Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00549/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2025, proposto da Beta, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Borsadoli e Francesca Flossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in RE, via Volturno n.8;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di RE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. n. P-BS/L/Q/2022/100619 – emesso il 25.02.2025 dalla Prefettura di RE - Ufficio territoriale del Governo area IV- Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione - notificato il 28.02.2025, con il quale è stata respinta l’istanza flussi 2022/100619, richiesta dalla “-OMISSIS-” in persona del legale rappresentante sig. Alfa per il lavoratore sig. Beta, annullato il contratto di soggiorno e revocata la richiesta di permesso di soggiorno;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato che:
- con decreto del 25.2.2025 lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di RE ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto da Alfa, in qualità di legale rappresentante della società “-OMISSIS-”, in favore del lavoratore straniero Beta in quanto l’asseverazione allegata all’istanza di nulla osta era stata disconosciuta dal commercialista che l’aveva redatta;
- con il ricorso in epigrafe il lavoratore è insorto avverso il provvedimento di revoca lamentando che la Prefettura non aveva tenuto conto della nuova asseverazione retroattiva, redatta da altro professionista e riferita al tempo della presentazione dell’istanza, prodotta a seguito dell’avvio del procedimento in sostituzione di quella originariamente presentata e poi disconosciuta;
- in data 6.6.2025 l’Amministrazione ha depositato in giudizio l’intervenuta revoca in autotutela del provvedimento gravato, insistendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere a spese compensate;
- all’udienza camerale dell’11 giugno 2025 il difensore del ricorrente ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite o, quantomeno, al rimborso del contributo unificato;
- alla luce di quanto dedotto e documentato dalle parti, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo la pretesa azionata trovato piena ed integrale soddisfazione in sede amministrativa;
- le spese del giudizio possono essere compensate, stante la peculiarità della vicenda oggetto di causa e tenuto conto del contegno collaborativo dell’Amministrazione, tempestivamente intervenuta in autotutela coerentemente con le ordinanze di remand emesse dalla Sezione in fattispecie analoghe;
- va nondimeno disposto in favore del ricorrente il rimborso del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite e condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare Alfa e Beta sostituendo il primo con Alfa e il secondo con Beta.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.