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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6055/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIALLOMBARDO FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 19/03/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) con decorrenza dal 01/06/2024;
- compensa fra le parti le spese di lite in ragione della decorrenza del riconoscimento;
- pone a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - Premesso che, con ricorso depositato il 18/04/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
01.06.2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che il riconoscimento della prestazione viene fatto decorrere da data successiva al deposito del ricorso, ragion per cui appare opportuno compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 19.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6055/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIALLOMBARDO FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 19/03/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) con decorrenza dal 01/06/2024;
- compensa fra le parti le spese di lite in ragione della decorrenza del riconoscimento;
- pone a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - Premesso che, con ricorso depositato il 18/04/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
01.06.2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che il riconoscimento della prestazione viene fatto decorrere da data successiva al deposito del ricorso, ragion per cui appare opportuno compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 19.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno