Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dei delitti di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, non è necessario che il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge, ma è sufficiente la presentazione della relativa domanda, con la descrizione dei modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2009, n. 9752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9752 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/01/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 9
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 038977/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI SI, N. IL 15/06/1964;
2) IC BEATRICE, N. IL 18/05/1966;
avverso ORDINANZA del 26/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro,:
rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del riesame Firenze ha confermato il sequestro disposto dal Proc.re della Repubblica di quella città di monili, stampi e modelli in cera riconducibili a quelli della s.p.a. Pomellato, eseguito presso la gioielleria di cui erano titolari NO IO e PI IC, in riferimento al reato di cui all'art. 473 c.p.. Costoro ricorrono tramite il comune difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione:
il Tribunale non ha tenuto conto della consulenza di parte, che evidenzia la diversità fra gli articoli costituenti il compendio e i modelli Pomellato:
la p.g. si è avvalsa dell'opera di RO EL, responsabile dell'ufficio anticontraffazioni della società denunciante e pertanto incompatibile col ruolo di ausiliario ai sensi dell'art. 348 c.p.p., comma 4;
il reato ipotizzato non si configura quando, come nella specie, il marchio o il segno distintivo non sia stato registrato o brevettato. Le censure sono prive di fondamento.
Ai fini della configurabilità dei delitti di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, previsti dai primi due commi dell'art. 473 c.p., non è necessario che il segno distintivo di cui assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prescritta procedura, ma è sufficiente la presentazione della relativa domanda, con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione (sez. 2, 21.11.06, n. 6323, Cinti;
sez. 5, 22.6.99, n. 8758). Le ulteriori censure attengono al merito dell'imputazione e non possono essere qui saggiate, essendo rimesse al giudice della cognizione.
In tema di sequestro probatorio, invero, l'accertamento del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per valutarne la coincidenza con le risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare la possibilità di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (sez. 3, 7.4.06, n. 33873). I ricorsi vanno rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009