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può essereesercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato" ( Cass. Civ. 24641/21). “In detta pronuncia, peraltro, si è puntualizzato (cfr. p. 12.10 della motivazione) che "(...) il cliente può, se lo ritiene, e se (...) ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile……Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell'art. 119, u.c.; non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si
2 sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'art. 163
c.p.c., nn. 3 e 4), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6".In senso sostanzialmente analogo, poi, la successiva Cass. n. 23861 del 2022, dopo aver ripercorso, per ampi tratti, i passaggi motivazionali di Cass. n. 24641 del 2021, ha parimenti precisato che "Non e', dunque, necessario - (...) - che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4 t.u.b. per ottemperare alla richiesta - senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento". Nel caso di specie, la richiesta articolata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non può dunque essere accolta in carenza di alcuna previa istanza di cui all'art. 119 TUB. Nel merito, ritiene questo Giudice che l'opposizione spiegata, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Va preliminarmente precisato che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III,
20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
3 Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto, l'estratto conto certificato, l' atto di cessione su cui si fonda la pretesa monitoria, con la conseguenza che, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca. L'opposizione proposta, al contrario, si caratterizza per la genericità delle contestazioni. È assolutamente generica la doglianza relativa all'usurarietà degli interessi applicati, atteso che la domanda è priva di produzione documentale che consenta di effettuare un accertamento in ordine all'eventuale applicazione di interessi usurari ed al ricalcolo del rapporto pure richiesto. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
4 Traslando i superiori principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità delle relative clausole contrattuali. Nell'atto di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni, senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo parte attrice neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Parte opponente si è limitata infatti a fare riferimento una perizia econometrica tuttavia mai prodotta in giudizio.
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ.,
01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n.
326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. Tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale
“la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile
5 anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Parimenti infondata è la censurata applicazione della illegittima capitalizzazione trimestrale. A riguardo, risalendo il contratto al 2001, va osservato che in merito alla capitalizzazione degli interessi il legislatore è intervenuto con il d.lg. n. 342/99, il cui art. 25, co. 2 ha inserito nell'art. 120 del t.u. n. 385/93 un nuovo co. 2, in forza del quale il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) è chiamato a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi anatocistici, maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, il predetto CICR deve prevedere “in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”. Il CICR ha, quindi, provveduto, con la delibera del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, co. 2° d.lg. 342/99, stabilendo, in particolare, che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Ne consegue che, nel rispetto di tali previsioni contrattuali, dall'1.7.2000 - data indicata nella stessa delibera del CICR - la clausola anatocistica deve ritenersi valida. Nel caso di specie, la clausola anatocistica come predisposta ai sensi dell'art. 7 deve ritenersi valida, prevedendo la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e quindi formulata nel rispetto della delibera del CICR. Non emerge poi in atti una illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto, nè la stessa risulta applicata in concreto ( cfr. estratto di saldaconto); le
6 doglianze in ordine all'errata applicazione dei giorni di valuta sono poi generiche e non trovano riscontro documentale.
In carenza delle illegittimità lamentate e tenuto conto delle risultante di cui all'estratto di saldaconto il credito di parte opposta può ritenersi provato. Il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può infatti assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando l'opponente non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale ( Cass. 12818/24; in tema di necessaria contestazione delle risultanze di cui alle riproduzioni della banca cfr. altresì Cass. Civ n.2607/24 secondo cui “ne deriva che, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, in relazione alla loro conformità a quelli conservati nell'archivio (cartaceo o digitale che sia) della banca, va affermata l'applicabilità alla stampa della pagina web contenente le movimentazioni del conto corrente de quo, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito” (cfr. Cass. n. 29415 del 2020). A ciò consegue che deve ritenersi provato il risultato contabile di cui all'estratto di saldaconto in quanto non oggetto di specifica contestazione in ordine alla conformità rispetto alle scritture della banca, ovvero, agli estratti conto ricevuti dal cliente, in carenza altresì di tempestiva e specifica contestazione degli estratti e ove non si rilevino fondate le censure relative alle invalidità sollevate, senza che pertanto sia necessaria in tale caso la produzione integrale degli estratti conto precedenti non dovendosi procedere ad alcuna ricostruzione del conto. Da ultimo, anche l'eccezione di illegittimità della revoca/recesso per violazione dell'art. 1845 c.c. deve essere rigettata. Per costante orientamento giurisprudenziale, essendo previsto dall'art. 1845 c.c. la facoltà di recedere dal contratto, è onere della parte che assume l'illegittimità del recesso fornire le ragioni e la relativa prova di tale illegittimità. Sul punto “Il recesso dal contratto costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma;
è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà
e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto” (Cassazione civile, sez. I, 7/3/2008, n. 6186). Nel caso di specie, alla data della revoca, il saldo negativo del rapporto era pari ad € 54.256,29, non avendo quindi, parte opponente adempiuto a tale onere probatorio, la domanda non merita accoglimento.
Si osservi altresì che un eventuale violazione della disciplina contrattuale rileverebbe sotto il profilo risarcitorio e non vi è alcuna allegazione né prova del danno che ne sarebbe derivato
7 Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto dell'attività difensiva spiegata e del valore della controversia applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, la non ha partecipato alla mediazione senza Parte_1 giustificato motivo, va condannato al versamento in solido all'entrata del bilancio dello Stato dell' importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4381/19 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto che dichiara definitamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite nei confronti di parte opposta, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione,
non ha partecipato alla mediazione senza Parte_1 giustificato motivo va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Si comunichi. Così deciso in Messina il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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