Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2007, n. 17014
CASS
Sentenza 2 agosto 2007

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Massime1

Ai fini della tempestiva impugnazione del licenziamento, è sufficiente che l'atto di contestazione del lavoratore sia pervenuto entro il termine di legge in un luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione, appartenga alla sfera di dominio o di controllo del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto validamente impugnato il licenziamento dal lavoratore che aveva inviato l'atto di impugnazione - che era stato accettato senza contestazioni- nel luogo in cui il lavoratore aveva prestato la sua attività, nonché intrattenuto precedente corrispondenza con l'azienda ed ove aveva l'ufficio il direttore centrale del personale, sebbene tale luogo non coincidesse con la sede legale della società ed il direttore centrale non avesse potere di rappresentanza della società).

Commentario1

  • 1Corte di Cassazione: Sentenza n.6026 del 18 aprile 2012
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 18 aprile 2012

    Svolgimento del processo 1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 5100/08, depositata il 12 ottobre 2009. pronunciava sull'impugnazione proposta da V. A. nei confronti della società B. spa, in ordine alla sentenza emessa il 22 ottobre 2001 dal Tribunale di Roma. 2. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal V. avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimatogli dalla suddetta società in quanto non tempestivo. 3. La Corte d'Appello, con sentenza non definitiva del 29 maggio 2003, rigettava l'eccezione di decadenza del V. dall'impugnazione del recesso, ed ammetteva prova per testi. 3.1. Pronunciando in via definitiva, il giudice di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2007, n. 17014
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17014
Data del deposito : 2 agosto 2007

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