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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 177/2022 (a R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O cui è riunito il n.
217/2022RG) La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. SA SE Presidente
Dott. NN AN Consigliere rel. est.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 177/22 (e 217/22) R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18.2.22 e posta in decisione all'udienza collegiale del
4.6.2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 con sede in (25050) ON San Pietro (Bs), Via Controparte_2
bancario, cassetta di Brugnolo n. 31 (P.I.: , in persona del suo legale P.IVA_1
sicurezza, apertura di rappresentante p.t.; credito bancario) (C.F.: ), residente in Controparte_3 C.F._1
140041 (25040) AR (Bs), Via Castello n. 5;
Controparte_4
(C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Darfo B.T. (BS) Viale P.IVA_2
Tassara n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., tutte rappresentate e difese dall'Avv. Emiliana Gheza, con studio in
(25040) Esine (Bs), Via A. Manzoni n. 72, ove sono elettivamente domiciliate giusta procura in atti, e Avv. Loredana Rivadossi del Foro di
SC, con studio in Cividate Camuno (Bs), via Borgo Olcese n. 144.
APPELLANTI (e APPELLATE IN RG 217/2022)
c o n t r o con sede legale in Torino – Piazza San Controparte_5
Carlo n. 156, Codice Fiscale – Partita IVA in P.IVA_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraguto del Foro di Milano,
elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, via
Correggio n. 43, giusta procura in atti;
nonché
con sede legale in Conegliano Parte_1
(TV), via V. Alfieri, n. 1, C.F. e iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Treviso – Belluno n. , e per essa, quale mandataria, P.IVA_5
con sede a Milano, Bastioni di Porta Nuova n. Controparte_6
19, codice fiscale e partita IVA n. nella persona del legale P.IVA_6
rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Ferraguto e Luciana Cipolla,
del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi in
Milano, via Correggio n. 43
APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI (e APPELLANTI
IN RG 217/2022) In punto: appello a sentenza del Tribunale di SC in data 16.7.21 n.
1965/2021
CONCLUSIONI
Per le appellanti
NEL GIUDIZIO D'APPELLO RG 177/2022:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita in riforma della sentenza appellata:
in via preliminare e/o istruttoria: ammettere la prova testimoniale dedotta dalle attrici nella memoria ex art. 183 VI co cpc n. 2 del 30.11.2017.
Nel merito in via principale: accertato e dichiarato, per le motivazioni e causali in atti, e quanto a:
, l'addebito di poste illegittime sul conto c.c. 4912180 CP_7
intestato alla stessa, previo ricalcolo del saldo del conto corrente medesimo tenendo conto delle annotazioni indebite, ovvero con determinazione delle somme indebitamente/illegittimamente addebitate,
condannare la convenuta (o le convenute in Controparte_8
solido tra loro), per le motivazioni in atti, al pagamento dell'importo di €
59.017,67, (ovvero di quelle somme maggiori o minori ritenute dovute e provate); condannare, altresì, (o le convenute Controparte_8
in solido tra loro) al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dalla anche per la illegittima segnalazione a “sofferenza” e il CP_4
mancato dovuto preavviso, nell'importo ritenuto provato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia;
somme da stornare dal saldo passivo di conto corrente con condanna della convenuta (o le Controparte_8 convenute in solido tra loro) al pagamento dell'eccedenza a credito in favore di CP_4
: l'addebito di poste illegittime sul conto c.c. Controparte_2
5731 intestato a previo ricalcolo del saldo del conto Controparte_2
corrente medesimo, tenendo conto delle annotazioni indebite, ovvero con determinazione delle somme indebitamente/illegittimamente addebitate,
condannare (o le convenute in solido tra loro), Controparte_8
per le motivazioni in atti, al pagamento dell'importo di € 27.914,87,
(ovvero di quelle somme maggiori o minori ritenute dovute e provate);
condannare, altresì, la (o le convenute in Controparte_8
solido tra loro) al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti da anche per la illegittima segnalazione a “sofferenza” e il Controparte_2
mancato dovuto preavviso, nell'importo ritenuto provato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia;
somme da stornare dal saldo passivo di conto corrente con condanna della (o delle Controparte_8
convenute in solido tra loro) al pagamento dell'eccedenza a credito in favore di Controparte_2
- , condannare (o le Controparte_3 Controparte_8
convenute in solido tra loro), per le motivazioni e causali in atti, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non, patiti dalla stessa, anche per la illegittima segnalazione a “sofferenza” e il mancato dovuto preavviso, nell'importo provato in corso di causa ovvero determinato in via equitativa dal Giudice
adito.
In ogni caso: con interessi, rivalutazione monetaria, rifusione delle spese della CTU e con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
*****
NEL GIUDIZIO D'APPELLO RG 217/2022 riunito al principale RG
177/2022 :
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto da e da Controparte_5
per tutti i motivi dedotti in atti e comunque Parte_1
perché infondati in fatto e in diritto, con accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto d'appello iscritto al n. 177/2022 RG dalle parti ivi appellanti.
In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per le appellate
In via principale:
dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere,
l'appello proposto dalle società nonché dalla Controparte_4 Controparte_2
Sig.ra , avverso la sentenza n. 1965/2022 pubblicata dal Controparte_3
Tribunale di SC in data 21 luglio 2021, per tutti i motivi esposti in atti;
In via riconvenzionale:
accogliere l'appello proposto da e da Controparte_5 CP_6
quale mandataria di nel giudizio di appello
[...] Parte_1 iscritto al n. RG 177/2022, avverso la medesima sentenza n. 1965 del 21
luglio 2022, con conseguente condanna della alla Controparte_4
restituzione degli importi ricevuti dalla Banca in ottemperanza alla sentenza impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato CP_4 Controparte_2
[... e convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Controparte_3
SC . Allegavano in particolare che: Controparte_8
- aveva intrattenuto con il rapporto Controparte_4 Controparte_8
di conto corrente nr. 4912180, chiuso nel 2016; aveva Controparte_2
intrattenuto con il medesimo istituto di credito il rapporto di conto corrente nr. 5731, la signora era fideiussore di entrambe le società; Controparte_3
- sui conti correnti di cui sopra, erano stati addebitati oneri illegittimi per
€ 51.983,82, quanto al primo rapporto, e per € 12.814,72, con riguardo al secondo rapporto in quanto:
-al conto corrente 4912180 erano stati applicati interessi usurari,
anatocismo vietato e commissione di massimo scoperto in quanto calcolata sulla punta massima di scoperto;
- al conto corrente 5731 erano stati applicati interessi usurari e commissioni di massimo scoperto in quanto calcolata sulla punta massima di scoperto;
- l'istituto di credito non aveva mai dato riscontro alle legittime richieste avanzate da mettendola in una posizione di mancanza di CP_4
liquidità con impossibilità di operare normalmente;
a seguito di una e-mail di protesta per il mancato sconto di una RIBA e della richiesta di documentazione relativa al contratto di conto corrente e relativa ad alcuni contratti di mutuo, l'istituto di credito aveva inviato una lettera di sospensione degli affidamenti;
in data 13 maggio 2016 CP_4
aveva inoltrato un reclamo con il quale, oltre a sollevare contestazioni relative a contratti di mutuo per i quali era pendente altro giudizio, aveva chiesto il ripristino degli affidamenti revocati e dell'operatività sul conto corrente con riconoscimento del credito per la ripetizione di somme corrisposte a titolo di anatocismo, usura e CMS, e aveva altresì chiesto che venisse valutata la legittima richiesta di danni e che venisse fornito il consenso per la procedura di mediazione;
a tale richiesta, l'istituto di credito aveva risposto procedendo alla segnalazione a sofferenza di
Co.Imm. E s.r.l.
Tanto premesso, chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti la pattuizione usuraria ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'illegittima iscrizione a sofferenza alla
Centrale Rischi;
chiedevano quindi che, effettuata la compensazione tra le varie poste illegittime di cui sopra, l'istituto di credito fosse condannato alla corresponsione della maggior somma dovuta alle attrici.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. si costituiva che, eccepita la prescrizione delle pretese Controparte_5 restitutorie di parte attrice e, in ogni caso, contestata la loro fondatezza,
chiedeva il rigetto delle domande.
Con comparsa depositata in data 23 giugno 2019 si costituiva CP_6
, in qualità di mandataria di che, qualificatasi
[...] Parte_1
cessionaria dei crediti per cui è causa, si associava alle difese di parte convenuta.
Ordinato alla di esibire estratti conto e documenti contrattuali in CP_8
suo possesso ai sensi dell'art 210 cpc e istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 30.9.19, all'esito, con sentenza del
16.7.21 n. 1965/2021 il Tribunale di SC condannava parte convenuta a corrispondere all'attrice la somma di € 53.806,94 a titolo CP_4
di saldo del rapporto di conto corrente nr. 4912180; rideterminava in €
10.094,62 a credito di il saldo del rapporto di conto Controparte_2
corrente nr. 5731; rigettava le ulteriori domande delle attrici e, in punto di spese, condannava parte convenuta a rifondere integralmente le spese a
Co.Imm.E, mentre le compensava relativamente agli altri due soggetti attori.
Il Tribunale riteneva segnatamente che, relativamente ai rapporti intrattenuti da Co.Imm.E:
- la CTU aveva verificato che, raffrontando il tasso soglia di riferimento con il EG, calcolato secondo le modalità indicate da Banca d'Italia, vi era stato il pieno rispetto del tasso soglia sia nella fase genetica sia in vigenza del rapporto, mentre era emerso il superamento del tasso soglia solo in alcuni trimestri ove il raffronto fosse stato effettuato tra il tasso soglia e il EG: tuttavia la verifica in merito all'usurarietà del tasso di interesse convenuto e applicato doveva avvenire prendendo in considerazione il EG e non il EG, in forza dei principi giurisprudenziali vigenti in materia di simmetria e omogeneità, nonché
vista la funzione meramente informativa del EG;
- erano invece fondate le contestazioni con riguardo all'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione contrattuale, rilevata dalla CTU e non contestata da parte convenuta e terza intervenuta;
- altresì doveva essere escluso qualsiasi effetto anatocistico con riguardo al periodo anteriore il 30 giugno 2000, e avendo il CTU verificato il rispetto delle indicazioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000, senza specifiche contestazioni da parte attrice, la capitalizzazione successiva non era da espungere;
- il danno da usura non sussisteva in mancanza della stessa;
- quanto invece alla segnalazione a sofferenza, era illegittima perché
effettuata per un importo maggiore rispetto al credito, che già in quella sede era contestato, ed in assenza della previa informazione al debitore e della verifica della non solvibilità; tuttavia, benchè fosse certamente coerente con l'id quod plerumque accidit che, a seguito della segnalazione a sofferenza, altri istituti di credito avessero revocato gli affidamenti con conseguenze “a cascata” che potevano aver determinato la difficoltà di operare normalmente, tali circostanze non erano state specificamente dedotte;
- non era inoltre noto se, nel caso concreto, altri istituti di credito avessero revocato affidamenti e avessero notificato decreti ingiuntivi né,
tantomeno, erano state allegate specifiche conseguenze in tema di operatività: la riduzione del fatturato, unico elemento circostanziato da parte attrice, non poteva costituire univoca prova delle conseguenze della segnalazione sia perché le cause di una contrazione di fatturato potevano essere molteplici, sia perché fatti di causa erano relativi al 2016, non si poteva dunque univocamente sostenere che la contrazione del fatturato di tale anno fosse conseguenza dei fatti di causa, anziché di un trend negativo già in essere, né la nota integrativa al bilancio chiuso al 2016 poteva costituire prova a favore della società che l'aveva redatta;
- analoghe considerazioni valevano in punto agli altri comportamenti dedotti relativi al ritardo con cui erano stati trasmessi i documenti richiesti ex art. 119 TUB, al rifiuto del reclamo, alla sospensione e successiva revoca degli affidamenti, al ritardo nella cancellazione delle ipoteche rilasciate a garanzia di mutui fondiari, nonché all'eventuale componente non patrimoniale del danno;
- l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta costituitasi oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., non era ammissibile in quanto tardiva, e gli interessi ulteriori non erano stati oggetto di domanda.
Relativamente ai rapporti con stabiliva invece che: Controparte_2
- il CTU aveva escluso l'applicazione di interessi o altre condizioni usurarie sia raffrontando il tasso soglia al EG sia raffrontando il tasso soglia al EG, senza osservazioni da parte dei consulenti;
- l'assenza di prova in merito alla pattuizione scritta delle commissioni di massimo scoperto ne determinava la nullità, con conseguente diritto alla ripetizione o, comunque, alla rettifica del saldo dell'estratto del conto corrente per € 2.248,82;
- solo all'esito dell'attività istruttoria, la parte aveva rilevato che non era stato esibito il contratto di conto corrente e ne aveva allegato la nullità,
chiedendo pertanto la ripetizione degli interessi, anche anatocistici,
corrisposti previa rettifica del saldo del conto corrente, ma tale domanda era inammissibile perché formulata oltre i termini di cui all'art.183 c.VI;
- il saldo del conto corrente doveva pertanto essere rettificato in €
10.094,62;
- anche in questo caso la domanda di risarcimento del danno da usura non meritava accoglimento perché l'usura non sussisteva;
- quanto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente l'illegittima segnalazione a sofferenze alla Centrale Rischi
della Banca d'Italia valeva quanto stabilito per la segnalazione CP_7
era certamente illegittima perché esposta per un importo maggiore rispetto al credito, che già in quella sede era contestato, e, soprattutto, perché
effettuata in assenza della previa informazione e in assenza di verifica della non solvibilità; l'avvenuta segnalazione era pacifica e comunque provata dal doc.23 di parte attrice;
tuttavia non era stata prodotta altra prova del danno se non i bilanci, per cui valevano le stesse considerazioni espresse per le domande di prova orale relative alla posizione CP_7
dell'attrice vertendo su circostanze non rilevanti ai fini della CP_2 decisione non potevano essere ammesse;
- quanto a riteneva che, provata l'illegittimità della Controparte_3
segnalazione, in quanto effettuata senza previa informazione e senza valutazione sulla solvibilità, l'unico elemento di danno dedotto in atto di citazione concerneva l'iscrizione di ipoteche giudiziali sui suoi beni;
in assenza di documento di riferimento non era possibile valutare né l'an né
il quantum dell'eventuale danno conseguente a tale iscrizione;
l' assenza di ulteriori tempestive allegazioni impediva la liquidazione di un eventuale danno non patrimoniale;
- le spese di lite tra attrice Co.Imm E s.r.l. e convenuta e terza intervenuta seguivano la soccombenza ed erano liquidate, tenuto conto della nota spese riferibile a Co.Imm E s.r.l. per un terzo, oltre rimborso di un terzo delle ulteriori spese e spese di CTP, nella quota parte di 1/3 dell'importo esposto in nota, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
stante la soccombenza reciproca con riguardo a Controparte_2
e stante l'effettiva illegittima segnalazione quanto a
[...] Controparte_3
le spese di lite delle ulteriori parti erano compensate;
le spese di CTU
erano da porsi definitivamente a carico di e Controparte_2 CP_3
per il 50% e di convenuta e terza intervenuta per l'ulteriore 50%.
[...]
Avverso la sentenza proponevano appello Controparte_2 CP_4
[... e nel procedimento che era iscritto al n. 177/2022 RG, Controparte_3
chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza ovvero la riforma della sentenza con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado,
previo accoglimento delle istanze istruttorie. Proponevano, altresì, appello e la cessionaria CP_8 CP_5
domandando la reiezione delle domande proposte in Parte_1
primo grado dalle società attrici, ed il procedimento era iscritto al n
217/2022 RG.
Nel procedimento RG 177/2022 si costituivano e in data CP_8 Pt_1
8.9.2022, richiamando quanto domandato nel procedimento da loro introdotto. In data 28.9.2022 il fascicolo n. 217/22 RG era riunito a quello
RG 177/2022.
All'udienza del 4.6.25, le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata da e ai sensi dell'art 342 c.p.c. dal Pt_1 CP_8
momento che l'atto introduttivo contiene l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni Unite
(27199/2017) che ha chiarito che
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata>>.
Si procede innanzitutto con la trattazione delle domande formulate in origine nel procedimento RG 177/2022.
Con il primo motivo le appellanti in questo procedimento si dolgono della nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'articolo 132 n° 3 c.p.c.,
avendo il primo giudice omesso di riportare in sentenza le conclusioni rassegnate dalle attrici nel foglio di PC e tale omissione avrebbe comportato la mancata pronuncia sulla domanda di liquidazione del danno in via equitativa, nonchè sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi (domanda precisata all'udienza del 07/04/2021 con espresso rinvio al foglio di precisazione conclusioni).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto si rileva che il giudice ha affermato, in intestazione alla sentenza, che “Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di
precisazione delle conclusioni.”: dunque, sebbene de relato, le conclusioni precisate sono state riportate e, pertanto, non sussiste alcuna causa di nullità della sentenza. Per la trattazione in merito all'omessa pronuncia sulla misura degli interessi si rinvia all'esame del quinto motivo d'appello, mentre per quanto concerne la trattazione dell'asserita omessa pronuncia in merito alla liquidazione equitativa del danno si rinvia all'esame del quarto motivo d'appello.
Con il secondo motivo le appellanti si dolgono della contraddittorietà
della motivazione avendo il primo giudice ritenuto non ammissibile la prova testimoniale poiché irrilevante, e poi ritenuto non dedotti nè provati i fatti che erano oggetto della stessa prova testimoniale articolata. Inoltre,
la decisione sarebbe in palese contrasto (e per ciò anche illogica) con quanto in precedenza affermato dal medesimo giudice, laddove dichiara che “la riduzione del fatturato, unico elemento circostanziato da parte
attrice, non può costituire univoca prova delle conseguenze della
segnalazione” (pag. 4 sentenza) e che, in tema di danno non patrimoniale,
“il danno-conseguenza … deve essere allegato e provato” (pag. 5
sentenza).
Ebbene la prova orale dedotta dalle attrici aveva proprio ad oggetto tali fatti specifici, costituenti le conseguenze dell'illegittima segnalazione effettuata da (quali la chiusura di credito, la revoca degli CP_8
affidamenti, la revoca delle carte di pagamento, ecc.).
Il primo giudicante avrebbe altresì errato nel trarre conseguenze dall'asserita mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c.
benché la parte avesse, invece, offerto di adempierlo.
Per ragioni di connessione logico giuridica, il motivo che precede va esaminato congiuntamente al quarto e quinto motivo di appello.
Con il quarto motivo le appellanti si dolgono della decisione del giudice di primo grado di negare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali in favore di affermando che la revoca degli affidamenti a CP_4
cascata e la conseguente difficoltà ad operare normalmente non erano state dedotte specificamente dall'attrice e la riduzione del fatturato non poteva costituire l'unico elemento a prova delle conseguenze della segnalazione.
Tale conclusione appare in contraddizione con quanto dallo stesso primo giudice affermato nel paragrafo successivo in cui ha ritenuto “coerente
con l'id quod plerumque accidit”, (che) a seguito della segnalazione a
sofferenza, gli altri istituti di credito abbiano revocato gli affidamenti con
conseguenze “a cascata” che possono aver determinato difficoltà di
operare normalmente, ma tali circostanze non sono state specificamente
dedotte”.
Sostengono che non si può ritenere che le conseguenze della segnalazione dovessero essere specificamente dedotte e, in ogni caso, esse avevano comunque provveduto al riguardo. Il giudice ha infatti erroneamente reietto le istanze istruttorie, non ammettendo la prova testimoniale vertente sulle circostanze che, a suo dire, parte attrice avrebbe dovuto dedurre specificamente, ritenendo così mancato l'onere sancito all'art. 2697 c.c..
Inoltre, le attrici avevano prodotto una serie di documenti che provavano i danni subiti e, segnatamente la visura CR (doc. 23) estratto di ottobre
2015 di e l'estratto CR di maggio 2016 di Controparte_2 CP_4
(doc. n. 23), da cui emergeva che esse operavano, rispettivamente, anche con e Unicredit spa e che prima delle segnalazioni a Parte_2
sofferenza entrambi i rapporti erano regolari, e che dopo la segnalazione di giugno del 2016 operata da , anche Unicredit spa ad Controparte_8
ottobre 2016 aveva segnalato a sua volta a sofferenza ed il CP_4
garante . Controparte_3
Rispetto alle conseguenze dell'illegittima segnalazione a sofferenza, quali la revoca delle linee di credito e l'impossibilità a svolgere attività
imprenditoriale senza fido da parte di e CP_4 CP_2
avrebbe dovuto trovare applicazione il principio del fatto notorio ex art. 2727 c.c.
Il giudice avrebbe, peraltro, errato nel ritenere che la contrazione del fatturato del 2016 lamentato da seguisse un trend negativo CP_4
già in essere nel 2015 che non poteva univocamente ritenersi fosse la conseguenza dei fatti di causa, e che la nota integrativa del Bilancio non poteva costituire prova a favore della società che l'ha redatta.
Sostengono le appellanti che la condotta scorretta e di mala fede della era iniziata ben prima, ovvero nel 2013 e che i capitoli di prova CP_8
testimoniale dedotti sarebbero stati funzionali alla dimostrazione di circostanze accadute nel 2013 non documentali, ma rilevanti.
L'errata collocazione temporale dei fatti da parte del Giudice emergerebbe anche dalla data della lettera di sospensione degli affidamenti che è del
08.09.2015 (cfr doc. 9 parte attrice) e dalla precedente lettera di CP_4
[... del 06.09.2015 (cfr. doc. 6), che dimostrano che già ad agosto del 2015
la Banca aveva impedito arbitrariamente l'agibilità del conto corrente 4912180, non caricando allo sconto la RIBA inviata il 28.08.2015, seppur la cliente che l'aveva emessa (Eurostore srl) non avesse fatto alcun insoluto. Infine, non vi sarebbe alcun trend discendente, ma una riduzione improvvisa del fatturato.
Il giudice avrebbe inoltre violato il principio giurisprudenziale consolidato del “più probabile che non” nel non ritenere che le parti attrici avessero offerto più prove dirette, di sicura e certa credibilità e autenticità, quali i
Bilanci di del 2014, 2015 e 2016, la Nota integrativa al CP_4
Bilancio del 2016, i bilanci di le visure in CR che Controparte_2
confermerebbero danni patrimoniali e non patrimoniali. Avrebbe inoltre errato a ritenere sforniti di prova gli ulteriori comportamenti illeciti della riferiti al ritardo nella consegna dei documenti chiesti ex art. 119 CP_8
TUB prima del contenzioso (cfr doc. 8 e 19) e depositati nel corso del giudizio solo dopo l'ordine di esibizione, nonchè al mancato accoglimento del reclamo, seppur fondato, e gli ulteriori comportamenti di mala fede e scorrettezza contrattuale della sospensione e successiva revoca degli affidamenti ed al ritardo nella cancellazione delle ipoteche in danno di nonostante il conto fosse in positivo. Il presupposto della CP_4
sospensione e revoca degli affidamenti non sarebbe esistito;
pertanto, la sospensione e la successiva revoca delle linee di credito sarebbero oggettivamente illegittime, oltre che illecite. Anche l'importo del danno sarebbe stato provato, tramite i bilanci.
Quanto alla i danni dati dall'illegittima segnalazione in CR CP_3
sarebbero state determinate, nell'an, dal giudice stesso, che aveva rilevato l'illegittimità della segnalazione, e provati nel quantum dalle parti,
allegando il blocco della carta di credito e del telepass e producendo i report della CR del 2015, da cui risulta una segnalazione a carico di di € 23.668,00. Inoltre, erano stati segnalati come fatti Controparte_3
notori, in riferimento al danno non patrimoniale della anche i CP_3
gravi danni alla credibilità, all'immagine ed alla reputazione, anche commerciale, occorsi dalla segnalazione a sofferenza come fideiussore di a maggio del 2016 e come fideiussore di a CP_4 Controparte_2
ottobre del 2015 (cfr doc. 23), senza alcun preavviso né avviso di segnalazione (fatto pacificamente ritenuto dimostrato).
Con il quinto motivo le appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa non ha liquidato il danno patrimoniale, nemmeno in via equitativa, omettendo di pronunciarsi in punto al richiesto esercizio dei poteri equitativi. Fermo quanto argomentato nel precedente motivo in punto di prova, quindi, il primo giudicante avrebbe potuto e dovuto disporre della facoltà di cui all'ex art. 1226 c.c. Tale principio dovrebbe essere esteso anche in riferimento al
quantum del risarcimento per tutti gli altri comportamenti illeciti della
Banca, ovvero la pervicace mancata consegna della documentazione bancaria per i conti correnti da analizzare nonostante plurime richieste scritte, la mancata cancellazione/restrizione delle ipoteche sui beni a garanzia dei mutui, di cui uno in usura, nonostante l'offerta del saldo dei mutui ed il mancato accoglimento del reclamo seppur fondato;
in tal senso anche il ritardo ingiustificato costituirebbe inadempimento ed obbligherebbe la Banca al risarcimento dei danni.
Analoghe considerazioni varrebbero per il danno non patrimoniale: il
Giudice di primo grado, per fatto notorio, avrebbe dovuto ritenere provati anche il danno alla reputazione (anche per la violazione dell'art. 11 del
Codice della Privacy) ed all'immagine commerciale, che assumerebbe anche la connotazione del reato di diffamazione rispetto a parti attrici;
anche rispetto a queste voci di danno avrebbe dovuto applicarsi il principio della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Infatti l'onere della prova,
come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, vedrebbe la possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e riconosce il diritto al risarcimento secondo equità.
Il secondo, quarto e quinto motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Va, innanzitutto, sottolineato che la statuizione secondo cui <la
segnalazione è certamente illegittima perché esposta per un importo
maggiore rispetto al credito, che già in quella sede era contestato, e
perché effettuata in assenza della previa informazione al debitore e in
assenza di verifica della non solvibilità>> non è stata sottoposta a censura da parte di e di ed è quindi coperta Controparte_5 Controparte_9
da giudicato interno.
Parimenti non è stata attinta da censura, ed è quindi passata in giudicato,
la statuizione secondo cui, con riferimento a <la CP_4
circostanza che la società sia stata effettivamente segnalata alla centrale
rischi dall'istituto di credito convenuto non è contestata ed è provata dalla missiva del 22 giugno 2016 (doc. 17 di parte attrice). Deve presumersi che
l'importo segnalato sia costituito dalla somma di euro 75.198,99, oltre
accessori successivamente maturati, menzionata nella precedente missiva
del 11 novembre 2015 (cfr. doc. 14 di parte attrice) quale somma a debito
conseguente la revoca delle aperture di credito sul conto corrente in
esame>>.
Resta, invece, controverso l'an ed il quantum del danno patrimoniale e non che le società e Cibernetica s.r.l. nonchè la Controparte_4 CP_3
personalmente, quale fideiussore, lamentano di avere subito a seguito della illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia.
Al riguardo ritiene la Corte non condivisibile la censura relativa alla illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Con percorso logicamente corretto e assolutamente coerente, infatti, il primo giudice ha ritenuto che, sebbene secondo l'id quod plerumque accidit la segnalazione a sofferenza determini conseguenze “a cascata”, in quanto anche altri istituti di credito con cui il segnalato intrattenga rapporti solitamente revocano gli affidamenti, con conseguente difficoltà per la normale operatività dell'impresa, ciò non è stato specificamente dedotto dalle attrici, odierne appellanti. La circostanza che, solitamente, da un fatto derivi un certo accadimento, non può, infatti, esimere dall'allegare che esso si sia in effetti verificato e quali conseguenze, in termini di danni subiti, abbia comportato.
Le attrici/appellanti si sono, invece, limitate a dedurre che “dalla segnalazione derivava la chiusura degli affidamenti con richiesta di
rientro immediato dagli affidamenti stessi, la notifica dei decreti ingiuntivi
ad opera della banche con cui le società intrattenevano rapporti e
l'iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni del fideiussore sig.ra CP_3
e rispetto alle società e
[...] Controparte_4 Controparte_2
l'impossibilità ad operare normalmente senza affidamenti”. Tale
affermazione è equivoca, non risultando con chiarezza, a seguito del mancato coordinamento tra uso del singolare e del plurale, se la chiusura degli affidamenti, la notifica dei decreti ingiuntivi e l'iscrizione di ipoteche giudiziali si riferisca solo ad o anche ad altri Controparte_5
istituti di credito;
in ogni caso, sarebbe comunque generica non essendo neppure menzionato se le società intrattenessero rapporti con altri istituti di credito e se questi avessero notificato decreti ingiuntivi o revocato affidamenti concessi, e che quindi l'effetto “a cascata” si fosse prodotto, e non essendo state dedotte quali sarebbero state, in ogni caso, le ricadute sulla normale operatività delle società, come ad esempio la impossibilità
di onorare specifiche forniture, la necessità di rinegoziare, a titolo oneroso,
specifici termini di pagamento, ecc..
A colmare tale lacuna assertiva non può, peraltro, richiamarsi quanto risultante dai documenti versati in atti, che sono stati, peraltro, prodotti solo con la memoria ex art 183 co. VI n. 2 cpc e dai quali, in ogni caso,
come si dirà nel prosieguo, nulla emerge al riguardo.
Ritiene, peraltro, la Corte che, anche a volere ritenere soddisfatto l'onere di allegazione, deve condividersi la conclusione del Tribunale in ordine al mancato assolvimento di quello probatorio.
Al riguardo, infatti, non si ravvisa alcuna illogicità e/o contraddittorietà
della motivazione nella parte in cui il primo giudice, dopo avere ritenuto non ammissibile la prova per testi, ha poi ritenuto non provata la revoca degli affidamenti “a cascata” ed i danni lamentati.
La prova testimoniale, della cui mancata ammissione gli appellanti si dolgono e che a loro dire avrebbe invece colmato tale lacuna probatoria,
appare, infatti, del tutto superflua in quanto le circostanze capitolate, come già ritenuto dal Tribunale, non risultano rilevanti ai fini del decidere.
Segnatamente le circostanze capitolate:
-sub 1 sono irrilevanti e comunque dimostrate dal doc. 17-a;
-sub 2 sono documentate quanto alle contestazioni ivi indicate e valutative con riferimento al fatto che l'offerta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo fosse conseguenza di tale contestazione;
-sub 3 sono provate documentalmente;
-sub 4 sono formulate in termini negativi e comunque il tempo trascorso ed il mancato riscontro alla proposta non rileva ai fini del decidere;
-sub 5, 6, 7 e 8 sono documentate;
-sub 9 e 10 sono incontestate;
-sub 11 sono valutative e comunque irrilevanti sotto il profilo del danno conseguente all'illegittima segnalazione trattandosi di fatti anteriori e riguardanti e non altri istituti di credito;
Controparte_5
-sub 12 e 13 sono documentate e valutative nella parte in cui la revoca degli affidamenti viene fatta discendere dalla contestazione dei mutui e dalla richiesta ex art 119 TUB;
-sub 14 sono documentate quanto alla prima parte e valutative quanto alla usurarietà dei mutui ed errata applicazione delle condizioni contrattuali;
- sub 15 e 16 sono documentate;
-sub 17 sono, quanto al <
affidamenti>> pacifiche, documentate ed irrilevanti con riferimento alla prova degli effetti “a cascata” derivanti dalla illegittima segnalazione, in quanto riguardano solo , mentre con riferimento alla Controparte_5
riduzione del fatturato sono documentate quanto agli importi ma valutative quanto alla riduzione;
-sub 18 sono documentate;
-sub 19 sono documentate quanto al fatturato e valutative quanto alla derivazione della riduzione dal blocco degli affidamenti;
-sub 20 da provare con documenti, sia con riferimento alla mancanza di insoluti e superamento dei fidi, sia con riguardo al blocco della carta e la revoca del telepass;
-sub 21 e 22 sono coperte da giudicato;
-sub 23 sono da provare documentalmente;
-sub 24 sono documentate;
-sub 25 sono formulate in modo generico e comunque da provare documentalmente con le comunicazioni di rifiuto o revoca degli affidamenti da parte delle altre banche e valutativo quanto alla derivazione causale di tale impossibilità dalla segnalazione;
-sub 26 e 27 sono documentate. Inoltre i capitoli da 1 a 14 riguardano circostanze precedenti la segnalazione a sofferenza che nulla, pertanto, possono dimostrare con riferimento alle conseguenze che ne sono derivate.
Ne discende che i capitoli anzidetti, anche ove ammessi, non avrebbero permesso di colmare la lacuna probatoria già in ordine all'an, oltre che al quantum, del danno che le appellanti assumono di avere subito dall'illegittima segnalazione alla centrale rischi. Anche, infatti, in caso di conferma delle circostanze capitolate, nulla sarebbe emerso in ordine ai rapporti intrattenuti dalle società attrici con altri istituti di credito, mai menzionati, ed al fatto che a seguito della illegittima segnalazione tali istituti sarebbero stati indotti a ridurre i fidi concessi e a non concedere nuove linee di credito;
parimenti nulla si rinviene nei capitoli di prova quanto al peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali delle società per la impossibilità di far fronte ai propri impegni commerciali,
pagare i fornitori, interessi e tributi, o per la necessità di ridurre la produzione.
Va, quindi, respinta la richiesta formulata dalle appellanti (cfr. secondo motivo di gravame) di rimessione in istruttoria al fine di espletare la prova testimoniale.
Quanto alla documentazione bancaria e alla corrispondenza versata in atti,
essa riguarda solo ed esclusivamente i rapporti di conto corrente, apertura di credito e di mutuo intercorsi tra le appellanti e . Controparte_5
Fa eccezione solo la visura della Centrale Rischi (doc. 23) - l'unico documento, infatti, che le appellanti hanno richiamato a dimostrazione del loro assunto – dal quale tuttavia si ricava soltanto che ad CP_2
ottobre 2015 operava con ma non anche che tale Parte_3
istituto avesse successivamente revocato gli eventuali affidamenti concessi, il che appare, peraltro, poco verosimile in quanto, ove ciò fosse avvenuto, l'appellante avrebbe scoperto ben prima del 5.9.2017 che era già stata segnalata a sofferenza ad ottobre 2015 (cfr. pag. 27 dell'atto di appello).
Quanto a se è vero che dalla predetta visura risulta che CP_4
anche Unicredit spa ad ottobre 2016 ha effettuato la segnalazione a sofferenza della società e della per l'importo di euro 23.155,00, è CP_3
vero tuttavia che in assenza di qualsiasi informazione in merito al rapporto intercorso con tale istituto non è possibile sapere se ciò sia dipeso dalla revoca dell'eventuale affidamento concesso successiva alla segnalazione o da morosità pregressa.
Con riferimento, poi, al fideiussore anch'ella segnalata Controparte_3
illegittimamente alla Centrale Rischi, non è stata fornita alcuna prova della lamentata iscrizione di ipoteche giudiziali sui suoi beni da parte di altri istituti di credito, agevolmente dimostrabile con la produzione di una visura catastale. Si conviene, inoltre, con il Tribunale in ordine alla tardività dell'allegazione relativa al blocco della carta di credito e alla revoca del telepass, circostanze mai dedotte se non per la prima volta, e quindi tardivamente, nel capitolo n. 20 della memoria istruttoria n. 2
dell'art. 183, co.VI, cpc, peraltro inammissibile per le ragioni sopra esposte, non trattandosi di precisazioni o fatti secondari ma di autonome e diverse voci di danno, mai allegate in precedenza.
Si conviene, infine, con la conclusione del primo giudice secondo cui <la
riduzione del fatturato, unico elemento circostanziato da parte attrice, non
può certo costituire univoca prova delle conseguenze della
segnalazione>>, ben potendo tale riduzione dipendere da una eterogeneità
di cause – ai pensi alla contrazione degli ordini, all'aumento dei costi della materia prima e di produzione, all'andamento del mercato, all'ingresso di altri concorrenti sul mercato, ecc. – che impedisce a tale unico elemento di assumere, da solo, pieno ed autonomo valore probatorio.
Le censure in ordine alla quantificazione in via equitativa del danno patrimoniale derivante da tale riduzione del fatturato, svolte con il quinto motivo di gravame, rimangono, conseguentemente, assorbite. Anche,
infatti, la liquidazione equitativa del danno, invocato dalle appellanti,
normalmente utilizzata nei casi di illegittima segnalazione alla Centrale
rischi, può avere luogo soltanto se il danno è provato nell'an e soltanto per la sua quantificazione.
In ogni caso, la possibilità della liquidazione equitativa non esime il danneggiato dall'offrire al giudice gli elementi di fatto necessari alla liquidazione nell'ipotesi in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Nella specie, come si è detto, le appellanti non hanno fornito alcun idoneo elemento di valutazione, non avendo neppure allegato e provato l'impossibilità di accedere al credito a seguito della segnalazione e quale sarebbe stato, ad esempio, il beneficio economico che avrebbero invece ottenuto tramite l'impiego del denaro loro ingiustamente negato, la necessità di smobilizzare altri investimenti, la perdita di opportunità
imprenditoriali a seguito della interruzione del credito.
Il medesimo ragionamento vale per il lamentato danno non patrimoniale per lesione alla reputazione e all'immagine commerciale e personale per il quale le appellanti invocano la liquidazione equitativa, sostenendo che la segnalazione illegittima, accertata con autorità di giudicato, è già di per sé un comportamento pregiudizievole per l'imprenditore. Anche in questo caso, infatti, le appellanti non hanno offerto alcun elemento che possa permettere, anche in via equitativa, tale liquidazione, nulla avendo dedotto in ordine al mutamento della condizione di vita e/o relazionale della e degli amministratori delle società appellanti rispetto alla vita CP_10
condotta prima della segnalazione illegittima e alla sofferenza interiore patita, e in che termini detta segnalazione abbia nociuto all'immagine pubblica, al prestigio della e alla reputazione commerciale delle CP_10
società in termini di discredito commerciale arrecato nel settore di cui le stesse si occupano.
Ritiene, infatti, la Corte che non vi siano motivi per discostarsi dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito che esclude che l'esistenza del danno non patrimoniale possa essere desunta automaticamente secondo la dinamica del danno in re ipsa,
dovendo invece essere dimostrato (danno conseguenza), anche per presunzioni, lo specifico pregiudizio subito (lesione reputazionale); in sostanza, la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (cfr. Cass sez I, Ordinanza
n. 6589 del 2023; Cass. 13264/2020, Cass. n. 20885/2019; Cass. n.
207/2019; Cass. n. 11269/2018; Cass. n. 10904/2017; Cass. n.
25420/2017).
La valutazione equitativa, infatti, attenendo alla quantificazione e non già
all'individuazione del danno, non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c., deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto.
Procedendo con l'esame dei residui motivi di appello, con il terzo motivo
le appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa afferma che per ragioni di omogeneità rispetto alla sentenza SS.UU. n. 19597/2020 e alla sentenza n. 16303/2018, il tasso da mettere a raffronto con il TSU sia il EG invece che il EG (come invece chiesto dalle attrici in primo grado), negando quindi il risarcimento dei danni per fatto di reato.
La citazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
19597 del 18.09.2020, secondo le appellanti, non sarebbe pertinente al caso di specie, trattando della rilevanza del tasso di mora e del suo confronto con il TSU;
quanto invece alla sentenza n. 16303 del 2018, essa si riferirebbe solo ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, per cui andrebbe applicata la formula del EG richiesta al CTU nel quesito.
Sostengono le appellanti che le formule di Banca d'Italia, i cui decreti sarebbero comunque norme di rango secondario, a cui il consulente ha fatto riferimento, darebbero origine a un indicatore di costo “spurio”, non idoneo a misurare né il costo del credito, né il costo del fido. La somma di rapporti, riferiti a basi diverse perché comprensivi delle CMS, indurrebbe effetti distorsivi, di edulcorazione e riduzione dell'incidenza delle spese,
tanto più vistosi quanto più ampio è il divario fra il fido accordato e il credito effettivamente utilizzato, contravvenendo al disposto dell'art.644
cp.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto è infondata la censura per cui il calcolo a cui fa riferimento il giudice sarebbe basato su norme secondarie, ossia le Istruzioni di Banca
d'Italia, in contrasto con l'art. 644 cpc. Molto di recente, il Supremo
Collegio ha stabilito che “A tal riguardo, infatti, pur senza voler attribuire
alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d'Italia, rimane
comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi
di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg
applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la
stessa metodologia di calcolo che la Banca d'Italia, ufficializzata nelle
Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula
seguita dal per rilevare Controparte_11
trimestralmente il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve
essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato
o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto
di conto corrente. Ed infatti, il raffronto tra il EG e il Tasso Soglia in
tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento
corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse
formule matematiche utilizzate per determinare il EGM e,
conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il
procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con
conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sè stesso (per il
principio cfr. Cass. 12965/2016; Cass. 22270/16).” (Cass. Ordinanza n.
29794 del 19/11/2024).
La stessa pronuncia ribadisce i principi di omogeneità di cui ha fatto buon governo il giudice di prime cure, per cui il EG (Tasso Annuo Effettivo
Globale) è stato originariamente normato dal DM 8.7.1992, così come aggiornato dal DM 6.5.2000, recante la “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo“, ed esso indica il costo totale del credito, per il consumatore,
espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. La norma precisa cosa debba essere compreso nel costo totale (segnatamente costi per servizi accessori connessi con il credito) demandando alla Banca
d'Italia le modalità di calcolo del EG in conformità alle delibere del
CICR. Si tratta quindi di un tasso avente mero valore informativo. Il
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), al contrario, viene segnalato su base annuale, dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura, oltre le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.
Infine, anche volendo accogliere la prospettazione di parte appellante l'usura così verificata, che affliggerebbe il solo conto n. 4912180 (intestato a nei periodi 2006-2008 e 2009, sarebbe comunque usura CP_7
sopravvenuta, di cui la corrente giurisprudenza di legittimità nega ogni rilevanza. Le Sezioni Unite con sentenza n. 7294/17, dal cui principio di diritto non si vede ragione per discostarsi, hanno, infatti, statuito che:
<<nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra < i>
mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto,
la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della
legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata
anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola
stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale
risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può
essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta
soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto>>;
nel caso di specie non sono state censurate né pattuizioni usurarie riferite a una pattuizione specifica, né tantomeno originarie, dunque quella rilevata dal consulente potrebbe essere, anche accogliendo la denegata ricostruzione delle appellanti, solo usura sopravvenuta, perciò irrilevante. Col sesto motivo le appellanti censurano la statuizione di rigetto relativamente agli interessi sulla somma che la banca è stata condannata a pagare a e sul ricalcolo del saldo quanto al c/c intestato a CP_4
in quanto non oggetto di domanda. Controparte_2
Sostengono di avere, al contrario, chiesto gli interessi nel foglio di precisazione delle conclusioni del 06.04.2021 e sostengono che, in ogni caso, alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. seguirebbe automaticamente la liquidazione dei frutti e degli interessi maturati,
quanto meno, a decorrere dalla domanda, richiamando in proprio favore l'orientamento della Suprema Corte sul punto.
Il motivo è infondato
Solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, le correntiste e la loro garante concludevano, in punto di interessi, come segue: “In ogni
caso: con interessi, rivalutazione monetaria, rifusione delle spese della
CTU, con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in
favore del procuratore antistatario.”. Le conclusioni erano riportate e ribadite nei medesimi termini in sede di comparse conclusionali e memorie di replica.
Osserva il Collegio che la debenza degli interessi è subordinata alla proposizione di una domanda in tal senso.
Non vi sono, infatti, motivi per discostarsi dall'insegnamento della SC
secondo cui “Con riguardo alla necessità
della domanda degli interessi sulle somme oggetto di indebito questa
Corte ha già risposto affermativamente affermando il principio di diritto secondo cui "Pur avendo, colui che ha eseguito un pagamento non dovuto,
diritto, oltre che alla restituzione delle somme pagate anche alla
corresponsione degli interessi legali sulle somme stesse, tuttavia, quando
l'interessato agisce in giudizio per la restituzione dell'indebito, non si può
prescindere da una specifica richiesta degli interessi, non essendovi
alcuna ragione che possa giustificare, a questo proposito, una deroga alla
regola generale, secondo la quale il giudice non deve pronunciare oltre i
limiti della domanda." (Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 1970; Sez. 2, Sentenza
n. 5032 del 1983; Sez. 3, Sentenza n. 2814 del 1995; Sez. 3, Sentenza n.
8372 del 1996)” (cfr. Cass. Cass 3.12.2018 n 31187).
La sentenza di Cass. n. 34011 del 2021 citata dalle appellanti (pag.35) non invalida il principio sopra espresso in quanto si riferisce al diverso caso di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente;
in sostanza si tratta dell'ipotesi di obbligazione restitutoria fondata sulla caducazione del titolo provvisorio di condanna che aveva inizialmente giustificato il pagamento di cui si chiede la restituzione, e che, come chiaramente precisato dalla Suprema Corte,nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.), sia perchè si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perchè il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti>> (cfr. Cass.
1.10.2019 n. 24475.
Conformi Cass n.6381/24; Cass. 14.1.2025 n. 901. Cfr. anche Cass.
13.12.2022 n. 36246).
Né, tantomeno, può ritenersi che dovessero trovare applicazione gli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1224 cc, dovendo essi essere espressamente richiesti (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 3499 del
11/02/2025).
Anche sotto questo profilo, quindi, la sentenza non merita censura.
Con il settimo motivo , infine, le appellanti si dolgono della statuizione del primo giudice per cui la domanda di nullità dell'intero contratto era stata formulata oltre i termini di cui alla prima memoria ex art. 183 VI co cpc e dunque non poteva essere accolta perché tardiva.
Tale assunto sarebbe errato in quanto, sebbene la domanda di nullità
proposta inizialmente sulla base della perizia di parte allegata da riguardasse le singole clausole del contratto di conto Controparte_2
corrente n. 5371 (per usura oggettiva, per Commissioni di IM
Scoperto e spese illegittimamente addebitate) la declaratoria di invalidità
dell'intero contratto rappresenterebbe già un elemento costituivo della domanda, che dunque non sarebbe nuova;
in ogni caso il giudice avrebbe dovuto esaminarla come eccezione di nullità.
In secondo luogo, la causa petendi non sarebbe stata in alcun modo modificata nel foglio di precisazione delle conclusioni in quanto la domanda di nullità era già stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio, per cui il giudice può, anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del giudizio, rilevare la nullità del contratto anche per una ragione diversa da quella dalla parte dedotta.
Infine, la carenza di forma scritta sarebbe stata accertabile solo a seguito dell'analisi della documentazione depositata dalla in adempimento CP_8
all'ordine di esibizione, deposito avvenuto solo dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 183, VI co, cpc: dunque, la domanda sarebbe stata proposta comunque tempestivamente.
Il giudice avrebbe quindi dovuto epurare il conto da tutte le poste illegittime applicate nel corso del rapporto, comprensive dell'illecita capitalizzazione degli interessi.
Anche il settimo motivo è infondato e va respinto.
E' noto che secondo l'opinione giurisprudenziale consolidata – dalla quale non vi è motivo di discostarsi – quando, come nel caso di specie, la controversia tra la e la società correntista sia stata introdotta da CP_8
quest'ultima allo scopo di contestare il saldo negativo del conto e rideterminare il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità
delle singole clausole pattizie, è il correntista ad essere gravato dall'onere di dimostrare gli aspetti oggetto della sua contestazione (cfr. Cass.
28.11.2018 n. 30822; Cass. 17.4.2020 n. 7895). In particolare, quando il correntista agisca per l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova, gravando su di lui l'onere di allegazione e di prova delle proprie asserzioni, mediante la produzione in giudizio del contratto al fine di permettere al giudice di verificare la legittimità delle clausole in esso contenute, oltre che della serie completa degli estratti conto.
Non può, infatti, invocarsi in questo caso il criterio della c.d. vicinanza della prova: come affermato dalla Suprema Corte infatti (cfr. Cass.
13.12.2019 n. 33009) se è vero che “… la ripartizione dell'onere della
prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e
fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile
all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere
impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della
riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. Sez. U. 30
ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
più di recente, in massima: Cass.
17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486). Tale criterio, per
il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere però
invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova
(documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso
di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente
previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B.,
art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al
cliente); nè il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi
nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti
(cfr., proprio con riferimento all'acquisizione del contratto di conto
corrente bancario, Cass. 12 settembre 2016, n. 17923, non massimata).
Ed è utile rilevare, da ultimo, come la mancata conservazione dello scritto trovi rimedio nell'art. 2724 c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale
ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva
la prova.>>.
Nella specie, non ha provveduto a produrre in giudizio il Controparte_2
contratto di conto corrente stipulato nel 2006 (nonostante all'epoca fosse obbligatoria la sua stipula per iscritto e la consegna di copia al correntista)
indispensabile per poter verificare l'esistenza e la specifica sottoscrizione della pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, nè mai nel primo grado del giudizio ha allegato che il contratto di conto corrente n. 5731 non fosse stato stipulato per iscritto o che non gli sarebbe stato consegnato il contratto o che non ne sarebbe stato più in possesso per causa ad essa non imputabile, avendo lamentato esclusivamente la mancata pattuizione per iscritto dei singoli addebiti e solo e per la prima volta nella comparsa conclusionale ha chiesto accertarsi la nullità del contratto di conto corrente ex art. 117, terzo comma, Tub, per mancata stipula per iscritto e, di conseguenza, la ripetizione di tutti gli addebiti, comprensivi della capitalizzazione degli interessi.
Anche la istanza di esibizione del contratto di conto corrente ex art. 210
cpc avanzata dall'appellante in primo grado depone a favore dell'esistenza del contratto scritto di cui, in caso contrario, la correntista non avrebbe certamente chiesto la produzione.
Non può, pertanto, essere utilmente invocato il principio secondo cui graverebbe sulla banca l'onere della produzione del contratto per provare il suo diritto di credito, espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6480 del 9.3.2021, in quanto pronunciato sul presupposto della “pacifica
acquisizione circa la conclusione del contratto verbis tantum o per facta
concludentia”, che nel caso di specie non è stata, invece, mai allegata dalla società correntista nel precedente grado;
del pari non può trovare applicazione il principio di non contestazione, non avendo la alcun CP_8
onere di contestare la inesistenza della stipula del contratto per iscritto,
mai dedotta in primo grado dalla controparte.
Pertanto, la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente stipulato tra le parti, il cui onere, si ribadisce, gravava sulla società odierna appellante al fine di dimostrare la illegittima applicazione della capitalizzazione post delibera CICR 2000, non permettendo alla Corte di verificarne l'effettiva e corretta pattuizione, ne impedisce altresì il rilievo d'ufficio sollecitato dalle appellanti, non risultando tale profilo di nullità
ex actis stante la impossibilità di esaminare il contratto.
Non può, dunque, essere accolta la domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 5731 per difetto di forma scritta non risultando allegata e in ogni caso dimostrata la sua mancata pattuizione per iscritto;
la sua mancata produzione impedisce, altresì, di verificare l'assenza, in esso,
della pattuizione in ordine alla pari capitalizzazione degli interessi.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di quanto corrisposto a titolo di interessi anatocistici a fronte della nullità dell'intero contratto, avanzata con la comparsa conclusionale in primo grado, trattandosi di domanda nuova e,
peraltro, non rilevabile d'ufficio. Con il primo motivo d'appello incidentale, originariamente proposto
quale appello principale nel giudizio 217/2022, e Controparte_5
si lamentano dell'erroneità della sentenza nella parte in cui Parte_1
il giudice, facendo riferimento ai conteggi del consulente tecnico d'ufficio,
utilizzava gli estratti conto acquisiti ai sensi dell'art.210 cpc nel corso del procedimento.
Secondo le appellanti incidentali, il giudice avrebbe addossato in capo alla immotivatamente, l'onere di produrre la documentazione CP_8
contrattuale del rapporto di conto corrente impugnato, nonostante la natura del giudizio – azione di ripetizione promossa dalle società correntiste –
imponesse a loro esclusivo carico l'onere della prova (anche dei fatti negativi), così sollevando la controparte, senza alcuna obiettiva giustificazione, dai suoi doveri istruttori. Le correntiste, infatti, uniche gravate dall'onere probatorio, non avrebbero prodotto la serie completa degli estratti conto né i contratti di conto corrente, il che non consentirebbe di individuare analiticamente quali fossero le poste asseritamente applicate in modo indebito.
Il primo giudice avrebbe poi illegittimamente ordinato ex art 210 cpc alla l'esibizione dei contratti e di tutti gli estratti conto “pur in assenza CP_8
di una corretta istanza ex art. 119 comma 4 TUB da parte delle attrici”
(pag.16 comparsa costituzione).
Il motivo è infondato.
Con riguardo ai rapporti tra la previsione dell'art. 119, comma 4, TUB
(norma di carattere sostanziale) e l'art. 210 c.p.c. (norma di natura processuale), si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con sentenza 12993/2023, che ha richiamato il proprio precedente (cCss.
sentenza n. 24641 del 2021) che si è occupato, funditus, di tali rapporti confutando specificamente le argomentazioni di Cass. n. 11554 del 2017,
giungendo ad affermare il principio per cui il diritto spettante al cliente
“ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli
estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può
essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a
condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta
alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato".
Ha altresì aderito a quanto affermato dalla successiva Cass. n. 23861 del
2022 che ha precisato che "Non e', dunque, necessario - (...) - che la
richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio
nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo
sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della
formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della
documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale
è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4 t.u.b. per
ottemperare alla richiesta - senza che la banca medesima abbia proceduto
alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata
l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento".
Ebbene, nel caso di specie è stato documentato dalle società appellanti che l'istanza ex art. 119 TUB (ritenuta “illegittima” dalle appellanti incidentali, che però sul punto non argomentano ulteriormente) è stata avanzata il 6.9.2015 con riferimento al conto 4912180 e in data 3.2.2017
relativamente al conto 6250/23355731 (intestato a Cibernetica, poi rinominato), in data quindi anteriore alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza che vi abbia CP_8
provveduto o abbia allegato alcuna giustificazione a tale inadempimento al momento in cui è stata richiesta l'esibizione ex art 210 cpc, che, dunque,
correttamente è stata accolta dal primo giudice, senza che in ciò possa quindi ravvisarsi alcuna inversione dell'onere probatorio.
Con il secondo motivo, in primo luogo, si dolgono dell'erroneità della statuizione di illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione contrattuale, e della esclusione di qualsiasi effetto anatocistico con riguardo al periodo successivo al 30
giugno 2000.
Inoltre, lamentano che il giudice avrebbe omesso di rilevare la circostanza di fatto, emergente dall'ultimo estratto conto del c/c n. 4912180 del 23
giugno 2016, della registrazione del passaggio a sofferenza, indicandola erroneamente, come accredito, in tal modo accertando un saldo rettificato del c/c n. 49129180 per € 53.806,94.
Relativamente alla commissione di massimo scoperto, rilevano che l'assenza di forma non causerebbe una mancanza di causa.
L'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c.
consentirebbe alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa sarebbe volta a remunerare l'onere della di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida CP_8
espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto e sarebbe quindi meritevole di tutela giuridica. Non sussisterebbe, conseguentemente, la denunciata nullità del patto per difetto di causa.
Il motivo è inammissibile.
La statuizione del primo giudicante in merito alla commissione di massimo scoperto non aveva per oggetto la sua asserita carenza di causa,
ma solo la sua carenza di forma, alla quale non è collegata dal giudicante alcuna carenza sul piano causale. Segnatamente sul punto il giudice ha affermato che “Trovano invece accoglimento le contestazioni con
riguardo all'applicazione della commissione di massimo scoperto in
assenza di specifica pattuizione contrattuale (su tale rilievo effettuato dal
CTU nulla hanno contestato parte convenuta e terza intervenuta).”.
Le parti hanno disquisito in ordine all'esistenza e legittimità della causa della cms, questione che non è stata oggetto di pronuncia, omettendo di censurare, invece, la ratio decidendi, e cioè essere la clausola sulla cms oggetto di specifica pattuizione scritta e che quindi deve ritenersi passata in giudicato.
Quanto all'errore in punto di ricalcolo del saldo in cui sarebbe incorso il ctu (le cui risultanze sono state fatte proprie dal Tribunale), il quale non si sarebbe avveduto che il rapporto n. 4912180 alla chiusura del mese di giugno 2016 avrebbe avuto un saldo negativo pari ad euro 84.345,95 in quanto il saldo zero sarebbe dipeso dal passaggio a sofferenza del conto corrente chiuso, risulta smentito dall'esame dell'estratto conto del
23.06.2016 (cfr. doc. 2° della banca), da cui risulta un saldo iniziale al
31.5.2015 di euro 84.345, 95, e la registrazione di un successivo
“accredito” di importo superiore, pari ad euro 87.428,60, che non può
quindi spiegarsi con il passaggio a sofferenza del conto corrente, di cui non vi è peraltro cenno nell'estratto conto, che parla invece di
“azzeramento saldo per estinzione”. Né appare utile il successivo documento 2b della banca, privo della sottoscrizione del funzionario.
Avvalora, peraltro, tale conclusione la considerazione che se effettivamente un errore così macroscopico fosse stato compiuto dal ctu,
non sarebbe certamente passato inosservato al ctp della Banca e di che ha partecipato alle operazioni peritali e che, pur avendo Pt_1
sollevato contestazioni in sede di osservazioni su altri aspetti, nulla ha invece, dedotto in merito, né alla difesa della banca che, sia all'udienza successiva al deposito della ctu che negli scritti conclusionali in primo grado, non ha fatto alcun accenno a tale erronea interpretazione dell'estratto conto finale del giugno 2016 da parte del ctu, nonostante ciò
abbia comportato, in tesi, un saldo a credito (e non a debito) della di ben euro 53.806,94. CP_4
Il motivo va, quindi, respinto.
*****
Tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale vanno quindi rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Giusta la conferma della sentenza di primo grado, che comunque quantificava una condanna a carico di e Controparte_5 Parte_1
[...
da un lato, e dall'altro il rigetto della domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale rischi e di nullità del contratto di conto corrente di sussistono i presupposti Controparte_2
per la parziale compensazione delle spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/3, mentre la residua parte va posta a carico di
[...]
e e si liquida nella misura indicata in CP_5 Parte_1
dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (parametri medi),
(scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di SC, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e CP_4 Controparte_2 CP_3
e l'appello incidentale (già appello principale nel procedimento
[...]
riunito) proposto da e avverso la Controparte_5 Parte_1
sentenza del Tribunale di SC in data 16.7.21 n. 1965/2021 che, per l'effetto, conferma integralmente;
-compensa nella misura di due terzi le spese del presente grado e pone la residua parte a carico di e in solido Controparte_5 Parte_1
tra loro, ed in favore del difensore di e CP_4 Controparte_2
dichiaratosi antistatario, spese che nel complesso liquida Controparte_3
in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso del contributo unificato, delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato sia a carico delle appellanti che delle appellanti incidentali.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 22.10.25
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NN AN SA SE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O cui è riunito il n.
217/2022RG) La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. SA SE Presidente
Dott. NN AN Consigliere rel. est.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 177/22 (e 217/22) R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18.2.22 e posta in decisione all'udienza collegiale del
4.6.2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 con sede in (25050) ON San Pietro (Bs), Via Controparte_2
bancario, cassetta di Brugnolo n. 31 (P.I.: , in persona del suo legale P.IVA_1
sicurezza, apertura di rappresentante p.t.; credito bancario) (C.F.: ), residente in Controparte_3 C.F._1
140041 (25040) AR (Bs), Via Castello n. 5;
Controparte_4
(C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Darfo B.T. (BS) Viale P.IVA_2
Tassara n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., tutte rappresentate e difese dall'Avv. Emiliana Gheza, con studio in
(25040) Esine (Bs), Via A. Manzoni n. 72, ove sono elettivamente domiciliate giusta procura in atti, e Avv. Loredana Rivadossi del Foro di
SC, con studio in Cividate Camuno (Bs), via Borgo Olcese n. 144.
APPELLANTI (e APPELLATE IN RG 217/2022)
c o n t r o con sede legale in Torino – Piazza San Controparte_5
Carlo n. 156, Codice Fiscale – Partita IVA in P.IVA_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraguto del Foro di Milano,
elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, via
Correggio n. 43, giusta procura in atti;
nonché
con sede legale in Conegliano Parte_1
(TV), via V. Alfieri, n. 1, C.F. e iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Treviso – Belluno n. , e per essa, quale mandataria, P.IVA_5
con sede a Milano, Bastioni di Porta Nuova n. Controparte_6
19, codice fiscale e partita IVA n. nella persona del legale P.IVA_6
rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Ferraguto e Luciana Cipolla,
del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi in
Milano, via Correggio n. 43
APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI (e APPELLANTI
IN RG 217/2022) In punto: appello a sentenza del Tribunale di SC in data 16.7.21 n.
1965/2021
CONCLUSIONI
Per le appellanti
NEL GIUDIZIO D'APPELLO RG 177/2022:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita in riforma della sentenza appellata:
in via preliminare e/o istruttoria: ammettere la prova testimoniale dedotta dalle attrici nella memoria ex art. 183 VI co cpc n. 2 del 30.11.2017.
Nel merito in via principale: accertato e dichiarato, per le motivazioni e causali in atti, e quanto a:
, l'addebito di poste illegittime sul conto c.c. 4912180 CP_7
intestato alla stessa, previo ricalcolo del saldo del conto corrente medesimo tenendo conto delle annotazioni indebite, ovvero con determinazione delle somme indebitamente/illegittimamente addebitate,
condannare la convenuta (o le convenute in Controparte_8
solido tra loro), per le motivazioni in atti, al pagamento dell'importo di €
59.017,67, (ovvero di quelle somme maggiori o minori ritenute dovute e provate); condannare, altresì, (o le convenute Controparte_8
in solido tra loro) al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dalla anche per la illegittima segnalazione a “sofferenza” e il CP_4
mancato dovuto preavviso, nell'importo ritenuto provato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia;
somme da stornare dal saldo passivo di conto corrente con condanna della convenuta (o le Controparte_8 convenute in solido tra loro) al pagamento dell'eccedenza a credito in favore di CP_4
: l'addebito di poste illegittime sul conto c.c. Controparte_2
5731 intestato a previo ricalcolo del saldo del conto Controparte_2
corrente medesimo, tenendo conto delle annotazioni indebite, ovvero con determinazione delle somme indebitamente/illegittimamente addebitate,
condannare (o le convenute in solido tra loro), Controparte_8
per le motivazioni in atti, al pagamento dell'importo di € 27.914,87,
(ovvero di quelle somme maggiori o minori ritenute dovute e provate);
condannare, altresì, la (o le convenute in Controparte_8
solido tra loro) al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti da anche per la illegittima segnalazione a “sofferenza” e il Controparte_2
mancato dovuto preavviso, nell'importo ritenuto provato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia;
somme da stornare dal saldo passivo di conto corrente con condanna della (o delle Controparte_8
convenute in solido tra loro) al pagamento dell'eccedenza a credito in favore di Controparte_2
- , condannare (o le Controparte_3 Controparte_8
convenute in solido tra loro), per le motivazioni e causali in atti, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non, patiti dalla stessa, anche per la illegittima segnalazione a “sofferenza” e il mancato dovuto preavviso, nell'importo provato in corso di causa ovvero determinato in via equitativa dal Giudice
adito.
In ogni caso: con interessi, rivalutazione monetaria, rifusione delle spese della CTU e con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
*****
NEL GIUDIZIO D'APPELLO RG 217/2022 riunito al principale RG
177/2022 :
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto da e da Controparte_5
per tutti i motivi dedotti in atti e comunque Parte_1
perché infondati in fatto e in diritto, con accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto d'appello iscritto al n. 177/2022 RG dalle parti ivi appellanti.
In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per le appellate
In via principale:
dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere,
l'appello proposto dalle società nonché dalla Controparte_4 Controparte_2
Sig.ra , avverso la sentenza n. 1965/2022 pubblicata dal Controparte_3
Tribunale di SC in data 21 luglio 2021, per tutti i motivi esposti in atti;
In via riconvenzionale:
accogliere l'appello proposto da e da Controparte_5 CP_6
quale mandataria di nel giudizio di appello
[...] Parte_1 iscritto al n. RG 177/2022, avverso la medesima sentenza n. 1965 del 21
luglio 2022, con conseguente condanna della alla Controparte_4
restituzione degli importi ricevuti dalla Banca in ottemperanza alla sentenza impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato CP_4 Controparte_2
[... e convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Controparte_3
SC . Allegavano in particolare che: Controparte_8
- aveva intrattenuto con il rapporto Controparte_4 Controparte_8
di conto corrente nr. 4912180, chiuso nel 2016; aveva Controparte_2
intrattenuto con il medesimo istituto di credito il rapporto di conto corrente nr. 5731, la signora era fideiussore di entrambe le società; Controparte_3
- sui conti correnti di cui sopra, erano stati addebitati oneri illegittimi per
€ 51.983,82, quanto al primo rapporto, e per € 12.814,72, con riguardo al secondo rapporto in quanto:
-al conto corrente 4912180 erano stati applicati interessi usurari,
anatocismo vietato e commissione di massimo scoperto in quanto calcolata sulla punta massima di scoperto;
- al conto corrente 5731 erano stati applicati interessi usurari e commissioni di massimo scoperto in quanto calcolata sulla punta massima di scoperto;
- l'istituto di credito non aveva mai dato riscontro alle legittime richieste avanzate da mettendola in una posizione di mancanza di CP_4
liquidità con impossibilità di operare normalmente;
a seguito di una e-mail di protesta per il mancato sconto di una RIBA e della richiesta di documentazione relativa al contratto di conto corrente e relativa ad alcuni contratti di mutuo, l'istituto di credito aveva inviato una lettera di sospensione degli affidamenti;
in data 13 maggio 2016 CP_4
aveva inoltrato un reclamo con il quale, oltre a sollevare contestazioni relative a contratti di mutuo per i quali era pendente altro giudizio, aveva chiesto il ripristino degli affidamenti revocati e dell'operatività sul conto corrente con riconoscimento del credito per la ripetizione di somme corrisposte a titolo di anatocismo, usura e CMS, e aveva altresì chiesto che venisse valutata la legittima richiesta di danni e che venisse fornito il consenso per la procedura di mediazione;
a tale richiesta, l'istituto di credito aveva risposto procedendo alla segnalazione a sofferenza di
Co.Imm. E s.r.l.
Tanto premesso, chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti la pattuizione usuraria ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'illegittima iscrizione a sofferenza alla
Centrale Rischi;
chiedevano quindi che, effettuata la compensazione tra le varie poste illegittime di cui sopra, l'istituto di credito fosse condannato alla corresponsione della maggior somma dovuta alle attrici.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. si costituiva che, eccepita la prescrizione delle pretese Controparte_5 restitutorie di parte attrice e, in ogni caso, contestata la loro fondatezza,
chiedeva il rigetto delle domande.
Con comparsa depositata in data 23 giugno 2019 si costituiva CP_6
, in qualità di mandataria di che, qualificatasi
[...] Parte_1
cessionaria dei crediti per cui è causa, si associava alle difese di parte convenuta.
Ordinato alla di esibire estratti conto e documenti contrattuali in CP_8
suo possesso ai sensi dell'art 210 cpc e istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 30.9.19, all'esito, con sentenza del
16.7.21 n. 1965/2021 il Tribunale di SC condannava parte convenuta a corrispondere all'attrice la somma di € 53.806,94 a titolo CP_4
di saldo del rapporto di conto corrente nr. 4912180; rideterminava in €
10.094,62 a credito di il saldo del rapporto di conto Controparte_2
corrente nr. 5731; rigettava le ulteriori domande delle attrici e, in punto di spese, condannava parte convenuta a rifondere integralmente le spese a
Co.Imm.E, mentre le compensava relativamente agli altri due soggetti attori.
Il Tribunale riteneva segnatamente che, relativamente ai rapporti intrattenuti da Co.Imm.E:
- la CTU aveva verificato che, raffrontando il tasso soglia di riferimento con il EG, calcolato secondo le modalità indicate da Banca d'Italia, vi era stato il pieno rispetto del tasso soglia sia nella fase genetica sia in vigenza del rapporto, mentre era emerso il superamento del tasso soglia solo in alcuni trimestri ove il raffronto fosse stato effettuato tra il tasso soglia e il EG: tuttavia la verifica in merito all'usurarietà del tasso di interesse convenuto e applicato doveva avvenire prendendo in considerazione il EG e non il EG, in forza dei principi giurisprudenziali vigenti in materia di simmetria e omogeneità, nonché
vista la funzione meramente informativa del EG;
- erano invece fondate le contestazioni con riguardo all'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione contrattuale, rilevata dalla CTU e non contestata da parte convenuta e terza intervenuta;
- altresì doveva essere escluso qualsiasi effetto anatocistico con riguardo al periodo anteriore il 30 giugno 2000, e avendo il CTU verificato il rispetto delle indicazioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000, senza specifiche contestazioni da parte attrice, la capitalizzazione successiva non era da espungere;
- il danno da usura non sussisteva in mancanza della stessa;
- quanto invece alla segnalazione a sofferenza, era illegittima perché
effettuata per un importo maggiore rispetto al credito, che già in quella sede era contestato, ed in assenza della previa informazione al debitore e della verifica della non solvibilità; tuttavia, benchè fosse certamente coerente con l'id quod plerumque accidit che, a seguito della segnalazione a sofferenza, altri istituti di credito avessero revocato gli affidamenti con conseguenze “a cascata” che potevano aver determinato la difficoltà di operare normalmente, tali circostanze non erano state specificamente dedotte;
- non era inoltre noto se, nel caso concreto, altri istituti di credito avessero revocato affidamenti e avessero notificato decreti ingiuntivi né,
tantomeno, erano state allegate specifiche conseguenze in tema di operatività: la riduzione del fatturato, unico elemento circostanziato da parte attrice, non poteva costituire univoca prova delle conseguenze della segnalazione sia perché le cause di una contrazione di fatturato potevano essere molteplici, sia perché fatti di causa erano relativi al 2016, non si poteva dunque univocamente sostenere che la contrazione del fatturato di tale anno fosse conseguenza dei fatti di causa, anziché di un trend negativo già in essere, né la nota integrativa al bilancio chiuso al 2016 poteva costituire prova a favore della società che l'aveva redatta;
- analoghe considerazioni valevano in punto agli altri comportamenti dedotti relativi al ritardo con cui erano stati trasmessi i documenti richiesti ex art. 119 TUB, al rifiuto del reclamo, alla sospensione e successiva revoca degli affidamenti, al ritardo nella cancellazione delle ipoteche rilasciate a garanzia di mutui fondiari, nonché all'eventuale componente non patrimoniale del danno;
- l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta costituitasi oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., non era ammissibile in quanto tardiva, e gli interessi ulteriori non erano stati oggetto di domanda.
Relativamente ai rapporti con stabiliva invece che: Controparte_2
- il CTU aveva escluso l'applicazione di interessi o altre condizioni usurarie sia raffrontando il tasso soglia al EG sia raffrontando il tasso soglia al EG, senza osservazioni da parte dei consulenti;
- l'assenza di prova in merito alla pattuizione scritta delle commissioni di massimo scoperto ne determinava la nullità, con conseguente diritto alla ripetizione o, comunque, alla rettifica del saldo dell'estratto del conto corrente per € 2.248,82;
- solo all'esito dell'attività istruttoria, la parte aveva rilevato che non era stato esibito il contratto di conto corrente e ne aveva allegato la nullità,
chiedendo pertanto la ripetizione degli interessi, anche anatocistici,
corrisposti previa rettifica del saldo del conto corrente, ma tale domanda era inammissibile perché formulata oltre i termini di cui all'art.183 c.VI;
- il saldo del conto corrente doveva pertanto essere rettificato in €
10.094,62;
- anche in questo caso la domanda di risarcimento del danno da usura non meritava accoglimento perché l'usura non sussisteva;
- quanto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente l'illegittima segnalazione a sofferenze alla Centrale Rischi
della Banca d'Italia valeva quanto stabilito per la segnalazione CP_7
era certamente illegittima perché esposta per un importo maggiore rispetto al credito, che già in quella sede era contestato, e, soprattutto, perché
effettuata in assenza della previa informazione e in assenza di verifica della non solvibilità; l'avvenuta segnalazione era pacifica e comunque provata dal doc.23 di parte attrice;
tuttavia non era stata prodotta altra prova del danno se non i bilanci, per cui valevano le stesse considerazioni espresse per le domande di prova orale relative alla posizione CP_7
dell'attrice vertendo su circostanze non rilevanti ai fini della CP_2 decisione non potevano essere ammesse;
- quanto a riteneva che, provata l'illegittimità della Controparte_3
segnalazione, in quanto effettuata senza previa informazione e senza valutazione sulla solvibilità, l'unico elemento di danno dedotto in atto di citazione concerneva l'iscrizione di ipoteche giudiziali sui suoi beni;
in assenza di documento di riferimento non era possibile valutare né l'an né
il quantum dell'eventuale danno conseguente a tale iscrizione;
l' assenza di ulteriori tempestive allegazioni impediva la liquidazione di un eventuale danno non patrimoniale;
- le spese di lite tra attrice Co.Imm E s.r.l. e convenuta e terza intervenuta seguivano la soccombenza ed erano liquidate, tenuto conto della nota spese riferibile a Co.Imm E s.r.l. per un terzo, oltre rimborso di un terzo delle ulteriori spese e spese di CTP, nella quota parte di 1/3 dell'importo esposto in nota, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
stante la soccombenza reciproca con riguardo a Controparte_2
e stante l'effettiva illegittima segnalazione quanto a
[...] Controparte_3
le spese di lite delle ulteriori parti erano compensate;
le spese di CTU
erano da porsi definitivamente a carico di e Controparte_2 CP_3
per il 50% e di convenuta e terza intervenuta per l'ulteriore 50%.
[...]
Avverso la sentenza proponevano appello Controparte_2 CP_4
[... e nel procedimento che era iscritto al n. 177/2022 RG, Controparte_3
chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza ovvero la riforma della sentenza con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado,
previo accoglimento delle istanze istruttorie. Proponevano, altresì, appello e la cessionaria CP_8 CP_5
domandando la reiezione delle domande proposte in Parte_1
primo grado dalle società attrici, ed il procedimento era iscritto al n
217/2022 RG.
Nel procedimento RG 177/2022 si costituivano e in data CP_8 Pt_1
8.9.2022, richiamando quanto domandato nel procedimento da loro introdotto. In data 28.9.2022 il fascicolo n. 217/22 RG era riunito a quello
RG 177/2022.
All'udienza del 4.6.25, le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata da e ai sensi dell'art 342 c.p.c. dal Pt_1 CP_8
momento che l'atto introduttivo contiene l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni Unite
(27199/2017) che ha chiarito che
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata>>.
Si procede innanzitutto con la trattazione delle domande formulate in origine nel procedimento RG 177/2022.
Con il primo motivo le appellanti in questo procedimento si dolgono della nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'articolo 132 n° 3 c.p.c.,
avendo il primo giudice omesso di riportare in sentenza le conclusioni rassegnate dalle attrici nel foglio di PC e tale omissione avrebbe comportato la mancata pronuncia sulla domanda di liquidazione del danno in via equitativa, nonchè sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi (domanda precisata all'udienza del 07/04/2021 con espresso rinvio al foglio di precisazione conclusioni).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto si rileva che il giudice ha affermato, in intestazione alla sentenza, che “Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di
precisazione delle conclusioni.”: dunque, sebbene de relato, le conclusioni precisate sono state riportate e, pertanto, non sussiste alcuna causa di nullità della sentenza. Per la trattazione in merito all'omessa pronuncia sulla misura degli interessi si rinvia all'esame del quinto motivo d'appello, mentre per quanto concerne la trattazione dell'asserita omessa pronuncia in merito alla liquidazione equitativa del danno si rinvia all'esame del quarto motivo d'appello.
Con il secondo motivo le appellanti si dolgono della contraddittorietà
della motivazione avendo il primo giudice ritenuto non ammissibile la prova testimoniale poiché irrilevante, e poi ritenuto non dedotti nè provati i fatti che erano oggetto della stessa prova testimoniale articolata. Inoltre,
la decisione sarebbe in palese contrasto (e per ciò anche illogica) con quanto in precedenza affermato dal medesimo giudice, laddove dichiara che “la riduzione del fatturato, unico elemento circostanziato da parte
attrice, non può costituire univoca prova delle conseguenze della
segnalazione” (pag. 4 sentenza) e che, in tema di danno non patrimoniale,
“il danno-conseguenza … deve essere allegato e provato” (pag. 5
sentenza).
Ebbene la prova orale dedotta dalle attrici aveva proprio ad oggetto tali fatti specifici, costituenti le conseguenze dell'illegittima segnalazione effettuata da (quali la chiusura di credito, la revoca degli CP_8
affidamenti, la revoca delle carte di pagamento, ecc.).
Il primo giudicante avrebbe altresì errato nel trarre conseguenze dall'asserita mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c.
benché la parte avesse, invece, offerto di adempierlo.
Per ragioni di connessione logico giuridica, il motivo che precede va esaminato congiuntamente al quarto e quinto motivo di appello.
Con il quarto motivo le appellanti si dolgono della decisione del giudice di primo grado di negare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali in favore di affermando che la revoca degli affidamenti a CP_4
cascata e la conseguente difficoltà ad operare normalmente non erano state dedotte specificamente dall'attrice e la riduzione del fatturato non poteva costituire l'unico elemento a prova delle conseguenze della segnalazione.
Tale conclusione appare in contraddizione con quanto dallo stesso primo giudice affermato nel paragrafo successivo in cui ha ritenuto “coerente
con l'id quod plerumque accidit”, (che) a seguito della segnalazione a
sofferenza, gli altri istituti di credito abbiano revocato gli affidamenti con
conseguenze “a cascata” che possono aver determinato difficoltà di
operare normalmente, ma tali circostanze non sono state specificamente
dedotte”.
Sostengono che non si può ritenere che le conseguenze della segnalazione dovessero essere specificamente dedotte e, in ogni caso, esse avevano comunque provveduto al riguardo. Il giudice ha infatti erroneamente reietto le istanze istruttorie, non ammettendo la prova testimoniale vertente sulle circostanze che, a suo dire, parte attrice avrebbe dovuto dedurre specificamente, ritenendo così mancato l'onere sancito all'art. 2697 c.c..
Inoltre, le attrici avevano prodotto una serie di documenti che provavano i danni subiti e, segnatamente la visura CR (doc. 23) estratto di ottobre
2015 di e l'estratto CR di maggio 2016 di Controparte_2 CP_4
(doc. n. 23), da cui emergeva che esse operavano, rispettivamente, anche con e Unicredit spa e che prima delle segnalazioni a Parte_2
sofferenza entrambi i rapporti erano regolari, e che dopo la segnalazione di giugno del 2016 operata da , anche Unicredit spa ad Controparte_8
ottobre 2016 aveva segnalato a sua volta a sofferenza ed il CP_4
garante . Controparte_3
Rispetto alle conseguenze dell'illegittima segnalazione a sofferenza, quali la revoca delle linee di credito e l'impossibilità a svolgere attività
imprenditoriale senza fido da parte di e CP_4 CP_2
avrebbe dovuto trovare applicazione il principio del fatto notorio ex art. 2727 c.c.
Il giudice avrebbe, peraltro, errato nel ritenere che la contrazione del fatturato del 2016 lamentato da seguisse un trend negativo CP_4
già in essere nel 2015 che non poteva univocamente ritenersi fosse la conseguenza dei fatti di causa, e che la nota integrativa del Bilancio non poteva costituire prova a favore della società che l'ha redatta.
Sostengono le appellanti che la condotta scorretta e di mala fede della era iniziata ben prima, ovvero nel 2013 e che i capitoli di prova CP_8
testimoniale dedotti sarebbero stati funzionali alla dimostrazione di circostanze accadute nel 2013 non documentali, ma rilevanti.
L'errata collocazione temporale dei fatti da parte del Giudice emergerebbe anche dalla data della lettera di sospensione degli affidamenti che è del
08.09.2015 (cfr doc. 9 parte attrice) e dalla precedente lettera di CP_4
[... del 06.09.2015 (cfr. doc. 6), che dimostrano che già ad agosto del 2015
la Banca aveva impedito arbitrariamente l'agibilità del conto corrente 4912180, non caricando allo sconto la RIBA inviata il 28.08.2015, seppur la cliente che l'aveva emessa (Eurostore srl) non avesse fatto alcun insoluto. Infine, non vi sarebbe alcun trend discendente, ma una riduzione improvvisa del fatturato.
Il giudice avrebbe inoltre violato il principio giurisprudenziale consolidato del “più probabile che non” nel non ritenere che le parti attrici avessero offerto più prove dirette, di sicura e certa credibilità e autenticità, quali i
Bilanci di del 2014, 2015 e 2016, la Nota integrativa al CP_4
Bilancio del 2016, i bilanci di le visure in CR che Controparte_2
confermerebbero danni patrimoniali e non patrimoniali. Avrebbe inoltre errato a ritenere sforniti di prova gli ulteriori comportamenti illeciti della riferiti al ritardo nella consegna dei documenti chiesti ex art. 119 CP_8
TUB prima del contenzioso (cfr doc. 8 e 19) e depositati nel corso del giudizio solo dopo l'ordine di esibizione, nonchè al mancato accoglimento del reclamo, seppur fondato, e gli ulteriori comportamenti di mala fede e scorrettezza contrattuale della sospensione e successiva revoca degli affidamenti ed al ritardo nella cancellazione delle ipoteche in danno di nonostante il conto fosse in positivo. Il presupposto della CP_4
sospensione e revoca degli affidamenti non sarebbe esistito;
pertanto, la sospensione e la successiva revoca delle linee di credito sarebbero oggettivamente illegittime, oltre che illecite. Anche l'importo del danno sarebbe stato provato, tramite i bilanci.
Quanto alla i danni dati dall'illegittima segnalazione in CR CP_3
sarebbero state determinate, nell'an, dal giudice stesso, che aveva rilevato l'illegittimità della segnalazione, e provati nel quantum dalle parti,
allegando il blocco della carta di credito e del telepass e producendo i report della CR del 2015, da cui risulta una segnalazione a carico di di € 23.668,00. Inoltre, erano stati segnalati come fatti Controparte_3
notori, in riferimento al danno non patrimoniale della anche i CP_3
gravi danni alla credibilità, all'immagine ed alla reputazione, anche commerciale, occorsi dalla segnalazione a sofferenza come fideiussore di a maggio del 2016 e come fideiussore di a CP_4 Controparte_2
ottobre del 2015 (cfr doc. 23), senza alcun preavviso né avviso di segnalazione (fatto pacificamente ritenuto dimostrato).
Con il quinto motivo le appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa non ha liquidato il danno patrimoniale, nemmeno in via equitativa, omettendo di pronunciarsi in punto al richiesto esercizio dei poteri equitativi. Fermo quanto argomentato nel precedente motivo in punto di prova, quindi, il primo giudicante avrebbe potuto e dovuto disporre della facoltà di cui all'ex art. 1226 c.c. Tale principio dovrebbe essere esteso anche in riferimento al
quantum del risarcimento per tutti gli altri comportamenti illeciti della
Banca, ovvero la pervicace mancata consegna della documentazione bancaria per i conti correnti da analizzare nonostante plurime richieste scritte, la mancata cancellazione/restrizione delle ipoteche sui beni a garanzia dei mutui, di cui uno in usura, nonostante l'offerta del saldo dei mutui ed il mancato accoglimento del reclamo seppur fondato;
in tal senso anche il ritardo ingiustificato costituirebbe inadempimento ed obbligherebbe la Banca al risarcimento dei danni.
Analoghe considerazioni varrebbero per il danno non patrimoniale: il
Giudice di primo grado, per fatto notorio, avrebbe dovuto ritenere provati anche il danno alla reputazione (anche per la violazione dell'art. 11 del
Codice della Privacy) ed all'immagine commerciale, che assumerebbe anche la connotazione del reato di diffamazione rispetto a parti attrici;
anche rispetto a queste voci di danno avrebbe dovuto applicarsi il principio della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Infatti l'onere della prova,
come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, vedrebbe la possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e riconosce il diritto al risarcimento secondo equità.
Il secondo, quarto e quinto motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Va, innanzitutto, sottolineato che la statuizione secondo cui <la
segnalazione è certamente illegittima perché esposta per un importo
maggiore rispetto al credito, che già in quella sede era contestato, e
perché effettuata in assenza della previa informazione al debitore e in
assenza di verifica della non solvibilità>> non è stata sottoposta a censura da parte di e di ed è quindi coperta Controparte_5 Controparte_9
da giudicato interno.
Parimenti non è stata attinta da censura, ed è quindi passata in giudicato,
la statuizione secondo cui, con riferimento a <la CP_4
circostanza che la società sia stata effettivamente segnalata alla centrale
rischi dall'istituto di credito convenuto non è contestata ed è provata dalla missiva del 22 giugno 2016 (doc. 17 di parte attrice). Deve presumersi che
l'importo segnalato sia costituito dalla somma di euro 75.198,99, oltre
accessori successivamente maturati, menzionata nella precedente missiva
del 11 novembre 2015 (cfr. doc. 14 di parte attrice) quale somma a debito
conseguente la revoca delle aperture di credito sul conto corrente in
esame>>.
Resta, invece, controverso l'an ed il quantum del danno patrimoniale e non che le società e Cibernetica s.r.l. nonchè la Controparte_4 CP_3
personalmente, quale fideiussore, lamentano di avere subito a seguito della illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia.
Al riguardo ritiene la Corte non condivisibile la censura relativa alla illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Con percorso logicamente corretto e assolutamente coerente, infatti, il primo giudice ha ritenuto che, sebbene secondo l'id quod plerumque accidit la segnalazione a sofferenza determini conseguenze “a cascata”, in quanto anche altri istituti di credito con cui il segnalato intrattenga rapporti solitamente revocano gli affidamenti, con conseguente difficoltà per la normale operatività dell'impresa, ciò non è stato specificamente dedotto dalle attrici, odierne appellanti. La circostanza che, solitamente, da un fatto derivi un certo accadimento, non può, infatti, esimere dall'allegare che esso si sia in effetti verificato e quali conseguenze, in termini di danni subiti, abbia comportato.
Le attrici/appellanti si sono, invece, limitate a dedurre che “dalla segnalazione derivava la chiusura degli affidamenti con richiesta di
rientro immediato dagli affidamenti stessi, la notifica dei decreti ingiuntivi
ad opera della banche con cui le società intrattenevano rapporti e
l'iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni del fideiussore sig.ra CP_3
e rispetto alle società e
[...] Controparte_4 Controparte_2
l'impossibilità ad operare normalmente senza affidamenti”. Tale
affermazione è equivoca, non risultando con chiarezza, a seguito del mancato coordinamento tra uso del singolare e del plurale, se la chiusura degli affidamenti, la notifica dei decreti ingiuntivi e l'iscrizione di ipoteche giudiziali si riferisca solo ad o anche ad altri Controparte_5
istituti di credito;
in ogni caso, sarebbe comunque generica non essendo neppure menzionato se le società intrattenessero rapporti con altri istituti di credito e se questi avessero notificato decreti ingiuntivi o revocato affidamenti concessi, e che quindi l'effetto “a cascata” si fosse prodotto, e non essendo state dedotte quali sarebbero state, in ogni caso, le ricadute sulla normale operatività delle società, come ad esempio la impossibilità
di onorare specifiche forniture, la necessità di rinegoziare, a titolo oneroso,
specifici termini di pagamento, ecc..
A colmare tale lacuna assertiva non può, peraltro, richiamarsi quanto risultante dai documenti versati in atti, che sono stati, peraltro, prodotti solo con la memoria ex art 183 co. VI n. 2 cpc e dai quali, in ogni caso,
come si dirà nel prosieguo, nulla emerge al riguardo.
Ritiene, peraltro, la Corte che, anche a volere ritenere soddisfatto l'onere di allegazione, deve condividersi la conclusione del Tribunale in ordine al mancato assolvimento di quello probatorio.
Al riguardo, infatti, non si ravvisa alcuna illogicità e/o contraddittorietà
della motivazione nella parte in cui il primo giudice, dopo avere ritenuto non ammissibile la prova per testi, ha poi ritenuto non provata la revoca degli affidamenti “a cascata” ed i danni lamentati.
La prova testimoniale, della cui mancata ammissione gli appellanti si dolgono e che a loro dire avrebbe invece colmato tale lacuna probatoria,
appare, infatti, del tutto superflua in quanto le circostanze capitolate, come già ritenuto dal Tribunale, non risultano rilevanti ai fini del decidere.
Segnatamente le circostanze capitolate:
-sub 1 sono irrilevanti e comunque dimostrate dal doc. 17-a;
-sub 2 sono documentate quanto alle contestazioni ivi indicate e valutative con riferimento al fatto che l'offerta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo fosse conseguenza di tale contestazione;
-sub 3 sono provate documentalmente;
-sub 4 sono formulate in termini negativi e comunque il tempo trascorso ed il mancato riscontro alla proposta non rileva ai fini del decidere;
-sub 5, 6, 7 e 8 sono documentate;
-sub 9 e 10 sono incontestate;
-sub 11 sono valutative e comunque irrilevanti sotto il profilo del danno conseguente all'illegittima segnalazione trattandosi di fatti anteriori e riguardanti e non altri istituti di credito;
Controparte_5
-sub 12 e 13 sono documentate e valutative nella parte in cui la revoca degli affidamenti viene fatta discendere dalla contestazione dei mutui e dalla richiesta ex art 119 TUB;
-sub 14 sono documentate quanto alla prima parte e valutative quanto alla usurarietà dei mutui ed errata applicazione delle condizioni contrattuali;
- sub 15 e 16 sono documentate;
-sub 17 sono, quanto al <
affidamenti>> pacifiche, documentate ed irrilevanti con riferimento alla prova degli effetti “a cascata” derivanti dalla illegittima segnalazione, in quanto riguardano solo , mentre con riferimento alla Controparte_5
riduzione del fatturato sono documentate quanto agli importi ma valutative quanto alla riduzione;
-sub 18 sono documentate;
-sub 19 sono documentate quanto al fatturato e valutative quanto alla derivazione della riduzione dal blocco degli affidamenti;
-sub 20 da provare con documenti, sia con riferimento alla mancanza di insoluti e superamento dei fidi, sia con riguardo al blocco della carta e la revoca del telepass;
-sub 21 e 22 sono coperte da giudicato;
-sub 23 sono da provare documentalmente;
-sub 24 sono documentate;
-sub 25 sono formulate in modo generico e comunque da provare documentalmente con le comunicazioni di rifiuto o revoca degli affidamenti da parte delle altre banche e valutativo quanto alla derivazione causale di tale impossibilità dalla segnalazione;
-sub 26 e 27 sono documentate. Inoltre i capitoli da 1 a 14 riguardano circostanze precedenti la segnalazione a sofferenza che nulla, pertanto, possono dimostrare con riferimento alle conseguenze che ne sono derivate.
Ne discende che i capitoli anzidetti, anche ove ammessi, non avrebbero permesso di colmare la lacuna probatoria già in ordine all'an, oltre che al quantum, del danno che le appellanti assumono di avere subito dall'illegittima segnalazione alla centrale rischi. Anche, infatti, in caso di conferma delle circostanze capitolate, nulla sarebbe emerso in ordine ai rapporti intrattenuti dalle società attrici con altri istituti di credito, mai menzionati, ed al fatto che a seguito della illegittima segnalazione tali istituti sarebbero stati indotti a ridurre i fidi concessi e a non concedere nuove linee di credito;
parimenti nulla si rinviene nei capitoli di prova quanto al peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali delle società per la impossibilità di far fronte ai propri impegni commerciali,
pagare i fornitori, interessi e tributi, o per la necessità di ridurre la produzione.
Va, quindi, respinta la richiesta formulata dalle appellanti (cfr. secondo motivo di gravame) di rimessione in istruttoria al fine di espletare la prova testimoniale.
Quanto alla documentazione bancaria e alla corrispondenza versata in atti,
essa riguarda solo ed esclusivamente i rapporti di conto corrente, apertura di credito e di mutuo intercorsi tra le appellanti e . Controparte_5
Fa eccezione solo la visura della Centrale Rischi (doc. 23) - l'unico documento, infatti, che le appellanti hanno richiamato a dimostrazione del loro assunto – dal quale tuttavia si ricava soltanto che ad CP_2
ottobre 2015 operava con ma non anche che tale Parte_3
istituto avesse successivamente revocato gli eventuali affidamenti concessi, il che appare, peraltro, poco verosimile in quanto, ove ciò fosse avvenuto, l'appellante avrebbe scoperto ben prima del 5.9.2017 che era già stata segnalata a sofferenza ad ottobre 2015 (cfr. pag. 27 dell'atto di appello).
Quanto a se è vero che dalla predetta visura risulta che CP_4
anche Unicredit spa ad ottobre 2016 ha effettuato la segnalazione a sofferenza della società e della per l'importo di euro 23.155,00, è CP_3
vero tuttavia che in assenza di qualsiasi informazione in merito al rapporto intercorso con tale istituto non è possibile sapere se ciò sia dipeso dalla revoca dell'eventuale affidamento concesso successiva alla segnalazione o da morosità pregressa.
Con riferimento, poi, al fideiussore anch'ella segnalata Controparte_3
illegittimamente alla Centrale Rischi, non è stata fornita alcuna prova della lamentata iscrizione di ipoteche giudiziali sui suoi beni da parte di altri istituti di credito, agevolmente dimostrabile con la produzione di una visura catastale. Si conviene, inoltre, con il Tribunale in ordine alla tardività dell'allegazione relativa al blocco della carta di credito e alla revoca del telepass, circostanze mai dedotte se non per la prima volta, e quindi tardivamente, nel capitolo n. 20 della memoria istruttoria n. 2
dell'art. 183, co.VI, cpc, peraltro inammissibile per le ragioni sopra esposte, non trattandosi di precisazioni o fatti secondari ma di autonome e diverse voci di danno, mai allegate in precedenza.
Si conviene, infine, con la conclusione del primo giudice secondo cui <la
riduzione del fatturato, unico elemento circostanziato da parte attrice, non
può certo costituire univoca prova delle conseguenze della
segnalazione>>, ben potendo tale riduzione dipendere da una eterogeneità
di cause – ai pensi alla contrazione degli ordini, all'aumento dei costi della materia prima e di produzione, all'andamento del mercato, all'ingresso di altri concorrenti sul mercato, ecc. – che impedisce a tale unico elemento di assumere, da solo, pieno ed autonomo valore probatorio.
Le censure in ordine alla quantificazione in via equitativa del danno patrimoniale derivante da tale riduzione del fatturato, svolte con il quinto motivo di gravame, rimangono, conseguentemente, assorbite. Anche,
infatti, la liquidazione equitativa del danno, invocato dalle appellanti,
normalmente utilizzata nei casi di illegittima segnalazione alla Centrale
rischi, può avere luogo soltanto se il danno è provato nell'an e soltanto per la sua quantificazione.
In ogni caso, la possibilità della liquidazione equitativa non esime il danneggiato dall'offrire al giudice gli elementi di fatto necessari alla liquidazione nell'ipotesi in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Nella specie, come si è detto, le appellanti non hanno fornito alcun idoneo elemento di valutazione, non avendo neppure allegato e provato l'impossibilità di accedere al credito a seguito della segnalazione e quale sarebbe stato, ad esempio, il beneficio economico che avrebbero invece ottenuto tramite l'impiego del denaro loro ingiustamente negato, la necessità di smobilizzare altri investimenti, la perdita di opportunità
imprenditoriali a seguito della interruzione del credito.
Il medesimo ragionamento vale per il lamentato danno non patrimoniale per lesione alla reputazione e all'immagine commerciale e personale per il quale le appellanti invocano la liquidazione equitativa, sostenendo che la segnalazione illegittima, accertata con autorità di giudicato, è già di per sé un comportamento pregiudizievole per l'imprenditore. Anche in questo caso, infatti, le appellanti non hanno offerto alcun elemento che possa permettere, anche in via equitativa, tale liquidazione, nulla avendo dedotto in ordine al mutamento della condizione di vita e/o relazionale della e degli amministratori delle società appellanti rispetto alla vita CP_10
condotta prima della segnalazione illegittima e alla sofferenza interiore patita, e in che termini detta segnalazione abbia nociuto all'immagine pubblica, al prestigio della e alla reputazione commerciale delle CP_10
società in termini di discredito commerciale arrecato nel settore di cui le stesse si occupano.
Ritiene, infatti, la Corte che non vi siano motivi per discostarsi dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito che esclude che l'esistenza del danno non patrimoniale possa essere desunta automaticamente secondo la dinamica del danno in re ipsa,
dovendo invece essere dimostrato (danno conseguenza), anche per presunzioni, lo specifico pregiudizio subito (lesione reputazionale); in sostanza, la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (cfr. Cass sez I, Ordinanza
n. 6589 del 2023; Cass. 13264/2020, Cass. n. 20885/2019; Cass. n.
207/2019; Cass. n. 11269/2018; Cass. n. 10904/2017; Cass. n.
25420/2017).
La valutazione equitativa, infatti, attenendo alla quantificazione e non già
all'individuazione del danno, non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c., deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto.
Procedendo con l'esame dei residui motivi di appello, con il terzo motivo
le appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa afferma che per ragioni di omogeneità rispetto alla sentenza SS.UU. n. 19597/2020 e alla sentenza n. 16303/2018, il tasso da mettere a raffronto con il TSU sia il EG invece che il EG (come invece chiesto dalle attrici in primo grado), negando quindi il risarcimento dei danni per fatto di reato.
La citazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
19597 del 18.09.2020, secondo le appellanti, non sarebbe pertinente al caso di specie, trattando della rilevanza del tasso di mora e del suo confronto con il TSU;
quanto invece alla sentenza n. 16303 del 2018, essa si riferirebbe solo ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, per cui andrebbe applicata la formula del EG richiesta al CTU nel quesito.
Sostengono le appellanti che le formule di Banca d'Italia, i cui decreti sarebbero comunque norme di rango secondario, a cui il consulente ha fatto riferimento, darebbero origine a un indicatore di costo “spurio”, non idoneo a misurare né il costo del credito, né il costo del fido. La somma di rapporti, riferiti a basi diverse perché comprensivi delle CMS, indurrebbe effetti distorsivi, di edulcorazione e riduzione dell'incidenza delle spese,
tanto più vistosi quanto più ampio è il divario fra il fido accordato e il credito effettivamente utilizzato, contravvenendo al disposto dell'art.644
cp.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto è infondata la censura per cui il calcolo a cui fa riferimento il giudice sarebbe basato su norme secondarie, ossia le Istruzioni di Banca
d'Italia, in contrasto con l'art. 644 cpc. Molto di recente, il Supremo
Collegio ha stabilito che “A tal riguardo, infatti, pur senza voler attribuire
alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d'Italia, rimane
comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi
di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg
applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la
stessa metodologia di calcolo che la Banca d'Italia, ufficializzata nelle
Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula
seguita dal per rilevare Controparte_11
trimestralmente il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve
essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato
o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto
di conto corrente. Ed infatti, il raffronto tra il EG e il Tasso Soglia in
tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento
corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse
formule matematiche utilizzate per determinare il EGM e,
conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il
procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con
conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sè stesso (per il
principio cfr. Cass. 12965/2016; Cass. 22270/16).” (Cass. Ordinanza n.
29794 del 19/11/2024).
La stessa pronuncia ribadisce i principi di omogeneità di cui ha fatto buon governo il giudice di prime cure, per cui il EG (Tasso Annuo Effettivo
Globale) è stato originariamente normato dal DM 8.7.1992, così come aggiornato dal DM 6.5.2000, recante la “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo“, ed esso indica il costo totale del credito, per il consumatore,
espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. La norma precisa cosa debba essere compreso nel costo totale (segnatamente costi per servizi accessori connessi con il credito) demandando alla Banca
d'Italia le modalità di calcolo del EG in conformità alle delibere del
CICR. Si tratta quindi di un tasso avente mero valore informativo. Il
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), al contrario, viene segnalato su base annuale, dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura, oltre le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.
Infine, anche volendo accogliere la prospettazione di parte appellante l'usura così verificata, che affliggerebbe il solo conto n. 4912180 (intestato a nei periodi 2006-2008 e 2009, sarebbe comunque usura CP_7
sopravvenuta, di cui la corrente giurisprudenza di legittimità nega ogni rilevanza. Le Sezioni Unite con sentenza n. 7294/17, dal cui principio di diritto non si vede ragione per discostarsi, hanno, infatti, statuito che:
<<nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra < i>
mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto,
la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della
legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata
anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola
stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale
risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può
essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta
soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto>>;
nel caso di specie non sono state censurate né pattuizioni usurarie riferite a una pattuizione specifica, né tantomeno originarie, dunque quella rilevata dal consulente potrebbe essere, anche accogliendo la denegata ricostruzione delle appellanti, solo usura sopravvenuta, perciò irrilevante. Col sesto motivo le appellanti censurano la statuizione di rigetto relativamente agli interessi sulla somma che la banca è stata condannata a pagare a e sul ricalcolo del saldo quanto al c/c intestato a CP_4
in quanto non oggetto di domanda. Controparte_2
Sostengono di avere, al contrario, chiesto gli interessi nel foglio di precisazione delle conclusioni del 06.04.2021 e sostengono che, in ogni caso, alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. seguirebbe automaticamente la liquidazione dei frutti e degli interessi maturati,
quanto meno, a decorrere dalla domanda, richiamando in proprio favore l'orientamento della Suprema Corte sul punto.
Il motivo è infondato
Solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, le correntiste e la loro garante concludevano, in punto di interessi, come segue: “In ogni
caso: con interessi, rivalutazione monetaria, rifusione delle spese della
CTU, con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in
favore del procuratore antistatario.”. Le conclusioni erano riportate e ribadite nei medesimi termini in sede di comparse conclusionali e memorie di replica.
Osserva il Collegio che la debenza degli interessi è subordinata alla proposizione di una domanda in tal senso.
Non vi sono, infatti, motivi per discostarsi dall'insegnamento della SC
secondo cui “Con riguardo alla necessità
della domanda degli interessi sulle somme oggetto di indebito questa
Corte ha già risposto affermativamente affermando il principio di diritto secondo cui "Pur avendo, colui che ha eseguito un pagamento non dovuto,
diritto, oltre che alla restituzione delle somme pagate anche alla
corresponsione degli interessi legali sulle somme stesse, tuttavia, quando
l'interessato agisce in giudizio per la restituzione dell'indebito, non si può
prescindere da una specifica richiesta degli interessi, non essendovi
alcuna ragione che possa giustificare, a questo proposito, una deroga alla
regola generale, secondo la quale il giudice non deve pronunciare oltre i
limiti della domanda." (Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 1970; Sez. 2, Sentenza
n. 5032 del 1983; Sez. 3, Sentenza n. 2814 del 1995; Sez. 3, Sentenza n.
