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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 680/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 680/2024 RG Lav. promossa da:
con l'avv. Zezza e l'avv. Rodella Parte_1
ricorrente contro
, CP_1
contumace
pagina 1 di 3 Premesso che:
- parte opponente propone opposizione all'avviso di addebito n. 42420240000113543000 CP_ del 23/03/2024, notificato il 27/03/2024 (doc. 1) con il quale l' ha preteso il pagamento dell'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di € 37.050,37. Il dettaglio e le motivazioni sono riportati nella sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI
E DEGLI IMPORTI DOVUTI”.”;
- secondo l'opponente le somme rivendicate dall'ente non sarebbero dovute, trattandosi di un credito prescritto anteriormente alla notifica del titolo e comunque di una pretesa fondata su presupposti di fatto e di diritto erronei;
CP_
- l' a cui il ricorso è stato regolarmente notificato via pec, non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace;
rilevato che:
- l'accoglimento dell'opposizione consegue alla mancata prova da parte del soggetto onerato, che è l'Ente che rivendica il credito, dei presupposti della propria pretesa;
- la rivendicazione trae infatti origine da un verbale dell'Ispettorato territoriale del lavoro con il quale è stato contestato all'opponente di aver impiegato irregolarmente il signor
Parte_2
- essendo i presupposti di fatto della pretesa espressamente contestati dalla parte opponente,
in assenza di alcuna iniziativa processuale dell'ente, attore in senso sostanziale, non possono dirsi provati gli elementi costitutivi del preteso credito;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito opposto;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in euro 3500,00, oltre a spese generali, iva e cpa.
pagina 2 di 3 Vicenza, 23/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 680/2024 RG Lav. promossa da:
con l'avv. Zezza e l'avv. Rodella Parte_1
ricorrente contro
, CP_1
contumace
pagina 1 di 3 Premesso che:
- parte opponente propone opposizione all'avviso di addebito n. 42420240000113543000 CP_ del 23/03/2024, notificato il 27/03/2024 (doc. 1) con il quale l' ha preteso il pagamento dell'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di € 37.050,37. Il dettaglio e le motivazioni sono riportati nella sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI
E DEGLI IMPORTI DOVUTI”.”;
- secondo l'opponente le somme rivendicate dall'ente non sarebbero dovute, trattandosi di un credito prescritto anteriormente alla notifica del titolo e comunque di una pretesa fondata su presupposti di fatto e di diritto erronei;
CP_
- l' a cui il ricorso è stato regolarmente notificato via pec, non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace;
rilevato che:
- l'accoglimento dell'opposizione consegue alla mancata prova da parte del soggetto onerato, che è l'Ente che rivendica il credito, dei presupposti della propria pretesa;
- la rivendicazione trae infatti origine da un verbale dell'Ispettorato territoriale del lavoro con il quale è stato contestato all'opponente di aver impiegato irregolarmente il signor
Parte_2
- essendo i presupposti di fatto della pretesa espressamente contestati dalla parte opponente,
in assenza di alcuna iniziativa processuale dell'ente, attore in senso sostanziale, non possono dirsi provati gli elementi costitutivi del preteso credito;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito opposto;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in euro 3500,00, oltre a spese generali, iva e cpa.
pagina 2 di 3 Vicenza, 23/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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