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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa GOT avv. Paolo Marescalco in funzione di giudice del lavoro dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c. e ai sensi dell'art.132 c.p.c. ex L. nr.69/2009, all'udienza del 19.09.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2702/2022 R.G.L. promossa da:
( P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca FLORIDDIA ricorrente Parte_2 contro
, contumace. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni SICUSO CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Umberto TOSCANO, Controparte_3 resistenti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2022 l'avv. Floriddia nell'interesse della società ha proposto ricorso in opposizione avverso la intimazione di pagamento nr. 29820229005656635/000 comunicata a mezzo PEC il 14.10.2022 relativa a diversi atti di pagamento sia che , per un importo di € CP_2 CP_1
15.234,32.
Deduce l'opponente diversi motivi di opposizione tra cui l'intervenuta prescrizione del credito e l'assenza della rituale e valida notificazione dei prodromici atti.
Si instaurava il presente procedimento, e con rispettive comparse di costituzione si costituivano l' deducendo che l'unico credito vantato era di € 64,40 ( ma senza specificare la natura e l'anno CP_2
a cui far risalire la sanzione) e l' per dedurre la carenza di legittimazione Controparte_4 passiva , mentre l' restava contumace . CP_1
Con provvedimento del 15.11.2022 veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato ed in assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza odierna, data in cui le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione. pagina 1 di 2 Il ricorso va accolto.
Invero condividendo quanto statuito dalla sentenza nr. 27950 della Corte di Cassazione del 31.10.2018
, si ritiene assorbente su tutti gli altri motivi di ricorso l'intervenuta prescrizione del credito.
Termine che originariamente decennale è divenuto quinquennale in virtù del disposto della legge nr.
335 del 1995.
Inoltre circa la decorrenza del termine di prescrizione si ritiene che questo inizi a decorrere
“esclusivamente con la scadenza del termine per il loro pagamento”.
E nel caso di specie preliminare ad ogni successiva valutazione circa l'esame della regolarità della notifica eseguita dall' è la circostanza di assenza di atti interruttivi rispetto a ruoli Controparte_3 del 2015
A seguito del diniego da parte del ricorrente di avere mai ricevuto questi avvisi è necessario verificarne la correttezza.
Ma di questo adempimento non c'è traccia
All'accoglimento del ricorso segue la compensazione delle spese legali come da dispositivo atteso che sia nei confronti di che dell' va dichiarata la carenza di legittimazione passiva e l' è CP_5 CP_2 CP_1 rimasta contumace..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando accoglie il ricorso proposto da
[...]
, per intervenuta prescrizione del credito, e per l'effetto annulla l'intimazione di Parte_1 pagamento nr. 29820229005656635/000 notificata il 14.10.2022.
Compensa tra le parti le spese di lite
Siracusa, 11.04.2024
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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