8372 del 1996)” (cfr. Cass. Cass 3.12.2018 n 31187).
La sentenza di Cass. n. 34011 del 2021 citata dalle appellanti (pag.35) non invalida il principio sopra espresso in quanto si riferisce al diverso caso di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente;
in sostanza si tratta dell'ipotesi di obbligazione restitutoria fondata sulla caducazione del titolo provvisorio di condanna che aveva inizialmente giustificato il pagamento di cui si chiede la restituzione, e che, come chiaramente precisato dalla Suprema Corte,
1.10.2019 n. 24475.
Conformi Cass n.6381/24; Cass. 14.1.2025 n. 901. Cfr. anche Cass.
13.12.2022 n. 36246).
Né, tantomeno, può ritenersi che dovessero trovare applicazione gli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1224 cc, dovendo essi essere espressamente richiesti (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 3499 del
11/02/2025).
Anche sotto questo profilo, quindi, la sentenza non merita censura.
Con il settimo motivo , infine, le appellanti si dolgono della statuizione del primo giudice per cui la domanda di nullità dell'intero contratto era stata formulata oltre i termini di cui alla prima memoria ex art. 183 VI co cpc e dunque non poteva essere accolta perché tardiva.
Tale assunto sarebbe errato in quanto, sebbene la domanda di nullità
proposta inizialmente sulla base della perizia di parte allegata da riguardasse le singole clausole del contratto di conto Controparte_2
corrente n. 5371 (per usura oggettiva, per Commissioni di IM
Scoperto e spese illegittimamente addebitate) la declaratoria di invalidità
dell'intero contratto rappresenterebbe già un elemento costituivo della domanda, che dunque non sarebbe nuova;
in ogni caso il giudice avrebbe dovuto esaminarla come eccezione di nullità.
In secondo luogo, la causa petendi non sarebbe stata in alcun modo modificata nel foglio di precisazione delle conclusioni in quanto la domanda di nullità era già stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio, per cui il giudice può, anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del giudizio, rilevare la nullità del contratto anche per una ragione diversa da quella dalla parte dedotta.
Infine, la carenza di forma scritta sarebbe stata accertabile solo a seguito dell'analisi della documentazione depositata dalla in adempimento CP_8
all'ordine di esibizione, deposito avvenuto solo dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 183, VI co, cpc: dunque, la domanda sarebbe stata proposta comunque tempestivamente.
Il giudice avrebbe quindi dovuto epurare il conto da tutte le poste illegittime applicate nel corso del rapporto, comprensive dell'illecita capitalizzazione degli interessi.
Anche il settimo motivo è infondato e va respinto.
E' noto che secondo l'opinione giurisprudenziale consolidata – dalla quale non vi è motivo di discostarsi – quando, come nel caso di specie, la controversia tra la e la società correntista sia stata introdotta da CP_8
quest'ultima allo scopo di contestare il saldo negativo del conto e rideterminare il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità
delle singole clausole pattizie, è il correntista ad essere gravato dall'onere di dimostrare gli aspetti oggetto della sua contestazione (cfr. Cass.
28.11.2018 n. 30822; Cass. 17.4.2020 n. 7895). In particolare, quando il correntista agisca per l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova, gravando su di lui l'onere di allegazione e di prova delle proprie asserzioni, mediante la produzione in giudizio del contratto al fine di permettere al giudice di verificare la legittimità delle clausole in esso contenute, oltre che della serie completa degli estratti conto.
Non può, infatti, invocarsi in questo caso il criterio della c.d. vicinanza della prova: come affermato dalla Suprema Corte infatti (cfr. Cass.
13.12.2019 n. 33009) se è vero che “… la ripartizione dell'onere della
prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e
fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile
all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere
impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della
riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. Sez. U. 30
ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
più di recente, in massima: Cass.
17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486). Tale criterio, per
il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere però
invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova
(documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso
di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente
previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B.,
art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al
cliente); nè il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi
nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti
(cfr., proprio con riferimento all'acquisizione del contratto di conto
corrente bancario, Cass. 12 settembre 2016, n. 17923, non massimata).
Ed è utile rilevare, da ultimo, come la mancata conservazione dello scritto trovi rimedio nell'art. 2724 c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale
ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva
la prova.>>.
Nella specie, non ha provveduto a produrre in giudizio il Controparte_2
contratto di conto corrente stipulato nel 2006 (nonostante all'epoca fosse obbligatoria la sua stipula per iscritto e la consegna di copia al correntista)
indispensabile per poter verificare l'esistenza e la specifica sottoscrizione della pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, nè mai nel primo grado del giudizio ha allegato che il contratto di conto corrente n. 5731 non fosse stato stipulato per iscritto o che non gli sarebbe stato consegnato il contratto o che non ne sarebbe stato più in possesso per causa ad essa non imputabile, avendo lamentato esclusivamente la mancata pattuizione per iscritto dei singoli addebiti e solo e per la prima volta nella comparsa conclusionale ha chiesto accertarsi la nullità del contratto di conto corrente ex art. 117, terzo comma, Tub, per mancata stipula per iscritto e, di conseguenza, la ripetizione di tutti gli addebiti, comprensivi della capitalizzazione degli interessi.
Anche la istanza di esibizione del contratto di conto corrente ex art. 210
cpc avanzata dall'appellante in primo grado depone a favore dell'esistenza del contratto scritto di cui, in caso contrario, la correntista non avrebbe certamente chiesto la produzione.
Non può, pertanto, essere utilmente invocato il principio secondo cui graverebbe sulla banca l'onere della produzione del contratto per provare il suo diritto di credito, espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6480 del 9.3.2021, in quanto pronunciato sul presupposto della “pacifica
acquisizione circa la conclusione del contratto verbis tantum o per facta
concludentia”, che nel caso di specie non è stata, invece, mai allegata dalla società correntista nel precedente grado;
del pari non può trovare applicazione il principio di non contestazione, non avendo la alcun CP_8
onere di contestare la inesistenza della stipula del contratto per iscritto,
mai dedotta in primo grado dalla controparte.
Pertanto, la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente stipulato tra le parti, il cui onere, si ribadisce, gravava sulla società odierna appellante al fine di dimostrare la illegittima applicazione della capitalizzazione post delibera CICR 2000, non permettendo alla Corte di verificarne l'effettiva e corretta pattuizione, ne impedisce altresì il rilievo d'ufficio sollecitato dalle appellanti, non risultando tale profilo di nullità
ex actis stante la impossibilità di esaminare il contratto.
Non può, dunque, essere accolta la domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 5731 per difetto di forma scritta non risultando allegata e in ogni caso dimostrata la sua mancata pattuizione per iscritto;
la sua mancata produzione impedisce, altresì, di verificare l'assenza, in esso,
della pattuizione in ordine alla pari capitalizzazione degli interessi.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di quanto corrisposto a titolo di interessi anatocistici a fronte della nullità dell'intero contratto, avanzata con la comparsa conclusionale in primo grado, trattandosi di domanda nuova e,
peraltro, non rilevabile d'ufficio. Con il primo motivo d'appello incidentale, originariamente proposto
quale appello principale nel giudizio 217/2022, e Controparte_5
si lamentano dell'erroneità della sentenza nella parte in cui Parte_1
il giudice, facendo riferimento ai conteggi del consulente tecnico d'ufficio,
utilizzava gli estratti conto acquisiti ai sensi dell'art.210 cpc nel corso del procedimento.
Secondo le appellanti incidentali, il giudice avrebbe addossato in capo alla immotivatamente, l'onere di produrre la documentazione CP_8
contrattuale del rapporto di conto corrente impugnato, nonostante la natura del giudizio – azione di ripetizione promossa dalle società correntiste –
imponesse a loro esclusivo carico l'onere della prova (anche dei fatti negativi), così sollevando la controparte, senza alcuna obiettiva giustificazione, dai suoi doveri istruttori. Le correntiste, infatti, uniche gravate dall'onere probatorio, non avrebbero prodotto la serie completa degli estratti conto né i contratti di conto corrente, il che non consentirebbe di individuare analiticamente quali fossero le poste asseritamente applicate in modo indebito.
Il primo giudice avrebbe poi illegittimamente ordinato ex art 210 cpc alla l'esibizione dei contratti e di tutti gli estratti conto “pur in assenza CP_8
di una corretta istanza ex art. 119 comma 4 TUB da parte delle attrici”
(pag.16 comparsa costituzione).
Il motivo è infondato.
Con riguardo ai rapporti tra la previsione dell'art. 119, comma 4, TUB
(norma di carattere sostanziale) e l'art. 210 c.p.c. (norma di natura processuale), si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con sentenza 12993/2023, che ha richiamato il proprio precedente (cCss.
sentenza n. 24641 del 2021) che si è occupato, funditus, di tali rapporti confutando specificamente le argomentazioni di Cass. n. 11554 del 2017,
giungendo ad affermare il principio per cui il diritto spettante al cliente
“ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli
estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può
essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a
condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta
alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato".
Ha altresì aderito a quanto affermato dalla successiva Cass. n. 23861 del
2022 che ha precisato che "Non e', dunque, necessario - (...) - che la
richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio
nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo
sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della
formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della
documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale
è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4 t.u.b. per
ottemperare alla richiesta - senza che la banca medesima abbia proceduto
alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata
l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento".
Ebbene, nel caso di specie è stato documentato dalle società appellanti che l'istanza ex art. 119 TUB (ritenuta “illegittima” dalle appellanti incidentali, che però sul punto non argomentano ulteriormente) è stata avanzata il 6.9.2015 con riferimento al conto 4912180 e in data 3.2.2017
relativamente al conto 6250/23355731 (intestato a Cibernetica, poi rinominato), in data quindi anteriore alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza che vi abbia CP_8
provveduto o abbia allegato alcuna giustificazione a tale inadempimento al momento in cui è stata richiesta l'esibizione ex art 210 cpc, che, dunque,
correttamente è stata accolta dal primo giudice, senza che in ciò possa quindi ravvisarsi alcuna inversione dell'onere probatorio.
Con il secondo motivo, in primo luogo, si dolgono dell'erroneità della statuizione di illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione contrattuale, e della esclusione di qualsiasi effetto anatocistico con riguardo al periodo successivo al 30
giugno 2000.
Inoltre, lamentano che il giudice avrebbe omesso di rilevare la circostanza di fatto, emergente dall'ultimo estratto conto del c/c n. 4912180 del 23
giugno 2016, della registrazione del passaggio a sofferenza, indicandola erroneamente, come accredito, in tal modo accertando un saldo rettificato del c/c n. 49129180 per € 53.806,94.
Relativamente alla commissione di massimo scoperto, rilevano che l'assenza di forma non causerebbe una mancanza di causa.
L'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c.
consentirebbe alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa sarebbe volta a remunerare l'onere della di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida CP_8
espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto e sarebbe quindi meritevole di tutela giuridica. Non sussisterebbe, conseguentemente, la denunciata nullità del patto per difetto di causa.
Il motivo è inammissibile.
La statuizione del primo giudicante in merito alla commissione di massimo scoperto non aveva per oggetto la sua asserita carenza di causa,
ma solo la sua carenza di forma, alla quale non è collegata dal giudicante alcuna carenza sul piano causale. Segnatamente sul punto il giudice ha affermato che “Trovano invece accoglimento le contestazioni con
riguardo all'applicazione della commissione di massimo scoperto in
assenza di specifica pattuizione contrattuale (su tale rilievo effettuato dal
CTU nulla hanno contestato parte convenuta e terza intervenuta).”.
Le parti hanno disquisito in ordine all'esistenza e legittimità della causa della cms, questione che non è stata oggetto di pronuncia, omettendo di censurare, invece, la ratio decidendi, e cioè essere la clausola sulla cms oggetto di specifica pattuizione scritta e che quindi deve ritenersi passata in giudicato.
Quanto all'errore in punto di ricalcolo del saldo in cui sarebbe incorso il ctu (le cui risultanze sono state fatte proprie dal Tribunale), il quale non si sarebbe avveduto che il rapporto n. 4912180 alla chiusura del mese di giugno 2016 avrebbe avuto un saldo negativo pari ad euro 84.345,95 in quanto il saldo zero sarebbe dipeso dal passaggio a sofferenza del conto corrente chiuso, risulta smentito dall'esame dell'estratto conto del
23.06.2016 (cfr. doc. 2° della banca), da cui risulta un saldo iniziale al
31.5.2015 di euro 84.345, 95, e la registrazione di un successivo
“accredito” di importo superiore, pari ad euro 87.428,60, che non può
quindi spiegarsi con il passaggio a sofferenza del conto corrente, di cui non vi è peraltro cenno nell'estratto conto, che parla invece di
“azzeramento saldo per estinzione”. Né appare utile il successivo documento 2b della banca, privo della sottoscrizione del funzionario.
Avvalora, peraltro, tale conclusione la considerazione che se effettivamente un errore così macroscopico fosse stato compiuto dal ctu,
non sarebbe certamente passato inosservato al ctp della Banca e di che ha partecipato alle operazioni peritali e che, pur avendo Pt_1
sollevato contestazioni in sede di osservazioni su altri aspetti, nulla ha invece, dedotto in merito, né alla difesa della banca che, sia all'udienza successiva al deposito della ctu che negli scritti conclusionali in primo grado, non ha fatto alcun accenno a tale erronea interpretazione dell'estratto conto finale del giugno 2016 da parte del ctu, nonostante ciò
abbia comportato, in tesi, un saldo a credito (e non a debito) della di ben euro 53.806,94. CP_4
Il motivo va, quindi, respinto.
*****
Tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale vanno quindi rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Giusta la conferma della sentenza di primo grado, che comunque quantificava una condanna a carico di e Controparte_5 Parte_1
[...
da un lato, e dall'altro il rigetto della domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale rischi e di nullità del contratto di conto corrente di sussistono i presupposti Controparte_2
per la parziale compensazione delle spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/3, mentre la residua parte va posta a carico di
[...]
e e si liquida nella misura indicata in CP_5 Parte_1
dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (parametri medi),
(scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di SC, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e CP_4 Controparte_2 CP_3
e l'appello incidentale (già appello principale nel procedimento
[...]
riunito) proposto da e avverso la Controparte_5 Parte_1
sentenza del Tribunale di SC in data 16.7.21 n. 1965/2021 che, per l'effetto, conferma integralmente;
-compensa nella misura di due terzi le spese del presente grado e pone la residua parte a carico di e in solido Controparte_5 Parte_1
tra loro, ed in favore del difensore di e CP_4 Controparte_2
dichiaratosi antistatario, spese che nel complesso liquida Controparte_3
in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso del contributo unificato, delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato sia a carico delle appellanti che delle appellanti incidentali.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 22.10.25
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NN AN SA SE