Articolo 2 della Legge 26 novembre 1993, n. 482
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 dicembre 1993
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai distacchi di dipendenti del settore privato presso i gruppi parlamentari. Il distacco e' disposto previo consenso dell'interessato e del datore di lavoro.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1993