Art. 67.
Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sara' provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.
Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sara' provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.