Sentenza 2 agosto 2007
Massime • 1
Ai fini della tempestiva impugnazione del licenziamento, è sufficiente che l'atto di contestazione del lavoratore sia pervenuto entro il termine di legge in un luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione, appartenga alla sfera di dominio o di controllo del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto validamente impugnato il licenziamento dal lavoratore che aveva inviato l'atto di impugnazione - che era stato accettato senza contestazioni- nel luogo in cui il lavoratore aveva prestato la sua attività, nonché intrattenuto precedente corrispondenza con l'azienda ed ove aveva l'ufficio il direttore centrale del personale, sebbene tale luogo non coincidesse con la sede legale della società ed il direttore centrale non avesse potere di rappresentanza della società).
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.6026 del 18 aprile 2012https://www.antonellapedone.com/articoli · 18 aprile 2012
Svolgimento del processo 1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 5100/08, depositata il 12 ottobre 2009. pronunciava sull'impugnazione proposta da V. A. nei confronti della società B. spa, in ordine alla sentenza emessa il 22 ottobre 2001 dal Tribunale di Roma. 2. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal V. avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimatogli dalla suddetta società in quanto non tempestivo. 3. La Corte d'Appello, con sentenza non definitiva del 29 maggio 2003, rigettava l'eccezione di decadenza del V. dall'impugnazione del recesso, ed ammetteva prova per testi. 3.1. Pronunciando in via definitiva, il giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2007, n. 17014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17014 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. MAIORANO NC Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BULGARI S.P.A., in persona del Presidente sig. BU AO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato PULSONI FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC RT, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 95, presso lo studio dell'avvocato LANZONE GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ACHILLE CC, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2264/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/10/03 r.g.n. 7855/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/07 dal Consigliere Dott. NC Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato RAPONE per delega PULSONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'Appello di Roma RO RT proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale, pronunciando sul ricorso da lui proposto contro la BU Spa per la declaratoria di illegittimità del licenziamento a lui intimato e la condanna della società al risarcimento del danno, era stata dichiarata la inammissibilità dello stesso, in quanto la contestazione della validità del licenziamento non era stata ritualmente impugnata nei 60 giorni.
La società contrastava il gravame, ma la Corte d'Appello raccoglieva, sul rilievo che aveva errato il primo giudice ad affermare che l'impugnazione non fosse stata notificata presso la sede legale della società. La lettera d'impugnazione, infatti, era stata notificata presso la sede di Lungotevere Marzio 11, che era la "sede effettiva" della BU Spa, come risultava dalla intestazione della lettera di assunzione e di quella di licenziamento e dove risiedevano il Direttore centrale del personale e l'Amministratore delegato. Tutta la corrispondenza prodotta risultava inviata alla e dalla BU Spa Lungotevere Marzio;
il timbro sui prospetti paga indicava il suddetto indirizzo e l'atto di appello era stato accettato nella sede di Lungotevere Marzio, che era la sede della società indicata sul libretto di lavoro e sulla visura catastale. Dal complesso di tali elementi emergeva che nella sede dove fu notificato l'atto di impugnazione di recesso ci fosse la sede effettiva, secondo i cortei fissati dalla giurisprudenza di legittimità, dove cioè si sviluppava e si svolgeva l'attività di amministrazione e di direzione della società. Doveva quindi rigettarsi, con sentenza non definitiva, l'eccezione di decadenza del RO dall'impugnazione del licenziamento e disporsi con separata ordinanza la prosecuzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È domandata ora la cassazione di detta pronuncia con due motivi: col primo si lamenta violazione dell'art. 12 preleggi, artt. 46 e 1335 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 6 e vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto valido un atto d'impugnazione di licenziamento notificato in una sede diversa da quella legale. Si tratta di un atto unilaterale recettizio che si perfeziona nel momento in cui viene a conoscenza dell'altra parte;
la presunzione di tale conoscenza si verifica ai sensi dell'art. 1335 c.c. quando l'atto viene inviato "all'indirizzo del destinatario", che per la persona giuridica è la sua sede legale, ai sensi dell'art. 46 c.c.. La pretesa del ricorrente di manifestare all'altra parte la sua volontà di impugnare il licenziamento notificando l'atto presso una sede diversa da quella legale finisce per svuotare di contenuto una precisa disposizione di legge e pone il legale rappresentante della società nella materiale impossibilità di avere contezza del fatto e quindi di amministrare la società. L'unica sede della società in grado di ricevere l'atto è quella di via Condotti 11 mentre nella via Lungotevere marzio 11 esiste solo una unità locale, un ufficio sfornito di autonoma personalità giuridica.
Il giudice quindi avrebbe dovuto ritenere che il RO sia decaduto dall'impugnazione del licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art.
6. Peraltro, la sentenza è insufficientemente motivata perché la notifica in una sede diversa da quella legale comporta la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. per mancata impugnazione nel termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza.
Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. e vizio di motivazione, per avere il giudice deciso la causa sulla base di una serie di elementi dai quali trae delle conclusioni inaccettabili per violazione della norme sopra citate. Per potersi ravvisare una sede effettiva della società diversa da quella legale è necessario che nella prima esplichi al sua attività l'organo rappresentativo dell'ente e risiedano gli amministratori e si riunisca l'assemblea. La presunzione di conoscenza di un atto recettizio opera solo quando l'atto unilaterale è entrato nella sfera di controllo del destinatario. La motivazione della sentenza è carente e viziata perché gli elementi da cui il giudice trae la conclusione che in Lungotevere Marzio la società svolga attività di amministrazione e direzione non trovano riscontro nei documenti depositati, o sono inidonei a provare l'assunto: l'affermazione che vi risieda l'Amministratore delegato è priva di riscontro probatorio ed è in contrasto con la prova documentale, in quanto dalla misura camerale AP NC (è) residente a [...], CAP 00187 .."; sfornito di prova è l'altro elemento che l'atto di appello è stato accettato in Lungotevere Marzio, essendo stato l'atto d'appello notificato al procuratore costituito avv. Pulsoni, mentre con riferimento al giudizio di primo grado il giudice non ha motivato sulla circostanza che la sede di Lungotevere Marzio è stata erroneamente indicata all'Ufficiale giudiziario da persona estranea alla società: dalla relata risulta che il detto Ufficiale ha confuso la sede legale della BU Italia Spa, via Condotti 10, con la BU Spa in via Condotti 11. Errato è anche l'ulteriore elemento che si ricaverebbe, secondo la sentenza da una misura catastale "(v:
doc. 2 note della BU)" in quanto tale visura è relativa ad una diversa società, la BU Parfums Italia Spa..
Quanto alla indicazione dell'indirizzo della società in Lungotevere Marzio contenuta sul timbro apposto sui prospetti paga e sul libretto di lavoro si deve considerare che era stata indicata agli enti competenti (INPS, INAIL) la sede dove il personale svolge la sua attività, come il RO, e che presso quell'ufficio si svolgono le funzioni amministrative e vengono elaborati i cedolini paga. La indicazione sulla carta intestata si giustifica col fatto che presso la sede di Lungotevere Marzio hanno sede altre due società del Gruppo e tale circostanza induce a tenere distinti gli uffici della BU spa.
Infine non rileva la residenza della Dott. Spena, Direttore Centrale del personale e Organizzazione, in quanto la stessa è addetta alla organizzazione del personale di tutte società del Gruppo, due delle quali hanno sede in Lungotevere Marzio. Tale direttrice non ha alcun potere nell'ambito della gestione ordinaria e straordinaria, mentre tutti gli organi rappresentativi della società hanno sede in via Condotti 11. La decisione è quindi errata perché la sede effettiva è quella in cui si volge l'attività di amministrazione e direzione della società e non c'è la prova che tale sede sia diversa da quella legale. I motivi sono illustrati con memoria. Resiste il RO con controricorso.
Il ricorso è infondato.
I due motivi vanno trattati congiuntamente perché fra loro collegati. In proposito si osserva che la Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui "al fine di soddisfare l'onere, gravante sul lavoratore licenziato, di provare l'avvenuto recapito all'"indirizzo" del datore di lavoro dell'impugnativa di licenziamento (quale atto recettizio ex art. 1335 c.c., il lavoratore può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario;
pertanto, ove una società abbia uno stabilimento produttivo decentrato, dalla cui direzione sia pervenuta la comunicazione del licenziamento al lavoratore, il quale in tale stabilimento espleti la sua prestazione lavorativa, opera la suddetta presunzione di conoscenza ove l'impugnativa di licenziamento sia (tempestivamente) comunicata dal lavoratore medesimo alla direzione di quello stesso stabilimento e non già necessariamente alla sede della società" (Cass. n. 15696/00; conf. 6487/95; 10564/98). La Corte condivide questo principio, sul rilievo essenziale che la presunzione di conoscenza di un atto negoziale, come nel caso di specie, o processuale, come la notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., presso la residenza, la dimora o il domicilio, non postula la presenza fisica, abituale e continua del destinatario (persona fisica, o legale rappresentante della persona giuridica) nel luogo in cui è indirizzato l'atto, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato o notificato presso la sede dell'ufficio e dell'azienda.
Nella specie la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di decadenza del RO dall'impugnazione del recesso, sulla base di una serie di considerazioni di fatto che non vengono tutte contestate, o non sono censurate adeguatamente. Non contestati sono i seguenti fatti: che la lettera di assunzione e quella di licenziamento e tutta la corrispondenza fra le parti siano intestate al medesimo indirizzo, Lungotevere Marzio 11, presso cui il dipendente ha prestato la sua attività (come risulta dalle comunicazioni agli Istituti di previdenza) e dove risiede il Direttore Centrale del personale e Organizzazione;
che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio sia stato accettato presso la sede di Lungotevere Marzio 11; irrilevante è il fatto che tale indirizzo sia stato indicato all'ufficiale giudiziario addetto alla notifica del medesimo atto da persona estranea o non abilitata, perché ciò che conta ai fini di causa è che l'atto sia stato accettato presso quella sede senza alcuna contestazione e si sia regolarmente costituito il contraddittorio con il legale rappresentante della società; così come irrilevante è il fatto che il Direttore Centrale del personale non abbia poteri di gestione della società, perché ai fini dell'impugnazione del licenziamento basta che AT sia pervenuto in un luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione, appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario.
Entrambi i motivi sono quindi infondati ed il ricorso va rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 16,00 oltre ad Euro 3.000,00 per onorario, nonché alle spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007