Art. 11.
I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge.
I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge.