Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 14686/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
27/12/2024 da:
1) Parte_1
C.F. C.F._1
nata in [...] il [...] cittadina: italiana e
2) DA Parte_2
C.F. C.F._2
nato in [...] il [...]
cittadino: italiano- brasiliano entrambi assistiti e difesi dell'avv. GRASSI GIULIANA, presso il cui studio sito in CORSO EUROPA
161, sono elettivamente domiciliati;
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], con cittadinanza italiana- brasiliana;
Per_1
pagina 1 di 4
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 24/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Milano il 24.09.2014 e pubblicato in data 26.09.2014 - R.G. 43822/2014, in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) L'abitazione familiare, sita in Rho (MI) – via Luigi Capuana n. 58, scala C, è di proprietà esclusiva della SI con tutti gli arredi e corredi che la compongono. La casa familiare è dunque Parte_1 assegnata alla SI , è sempre stata abitata e sarà abitata dalla medesima unitamente alla figlia Pt_1 minore che è ivi collocata in via prevalente e ove manterrà la residenza (doc. 2); Per_1
2) Il signor vive oggi a Malnate in via Milano n. 16, ove ha la residenza anagrafica in Parte_3 unità immobiliare condotta in locazione (doc. 3);
3) è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella Per_1 casa familiare di Rho – via Luigi Capuana n. 58 ove ha residenza. La responsabilità genitoriale della minore sarà esercitata separatamente dai genitori per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione relativamente alle quali ciascun genitore assumerà le decisioni che ritiene più opportune nei periodi in cui avrà con sé la ragazza, comunque confrontandosi con l'altro genitore laddove siano assunte scelte diverse dalle normali abitudini della medesima;
le decisioni di maggiore interesse per (corrispondenti alle questioni Per_1 di straordinaria amministrazione) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4) frequenta il terzo anno del liceo linguistico “Falcone – Borsellino” di Arese (MI) con ottimi risultati;
Per_1 si reca a scuola in autonomia con i mezzi pubblici e rientra a casa dopo la scuola sempre con l'autobus.
5) , ormai sedicenne, potrà vedere il padre in libertà, previo accordo tra loro e compatibilmente con gli Per_1 impegni scolastici e ludici della ragazza. Sarà il padre a raggiungere, in linea di massima nei week end, la città di residenza di per trascorrere del tempo con la medesima riportandola poi presso l'abitazione della Per_1 madre oppure potrà recuperarla presso la casa di Rho per portarla presso la propria abitazione di Malnate per poi riportala a casa;
tendenzialmente ogni quindici giorni, ma di fatto poi accordandosi direttamente con
. Sempre in base a loro accordi, il padre, nel week end di frequentazione, potrà tenere con sé la figlia Per_1 anche per un pernottamento;
6) Durante le vacanze scolastiche estive, le vacanze natalizie, quelle pasquali e per i c.d. “ponti”, il padre potrà vedere e stare con secondo gli accordi di volta in volta con Lei intercorsi e, in tal caso, con l'accordo Per_1 anche della madre, tendenzialmente cercando di garantire almeno per il giorno di Natale o della Vigilia una adeguata alternanza tra i genitori. , se vorrà, potrà trascorrere dei giorni di vacanza con il papà sempre Per_1 con accordo anche della madre, di anno in anno in alternanza tra i genitori, per qualche giorno durante le vacanze natalizie o durante quelle pasquali;
vale la medesima regola dell'alternanza tra i genitori anche per i c.d. “ponti” sussistenti durante l'anno. Per quanto concerne le vacanze scolastiche estive il papà potrà trascorrere con , previo accordo con la medesima, due settimane anche consecutive, in ogni caso da Per_1 concordare anche con la madre entro la fine del mese di maggio;
pagina 2 di 4 7) I genitori si impegnano in ogni caso vicendevolmente a tenersi previamente informati in caso di permanenza della minore fuori dal luogo di residenza o di temporaneo collocamento e di essere reperibili telefonicamente;
8) Il signor corrisponde già dal mese di novembre 2024 e continuerà a corrispondere alla Parte_3 SI , quale contributo al mantenimento di , la somma mensile di euro 700,00 Parte_1 Per_1
(settecento/00). Tale somma viene e verrà versata a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla SI
, già noto al signor in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese per dodici Pt_1 Parte_3 mensilità. L'importo del contributo al mantenimento di si rivaluterà annualmente secondo gli indici Per_1
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a partire dal mese di dicembre 2025;
9) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per di cui al protocollo Per_1 del Tribunale di Milano: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra e dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da uno specialista, farmaci prescritti dal medico Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti da quest'ultimo ma eseguiti privatamente, farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero commessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che necessitano di preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus di scuole pubbliche o enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingua e o di musica, attività sportive e relativo abbigliamento e attrezzatura (comprese iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative (teatro, pittura, boy-scout), baby sitter, viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori, spesa per patente di guida (lesioni ed esame) acquisto e manutenzione mezzo trasporto per i figli, compresa l'assicurazione. Con riferimento alle spese straordinarie necessariamente da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In generale, per tutte le spese straordinarie, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi;
10) L'Assegno Unico per è percepito integralmente dalla madre;
Per_1
11) I signori ed dichiarano, infine, di aver regolato tra loro ogni questione di natura Parte_3 Pt_1 economica e patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto previsto in tale sede;
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
DIRITTO
pagina 3 di 4 Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_3
parziale modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Milano il 24.09.2014 e pubblicato in data 26.09.2014 - R.G. 43822/2014, così statuisce :
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 23/01/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4