Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/04/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2158/2024
REPYPYBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2158 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 19.02.2025,
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata Parte 1 c.f.: C.F. 1
,
come in atti presso lo studio dell'avv. Grazia Ferrara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F. 2 residente in [...]1 c.f.:
,
(NA), alla via HE Rossi n.12;
RESISTENTE
NONCHE'
,con studio in Napoli (NA) alla via M. Piscicelli n. 29, in AVV. CP_2
qualità di curatore speciale del minore Persona 1 (c.f.:
), nato a [...] il [...]; C.F. 3
CURATORE DEL MINORE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.02.2025 il giudice, sulle conclusioni delle parti e del curatore speciale, riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337bis ss. c.c. depositato il 25.03.2024, la ricorrente, in atti generalizzata, premettendo di aver intrapreso nell'anno 2013 una convivenza more uxorio con il sig. Controparte_1 e che dall'unione con questi era nato in [...]
,23.09.2015 un figlio, Persona 1 deduceva che: nel novembre 2021 la convivenza veniva interrotta per insanabile incompatibilità caratteriali, tali da determinare l'allontanamento del CP_1 dalla casa familiare;
- sin dalla nascita del piccolo Persona 1 affetto da certificato disturbo dello spettro autistico,
,
aveva sempre provveduto da sola all'educazione ed alla crescita del figlio, poiché il
CP_1 spesso assente per motivi di lavoro, si sarebbe sempre totalmente disinteressato dei bisogni materiali e morali del figlio.
Incardinato il giudizio, وsebbene regolarmente citato, non si Controparte 1
costituiva in giudizio, restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 18.09.2024 il giudice delegato, sentita la ricorrente, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data
17.10.2024, qui di seguito integralmente trascritti:
I provvedimenti urgenti da adottare sono innanzitutto quelli relativi all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore. Quanto all'affidamento del minore, rileva il collegio che secondo la Corte di Cassazione, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli", di cui agli artt.
155 e 155 bis c.p.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Per prevedere, dunque, una forma di affidamento monogenitoriale “non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sconsigli l'affidamento condiviso ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr
Giurisprudenza di merito e di legittimità in tema vedi per tutte le ultime sentenze Cassazione Sez. 1 ,Sentenza n. 6535 del 06/03/2019; Sez. 1 - Sentenza n. 977 del
- -
,
17/01/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010; Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009).
Orbene alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, allo stato tenuto conto del carattere sommario della presente fase, si ritiene di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre nelle sua forma super esclusiva, considerate le gravi problematiche di salute da cui è affetto AN PI (autismo di grado moderato) ed il disinteresse mostrato dal padre che neppure si è costituito nel presente giudizio.
In ordine al diritto di visita, in ragione delle problematiche di salute sopra evidenziate si ritiene di disporre visite in forma protetta presso i SS di Frattamaggiore competenti in base al luogo di domicilio del minore, con frequenza di una volta a settimana, secondo il calendario dagli stessi SS predisposto e comunicato alle parti. Avuto riguardo al mantenimento in favore del minore (non avendo parte ricorrente domandato alcunchè a titolo di assegno coniugale), considerato che dalle dichiarazioni in atti emerge che la AL percepisce reddito di inclusione per euro 950,00 mensili ed il Franzese secondo quanto dichairato dalla moglie - svolgerebbe attività di carpentiere presso un'azienda di Afragola, valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., si ritiene congruo stabilire a carico del ES, ed in favore della AL un assegno pari ad euro 300,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il mantenimento delle minori.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Rilevato che, alla luce della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, sussiste un evidente conflitto di interessi tra il minore e la madre, si rende necessaria la nomina di un curatore speciale del minore.
Ritenuto, infine, in ragione delle circostanze dedotte in atti disporre, per il tramite dei servizi sociali competenti per territorio, accertamenti sulle condizioni di vita del minore Francesco Pio Franzese nato 23.09.2015 a Frattamaggiore (NA) dispone che i SS di
Giugliano in Campania, redigano una relazione dettagliata circa le condizioni di vita e di famiglia del minore;
in particolare il personale specializzato dovrà relazionare in ordine a:
- composizione del nucleo familiare;
-idoneità dell'abitazione in relazione al numero degli occupanti ed alle condizioni igienico- sanitarie della stessa e del minori;
- valenza della relazione con il minore di entrambi i genitori;
-frequentazione del minore con il padre;
- idoneità genitoriale del padre ES HE
- ragioni dell'eventuale difficoltà e/o assenza di incontri padre-figlio.
Fissava, poi, per l'esame della relazione dei SS e della comparsa di costituzione del curatore l'udienza del 19.02.2025. In data 18.02.2025 si costituiva l'avv. CP_2 in qualità di curatore speciale del minore, rappresentando come la richiesta di decadenza apparisse un provvedimento disancorato dal dato fattuale, nonché sproporzionato, e chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti già adottati. All'udienza del 19.02.2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda di adozione del provvedimento de potestate ed il giudice, sulle conclusioni di parte ricorrente e del curatore speciale del minore, riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero apponeva visto, nulla opponendo.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DEL RESISTENTE
In via preliminare va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, sig. in quanto, sebbene sia stato regolarmente citato, non si èControparte_1 costituto in giudizio.
DECLARATORIA DI DECADENZA DALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
In ordine alla domanda di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. CP 1 avanzata dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo, nulla va disposto, avendovi la ricorrente rinunciato espressamente all'udienza del
19.02.2025 ed essendo peraltro emerso dalla relazione dei SS che il sig. CP_1 ha un ruolo attivo nella vita del bambino, nonostante alcune difficoltà a gestire le crisi connesse al disturbo autistico del minore.
Parte 2REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE:
Relativamente all'affidamento del figlio minore Persona_1 (nato il [...]) deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010;
Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Tra il regime di affido condiviso e quello esclusivo si interpone un tertium genus rappresentato dall' “affido super esclusivo" (anche noto come “affido esclusivo rafforzato"), da disporsi solo in casi di eccezionale gravità, ovvero di incapacità del genitore di prendersi cura dei figli o di comportamenti pregiudizievoli nei confronti di quest'ultimi. Trattasi di una forma di affido che determina la concentrazione delle competenze genitoriali in capo ad un solo genitore anche in ordine alle scelte di maggior interesse per i figli, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c.
Il provvedimento che statuisce tale regime di affido non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, avendo il genitore non affidatario sempre il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per gli stessi pregiudizievoli.
Sul punto, la S.C. statuisce che “In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. "madre malevola"
(MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (Cass. civ., Sez.I,
17/05/2021, n.13217).
Ancora, "Una volta accertato in giudizio il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dagli stessi prevalentemente al comportamento di uno solo dei genitori, è legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la decadenza genitoriale dell'altro genitore” (Cass. civ., sez. I,
31/12/2020, n.29999).
In materia di scelta della residenza abituale dei minori, la giurisprudenza di merito ha stabilito che "La residenza abituale del minore è il luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei propri interessi e affetti e costituisce ex art. 145 comma 2 c.c. uno degli affari essenziali per la vita del bambino, tanto che l'assunzione della scelta di comune accordo da parte di madre e padre è necessaria anche in caso di affidamento monogenitoriale. Se c'è disaccordo è dato ricorso al Giudice: non è ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore ad esclusione dell'eccezionale caso dell'affido super esclusivo o rafforzato" (ex plurimis, cfr.: Tribunale Torino sez. VII, 05/06/2015).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere confermato l'affido esclusivo di Persona 1 alla madre nella sua forma superesclusiva, come già statuito in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data
17.10.2024 e come d'altronde richiesto da parte ricorrente, in virtù delle gravi problematiche di salute da cui è affetto il minore, ovvero disturbo dello spettro autistico di livello moderato, per il quale gli è stata riconosciuta la L. 104/92 e l'indennità di accompagnamento e della distanza geografica che per molti mesi l'anno si frappone tra il sig. CP_1 e la sig. Parte 1 , collocataria, che come evidenziato dal curatore rischierebbe di determinare “inevitabile ricaduta anche sulle decisioni afferenti la quotidianità del minore affetto da patologia che potrebbero volgere alla paralisi"
A ciò si aggiunga il comportamento processuale tenuto dal CP 1 che è rimasto contumace nel processo, disinteressandosi delle sorti del giudizio
Per contro, risulta dimostrata la piena idoneità genitoriale della sig.ra Parte_1 la "
quale ha sempre provveduto all'educazione e al seguimento del figlio ed è madre presente e collaborativa rispetto sia alle necessità relative alle terapie cui è sottoposto sia agli impegni scolastici ed extrascolastici di Persona 1
quest'ultimo (cfr. relazione dei Servizi Sociali e quadro informativo fornito dall'istituto scolastico frequentato dal minore, entrambi prodotti dalla curatrice in sede di comparsa di costituzione e risposta).
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo c.d. "rafforzato" o "superesclusivo" di Persona 1 alla madre, come già disposto in via provvisoria ed urgente dall'ordinanza depositata in data 17.10.2024.
In conseguenza del disposto affidamento monogenitoriale, la scelta della residenza abituale di Persona 1 coincidendo con il luogo in cui esso minore ha stabilito
,
la sede prevalente dei propri interessi e affetti e costituendo, ex art. 145 comma 2
c.c., uno degli affari essenziali per la vita dello stesso, è demandata alla sig.ra alla quale competono in via esclusiva le decisioni di maggior Parte_1
,
interesse per il minore (quali quelle su salute, educazione ed istruzione).
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio Per 1
[...], osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire al minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figlio deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
Considerata la richiesta di parte ricorrente e del curatore del minore (cfr. verbale d'udienza del 19.02.2025), si ritiene di poter disporre visite libere con il padre secondo il calendario di seguito indicato.
Parte 1A riguardo osserva il Tribunale che la signora all'udienza del 19.2.25 ha precisato "la situazione con il sig. CP_1 è notevolmente migliorata, lui ora abita nel nostro stesso palazzo, lui vuole essere coinvolto ed io ora lo sto coinvolgendo, ieri per esempio è andato lui a prenderlo a scuola e lo ha accompagnato a fare terapia.
Sono andati anche a pranzo insieme. Persona 1 è contento quando sta col papà".
In ragione di ciò, salvo diverso accordo maggiormente favorevole per il minore, dispone il tribunale che il padre possa stare con il minore due pomeriggi a settimana il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 20.00 ed a weekend alternati dalle
10.00 alle 19.00 del sabato e della domenica, con esclusione del pernottamento in ragione delle patologie da cui è affetto Persona 1 e della difficoltà paterna, emergente dalla relazione dei SS di gestire le difficoltà del minore connesse alla patologia. Nel periodo natalizio ad anni alterni Persona 1 potrà stare con il papà il 24 ed il 26 dicembre ed il primo gennaio, oppure il 25 ed il 31 dicembre ed il 6 gennaio. Per le festività Pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua od il lunedì in albis, nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi dalle 10.00 alle 20.00 con esclusione del pernottamento per le ragioni già indicate;
per le ulteriori festività di seguirà il criterio dell'alternanza.
Deve altresì prevedersi, in ragione delle problematiche di salute del minore e del pregresso comportamento paterno, un monitoraggio da parte dei SS di
Frattamaggiore per la durata di 18 mesi, i quali in caso di riscontrato pregiudizio per il minore dovranno con immediatezza riferire alla procura competente.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Persona 1
considerato che
lo stesso In ordine al mantenimento del figlio minore
,
è collocato in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze del figlio, affetto da disabilità e beneficiario dell'indennità di accompagnamento, considerato che non sono stati acquisiti al presente giudizio elementi in ordine alle capacità reddituali del resistente, rimasto contumace, eccettuate le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di comparizione (secondo cui il CP_1 svolge attività di carpentiere presso un'azienda di Afragola: cfr. verbali d'udienza del 18.09.2024 e del 19.02.2025), si ritiene congruo stabilire a carico del CP 1 l'obbligo di concorrere al mantenimento di Persona 1 nella misura di euro 300,00 al mese,
da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data 17.10.2024.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra Parte 1 presso il suo domicilio ovvero mediante
,
versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_1 (c.f.: C.F. 2
nato ad [...] il [...] e residente in [...] alla via
HE Rossi n. 12;
dispone l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore Persona 1
(nato a [...] il [...]) alla sig.ra Parte 1 con
,
residenza privilegiata presso la stessa e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
Controparte_1 l'obbligo di corrispondere in favore della pone a carico del sig.
l'assegno mensile pari alla somma di euro 300,00 a sig.ra Parte 1 oltre il 50% delle spese titolo di mantenimento del figlio minore Persona 1
,
straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
consiglio del 8.4.25
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro