Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2009, n. 9752
CASS
Sentenza 8 gennaio 2009

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Ai fini della configurabilità dei delitti di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, non è necessario che il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge, ma è sufficiente la presentazione della relativa domanda, con la descrizione dei modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2009, n. 9752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9752
    Data del deposito : 8 gennaio 2009

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